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Lo sviluppo della normativa secondaria a seguito del recepimento della Direttiva

Nel documento RELAZIONE PER L’ANNO 2019 (pagine 87-92)

3. L’ ATTIVITÀ DELLA COVIP IN MATERIA DI PREVIDENZA

3.1 Lo sviluppo della normativa secondaria a seguito del recepimento della Direttiva

La Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta Direttiva IORP II) ha introdotto nel quadro normativo dell’Unione una maggiore armonizzazione della disciplina delle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali (indicati dagli acronimi IORP ovvero EPAP, a seconda che si faccia riferimento alla denominazione in lingua inglese ovvero a quella in lingua italiana). Sono previste regole di maggiore dettaglio rispetto alla precedente Direttiva 2003/41/CE, che è stata abrogata; tali norme sono principalmente volte a garantire una solida governance, informazioni chiare e adeguate ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari, anche a sostegno delle loro decisioni in materia di previdenza complementare, con riferimento alle diverse fasi di partecipazione: preadesione, accumulo ed erogazione della pensione.

A seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 252/2005 (di seguito: Decreto) dal Decreto lgs. 147/2018 di recepimento della Direttiva IORP II, la COVIP ha avviato una complessiva attività di revisione delle proprie Disposizioni interessate dalle modifiche legislative. Numerose sono state, pertanto, le iniziative di normazione secondaria poste in pubblica consultazione dalla COVIP nel corso del 2019, al fine di provvedere all’aggiornamento dei propri atti di regolazione. Altre iniziative sono state avviate nel 2020.

Al fine di fornire una pronta visione d’insieme delle modifiche di rilievo recate al Decreto e favorire un uniforme adeguamento alle nuove previsioni, la COVIP ha, tra marzo e maggio del 2019, posto in pubblica consultazione uno Schema di direttive e i nuovi Schemi di statuto e di regolamento dei fondi pensione (cfr. Relazione COVIP 2018).

Con le Direttive si intende, in particolare, chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché specificare le modalità di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a realizzare.

Quanto agli Schemi di statuto e di regolamento, i testi sono stati complessivamente rivisti per adeguarli alla nuova normativa; con l’occasione, essi sono stati allineati a quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi.

Al termine della pubblica consultazione, la COVIP ha pubblicato sul proprio sito i commenti ricevuti, dando successivamente inizio all’attività di revisione dei documenti per l’elaborazione dei testi definitivi.

Nei mesi di luglio e ottobre sono stati, poi, sottoposti a pubblica consultazione lo Schema delle modificazioni al “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, e lo Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”.

Con riguardo al Regolamento sulle procedure di autorizzazione, le principali modifiche e integrazioni sono relative alla governance degli IORP; è stata poi prevista la regolamentazione del rilascio dell’autorizzazione all’esternalizzazione di funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice. Infine, è stata definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l’autorizzazione da parte della COVIP dei trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. Anche la procedura relativa all’attività transfrontaliera è stata modificata per tener conto delle modifiche recate al Decreto lgs. 252/2005.

In tema, poi, di procedura sanzionatoria, gli elementi essenziali della procedura sono ora direttamente disciplinati dal Decreto, senza più rinvii al Testo unico bancario. Nello Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP” sono stati disciplinati aspetti di dettaglio della procedura.

Al termine della pubblica consultazione, la COVIP ha pubblicato sul proprio sito i commenti e le proposte degli operatori di settore, dando successivamente inizio a una attività di revisione dei due Regolamenti, di autorizzazione e sanzionatorio, per la stesura definitiva del testo dei due documenti.

Nei primi mesi del 2020, la COVIP ha proseguito l’attività di adeguamento e allineamento alle nuove disposizioni legislative dei propri Regolamenti, Istruzioni e

Circolari, sottoponendo a pubblica consultazione due ulteriori documenti; nel mese di febbraio è stato pubblicato lo Schema delle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” e nel mese di aprile è stato pubblicato lo Schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

In tema di trasparenza, ancorché le novità legislative introdotte per il recepimento della Direttiva IORP II avessero una portata limitata rispetto alle norme vigenti in forza delle disposizioni già da tempo introdotte dalla normativa secondaria definita dalla COVIP, l’occasione del recepimento ha comunque offerto l’opportunità di rivedere l’insieme delle disposizioni della COVIP fin qui emanate in materia.

Elemento di particolare novità è stata la scelta di organizzare tutte le precedenti disposizioni dettate dalla COVIP in materia di trasparenza, ivi comprese le Circolari, in un unico documento, denominato “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”.

Il testo delle Istruzioni si articola in sei sezioni: Sezione I – Disposizioni di carattere generale; Sezione II – Gli annunci pubblicitari; Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti; Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche; Sezione VI – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti.

Con riguardo agli interventi di revisione apportati alla “Nota informativa per i potenziali aderenti”, i più significativi hanno riguardato la struttura, i contenuti e la forma grafica, volti a rendere più semplice ed efficace la comunicazione, in linea con gli

standard che si stanno sviluppando a livello europeo.

La Nota informativa è suddivisa in due parti: la prima, da consegnare al momento dell’adesione, contiene le informazioni di base (Parte I – ‘Le informazioni chiave per l’aderente’) che l’iscritto deve conoscere prima di aderire; la seconda, alla quale l’interessato può accedere attraverso il sito web della forma pensionistica complementare/società, è dedicata a informazioni di approfondimento (Parte II – ‘Le informazioni integrative’). A loro volta la Parte I e la Parte II sono suddivise in schede tematiche.

All’interno delle informazioni chiave per l’aderente (Parte I) confluiscono anche le proiezioni pensionistiche contenute ne “La mia pensione complementare – versione standardizzata”. In tal modo viene realizzata una semplificazione, in quanto il set informativo diffuso in fase di adesione, attualmente costituito da due documenti separati (“Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare – versione standardizzata”), verrà ridotto a uno soltanto.

