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3. Indipendenza ed accountability

3.1. Sede ed organizzazione

Argomento di stretta attualità è quello della sede dell’Autorità. A seguito della ormai nota “Brexit”, la sede è stata trasferita da

amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all’articoo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.”.

Londra, come stabilito dall’articolo 7 del Regolamento, a Parigi49.

Riguardo all’organizzazione, l’articolo 6 del Regolamento tratta la composizione interna dell’Autorità individuando quattro componenti50. Non è centrale rispetto alla trattazione enucleare le peculiarità di ognuna di esse, ma per fornire un quadro d’insieme, occorre quantomeno chiarire le diverse competenze assegnate.

Il primo organo è il Consiglio delle autorità di vigilanza51. Tra

49 Lo spostamento della sede ha una ridotta rilevanza sul lato pratico. Restano interessanti gli argomenti collegati alla brexit e soprattutto sugli stress test che ABE effettuerà entro il 2019 per verificarne l’impatto a livello bancario. Sul punto, si veda C.Binham, EU banking authority to test banks for 8,3% post-brexit slump, Londra, 31 gennaio 2018, disponibile su www.ft.com . 50

L’articolo non parla di “organi” ma piuttosto di “composizione”. Tuttavia, appare comunque idoneo presumere che l’ABE abbia degli organi propri anche tenuto conto di come il “considerando” n. 52 del Regolamento individui il Consiglio delle autorità di vigilanza quale “organo decisionale dell’Autorità”.

51

Compongono il collegio, ex art. 40 del Regolamento, il presidente, il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni stato membro ed altri soggetti privi del diritto di voto: un rappresentante della Commissione, della BCE, del CERS, dell’ESMA e dell’EIOPA. Da notare inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore del MVU, le modalità di voto per l’assunzione di decisioni da parte del consiglio sono state modificate, valutando distintamente i Paesi che aderiscono al MVU e maggioranze complessive di tutti i Paesi europei.

i compiti di spicco del consiglio, individuati dall’articolo 43 del Regolamento, si individuano la facoltà di fornire orientamenti al lavoro dell’Autorità, emanare pareri, formulare raccomandazioni, adottare le decisioni di cui al capo II del Regolamento e soprattutto, su proposta del Cda, adottare il programma di lavoro annuale dell’agenzia, comunicandolo alle istituzioni dell’Unione52. L’organo è, inoltre, competente a istituire comitati interni di esperti imparziali al quale delegare compiti in caso di controversie tecniche interne53.

Il secondo organo è il Consiglio di amministrazione54 il quale vaglia l’operato dell’agenzia, assicurandosi che questa operi nel pieno rispetto del Regolamento. Funge, inoltre, da garante dell’indipendenza finanziaria elaborando e controllando il bilancio interno.

52

Cfr. 47. 53

Occorre specificare che non si può parlare di delega di poteri verso i comitati. Tuttavia è possibile che, in casi specifici, la risoluzione proposta dal comitato venga votata in seno al Consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, ex art. 44, par.1, c 3.

54

Disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47, è composto dal presidente ed altri sei membri del Consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto del Consiglio delle autorità di vigilanza.

Disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 è poi la figura del presidente: un professionista indipendente nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Oltre ad essere il rappresentante dell’Autorità anche all’interno del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, assolve a funzioni preparatorie riguardo ai lavori del consiglio e ne presiede le riunioni. Al termine della carica, 5 anni, rinnovabili una sola volta, il consiglio analizza gli obiettivi raggiunti sotto la direzione del presidente; qualora risultino soddisfacenti, può prorogarne l’incarico seppur con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo55.

Quarta figura è il direttore esecutivo. È colui che gestisce l’Autorità, nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo56. Si occupa, inoltre, di preparare i lavori del Cda ed è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità.

55

Art. 48, par. 4, c. 2 del Regolamento. 56

Ex art. 51, c 1, nominato “in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all’esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta”.

Occorre da ultimo citare, nonostante esuli dall’organizzazione interna dell’ABE, i due organismi congiunti delle autorità europee di vigilanza: il board of appeals ed il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.

Il board of appeals, ovvero la commissione di ricorso, è un organismo comune per le tre ESAS che ha il compito principale di fornire consulenza giuridica sulla legittimità di esercizio dei loro poteri57. All’articolo 60 del Regolamento, si specifica che la commissione di ricorso è competente nel giudicare inoltre i ricorsi presentati da “Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le

autorità competenti” contro ogni decisione delle Autorità stesse58.

Il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, infine, ex articolo 54 del Regolamento, funge da forum in cui l’ABE coopera regolarmente e strettamente con le altre ESAS per assicurare

57

Art. 58 e 59 del Regolamento disciplinano la procedura di nomina, l’indipendenza e la composizione dell’organo.

58

L’ Art. 60 specifica, inoltre, le modalità di decisione sui ricorsi oltre agli effetti delle decisioni della commissione; l’art. 61, invece, disciplina le modalità di azione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 265 TFUE.

l’uniformità intersettoriale59.

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