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Lo Statuto del Movimento Comunità »

STATUTO

(Provvisorio)

I

Degli Organi Locali

(1)

Il Movimento «Comunità» dovrà differenziarsi anche nella propria struttura dai normali partiti allo scopo di realizzare nel proprio interno una vera e nuova democrazia basata sull’equilibrio tra il principio democratico, le forze del lavoro e quelle culturali.

Base territoriale del Movimento saranno le Comunità corrispondenti ai circondari o a convenienti divisioni delle varie province, costituite da unità organiche e naturali di notevole o conveniente ampiezza e popolazione (ad es.: i territori Diocesani, le Circoscrizioni dei Consorzi Agrari e delle Cattedre ambulanti di agricoltura, i collegi senatoriali ecc.). Si riporta, in nota, per un’esatta comprensione e a scopo di esempio dimostrativo, l’elenco provvisorio delle Comunità piemontesi.

Del comitato delle comunità

(2)

L’organo esecutivo di ogni Comunità sarà denominato Comitato delle Comunità. Poiché il riconoscimento giuridico delle Comunità in senso politico ed amministrativo è uno degli scopi del movimento, si denominerò col simbolo CP, Comunità Potenziale, il territorio e l’ente teorico di una comunità in fieri. Il movimento invece, chiamerà, nella sua azione, «Comunità» il corpo degli iscritti in una data comunità potenziale.

Dei centri comunitari, delle Comunità sindacali, dei Gruppi culturali

(3) Le comunità avranno tre organismi distinti:

a) I Centri Comunitari (C.C.) che saranno caratterizzati dal piccolo comune,

borgo, o rione al quale appartengono. Essi si costituiranno in centri di azione sociale e potranno avere sezioni per ogni attività: assistenziale; culturale ed artistica; ricreativa e sportiva; di propaganda. Saranno retti da un presidente eletto dall’Assemblea

generale degli iscritti al centro stesso e da un segretario nominato dal Comitato per la Comunità. Questo segretario deve tuttavia essere di preferenza scelto tra gli iscritti al centro stesso. Il primo elemento dell’organizzazione sarà il servizio culturale: emeroteca e nucleo corrispondente della biblioteca della Comunità più vicina.

b) I Comitati Comunitari Sindacali (C.C.S.) a cui possono appartenere i lavoratori

e gli impiegati delle officine e dei campi regolarmente iscritti alle Camere del Lavoro, senza distinzione di Corrente sindacale. Saranno costituire nelle fabbriche e nelle aziende agricole importanti delle Comunità di Fabbrica e delle Comunità della Terra aventi il compito di diffondere i principi economici-sociali del movimento nelle officine e nei campi, partecipare alle elezioni delle Commissioni Interne e dei Consigli di Gestione. Nelle correnti sindacali degli iscritti al Movimento dovranno lottare per l’unità sindacale e l’apoliticità del sindacato. Lo Statuto dei C.C.S è in corso di elaborazione. Esso prevedrà nell’organizzazione due partizioni: una assistenziale relativa ai problemi della sicurezza e igiene sociale, e una relativa ai problemi del lavoro. I principi economici-sociali del movimento sono a grandi linee tratteggiati nel «memorandum» n°2 sull’economia delle Comunità, di prossima pubblicazione.

c) Il Gruppo Culturale Comunitario è costituito dai laureati iscritti nel territorio

di una C.P.. Si da qui a cultura il significato ristretto di cultura come istruzione, e non quello più vasto e generale di cultura quale sinonimo di civiltà, la quale vive in modo evidente anche nell’umile. Una tale distinzione è resa necessaria dagli scopi e mezzo dell’ordine comunitario:

a) l’organizzazione giuridica della cultura, che sebbene abbia altre espressioni naturali e spontanee e non si esaurisca certamente nel campo dei laureati, rende necessario l’accertamento di una preparazione sistematica e specifica, praticamente attuabile solo attraverso esami o titoli se non vuol essere autoaffermazione o facile scusa per mentalità disordinate ed oziose.

b) l’eguaglianza dei mezzi di cultura perseguita dal Movimento con ogni mezzo quali l’azione politica indiretta, e l’azione assistenziale diretta (borse di studio) giustifica la discriminazione tra laureati e non laureati perché ai figli della Comunità più dotati non dovrà essere negato a qualunque corso l’accesso agli Studi Superiori.

