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Le sanzioni

Nel documento RELAZIONE PER L’ANNO 2019 (pagine 119-122)

3. L’ ATTIVITÀ DELLA COVIP IN MATERIA DI PREVIDENZA

3.2 Le altre attività in ambito normativo

3.3.2 Le sanzioni

Ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto lgs. 252/2005, come modificato dal Decreto lgs. 147/2018, la COVIP può irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, dei titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili, dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle forme pensionistiche complementari.

I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido, con i soggetti che hanno compiuto la violazione, del pagamento delle sanzioni previste dal Decreto lgs. 252/2005. Gli stessi soggetti possono rivalersi nei confronti dei responsabili della violazione per l’intero importo della sanzione pagata. Al riguardo, il Decreto lgs. 147/2018 ha introdotto l’obbligo per i fondi pensione dotati di soggettività giuridica di agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.

L’art. 19-quater del Decreto lgs. 252/2005 definisce quali sono le violazioni della normativa, primaria e secondaria, in materia di previdenza complementare, che costituiscono illecito amministrativo e stabilisce, per ciascuna tipologia di violazione, l’importo minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili.

Altre sanzioni sono previste da talune disposizioni del Decreto lgs. 58/1998, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. Alcune di queste previsioni sono state introdotte nel corso del 2019 in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove discipline dell’Unione europea. In base all’art.

193-quater del Decreto lgs. 58/1998, la COVIP è competente a irrogare sanzioni per il

mancato rispetto del Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR) in merito all’operatività in derivati.

Con il Decreto lgs. 19/2019, l’articolo di cui sopra è stato integrato, includendo anche il potere di applicare sanzioni amministrative in relazione alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.

Il Decreto lgs. 19/2019 ha altresì introdotto, nel Decreto lgs. 58/1998, l’art.

190-bis.1 che riguarda le sanzioni che la COVIP può applicare nei riguardi dei soggetti dalla

stessa vigilati che violino, per quanto di interesse, il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Infine, il Decreto lgs. 49/2019 ha modificato il Decreto lgs. 58/1998 per dare recepimento alla Direttiva (UE) 2017/828, relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti. In particolare, il nuovo art. 193-bis.1 del Decreto lgs. 58/1998 attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni della Sezione I-ter, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV, del medesimo Decreto, recante disposizioni in materia di “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto”, richiamate anche dall’art. 6-bis del Decreto lgs. 252/2005.

Vi è poi l’art. 67-septiesdecies del Decreto lgs. 206/2005, recante il “Codice del consumo”, che attribuisce alla COVIP, nel proprio ambito di competenza, il potere di accertare le violazioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

ai consumatori, irrogando le relative sanzioni secondo la procedura applicabile al proprio settore.

Le sanzioni amministrative possono essere applicate per irregolarità rilevate a seguito di accertamenti compiuti nell’ambito sia della vigilanza cartolare sia delle verifiche ispettive. L’irrogazione delle sanzioni avviene sulla base di un articolato procedimento che, partendo dalla contestazione di irregolarità per le quali la normativa prevede sanzioni amministrative, assicura il rispetto del principio del contraddittorio.

La procedura della COVIP per la comminazione di sanzioni amministrative è stata oggetto di uno specifico intervento da parte del Decreto lgs. 147/2018, il quale ha inserito nel Decreto lgs. 252/2005 il nuovo art. 19-quinquies, recante la disciplina della procedura sanzionatoria.

La nuova disciplina di rango primario si pone in linea con quella già adottata dalla COVIP a livello di normativa secondaria, in attuazione dei princìpi di piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie in relazione all’irrogazione della sanzione.

Nel rispetto di quanto prescritto dal menzionato art. 19-quinquies, la COVIP è chiamata a definire ulteriormente, con regolamento, la propria procedura sanzionatoria.

Fra il 25 ottobre e il 9 dicembre 2019 è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione lo schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, con il quale si intendono disciplinare gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria, in linea con le scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria.

Fino all’adozione di tale Regolamento, la procedura resta disciplinata dal “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2007.

Nel 2019, a seguito di accertamenti svolti in sede ispettiva, sono state irrogate sanzioni relativamente a sette forme pensionistiche complementari (due fondi preesistenti, un fondo aperto, quattro PIP), nei riguardi di 53 soggetti fra amministratori, sindaci e responsabili, per un ammontare complessivo pari a circa 460.000 euro.

Le sanzioni hanno riguardato 16 fattispecie di mancato rispetto della normativa in materia di previdenza complementare, riconducibili complessivamente ai seguenti profili:

violazioni del Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, in presenza di prassi aziendali inidonee ad assicurare l’osservanza della previsione che impone di sottoporre a coloro che risultano iscritti ad altra forma pensionistica

complementare la Scheda dei costi della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta, acquisendone copia sottoscritta dall’interessato;

violazioni del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”;

violazioni delle disposizioni, primarie e secondarie, relative al processo di selezione del gestore finanziario e della società per l’erogazione delle rendite; violazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse;

violazioni delle disposizioni relative alle comunicazioni da inviare agli interessati in caso di erogazione delle prestazioni.

In relazione a tali irregolarità, oltre agli amministratori sono state irrogate sanzioni nei riguardi dei sindaci, per mancanze nei controlli e, nei riguardi dei responsabili, per l’omessa vigilanza circa il rispetto della relativa normativa.

Nel corso del 2019 sono state altresì archiviate alcune procedure sanzionatorie inerenti due forme pensionistiche complementari (un fondo pensione aperto e un PIP), che hanno interessato 22 soggetti fra amministratori, sindaci e responsabili. Tali procedure, aventi per oggetto le disposizioni COVIP sulla raccolta delle adesioni, sono state archiviate in quanto dalle controdeduzioni è emersa l’adozione di idonee iniziative di indirizzo e formazione dei distributori circa la normativa in parola e le novità da ultimo introdotte dalla COVIP, nonché la sussistenza di processi di controllo ex post circa l’attività del distributore.

Nell’anno si è riscontrata una situazione per la quale si è resa necessaria una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nel documento RELAZIONE PER L’ANNO 2019 (pagine 119-122)