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di Roberta Pierantoni*

mento italiano una disciplina organica di sostegno alla nascita e alla crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico (c.d. start-up innovative); ciò, con l’obiettivo di “favorire la crescita sostenibile, lo

sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” e “contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura im- prenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’inno- vazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”2.

La suddetta disciplina - dettata, in particolare, dagli articoli da 25 a 32 del citato DL 179/2012 ispirati dalle conclusioni del rapporto “Restart, Italia!”3 e considerati «il nucleo di un vero e proprio “Startup Act italiano”»4 - indivi- dua una serie di requisiti (tra cui, come si dirà in seguito, la costituzione in forma di società di capitali non antecedente ai sessanta mesi) che consento- no all’impresa che li possiede di accedere ai numerosi benefici disponibili, quali semplificazioni alla sua costituzione societaria (in deroga alle norme di diritto societario vigente), riduzione degli oneri per l’avvio, agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzione di personale), agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio. Misure, queste, che non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presenta- no una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico pre- scindendo dal settore nel quale operano, dalla loro localizzazione territoriale e dalla composizione della loro compagine sociale.

In questo contesto e con lo stesso fine di agevolare lo sviluppo delle start-

in G.U. n. 245 del 19.10.2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; il DL è stato poi oggetto di ulteriori modifiche apportate dal legislatore nel corso degli anni, tra cui si segnalano, da ultimo, quelle introdotte in risposta all’emergenza da Covid-19 dall’art. 38 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nonché quelle introdotte dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innova- zione digitale» (Decreto Semplificazioni), pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020 non ancora convertito in legge.

2Così l’art. 25, comma 1 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazio-

ni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 Rapporto redatto dalla task force sulle start-up costituita da 12 esperti nominati dall’allora

Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Il Rapporto è stato presentato il 9 luglio 2012 al Ministro e divulgato pubblicamente il 13 settembre 2012, ed è consultabile sul sito web https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_low_small.pdf.

4 Si veda in tal senso “La policy del Governo a sostegno delle startup innovative – Scheda di

sintesi” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Indu- striale, la Competitività e le PMI, Edizione 2019 consultabile sul sito webhttps://www.mise.gov. it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf.

up innovative è stata introdotta, sempre ad opera del DL 179/2012, anche un’apposita disciplina degli “incubatori di start-up innovative certificati” (c.d.

incubatori certificati), da individuarsi in società di capitali che prestano at-

tività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di start-up innovative mediante l’offerta di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare at- trezzature di prova test, verifica o ricerca)5.

Nel corso degli anni successivi sono poi state introdotte delle semplificazioni alla disciplina originariamente dettata nel 2012, e nel 2015, al fine di esten- derne il campo applicativo a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità, il legislatore è intervenuto introducendo con l’art. 4 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (nel seguito, “DL 3/2015”)6 la defini- zione di “piccole e medie imprese innovative” (c.d. PMI innovative) e disponen- do che le stesse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative7.

5 Ai sensi del vigente art. 25, comma 5 del DL 179/2012, l’incubatore di start-up innovative

certificato « é una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all’at- tività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative (…)». Il possesso dei suddetti requisiti come meglio dettagliati dal Decreto del MISE 22 dicembre 2016, deve essere autocertificato dal legale rappresentate del singolo incubatore certificato al momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 25, commi da 8 a 13 del DL 179/2012, nonché confermato annualmente nei medesimi termini e modalità richiesti alle start-up innovative di cui v. infra. Decreto-Legge recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato in G.U. n. 19 del 24.01.2015 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

6Decreto-Legge recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato

in G.U. n. 19 del 24.01.2015 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

7Lo scorso maggio il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso disponibile sul pro-

prio sito web (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pareri_e_circolari_startup_e_ PMI_FINAL_2020.pdf)la “Guida sintetica ai pareri e alle circolari in materia di StartUp e PMI innovative” volto ad organizzare in modo sintetico e strutturato i suddetti atti, al fine di agevo-

1. Le Start-up innovative

(1.1) Definizione, modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del DL 179/2012 è start-up innovativa “la socie-

tà di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rap- presentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamenta- to o su un sistema multilaterale di negoziazione”, a condizione che la società

presenti alcuni specifici requisiti. Tali requisiti – puntualmente indicati dalla medesima norma – richiedono, tra l’altro, che la società: (i) sia costituita da non più di sessanta mesi8, (ii) sia residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del DPR 917/1986, oppure – se dotata di una sede produttiva o di una filiale in Italia – in uno degli altri Stati membri della UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo; (iii) abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (iv) il totale del valore della sua produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superi, a partire dal secondo anno di attività, i 5 milioni di euro; (v) non distribuisca o non abbia distribuito uti- li; (vi) non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda9.

