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LA TORSIONE SOLIDALE DELLA “MANO INVISIBILE” NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Stato di povertà e negazione della dignità umana

La povertà condanna l’uomo a vivere in uno stato permanente di miseria, frustrazione ed emarginazione1.

La costante e disperata ricerca dei mezzi di sostentamento necessari a garantire (anche solo) la mera sopravvivenza importa la negazione dei più elementari diritti fondamentali della persona (la cui consistenza è sovente affidata, all’interno del dettato costituzionale, a “concetti valvola” o “clausole aperte”2 bisognose di costante attuazione ed implementazione)3 e pone

1 Per una disamina del concetto di povertà, dei correlati effetti negativi posti a carico dei

delicati equilibri sui quali si regge il sistema politico, economico e sociale di una data comunità, storicamente determinata, nonché circa la natura e consistenza degli strumenti giuridici utili a contrastare il fenomeno, v. G.B. MATTARELLA, Il problema della povertà

nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 2, 359 ss.

2 Per una disamina del rilievo dei “concetti valvola” nell’ambito della “costituzione economica”

v. L. DELLI PRISCOLI, Il limite dell’utilità sociale nelle liberalizzazioni, in Giur. comm., 2014, 2, 353 ss.

3 Invero, sottolinea A. D’ALOIA, Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione

multilevel, in Dir. un. eur., 2014, 1, 10 ss., che “il linguaggio costituzionale è strutturalmente aperto, caratterizzato da clausole dalla dimensione intrinsecamente plurale e indeterminata, da principi”.

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all’attenzione dell’intera società civile l’imperativo categorico morale di apprestare ogni doveroso rimedio al fine di sollevare dalla paura e dal bisogno, indipendentemente dal possesso dello status di cittadino4, singoli individui5, gruppi sociali e, talvolta, intere comunità soggiogate dalla morsa della fame e della carestia6.

L’accesso al cibo (oltre che alle fonti di approvvigionamento dell’acqua)7, in uno con l’auspicato raggiungimento di elevati standard di sicurezza alimentare8,

4 Invero, i diritti inviolabili dell’individuo sono contraddistinti dal predicato dell’indivisibilità

e spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani; pertanto, proprio nella prospettiva dell’universalità della persona, chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero (e senza distinzione tra straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e straniero privo di un titolo o di un permesso di soggiorno), ne è titolare. Sul punto v., ex multis: Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105; Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7210; Corte cost., 28 maggio 2010, n. 187. Per un commento v. W. CHIAROMONTE, Stranieri e prestazioni assistenziali destinate al

sostentamento della persona: sono illegittime le differenziazioni fondate sulla durata del soggiorno in Italia, in Riv. it. dir. lav., 2010, 4, 947 ss.

5 In tema di interventi pubblici, di matrice finanziaria, a sostegno dei bisogni primari

della persona v., ex multis: l. NONNE, Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte

disciplinari, in Banca borsa tit. cred., 2011, 1, 49 ss.

6 Sottolinea la corrispondenza ai fini di fondo propri di un ordinamento democratico delle

iniziative di matrice istituzionale rivolte nella direzione di alleviare lo stato di bisogno in cui versano gli indigenti V. CERULLI IRELLI, La lotta alla povertà come politica pubblica, in Dem. e dir., 2005, 4, 57 ss.

7 Cfr. D. CASALINI, Fondamenti per un diritto delle acque dolci, Torino, 2014, 244 ss.; a.

picone, Riflessioni intorno alla configurabilità di un diritto umano all’acqua, in c. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Milano, 2012,111 ss.; D. ZOLO, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo, in

Jura Gentium, 2005, in www.juragentium.org.

8 Per un’analisi del ruolo svolto in materia di sicurezza alimentare sia dalla comunità

internazionale, sia, all’interno dei confini nazionali, da parte degli enti pubblici territoriali, in ossequio ai criteri di riparto delle competenze scolpiti in seno alla Carta Costituzionale, v. M. SAVINO, Autorità e libertà nell’Unione Europea: la sicurezza alimentare, in Riv.

trim. dir. pubbl., 2007, 2, 413 ss. Circa la disamina della disciplina di matrice europea

concernente la corretta divulgazione delle indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari immessi in commercio v., ex multis: f. GENCARELLI, Il Regolamento (CE) n. 1924/2006

in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari: una difficile applicazione, in Dir. un. eur., 2014, 1, 111 ss.; F. CAPELLI-B. KLAUS, Il regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari, in Dir. com. sc. int., 2007, 795 ss.; l. PETRELLI, Le nuove regole comunitarie per l’utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari,

in Riv dir. agr., 2009, 1, 50 ss. In merito al diverso profilo concernente la regolamentazione dell’utilizzo degli scarti alimentari a fini di nutrizione del bestiame, ovvero in ordine al loro corretto smaltimento, v., ex plurimis: f. GIAMPIETRO, Rifiuti alimentari e non: linee guida

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in ossequio ai principi di prevenzione9 e precauzione10, diviene, per tale via, la precondizione di un’esistenza libera, eguale e dignitosa11, fine ultimo di un ordinamento ispirato ai principi di fondo propri del costituzionalismo moderno12, assetto valoriale entro il quale i diritti inviolabili dell’uomo, presupposto assiologico indefettibile nell’ambito di un sistema politico/sociale proteso nel senso della promozione della più intima essenza dell’individuo13, “aspirano alla stabilità e godono di una prospettiva dominante”14.

del ministero della salute, in Cass. pen., 2003, 4, 1451 ss.

