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Allo scopo di acquisire primi elementi di valutazione sulla misura introdotta, sono stati

P ARTE SECONDA

G LI INCENTIVI ALL ’ USO DELLA MONETA ELETTRONICA

4. Allo scopo di acquisire primi elementi di valutazione sulla misura introdotta, sono stati

richiesti al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze alcuni dati e informazioni.

Più specificamente è stato chiesto: l’ammontare in valore assoluto delle transazioni ripartito in classi di valore; la disaggregazione del numero di operazioni per utente ad integrazione di quella già presente nella sezione “I numeri del Cashback”del sito io.italia.it; il numero di esercizi, negozi, ecc. disaggregati per codice Ateco o per raggruppamenti di attività e il relativo numero di operazioni complessivamente effettuate. Una ulteriore richiesta ha riguardato la distribuzione su base regionale dei medesimi raggruppamenti.

Il Dipartimento si è limitato a fornire i soli dati relativi alla disaggregazione delle transazioni per classi di importo e la distribuzione del numero di utenti per fasce di operazioni. Relativamente alla richiesta della distribuzione degli operatori per raggruppamenti di attività e su base regionale lo stesso Dipartimento ha fatto presente che “Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’infrastruttura tecnologica (cd. Centro Stella) che elabora i dati relativi alle transazioni utili ai fini del Programma Cashback non raccoglie informazioni di dettaglio circa la categoria merceologica o la localizzazione degli esercenti presso cui sono effettuate le transazioni”.

Al riguardo, non possono non esprimersi perplessità in merito a quanto rappresentato, tenuto conto che la conoscenza degli effetti economici e sociali generati dal Programma appare indispensabile ove si consideri la rilevanza delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e gli ambiziosi obiettivi che sono alla base dell’iniziativa.

Va peraltro rilevato che le transazioni mediante carta di credito o di debito prevedano l’utilizzazione del codice MCC (Merchant Category Code) quale codifica standard a livello internazionale per definire la categoria merceologica dell’esercente.

Quanto alle preoccupazioni in materia di privacy, si rileva come i dati richiesti riguardassero unicamente aggregazioni di raggruppamenti di attività economiche su base territoriale e su base solo regionale.

Risulta, pertanto, paradossale che le informazioni, di cui ordinariamente dispongono gli

acquirer e le organizzazioni che analizzano il settore dei pagamenti elettronici, non siano

conoscibili dalle Istituzioni pubbliche che hanno finanziato l’iniziativa.

Va, dunque, segnalata l’esigenza che le decisioni sulla futura prosecuzione del Programma trovino il necessario supporto nella compiuta conoscenza di elementi fondamentali quali la valutazione degli effetti economici prodotti dall’incentivazione dell’uso degli strumenti di pagamento elettronici nei diversi settori economici interessati e l’impatto che la diffusione delle modalità di pagamento diverse dal contante ha avuto in termini di emersione di ricavi e compensi precedentemente occultati.

Alla luce di quanto precede non è possibile, allo stato, valutare gli effetti che sta producendo il Programma, tenuto anche conto che esso è intervenuto in un periodo di straordinarie restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia.

È possibile, tuttavia, avanzare alcune considerazioni sull’impianto teorico della disciplina adottata, al fine di individuare eventuali iniziative migliorative.

Un primo aspetto riguarda le tipologie di transazioni interessate dall’incentivazione tramite

Cashback. La soluzione adottata, che non opera alcuna distinzione tra i beni e servizi oggetto

delle transazioni e i soggetti che rendono la prestazione, appare poco convincente. Preferibile sembrerebbe una soluzione che valga a privilegiare i pagamenti effettuati verso operatori medio-piccoli prevedendo un incentivo differenziato tra, da un lato, grande distribuzione, catene commerciali, impianti di distribuzione carburanti, ecc. (che generalmente presentano contenuti livelli di evasione sui ricavi) e, dall’altro, piccoli operatori, artigiani e simili, che si caratterizzano per diffusi fenomeni evasivi.