lare gli utenti nella ricerca di informazioni specifiche o nella più generale consultazione dei do- cumenti. Come precisato nell’introduzione alla guida, detti atti, formulati a cura dalla Divisione VII della Direzione generale, «forniscono criteri interpretativi e/o applicativi di norme di legge, e rispondono a quesiti veicolando informazioni utili su controverse questioni inerenti alla nor- mativa attuale riguardo a startup e PMI innovative».

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Nell’ambito delle disposizioni di carattere straordinario introdotte dall’art. 38 del Decreto Ri-

lancio, il legislatore ha previsto la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese di cui si dirà nel successivo para- grafo 1.2, precisando che «eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incen- tivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi» e che «la proroga della

permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente». Al riguardo, con la Circo-

lare 3724/C del 19 giugno 2020 («Startup e PMI innovative. Novità introdotte da DL 34/2020 e

raccolta pareri»), il Ministero ha chiarito che «la start-up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e be- neficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbli- gata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale».

Ai fini del conseguimento della qualifica di start-up innovativa e dell’ammis- sibilità a beneficiare della relativa disciplina agevolativa, è richiesto all’im- presa che presenta i suddetti requisiti di registrarsi presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita dalle Camere di commercio10, autocertificando con apposita dichiarazione del legale rappresentante il possesso dei suddetti requisiti richiesti11; il mantenimento di detti requisi- ti dovrà poi essere confermato annualmente con la medesima modalità en- tro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatti salvi i maggiori limiti temporali ex art. 2364 del cod. civ., nel caso in cui l’adempimento è effettuato entro 7 mesi12. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza della società nella sezione

vatività”:

«1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo prov- vedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali speri- mentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione é assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ri- cerca pubblici o privati, in Italia o all’estero “, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una in- venzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa».

10V. art. 25, comma 5 del DL 179/2012.

11V. al riguardo quanto disposto dall’art. 25, dai commi 8-13 del DL 179/2012 come successiva-

mente modificati ed integrati.

12 V. in tal senso art. 25, comma 15 del DL 179/2012 come modificato dal Decreto-Legge 14

speciale del Registro delle imprese, l’autocertificazione iniziale e quella an- nuale del legale rappresentante devono essere trasmesse telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente utilizzando l’appo- sita piattaforma informatica del portale nazionale delle imprese innovative

startup.registroimprese.it.13, consultabile gratuitamente dal pubblico on line.

La perdita dei requisiti richiesti comporta, entro i successivi 60 giorni dal ve- rificarsi dell’evento, la cancellazione d’ufficio della start-up innovativa dalla sezione speciale del Registro dell’imprese, ma permarrà comunque l’iscrizio- ne dell’impresa nella sezione ordinaria del registro medesimo14. Si evidenzia al riguardo che, in caso di perdita di uno dei requisiti costitutivi della fattispe- cie (ad esempio, il decorso del termine temporale di costituzione della socie- tà) la legge consente all’impresa di accedere alla Sezione speciale delle PMI innovative di cui si dirà in seguito, mantenendo senza soluzioni di continuità le agevolazioni previste dalle norme.

Merita infine sottolineare che al fine esclusivo di «favorire l’avvio di attività

imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati» è

consentito alle start-up la possibilità di redigere l’atto costitutivo ed eventua- li modifiche successive dello stesso, per atto pubblico ovvero per atto sotto- scritto in forma digitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Ammini- strazione digitale15. L’atto costitutivo e le successive modifiche devono però essere redatte secondo il modello adottato con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 recante «Modalità di redazione de-

gli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative)». (1.2) Le principali misure di agevolazione

Le agevolazioni attualmente previste a sostegno della nascita e della cresci- ta dimensionale di start-up innovative sono dettate anzitutto dagli articoli da 26 a 31 del DL 179/2012 (come da ultimo integrati dalle disposizioni di carattere straordinario introdotte dall’art. 38 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34–nel seguito“DL 34/2020”o “Decreto Rilancio” – al fine di con-

le imprese e per la pubblica amministrazione» (DL 135/2018), pubblicato in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

13

Si evidenzia al riguardo che, ai sensi dell’art. 25, comma 17-bis del DL 179/2012 introdotto dal

DL 135/2018, la piattaforma “startup.registroimprese.it” ha assunto valore legale.