9 “Il principio di prevenzione stabilisce regole molto varie volte ad evitare che si produca

un danno irreversibile all’ambiente a causa di azioni o comportamenti (attivi o omissivi) il cui rischio ambientale è certo”. Così a. CROSETTI, I controlli ambientali: natura, funzioni,

rilevanza, in Riv. giur. ambiente, 2007, 6, 948.

10 Sul punto v., ex multis: a.M. CITRIGNO, Il principio di precauzione: il difficile bilanciamento tra tutela dell’ambiente e libera iniziativa economica, in G. MOSCHELLA-A.M. CITRIGNO

(a cura di), Tutela dell’ambiente e principio “chi inquina paga”, Milano, 2014, 437 ss.; M. POTO, Il principio di precauzione quale baluardo della sicurezza alimentare: spunti

problematici sul coordinamento tra l’attività della Commissione e gli obblighi delle autorità nazionali, in Resp. civ. prev., 2005, 2, 365 ss.; l. MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario, in Dir. un. eur.,

2004, 1, 7 ss.; iD, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente

modificati nel diritto comunitario, in Dir. un. eur., 2004, 2, 281 ss.; t. MAROCCO, Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e in altri Stati membri della Comunità europea,

in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2003, 1235 ss.; p. PALLARO, Il principio di precauzione

tra mercato interno e commercio internazionale: un’analisi del suo ruolo e del suo contenuto nell’ordinamento comunitario, in Dir. comm. internaz., 2002, 15 ss.

11 Per un disamina di siffatti valori, anche alla luce dei “compiti” di matrice solidarista

“assegnati” alla Repubblica dalla Carta Costituzionale v., ex multis: a.S. AGRÒ, Art. 3, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1982, 123 ss.

12 In ambito europeo, circa il tema del riconoscimento del diritto all’accesso alle risorse

alimentari sufficienti a garantire il sostentamento dell’individuo, si staglia, in questa direzione, la risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa n. 1957/2013, adottata il 3 ottobre 2013, all’interno della quale manifesta si rappresenta l’ineludibile necessità di affermare e promuovere la natura di libertà fondamentale del “. In merito, v. M. BOTTIGLIERI, Le autonomie locali sono tenute ad attuare ad attuare il diritto al

cibo adeguato dei cittadini europei? Commento a risoluzione assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1957/2013 adottata il 3 Ottobre 2013, in www.drasd.unipmn.it; c.

RICCI, Contenuti normativi del diritto a un cibo “adeguato” a livello internazionale, in c. RICCI (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza, cit., 33 ss.

13 Sottolinea A. D’ALOIA, Europa e diritti, cit., 1 ss., che “i diritti sono una risorsa del

‘patriottismo costituzionale’ (…) la prima immagine della identità, della cultura di un popolo, della sua auto-percezione”.

14 Così e per un approfondimento v. G. VETTORI, Il tempo dei diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 3, 881 ss.

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La condizione di indigenza o di povertà estrema in cui versa una parte, più o meno consistente, della popolazione (sia essa riferita ad uno Stato sovrano, ovvero all’intero globo terrestre), costituisce, al contempo, fonte di disagio del singolo e fattore di disordine sociale15 entro il quale ordinariamente si cela l’incapacità delle istituzioni di provvedere a garantire l’effettività delle libertà fondamentali in favore di individui la cui quotidianità è contraddistinta, spesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, da una vita vissuta all’insegna di stenti e di privazioni16.

In questa direzione, matura l’esigenza di rafforzare il valore della solidarietà17 all’interno di un sistema di mercato18 che, allo scopo, seppur incentrato sul principio della libera iniziativa economica privata19, sia proteso nel senso di accogliere una nuova ed evoluta visione dell’utilità sociale20 (intermediata,

15 Sul punto v. G.B. MATTARELLA, Il problema della povertà, cit., 362 ss.

16 All’interno di un siffatto contesto, matura il problema sociale della mendicità, ovvero

della devoluzione in capo alla “buona disposizione dei singoli”, o, spesso, alle istituzioni ecclesiastiche, della cura delle esigenze materiali degli indigenti. Per vero, la rilevanza sociale della mendicità è stata contraddistinta, nel tempo, da approcci essenzialmente privi di coerenza, atteso che “se il mendico in certi periodi è sentito come un fratello povero da aiutare, in altri tempi, per la paura che induce il suo modo di vivere fondato sul rischio, è considerato un potenziale nemico del sistema sociale”. Così e per un approfondimento circa la rilevanza, giuridica e sociale, della mendicità v., ex multis: e. BAIOCCHI, Mendicità (dir.

amm.), in Enc. Dir., vol. XXVI, Milano, 1976, 90 ss.