Quanto al numero minimo di operazioni richieste nel semestre per la corresponsione del rimborso, va considerato che ad oggi (10 maggio 2021) oltre il 55 per cento degli utenti registrati ha superato il numero di cinquanta transazioni. È pertanto ragionevole ritenere che alla fine del semestre almeno il 70-75 per cento dei partecipanti avrà raggiunto la soglia prevista e, conseguentemente, avrà titolo per conseguire il beneficio. Quanto all’ammontare dello stesso, considerato che il maggior numero di pagamenti si addensa nelle fasce ricomprese tra i 10 e i 50 euro, è ipotizzabile che la gran parte di coloro che hanno raggiunto il numero di transazioni richiesto, conseguirà il massimo importo erogabile (150 euro). È presumibile, pertanto, che il numero di cinquanta operazioni nel semestre si riveli esiguo, indebolendo l’interesse ad utilizzare il pagamento elettronico.

Con riferimento al Super cashback, allo scopo di contenere gli abusi - che i dati forniti dal Dipartimento alla data del 30 aprile sembrano confermare – potrebbe essere opportuno limitare il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nell’arco della medesima giornata (anche se con carte diverse). In questo modo si eviterebbe anche il probabile frazionamento artificioso degli acquisti5. La misura del relativo premio, 1500 euro ai primi 100 mila utenti per numero di operazioni nel semestre, appare eccessiva e potrebbe avere un effetto negativo su gran parte dei partecipanti all’operazione già nei primi mesi del semestre, con conseguente perdita di interesse alla “gara”. Preferibile sembrerebbe un premio di importo minore (p.e. il raddoppio del Cashback ordinario, cioè altri 150 euro) per i primi 500 mila classificati nel numero di operazioni. In questo modo il costo sarebbe dimezzato e l’incentivo conserverebbe una sua validità potendo mantenere in competizione fino all’ultimo molti più soggetti rispetto al criterio attuale.

Un ulteriore aspetto poco convincente del sistema attuale è quello dell’esclusione dei minori dall’iniziativa. Come già si è avuto modo di osservare6, la previsione che replica quella contenuta nell’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 legge di bilancio 2017, concernente la c.d. “Lotteria degli scontrini”, muove da una solo formale assimilabilità del premio/rimborso previsto alle attività di gioco, mentre dovrebbe tener conto del crescente numero di minori che è

5 Più difficile sarebbe impedire l’uso spersonalizzato di prepagate e bancomat nella funzione contacless, imputando in questo modo a un unico soggetto consumi di più persone.

6 Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione (Audizione sul bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

oggi provvisto di apposite carte “prepagate” e degli effetti positivi sul piano pedagogico e culturale che avrebbe il coinvolgimento dei giovanissimi (ad esempio, ultra quindicenni) in iniziative come quella del Cashback pubblico e dei premi collegati all’emissione dello scontrino telematico.

Resta da affrontare il tema dell’unificazione dell’operazione di pagamento elettronico con quella di rilevazione del corrispettivo, allo scopo di evitare possibili disallineamenti (si veda quanto osservato più avanti nella parte relativa alla Lotteria degli scontrini).

Permane, come già rilevato dalla Corte7, la preclusione all’utilizzazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici effettuati dai consumatori finali per le attività di controllo, stante la mancata attuazione di quanto previsto nell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 260, in forza del quale i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sono utilizzati “Per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.”

L

A GESTIONE DELLA LOTTERIA GRATUITA DEGLI SCONTRINI

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 540 a 544, è stata istituita una nuova lotteria nazionale gratuita, poi denominata Lotteria degli scontrini8, allo scopo di incentivare la corretta rilevazione delle operazioni di acquisto di beni e servizi da parte dei consumatori finali effettuate presso esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Inizialmente la formulazione delle norme prevedeva l’avvio della Lotteria dal 1° gennaio 2018 e, in via sperimentale, dal 1° marzo 2017 limitatamente all’uso di strumenti che consentissero il pagamento con carta di debito e di credito (comma 543).

Originariamente era previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le persone che effettuavano acquisti di beni o servizi quali consumatori finali presso esercenti che avevano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi potessero partecipare all’estrazione a sorte di premi, comunicando al momento dell’acquisto il proprio codice fiscale. L'esercente avrebbe successivamente trasmesso all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. La partecipazione alla Lotteria era prevista anche per i pagamenti effettuati con contante, ma per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici si prevedeva di aumentare del 20 per cento la probabilità di vincita dei premi per chi avesse utilizzato gli strumenti elettronici.

