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Segue La funzione “organizzativa” o “regolativa”

La rassegna appena operata permette di appurare che il paradigma della responsabilità civile si compone di una molteplicità di modelli normativi di responsabilità differenti, i quali a loro volta possono essere variamente declinati dall’interprete.

Ciascuna delle funzioni sopra menzionate promana dalle peculiarità dei singoli modelli normativi di responsabilità, ciascuno dei quali è frutto di una precisa scelta legislativa. Dire che l’art. 125 del Codice di Proprietà Industriale assume una funzione ripristinatoria (perché permette la tutela piena degli assetti proprietari del titolare dei diritti di privativa industriale) e, al contempo, sanzionatoria (perché punisce i contraffattori) significa tradurre e mettere a disposizione dell’interprete la ratio di un modello normativo che, sebbene faccia parte del paradigma della responsabilità civile, ha un’origine e un’evoluzione speciale e autonoma rispetto agli altri modelli di responsabilità. E tale discorso può essere tarato per ciascun modello di responsabilità di cui si compone il nostro ordinamento.

Allo stesso modo, si è detto che è ormai condivisa da molti la concezione della responsabilità civile in chiave compensativa, vale a dire come strumento per traslare gli effetti negativi di un evento dannoso dal soggetto che li ha subìti al soggetto che li ha procurati137.

Ebbene indipendentemente dalle opinioni espresse da chi ritenga di riservare una classificazione autonoma alla funzione organizzativa o regolativa della responsabilità civile, sembrerebbe più convincente riconoscere l’essenza di tale funzione proprio nell’organizzazione e distribuzione tra i vari modelli di responsabilità delle funzioni sopra elencate.

L’idea di una funzione flessibile e modulare nasce dall’abbandono di concezioni di responsabilità oramai desuete e vetuste. Si faccia riferimento ad esempio, per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, alla c.d. “teoria morale” della responsabilità, vale a dire a quell’impostazione che partendo dal principio per cui pacta sunt servanda attribuiva all’inadempimento un particolare disvalore e pertanto tasso di riprovevolezza. O al vecchio sistema di responsabilità extracontrattuale che non distribuiva la responsabilità sulla base del criterio dell’assunzione del rischio, ma invece era arroccata sulla concezione per cui nulla poena sine culpa.

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Ebbene il paradigma di responsabilità civile moderno non può essere ristretto nei confini di un’unica funzione per cui è ragionevole che gli interpreti si sforzino di sviluppare tale paradigma in una molteplicità di modelli dal contenuto e dalla portata più disparata. La ragione è evidente: non esiste un’unica ratio che sorregge l’intero paradigma, a meno che non si voglia attribuire allo stesso la funzione di distribuire o meglio declinare e graduare la propria ratio in ciascun modello sulla base delle particolari circostanze che tale modello intende governare.

Il problema dell’organizzazione dei comportamenti non risiede nell’incentivo delle parti a non arrecare un danno a un terzo o a non adempiere ad un contratto, quanto nella creazione di un sistema in cui, a livello individuale, ogni soggetto sia pienamente consapevole degli effetti delle proprie azioni, al fine di permettere a questi un’adeguata valutazione e scelta – in chiave economica (ma non solo economica) – dei propri comportamenti138, e a livello di collettività, l’insieme dei comportamenti umani così “guidati” (o “organizzati”) produca gli effetti sociali desiderati sotto il profilo di politica legislativa.

Ad esempio, se ragioni di politica legislativa conducono a ritenere che l’obiettivo sia quello di «creare l’atmosfera di fiducia che è il necessario presupposto per la stipulazione dei contratti»139, ecco che allora la funzione della responsabilità da inadempimento contrattuale non è più quella di ristorare il creditore dall’inadempimento del debitore, ma quella viceversa di permettere ai contraenti di svincolarsi da obblighi inefficienti, garantendo al contempo al creditore un livello minimo dell’utilità che questi si attende dall’adempimento del contratto medesimo.

E così non adempiere un contratto diventa non più deplorevole, ed è invece condivisibile l’intuizione di Oliver Holmes secondo il quale «il risarcimento del danno, più che il controvalore del diritto del creditore, rappresenterebbe il mezzo riconosciuto al debitore per riacquistare quella libertà che, con l’assunzione del vincolo, aveva subìto

138 Con altre parole, limitatamente alla responsabilità contrattuale, AMBROSOLI M., in

Inadempimento del contratto e risarcimento del danno, cit., 80: «la funzione della regola di responsabilità, prima ancora che di procurare al creditore il vantaggio da lui atteso, è quella di impedire l’inadempimento, fornendo al debitore gli incentivi opportuni affinché si determini all’adempimento spontaneo. […] Chiaramente, questo non significa che fine del risarcimento debba essere quello di assicurare in ogni caso l’adempimento, quanto piuttosto quello di assicurare concretamente che gli incentivi all’adempimento siano correttamente percepiti dalle parti del rapporto, in modo che possano con fiducia fare conto sul contratto e sui risultati attesi dal suo adempimento».

139 TRIMARCHI P., Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per

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una compressione; il risarcimento, in questa prospettiva, costituirebbe il prezzo della liberazione dall’obbligo».

L’idea di fondo suggerita dal modello normativo di responsabilità contrattuale è dunque sempre quella che sorregge il principio del c.d. efficient breach: l’idea è quella di un inadempimento come possibile oggetto di una scelta efficiente, da approvare in quanto utile socialmente (in termini economici).

A tal riguardo, punto di partenza deve essere la valorizzazione del contratto come “atto di programmazione economica”140 e della responsabilità come strumento di organizzazione della propensione del debitore ad adempiere o, viceversa, non adempiere.