17 Auspica l’idea di ripercorrere il lungo e tortuoso cammino intrapreso, nel corso dei secoli,

nella direzione dell’affermazione e della promozione del valore della solidarietà tra i popoli in vista di una sua riscoperta ed attualizzazione f.D. BUSNELLI, Il principio di solidarietà

e “l’attesa della povera gente”, oggi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 2, 413 ss.

18 In ambito europeo, ad esempio, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune,

le Istituzioni dell’Unione sono chiamate ad assicurare che siano conciliati, da un lato, il raggiungimento di livelli di produzione sufficiente e, dall’altro, il mantenimento del reddito dei produttori comunitari nel quadro di un regolamento di mercato destinato ad orientare il libero scambio, stabilizzare i prezzi e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Sul punto v., ex multis: Corte giust. UE, 5 ottobre 1994, n. 280. In dottrina, v. l. BARONI, Quali

limiti alla discrezionalità degli stati membri negli interventi a sostegno al settore delle carni bovine? Riflessioni a margine della più recente giurisprudenza in materia, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2011, 1, 59 ss.

19 Cfr., ex multis: f. GALGANO, Art. 41, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 41/44, Bologna, 1982, 3 ss. Invero, osserva L. DELLI PRISCOLI, Il limite dell’utilità sociale, cit., 358 ss., che il bilanciamento di valori tra utilità sociale e iniziativa

economica privata va effettuato solo nel caso in cui esistano effettivamente delle ragioni di utilità sociale che si contrappongano al diritto di iniziativa economica, perché altrimenti vale il principio secondo il quale quest’ultimo diritto non incontra limitazioni di sorta.

20 Per una compiuta disamina del rapporto intercorrente tra autonomia privata ed utilità

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naturalmente, dall’apprezzamento discrezionale del legislatore21, sovente espressione di valutazioni di carattere eminentemente politico)22, intesa non solo alla stregua di limite negativo23, bensì quale strumento di promozione dell’intervento della mano pubblica24, anche consistente in limitazioni all’autonomia contrattuale25, nell’ottica del conseguimento di ineludibili fini di giustizia ed equità26, ovvero del bene comune27.

moderno, v., ex multis: S. MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa e

dir. priv., 2011, 2, 365 ss.

21 Sui limiti del possibile sindacato di legittimità costituzionale circa il merito delle scelte

effettuate dal Legislatore v., ex multis: Corte cost., 8 aprile 1965, n. 30.

22 Invero, “assegnare il primato alla politica significa allargare l’area della democrazia

politica sino al governo dell’economia, significa ricomporre il governo dell’economia entro il governo generale della società”. Così e per un approfondimento v. f. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 45 ss.

23 Invero, le clausole “utilità sociale” e “funzione sociale”, rilevanti in seno alla Carta

Costituzionale quali strumenti di apertura del liberismo economico ai valori della solidarietà e della fratellanza, assolvono alla funzione di consentire la conformazione dell’autonomia privata rispetto alla vocazione ideale di salvaguardia e promozione della dignità dell’uomo anche per il tramite dell’introduzione di misure (legislative) proiettate in questa direzione che, altrimenti, risulterebbero collocarsi al di fuori del sistema di legalità (costituzionale). In merito, alla luce della disamina di una moltitudine di pronunce rese dalla Consulta, v. S. RODOTÀ, Art. 42, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 41/44, Bologna, 1982, 117 ss.

24 Invero, secondo L. DELLI PRISCOLI, Il limite dell’utilità sociale, cit., 352, “utilità sociale

e diritti fondamentali sono il simbolo di uno Stato interventista in economia”. Avverte, però, f. GALGANO, Art. 43, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt.

41/44, Bologna, 1982, 197, che “la natura pubblica del soggetto agente non è, di per sé sola,

garanzia di socialità del risultato”.

25 È il caso, ad esempio, dell’intervento legislativo teso a calmierare i prezzi di prodotti

ritenuti indispensabili per garantire la tutela di diritti fondamentali della persona. Sul punto v., ex multis: a. FEDELE, Art. 23, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della

Costituzione, Artt. 22/23, Bologna, 1981, 35 ss.

26 Al fine di contrastare la povertà, ovvero “la potenza più misteriosa del nostro tempo, la

segreta officina in cui forse si costruisce la storia futura” (cfr. n. IRTI, Occasioni novecentesche

sul cammino del diritto, Napoli, 2012, 18), onde superare gli ostacoli derivanti dalle logiche

di mercato imperanti all’interno di un sistema economico/sociale di stampo convintamente liberista, sottolinea G. VETTORI, Il tempo dei diritti, cit., 887 ss. l’esigenza di “puntare su di un ruolo forte della solidarietà (…) o rivalutare il ruolo della cooperazione” allo scopo di affrancare l’individuo da uno stato di “bisogno permanente” che vanifichi l’effettiva consistenza dei diritti di libertà faticosamente conquistati nel corso dei secoli.

27 Per una disamina degli orientamenti maturati in questa direzione in seno all’Assemblea

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2. Libera iniziativa economica, solidarietà e giustizia sociale in campo

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