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RTS ed ITS: procedimento per l’adozione

4. I compiti affidati all’ABE

4.2. RTS ed ITS: procedimento per l’adozione

Come anticipato, si tratta di normativa secondaria di natura tecnica. Gli articoli 10 e 15 del Regolamento, disciplinano la loro funzione, l’ambito ed i limiti alla legislazione delegata. Le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate dall’ABE e sottoposte alla Commissione, che le adotta sotto forma di atto delegato ex articolo 290 TFUE69; mentre le norme tecniche di attuazione sono

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Ad esempio, si veda EBA/Opinion/2015/25, parere sull’applicazione del principio di proporzionalità alle disposizioni sulla remunerazione della Direttiva 2013/36 UE.

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L’Articolo, oltre a prevedere che all’interno del mandato siano inseriti gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere, prevede che la Commissione possa

adottate dalla Commissione, o in casi previsti nel Trattato dal Consiglio, nella forma di atti di esecuzione ex articolo 291TFUE70.

Entrambi gli atti sono delegati al livello 2 in ragione di una maggior perizia tecnica, all’interno della quale non possono essere espresse, né implicate, scelte strategiche e politiche. Recentemente, una rilevante parte della dottrina, ha poi rilevato come il legislatore, optando per l’utilizzo di RTS ed ITS in settori chiave71 con il fine di precisare alcuni contenuti di determinati requisiti72 specificando così le informazioni da fornire all’Autorità tramite i primi e le procedure ed i formati standards con le seconde, finisce per dotare

adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto legislativo.

70 Tali competenze di esecuzione, sono giustificate dalla necessità di condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione.

71 Tra i più rilevanti, il c.d. MREL – Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - che si riferisce alle disponibilità minime di fondi propri e passività ammissibili al bail-in, all’interno della Direttiva UE, 59/2014 BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive -;

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Si veda, ad esempio, l’operato dell’Autorità nello sviluppare RTS con il fine di fissare i requisiti necessari per redigere i c.d. “recovery plans”, come stabilito dalla sezione A dell’allegato alla BRRD.

necessariamente tali atti di un forte valore politico.

Come è stato evidenziato, il controllo delle definizioni che determinano l’ambito dei criteri regolamentari, “[…] has material

implications for banks in terms of dictating potentially costly changes in banks’ liability structures73 and higer costs of funding, this, in turn, will impact on the real economy to the extent thet banks respond to a more demanding regulatory capital environment by modifying their lending practices.”74.

Riguardo al processo di adozione degli standards, lo sviluppo di norme tecniche avviene all’interno di gruppi di lavoro in seno all’ABE a cui partecipano, su base volontaria, esperti delle autorità nazionali competenti. Inoltre, a seguito del Regolamento istitutivo dell’SSM e dell’SRM75, a tali lavori preparatori possono partecipare

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Sul punto, si veda il ruolo dell’ABE nel definire I metodi di identificazione di istituzioni globali di rilevanza sistemica, in base alla quale si innestano requisiti di capitale e normative più stringenti.

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E. Ferran, cit, p. 296; Sul punto, si veda anche S. Cappiello, The interplay between the EBA and the Banking Union, in European University Institute RSCAS, 2015/77, p.6.

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L’art. 4, par. 3, quarto sotto paragrafo Regolamento n. 1024/2013 del Consiglio prevede infatti che “Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo,

anche i rappresentanti della BCE, nella funzione di vigilanza e rappresentanti dell’ESBR.

Prima di essere trasmessi alla Commissione per l’adozione, i progetti delle norme sono sottoposti a consultazione pubblica per un periodo di tre mesi, durante i quali l’Autorità compie, inoltre, un’analisi di impatto76 per sostenere le scelte operate nella proposta di regolamentazione.

Al termine di questo periodo, analizzate le risposte della consultazione ed i risultati dell’analisi di impatto, ed una volta approvati dal Consiglio delle autorità di vigilanza, gli RTS e gli ITS vengono presentati alla Commissione per l’adozione. Entro tre mesi dalla ricezione, la Commissione ha facoltà di adottarli, adottarli con

all’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell’ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l’attenzione di quest’ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.”

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Artt. 10, par.1, 15, par.1 e 8 Regolamento ABE; anche questa scelta, sembra confermare che le scelte degli standards, ancorché di natura tecnica, non possono non implicare scelte di policy. Sul punto, A.Gardella, l’Unione bancaria europea, cit., p.129.

modifiche77 o rigettarli. Ad oggi, i casi di rigetto e di modifica dei progetti sono stati pochissimi anche tenuto conto della previsione del considerando n. 23 del Regolamento secondo cui, tali modifiche dovrebbero avvenire “[…] soltanto in circostanze molto limitate e

straordinarie, dal momento che l’Autorità è l’attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell’Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari […]”.

Una volta adottati dalla Commissione, gli iter dei due

standards si divaricano. Le norme tecniche di regolamentazione,

secondo la disciplina generale degli atti delegati, sono trasmesse al Parlamento europeo ed al Consiglio che le controlla e può sollevare obiezioni entro tre mesi dalla notifica della norma se questa è stata

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In tal caso, comincia un intenso scambio di comunicazioni tra Commissione ed Autorità a seguito di pareri motivati di modifica che coinvolgono anche il Parlamento europeo ed il Consiglio. Ex art. 10, c. 1, par. 6-7; art. 15, c.1, par. 4-5 Regolamento.

modificata dalla Commissione rispetto al progetto iniziale dell’Autorità, o un mese se non vi è stata modifica78; le norme tecniche di attuazione sono, invece, emanate direttamente dalla Commissione, in quanto atto di esecuzione.

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