Parimente alla responsabilità extracontrattuale viene assegnato il compito di occuparsi di allocare il danno prodotto dalle c.d. “interferenze non predeterminate”141 fra sfere giuridiche proprie dei soggetti che operano spontaneamente. «In tal senso» - è stato affermato - «si dice che il problema della responsabilità civile concerne l’allocazione dei costi richiesti per la riparazione delle perdite e/o delle distruzioni di ricchezza che si verificano a seguito delle interferenze non programmate fra le attività dei soggetti»142. E a tale compito, a tale funzione, sono volti modelli normativi di responsabilità affatto omogenei, alcuni dei quali, come visto, hanno finalità più spiccatamente sanzionatorie, altri deterrenti, altri reintegrative, altri ancora meramente riparatorie.

La funzione organizzativa si pone dunque come la funzione delle funzioni e non a caso è alla funzione organizzativa che volgono le riflessioni più evolute sulla funzione della responsabilità contrattuale. A tal riguardo, si è detto che «il problema della

140 TRIMARCHI P., Il contratto: inadempimento e rimedi, cit., 84. V. anche AMBROSOLI M.,

Inadempimento del contratto e risarcimento del danno, cit., 57: «il contratto viene concepito, da questo punto di vista, come uno strumento di programmazione e di allocazione delle risorse proteso a risultati di efficienza: la regola di responsabilità, allora, ha per proprio fine quello di far sì che tali esiti efficienti siano raggiunti anche nell’eventualità che uno dei contraenti decidesse, successivamente alla conclusione del contratto, di tentare di sottrarvisi”, e a 79: «delle strategie di analisi che si sono sinora prese in considerazione, quella economica appare l’unica che abbia, già al suo interno, sviluppato l’idea di un coordinamento di interessi differenti: in essa, come si è visto, la commisurazione del risarcimento all’aspettativa del creditore non è stata giustificata dalla semplice esigenza di preservare un’appartenenza acquisita per effetto della conclusione del contratto; piuttosto, la tutela dell’interesse del creditore è conseguenza della necessità di fornire opportuni incentivi all’altra parte del rapporto, cioè al debitore e, ancora, il coordinamento così attuato tra la posizione delle due parti è stato fatto discendere dall’esigenza di far sì che lo strumento contrattuale possa essere utilizzato dai consociati come strumento “credibile”, cioè come atto di programmazione di un risultato che il creditore può considerare affidabile nell’ambito della organizzazione della propria attività economica complessiva».

141 CAMARDI C., Le istituzioni del diritto privato contemporaneo, cit., 319. 142 CAMARDI C., op. cit., 319.

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responsabilità civile si pone, allora, oggi come problema dell’organizzare tramite il diritto privato, un coordinamento delle attività che, comunque, non si intendono vietare. Tale problema si estrinseca nella scelta del soggetto che deve sopportare un determinato costo provocato da tali attività. Cioè la principale, ma non unica, funzione della responsabilità civile, è, oggi, quella organizzativa: produrre un coordinamento soddisfacente delle azioni sociali, basato non su una serie di comandi centrali, ma su una serie di decisioni decentrate dei vari agenti. Sicuramente pertanto le regole di responsabilità hanno effetti redistributivi. Esse si comportano come l’imposizione di una tassa su determinate attività, importando costi eventuali, che possono venire traslati dai danneggianti potenziali, tramite il mercato o in altri modi, su soggetti diversi. Le regole di responsabilità civile distribuiscono tra determinati soggetti il costo delle loro attività, ed in questo modo regolano, o meglio inducono un loro regolamento spontaneo»143.

Si consideri tuttavia che la valutazione circa il tipo di funzione da attribuire ai determinati modelli normativi è una valutazione di natura “politica” del legislatore che stabilisce i criteri con cui decidere se le perdite devono rimanere là dove cadono o se, invece, devono essere traslate in capo a chi le ha determinate. Nel momento in cui affronta il problema dell’imputazione del danno all’autore della condotta il legislatore ha dovuto affrontare il quesito dell’opportunità legislativa di traslare il danno dalla vittima all’autore stesso.

La problematica della responsabilità civile, intesa come strumento di organizzazione del mercato tramite comportamenti spontanei ma indotti dal legislatore, è una problematica che difficilmente può pertanto risolversi in uno sforzo ermeneutico interno al sistema. Trattasi di un problematica che attiene precipuamente al campo della politica legislativa, mentre all’interprete è rimesso il compito di cogliere la funzione dei vari modelli di responsabilità che emerge dal sistema e, in tal modo, dare applicazione al paradigma organizzativo della responsabilità civile.

143 MONATERI P.G., La responsabilità civile, cit., 21. Secondo questo Autore la funzione della

responsabilità civile è quella di «ottenere un ordine complessivo, decentrato e spontaneo, delle azioni sociali, che sia fondato sul sistema delle transazioni private, e del ricorso alle Corti, in caso di fallimento delle stesse parti private nel tentare di giungere ad un accordo, che regoli la questione dei costi, che si sono prodotti nell’espletamento di determinate attività. […] E’ vero che talvolta si rende necessario sovra-compensare la vittima, per disincentivare adeguatamnete il danneggiante, ma la responsabilità civile smetterebbe la propria funzione tipica di regolamentazione spontanea delle attività non vietate, se i risarcimenti punitivi fossero ammessi indiscriminatamente, e divenissero uno strumento dirigistico della responsabilità civile nelle mani dei giudici, per graduare a loro piacimento le varie attività sociali».

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