I contenuti della Nota informativa, inoltre, sono stati semplificati sia in termini di linguaggio utilizzato sia dal punto di vista della quantità di informazioni. L’aderente ha comunque la possibilità di accedere alle informazioni non presenti nella Nota

informativa seguendo le indicazioni in merito a dove e come trovare ulteriori documenti e/o informazioni utili che le forme pensionistiche sono comunque tenute a fornire.

Specifica attenzione è stata poi prestata ai fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (fattori ESG), prevedendo l’inserimento della indicazione sul se e sul come si è tenuto conto di tali fattori nella definizione della politica di investimento.

In particolare, nel caso in cui le decisioni di investimento promuovano le suddette caratteristiche nella strategia di investimento, è stato chiesto di riportare le modalità con cui tali caratteristiche sono rispettate, con particolare riferimento alla metodologia utilizzata per la loro promozione e per il monitoraggio degli strumenti finanziari acquistati, nonché di indicare le modalità con cui sono valutate le buone pratiche di governo societario in relazione agli emittenti in cui si investe.

Infine, laddove le decisioni di investimento abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, che tengono conto dei fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario, è stato chiesto di descrivere la strategia di investimento adottata nel medio-lungo periodo integrando l’analisi finanziaria con quella extra-finanziaria. A tal fine si è previsto che vengano esplicitati, in particolare: gli obiettivi che qualificano la politica di investimento come sostenibile; i criteri di selezione degli strumenti finanziari adottati in funzione degli obiettivi indicati; le modalità con cui gli investimenti selezionati contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi perseguiti; le modalità adottate e gli obiettivi che si intende perseguire nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti; i codici e i princìpi di investimento sostenibile, promossi da soggetti specializzati, a cui il fondo ha aderito.

Nel caso, invece, in cui le decisioni di investimento non prendano in considerazione o non abbiano come obiettivo di investimento i fattori ESG, è comunque necessario dare informativa.

Relativamente alle “Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari” (Sezione IV) gli interventi hanno riguardato soprattutto il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, corrispondente alla Comunicazione periodica prevista dalle attuali disposizioni. Esso è stato complessivamente rivisto. Una specifica novità riguarda l’inserimento di una sezione aggiuntiva da trasmettere agli aderenti che si trovano in fase di prepensionamento (quando mancano tre anni o meno alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia), contenente informazioni relative alle opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Anche in questo caso, si è ritenuto opportuno far confluire direttamente all’interno di questo Prospetto le informazioni riguardanti le proiezioni pensionistiche contenute nel documento “La mia pensione complementare – versione personalizzata” al fine di presentare tutte le informazioni in un unico documento, razionalizzando i contenuti e rivedendo la forma grafica.

Di rilievo è il previsto inserimento anche nel Prospetto della indicazione sul se e sul come, nell’impostare la politica di investimento, si è tenuto conto dei sopra indicati fattori ESG.

Per quanto riguarda le “Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche” (Sezione V), gli interventi effettuati sono stati volti prevalentemente a trasfondere i contenuti di precedenti disposizioni COVIP nel testo delle Istruzioni, aggiornandoli sotto il profilo lessicale e normativo.

Le disposizioni sui “Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti” (Sezione VI) rappresentano una novità e riguardano, in generale, l’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché per favorire la diffusione di documenti e informazioni utili. In particolare, sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti

web e, per la prima volta, sono state date indicazioni sui contenuti di quest’ultima.

Al riguardo, si è ritenuto opportuno prevedere che l’aderente possa effettuare, inserendo le proprie credenziali di accesso, una serie di operazioni quali, ad esempio, la trasmissione di richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche/esercizio di prerogative individuali nonché di reclami, l’accesso a documentazione personale con possibilità di archiviazione delle comunicazioni tra aderente e forma pensionistica complementare/società in un’apposita sezione per tutta la durata del rapporto di partecipazione.

Le disposizioni incentivano inoltre l’utilizzo dell’adesione online, richiedendo al fondo pensione di valutare tale modalità nel piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (da inserire nel “Documento politiche di

governance”) e, qualora lo stesso ritenga di non poter adottare tale modalità, di

evidenziare i motivi che giustificano tale scelta. Ciò anche con riferimento alle adesioni collettive, per le quali potrà essere la stessa forma pensionistica, una volta acquisita l’adesione del lavoratore, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di verificare l’effettivo diritto del lavoratore all’iscrizione al fondo e attivare i relativi flussi contributivi.

Lo schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti” è volto, invece – in attuazione di quanto previsto dal Decreto – a definire in modo puntuale le modalità di coordinamento della normativa del Decreto in tema di governance con gli ordinamenti di settore delle società, nell’ottica di salvaguardarne per quanto possibile l’applicazione, in caso di eventuale sovrapposizione di discipline.

La finalità dell’art. 5-decies del Decreto è, infatti, quella di assicurare, da un lato, l’assolvimento omogeneo, anche da parte delle società che hanno istituito fondi pensione aperti o che siano subentrate successivamente nella relativa gestione, degli obblighi contemplati dalle previsioni ivi richiamate – e riguardanti buona parte degli obblighi previsti in tema di governance per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica; dall’altro, quella di evitare eventuali duplicazioni

rispetto agli assetti organizzativi e funzionali esistenti nei rispettivi ambiti, per effetto delle rispettive normative dell’Unione europea ovvero nazionali, primarie e secondarie.

Al termine della pubblica consultazione su queste ultime istruzioni, la COVIP adotterà il provvedimento definitivo dopo aver sentito, come previsto dal Decreto, la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS.

Nel documento RELAZIONE PER L’ANNO 2019 (pagine 87-92)