Tuttavia, per accogliere ogni possibile caso di autentici valori culturali o artistici non riferiti a un ordine di studi ufficiale, il Comitato di Presidenza della Comunità (vedi n°4) può proporre al Presidente del Consiglio Regionale (di cui al n°5), che è arbitro della decisione, l’aggregazione al Gruppo Culturale di un numero di persone non laureate in misura non superiore ad una ogni anno. Alla stessa guisa il Gruppo Culturale può procedere alla libera cooptazione ogni anno di un membro non laureato.

Del Consiglio Generale delle Comunità e del Comitato della Comunità

(4)

Organo deliberativo generale, di controllo dell’Esecutivo e di «contatto» tra questo e la Comunità degli iscritti sarà il Consiglio Generale per la Comunità.

a) 30 nominati dai Presidenti e Segretari dei Centri Comunitari-

b) 30 nominato dal Gruppo dei Laureati – nel proprio seno o fuori – di cui almeno:

3 esperti nel diritto (di cui possibilmente 1 esperto in diritto amministrativo); 3 esperti in medicina o assistenza sociale;

3 esperti in problemi del lavoro;

3 esperti nei problemi della pubblica istruzione, dell’arte, o della scienza politica; 3 esperti in urbanistica;

5 esperti in economia o finanza di almeno 1 avente preparazione teorica universitaria.

c) 30 nominati per metà dall’insieme dei membri della Comunità iscritti ai

Sindacati e per l’altra dall’insieme dei membri della Comunità aventi cariche direttive nelle Commissioni Interne, nei Consigli di Gestione, in organismi sindacali o cooperative. In mancanza di detto numero, i membri eletti procederanno alla cooptazione di altri iscritti sino al raggiungimento del numero indicato, od infine nei nuovi organismi caratteristici del MC denominati Comunità di Fabbrica e Comunità della Terra intese a realizzare le ISA (Industrie Sociali Autonome) e le AAA (Aziende Agricole Autonome), nonché degli altri organi previsti dall’annunciato statuto del C.C.S.

Il Comitato della Comunità, organo esecutivo del Movimento per una Comunità Potenziale, risulterà formato da due gruppi: uno propriamente funzionale, l’altro propriamente organizzativo. Il gruppo politico funzionale nominato nel seno del Consiglio Generale della Comunità sarà formato da:

1) un giurista, magistrato o professore di diritto;

2) un medico o un sociologo;

3) un esperto dei problemi del lavoro;

4) un laureato per l’istruzione e cultura;

5) uno specialista designato dal gruppo culturale per la sezione urbanistica;

6) un economista;

7) una persona di notoria capacità politica e amministrativa.

La scelta dei membri 4) e 5) per il loro carattere teorico dovrà essere fatta dalla Giunta Regionale entro un termine designato dal Comitato della Comunità.

I membri di cui al n° 3,4,7 in unione al Segretario della Comunità, nominato, come più avanti indicato, dalla Giunta Regionale del Movimento, procedono in un tempo immediatamente successivo alla nomina dei membri del 2° gruppo.

Il secondo gruppo curerà l’organizzazione politico-attiva e sarà costituito dal segretario, nominato dal Comitato Regionale Comunitario, e dai responsabili dei seguenti uffici, nominati nel modo previsto dal precedente articolo:

1) ufficio organizzazione e sviluppo;

2) ufficio stampa e propaganda;

3) ufficio finanziario amministrativo;

4) ufficio assistenza;

5) ufficio ricreativo-sportivo;

6) ufficio enti locali;

I due gruppi riuniti procedono alla nomina del Presidente del Comitato.

II

DEGLI ORGANI REGIONALI

Del Consiglio Regionale delle Comunità e della Commissione Superiore Regionale

(5)

Il Consiglio Regionale delle Comunità è composto dell’insieme di tutti i comitati per le comunità pertinenti alla Regione stessa.

Elegge dal suo seno 1/10 (approssimativamente) dei propri membri che si sostituiscono in commissione Superiore Regionale (in proporzione delle diverse funzioni).

Le elezioni alla Commissione Superiore Regionale avvengono nel seno dei gruppi omogenei (ad esempio: gli esperti del lavoro eleggono tra loro l’esperto del lavoro che dovrà sedere nella C.S.R.)

La Commissione Superiore Regionale nomina il Presidente del Consiglio Regionale e una Giunta Esecutiva (Regionale) di 14 membri effettivi e 14 supplenti, ciascuno di essi proveniente dalle 14 differenti partizioni. E’ fatta eccezione per la nomina del Delegato Federale la quale spetta alla DPE, (di cui al paragrafo 10); tuttavia detta nomina è soggetta a ratifica dalla C.S.R.. Il Delegato Federale funge da Segretario della Presidenza Regionale.