Prima del concreto avvio della Lotteria, avvenuto in data 1° febbraio 2021, la normativa ha subito numerose modifiche e rinvii. Con l’art. 18 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la data di avvio è stata spostata al 1° gennaio 2020, e poi ulteriormente differita prima al 1° luglio 2020 con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e poi al 1° gennaio 2021 con il d.l. n. 34/2020.

Le modifiche hanno interessato l’adozione obbligatoria di un codice lotteria9 in luogo del codice fiscale, la possibilità di segnalare nella sezione dedicata del portale il rifiuto dell’esercente di acquisire il codice lotteria, possibilità che può esercitarsi dal 1° marzo 202110, e la possibilità di partecipare alla Lotteria esclusivamente attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico1112.

7 SSRRCCO/5/2021/AUD del 20 aprile 2021, Memoria della Corte dei conti su documento di economia e finanza 2021. 8 Va notato che la denominazione “Lotteria degli scontrini” non compare in nessun atto normativo; nella rubrica dell’articolo 2 del decreto interdirettoriale, prot. 80217/R.U. del 5 marzo 2020, si fa riferimento alla “partecipazione alla lotteria dei corrispettivi”.

9 Art. 20 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124. Il codice lotteria si ottiene inserendo il codice fiscale nel portale “Lotteria degli scontrini”.

10 Art. 3, comma 10, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e determinazione interdirettoriale prot. N. 92584/RU, del 29 marzo 2021.

11 Art. 1, comma 1095, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

12 La vigente formulazione dell’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è la seguente: “540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che

Per disciplinare le modalità tecniche necessarie all’attuazione della Lotteria è stato adottato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate13, in luogo del decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico inizialmente previsto.

Quanto ai premi, è stata prevista un’estrazione annuale da 5 milioni di euro per l’acquirente e da un milione per l’esercente; 10 premi mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e da 20.000 euro per gli esercenti; 15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti e da 5.000 euro per gli esercenti.

La partecipazione alla Lotteria presuppone un pagamento minimo di un euro e comporta il rilascio di un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (art. 18, comma 2, del d.l. n. 119/2018), le cui risorse sono destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della Lotteria e non più anche all'attribuzione dei premi come inizialmente previsto14.

In sintesi, nella tavola seguente sono riportati i capitoli di spesa e i relativi stanziamenti e impegni complessivamente connessi alla gestione della Lotteria.

TAVOLA 3 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - STANZIAMENTI E IMPEGNI

(in migliaia)

Fonte: elaborazione Corte di conti su dati RGS

Il numero delle persone fisiche che hanno ottenuto il codice lotteria al 30 aprile 2021 è di circa 4,6 milioni, dei quali hanno aderito alla Lotteria per almeno un’operazione 3,2 milioni. Al

effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”.

13 Provvedimento del 5 marzo del 2020, prot. n. 80217/RU, integrato con ulteriore determinazione interdirettoriale, prot. n. 32051/RU, del 29 gennaio 2021.

14 Art. 1, comma 1096, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. «All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse.».

Esercizio Stanziamento iniziale di competenza Stanziamento definitivo di competenza

Impegni

Totali Pagato totale Residui Iniziali Residui finali 1249 Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla

lotteria degli scontrini 01

Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli

scontrini 0 13.600 8.722 8.240 0 482 01 Somme destinate ai premi della lotteria nazionale degli scontrini. 48.000 0 0 0 0 0 02

Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione

della lotteria nazionale degli scontrini. 5.000 0 0 0 0 0 1249 Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla

lotteria degli scontrini 01

Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli

scontrini 5.000 5.000 397 0 482 0 01 Somme destinate ai premi della lotteria nazionale degli scontrini. 51.000 51.000 0 0 0 0 02

Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione

della lotteria nazionale degli scontrini. 0 0 0 0 0 0 2021

3919

Fondo per l'attribuzione dei premi e la copertura delle spese amministrative connesse alla "lotteria dei corrispettivi"

Piano di Gestione Capitolo di Spesa

3919

Fondo per l'attribuzione dei premi e la copertura delle spese amministrative connesse alla "lotteria dei corrispettivi" 2020

30 aprile 2021 il numero complessivo delle operazioni valide ai fini della Lotteria, rilevate dal sistema, era di 61,3 milioni.

Alla suddetta data il numero di operazioni suddivise per codice Ateco del soggetto operante è riportato nella tavola che segue.

TAVOLA 4 NUMERO OPERAZIONI PER CODICE ATTIVITÀ AL 30 APRILE 2021

Codice Attività

(ATECO) Descrizione settore di attività Numero operazioni %

471120 Supermercati 33.341.690 54,4%

471110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 2.836.487 4,6%

471130 Discount di alimentari 2.685.733 4,4%

471140 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 2.162.316 3,5% 477510 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, Prodotti per toletta e per l'igiene personale 1.596.989 2,6%

472101 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 1.335.391 2,2%

463890 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 1.316.357 2,1%

471910 Grandi magazzini 1.245.640 2,0%

477110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1.060.660 1,7%

477310 Farmacie 915.548 1,5%

475210 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 811.996 1,3%

561011 Ristorazione con somministrazione 741.845 1,2%

476410 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 609.366 1,0%

475910 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 515.352 0,8%

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 478.752 0,8%

Totale complessivo 61.294.252 100%

* si riportano le attività più frequenti

Fonte: Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Di seguito si riporta il numero di operazioni suddivise per classi di volumi d’affari dei soggetti operanti.

TAVOLA 5 NUMERO OPERAZIONI PER CLASSI DI VOLUMI D’AFFARI AL 30 APRILE 2021

Fascia* Numero operazioni % sul totale

0- 50.000 3.688.748 6,0 50.001 - 100.000 582.001 0,9 100.001 - 500.000 3.106.087 5,1 500.001 - 1.000.000 1.728.069 2,8 1.000.001 - 10.000.000 9.584.769 15,6 10.000.001 - 100.000.000 8.495.463 13,9 100.000.001 - 500.000.000 7.718.267 12,6 > 500.000.000 26.390.848 43,1 Totale complessivo 61.294.252 100,0 *In euro

Fonte: Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Nelle tavole che seguono sono riportate le frequenze degli esercizi che hanno trasmesso operazioni rilevanti ai fini della Lotteria degli scontrini in rapporto alla numerosità degli esercenti presenti sul territorio.

ESERCENTI PER REGIONE CHE HANNO TRASMESSO OPERAZIONI IN RAPPORTO AI SOGGETTI CENSITI AL 30 APRILE 2021

Regione Totale esercenti censiti Totale esercenti con trasmissione di

operazioni % Emilia-Romagna 84.693 24.205 29% Lombardia 157.261 44.931 29% Marche 33.141 9.103 27% Umbria 18.716 4.566 24% Abruzzo 29.996 6.800 23% Veneto 91.191 20.616 23% Piemonte 83.814 18.774 22% Sicilia 96.625 21.211 22% Toscana 80.681 17.500 22% Basilicata 12.893 2.756 21% Friuli-Venezia Giulia 21.858 4.668 21% Lazio 107.747 22.948 21% Calabria 41.483 8.327 20% Molise 7.152 1.415 20% Puglia 86.385 17.085 20% Liguria 34.940 6.745 19% Trentino-Alto Adige 25.620 4.939 19% Valle d'Aosta 3.618 680 19% Sardegna 35.096 5.835 17% Campania 116.767 18.619 16% Totale nazionale 1.169.677 261.723 22%

Fonte: Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Nella tavola 7 sono riportate le province che presentano al 30 aprile 2021 il miglior rapporto tra esercenti che hanno trasmesso operazioni valide ai fini della Lotteria ed esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

TAVOLA 7 PROVINCE CON MAGGIOR NUMERO DI TRASMISSIONI IN RAPPORTO AGLI ESERCENTI

AL 30 APRILE 2021

Province Totale esercenti censiti Totale esercenti con trasmissione di

operazioni % Monza Brianza 11.762 4.010 34% Reggio Emilia 8.756 2.915 33% Sondrio 3.937 1.300 33% Lecco 5.206 1.695 33% Modena 12.383 3.962 32% Bologna 16.987 5.372 32% Mantova 7.444 2.208 30% Ravenna 8.012 2.324 29% Lodi 3.286 947 29% Cremona 5.894 1.695 29% Milano 46.973 13.503 29% Pesaro Urbino 7.789 2.236 29% Como 9.252 2.648 29% Bergamo 18.341 5.230 29% Macerata 7.295 2.075 28% Totale nazionale 1.169.677 261.723 22%

Fonte: Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Nella Tavola 8 sono riportate le province che presentano al 30 aprile 2021 il più basso rapporto tra esercenti che hanno trasmesso operazioni ed esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

TAVOLA 8 PROVINCE CON IL PIÙ BASSO NUMERO DI TRASMISSIONI IN RAPPORTO AGLI ESERCENTI

AL 30 APRILE 2020

Province Totale esercenti censiti Totale esercenti con trasmissione di

operazioni % Nuoro 5.177 535 10% Imperia 5.643 612 11% Sassari 11.257 1.627 14% Vibo Valentia 3.604 526 15% Napoli 57.458 8.744 15% Verbano-Cusio-Ossola 3.666 561 15% Caserta 17.521 2.771 16% Foggia 12.784 2.025 16% Salerno 25.953 4.116 16% Bolzano 14.064 2.249 16% Crotone 3.454 554 16% Agrigento 9.425 1.569 17% Benevento 6.585 1.102 17% Frosinone 10.215 1.731 17% Sud Sardegna 7.194 1.223 17% Totale nazionale 1.169.677 261.723 22%

Fonte: Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Prime valutazioni sull’andamento dell’iniziativa

Dai dati forniti dalle agenzie fiscali, sintetizzati nelle tavole che precedono, emerge come al 30 aprile 2021 l’adesione alla Lotteria degli scontrini fosse alquanto limitata e settoriale. Sul totale di 1.169.677 esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, soltanto 261.723, pari al 22 per cento ha finora aderito all’iniziativa trasmettendo almeno una operazione15.

La gran parte delle operazioni risulta concentrata nella grande distribuzione (supermercati, discount alimentari, grandi magazzini, ecc.). In particolare, le operazioni presso i supermercati assorbono da sole il 54,4 per cento del totale.

Il dato è confermato anche dalla distribuzione delle operazioni rilevate per fasce di volume d’affari, tenuto presente che nella fascia superiore a 500 milioni di euro si concentra il 43,1 per cento del totale. Alquanto modesto risulta l’apporto delle fasce fino a 50 mila euro, pari al 6 per cento, e da 50 mila a 100 mila, pari allo 0,9 per cento. Peraltro, una spiegazione del bassissimo numero di operazioni in quest’ultima fascia potrebbe rinvenirsi nell’adozione del regime forfettario cui sono assoggettate le imprese con ricavi fino a 65 mila euro, che induce probabilmente un’abnorme presenza di soggetti nella prima fascia dimensionale considerata.

Quanto alla distribuzione territoriale degli esercenti che hanno trasmesso operazioni, i dati assoluti su base provinciale seguono, come è naturale, la diversa dimensione economico-demografica degli ambiti territoriali, con una più forte presenza nelle provincie di Roma (6,4 per cento del totale dei soggetti che hanno trasmesso operazioni) e di Milano (5,2 per cento).

Diverse sono le valutazioni ove si faccia riferimento alla numerosità degli esercenti presenti in ciascun ambito provinciale tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Sul piano regionale si rilevano significative differenze tra le regioni. In particolare, a fronte di una discreta affermazione della Lotteria in regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Marche, altre regioni come la Campania, la Sardegna e la Valle d’Aosta si caratterizzano per un risultato del tutto insoddisfacente, sintomo di un sostanziale rifiuto dell’iniziativa.

15 Tale dato comprende anche 31.868 soggetti che inviano i dati relativi ai corrispettivi mediante la procedura Web “documento commerciale on line” dell’Agenzia delle entrate.

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