14Così l’art. 25, comma 16 del DL 179/2012. 15Così l’art. 4, comma 10-bis del DL 3/2015.

sentire alle stesse di far fronte alle difficoltà economico finanziarie subite in conseguenza della pandemia da Covid-19), nonché dall’art. 4 del DL 3/2015 e, limitatamente agli aspetti di diritto del lavoro, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (nel seguito, “D. Lgs. 81/2015”)16.

Le suddette norme prevedono agevolazioni di varia natura in favore delle start-up innovative raggruppabili in: (i) semplificazioni, in deroga alle norme di diritto societario vigente, volte a facilitare la costituzione e l’avvio delle star-up innovative; (ii) misure volte ad incentivarne lo sviluppo mediante la previsione di agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro; (iii) misure che in- centivano gli investimenti in tali società prevedendo agevolazioni fiscali per gli investitori; (iv) misure di supporto al finanziamento dell’attività e per fa- cilitare l’accesso al credito.

Semplificazioni volte a facilitare la costituzione e l’avvio di star-up innovative

Oltre alla modalità di costituzione digitale e gratuita prevista dall’art. 4, com- ma 10 del DL 3/2015 di cui si è già detto, rientrano in questa categoria al- cune previsioni volte a ridurre gli oneri di avvio della start-up innovativa. In particolare, per queste società (nonché per gli incubatori certificati) il legi- slatore ha previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese17, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (comma 8 dell’art. 26 del DL 179/2012). L’esenzione – che viene meno a seguito della perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l’acquisi- zione della relativa qualifica – ha una durata limitata ai 5 anni di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Per le start-up innovative sono inoltre previste, tra l’altro, le seguenti dero- ghe alla disciplina societaria ordinaria dettata dal codice civile:

• nel caso di perdite d’esercizio registrate da start-up innovative costituite in forma di S.p.A. e S.r.l che comportino una riduzione oltre un terzo del capitale sociale, la posticipazione del termine entro il quale la perdita

16 D. Lgs. recante « Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in

tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (De- creto Contratti)», pubblicato in G.U. n. 144 del 24.06.2015.

17Si veda il chiarimento fornito al riguardo dalla Circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle En-

trate l’11 giugno 2014 in tema di «Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati».

deve risultare diminuita a meno di un terzo al secondo esercizio succes- sivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del ca- pitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo (comma 1, art. 26, DL 179/2012);

• alle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito: (i) la crea- zione di categorie di quote dotate di particolari diritti, quali, ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attri- buiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2 e 3, art. 26, DL 179/2012); (ii) la possibilità che le partecipazioni sociali rappresentino oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, an- che attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5, art. 26, DL 179/2012); (iii) effettuare operazioni sulle proprie quote, in deroga al divieto ex art. 2474 del cod. civ., se l’operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione (c.d. piani di stock option) a favore di dipenden- ti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche non professionali;

• la possibilità di prevedere statutariamente l’emissione, a fronte di ap- porti anche di opera o servizi da parte di soci o di terzi, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis del cod. civ.

Misure volte ad incentivarne lo sviluppo mediante la previsione di agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro

Tra le misure volte ad incentivare lo sviluppo di start- up innovative vi è anzi- tutto l’esenzione per queste società dalla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica18, in conseguenza della quale, nel caso in cui la start-up innovativa consegua ricavi “non congrui” oppure sia in perdita fiscale sistematica, non scatterà nei suoi confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% 18

Società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da

36-decies a 36-duodecies del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(comma 4, art. 26, DL 179/2012). Alle start-up innovative (nonché agli incu- batori certificati) è inoltre consentito di remunerare i propri amministratori, dipendenti e collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (ad esempio, le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraversi schemi di “work for equity”. L’art. 27 del DL 179/2012 dispone al riguardo che il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti o diritti assimilabili ai suddetti soggetti, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei medesimi, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi (ciò però a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalle start-up innovative o dagli incubatori certificati, ovvero da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up o dall’incubatore medesimo, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up o l’incubatore). Inoltre, le start-up innovative costituite on line, hanno la possibilità di emet- tere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla