Come anticipato, la responsabilità per danni non patrimoniali è tradizionalmente accostata alla funzione compensativa. Tuttavia, molti ritengono di dover precisare che più che di funzione “compensativa”, sarebbe più corretto riferirsi ad una funzione “satisfattiva” della responsabilità121.
Si tratta di una concezione di responsabilità che discende dalla consapevolezza che la lesione di un diritto non patrimoniale generalmente non determina alcun danno idoneo ad essere compensato122. E’ impensabile, e lo si è già visto, infatti, pensare di colmare il vuoto lasciato da una lesione a un diritto patrimoniale tramite una utilità sostitutiva di natura patrimoniale.
I sostenitori di questa tesi ritengono che tale considerazione sia corretta per ogni tipo di danno non patrimoniale. A tal riguardo, una differenziazione è comunque d’obbligo. Sebbene la Corte di Cassazione abbia recisamente negato la natura polivalente del danno non patrimoniale123, ad ogni modo non può essere negato il differente tipo di lesione che la violazione di un diritto non patrimoniale può generare. Ad esempio, nel
119 DI MAJO A., La tutela civile dei diritti, cit., 170.
120 SCALISI V., Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione, cit., 661. 121 SALVI C., La responsabilità civile, cit., 246.
122 SCOGNAMIGLIO C., Il sistema del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, in Resp.
civ. e prev., 2009, 261; MONATERI P.G., Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, 56; RUSSO P., Riparazione integrale del danno, anche esistenziale, 2008, in www.personaedanno.it; NAVARRETTA E., I danni non patrimoniali nella responsabilità extracontrattuale, in NAVARRETTA E. (a cura di), I nuovi danni non patrimoniali, Milano, 2004.
123 Cass., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ. 2009, 4-5, I, 913. Per un
commento a questa sentenza, v. MONATERI P.G., Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, 1, 56; POLETTI D., La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. e prev., 2009, 1, 76; NAVARRETTA E., Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. e prev., 2009, 1, 63.
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caso di una lesione all’integrità psicofisica, il danno (c.d. biologico) è, in una certa misura, tangibile e misurabile, tant’è vero che le Corti fanno spesso uso di tabelle risarcitorie che tramite l’ausilio di alcuni criteri (quali il punteggio di invalidità risultante dalla perizia tecnica e l’età della vittima) individuano il valore patrimoniale da attribuire al risarcimento del danno. Pertanto, l’esercizio di distinzione della funzione satisfattiva dalla funzione compensativa potrebbe apparire in questi casi eccessivo in relazione agli obiettivi che tale classificazione si può ragionevolmente porre.
Invece ci sono altri tipi di danni non patrimoniali che non possono essere assoggettati per loro stessa natura ad alcun tipo di quantificazione e identificazione, che sono intangibili e irriconoscibili, tant’è che in passato si è dovuto fare ricorso al concetto di danno in re ipsa per riconoscerne la risarcibilità124.
124 Non è questa la sede per una disamina dell’argomento. Qui basti ricordare che al centro di
tale importante passaggio vi era la distinzione tra «danno evento» e «danno conseguenza», laddove il «danno evento» è la lesione che discende dall'illecito mentre il «danno conseguenza» è costituito dalle conseguenze ulteriori (patrimoniali e non patrimoniali) che discendono dall'illecito. Sul punto, v. FRANCESCHETTI P., Obbligazioni e responsabilità civile, 1996, Napoli, 559; MONATERI P.G., BONA M., Il nesso di causa nella responsabilità civile per danno alla persona, in Il nesso di causa nel danno alla persona, Milano, 2005; PONZANELLI G., La Corte Costituzionale e il danno da morte, in Foro it., 1994, 3297; SCALFI G., L'uomo, la morte e la famiglia, in Resp. civ. e prev., 1994, 982; NAVARRETTA E., Dall'esperienza del danno biologico da morte all'impianto dommatico sul danno alla persona: il giudizio della Corte Costituzionale, in Resp. civ. e prev., 1994, 1001; BUSNELLI F.D., Tre "punti esclamativi", tre "punti interrogativi", un "punto a capo", in Giust. civ., 1994, 3035; PONZANELLI G., La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, in Foro it., 1986, I, 2053; MONATERI P.G., La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico, in Foro it., 1986, I, 2976; PLUVIRENTI G., Il danno all'integrità psico-fisica (cosiddetto danno biologico) nella più recente sentenza della Corte Costituzionale, in Giur. it., 1987, 396; BUSNELLI F.D., In difesa della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale sul danno biologico e il danno non patrimoniale, in Dir. inf., 1987, 443. Per quanto qui interessa, si noti come, anche se la giurisprudenza non è solita riferirsi alla questione in questi termini, ogni qual volta si utilizzi la concezione di danno in re ipsa, si sta in sostanza aderendo ad un modello di responsabilità dalla spiccata valenza sanzionatoria. In senso contrario, recentemente, v. QUARTA F., Risarcimento e sanzione nell'illecito civile, Napoli, 2013, 120. In linea di principio, comunque, è possibile tuttavia sostenere che, fino agli anni Settanta, la concezione giurisprudenziale dell’intero paradigma della responsabilità civile fosse basata sulla funzione «sanzionatoria» della responsabilità, ossia si credeva che la responsabilità costituisse un mezzo per sanzionare un comportamento meritevole di sanzione. Al centro dell’attenzione delle pronunce giurisprudenziali non vi era la vittima dell’illecito o dell’inadempimento, ma l’autore dello stesso. A partire dagli anni Settanta, assistiamo invece ad un ripensamento giurisprudenziale della funzione della responsabilità. Tale evoluzione è senz’altro frutto del nuovo contesto economico che caratterizza la realtà nazionale e che si basa sullo sviluppo di un’economia industriale e del terziario, fortemente incentrata su una visione economica liberale. Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale, ad esempio, l’obiettivo si sposta dall’autore dell’illecito alla vittima e dall’ingiustizia del fatto all’ingiustizia del danno. Come sostengono Caringella e Di Matteo «non conta tanto la colpevolezza del comportamento, quanto la meritevolezza del risarcimento pur a fronte di condotte non colpevoli. In base alle teorie del rischio-operato, del rischio-profitto, del controllo del rischio, del rischio
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Proprio muovendo dalla diversa funzione attribuita alla responsabilità in caso di violazione di un diritto non patrimoniale, è ritenuto legittimo il ricorso a strumenti di valutazione del danno del tutto avulsi dai criteri di quantificazione previsti dall’art. 1223 cod. civ. e ss. Si pensi alla valorizzazione di indici quali la gravità dell’offesa, la consistenza e l’ampiezza di essa anche con riguardo alle potenzialità “relazionali” della vittima.