Le cariche durano normalmente due anni. Altri organi Regionali sono:

a) i Consigli Regionali degli Ordini costituiti dai membri del Consiglio Regionale

divisi per ogni ordine funzionale;

b) i Consigli Regionali delle Divisioni Politiche costituiti dai membri del

Consiglio Regionale divisi per ogni partizione politico-attiva.

III

DEGLI ORGANI NAZIONALI Del Congresso Federale delle Comunità

(6)

Il Congresso Federale delle Comunità è un organo definito e rinnovabile che sostituisce i Congressi dei normali partiti. Il suo carattere di istituto permanente è inteso ad eliminare il normale gioco di influenze e di corruzioni politiche – nella

nomina dei delegati ai Congressi – proprie dei partiti a statuto tradizionale. Si riunisce ogni anno.

Ne fanno parte:

a) i membri del Comitato Centrale delle Comunità (C.C.C) e della Direzione

Politica Esecutiva (D.P.E.) di cui ai seguenti paragrafi (7) e (9);

b) le Commissioni Superiori Regionali;

c) un egual numero di membri come in b) nominati dai Consigli Federali degli

Ordini e delle Divisioni Politiche di cui al paragrafo (II);

d) i membri della Commissione Teorica Permanente di cui al paragrafo (9).

Il Congresso Federale:

a) propone la politica generale del movimento e imposta la linea politica del D.P.E.;

b) nomina ogni due anni 7 membri per il C.C.C.;

c) approva la politica della D.P.E.. In caso di sfiducia prima della fine del suo

quadriennale mandato, in presenza di 2/3 dei membri la direzione passa provvisoriamente nelle mani del Consiglio di Presidenza del C.C.C., il quale indice elezioni in ogni Comunità, e rinnova eventualmente i Segretari Regionali (ciò posto, in questo caso, si da luogo alla formazione secondo le modalità del paragrafo (9) di una nuova D.P.E.);

d) esamina ed approva modifiche allo statuto e al «memorandum»

programmatico. Le modifiche presentate nella sessione, passano all’esame, durante 12 mesi, del C.C.C. e di ogni Comunità. Passano in votazione nella sessione dell’anno successivo e non possono essere approvate se non a maggioranza assoluta. Il C.C.C. ha diritto di veto. Le mozioni per le quali il C.C.C. ha dato il suo diritto di veto, saranno egualmente valide se approvate nel successivo congresso.

e) Devolve alla Commissione Teorica Permanente i membri che hanno svolto

attività pubbliche in contrasto colle basi teoriche del movimento e i cui presupposti ideologici non possono essere convogliati in proposte di modifiche.

Del Comitato Centrale delle Comunità

(7)

Organo centrale del Movimento è il Comitato Centrale delle Comunità che elegge nel suo seno in Presidente e quattro Vice-Presidenti formanti il Consiglio di Presidenza. Non esiste carica di segretario generale, tuttavia il Presidente nominerà un Segretario del Presidente, soggetto a semplice ratifica del C.C.C..

Il C.C.C. alla fine della sua costituzione dovrà essere composto dai seguenti membri di diritto:

a) i 13 Presidenti Regionali (le regioni inferiori a 3000 membri sono aggregate);

b) i 13 Segretari Regionali;

c) i 14 Presidenti e i 14 Vice-Presidenti delle Divisioni funzionali

e) 14 membri nominati per quattro anni dal Congresso Federale in ragione di 7 ogni due anni;

f) dai 3 membri della C.T.P. di cui in (9) da essa designati.

Nella sua fase iniziale il C.C.C. rappresenta l’organo nazionale promotore e propulsore del movimento. Dura in carica, nel suo complesso, quattro anni, salvi i membri cooptati il cui mandato è di sei anni. I membri di diritto sono nominati pe la durata del loro mandato.

Della Commissione Superiore Federale

(8)

Il C.C.C. elegge a scrutinio segreto 9 persone per comporre la Commissione Superiore Federale alla quale sono devolute funzioni di controllo generale, di consulenza per l’Esecutivo Politico, di collegio dei Probiviri per esaminare i casi gravi.

Fanno parte inoltre come membri di diritto, della C.S.F.:

a) il Presidente e i due Vice-Presidenti del C.C.C.

b) 3 membri della C.T.P. da essa designati

Della Commissione Teorica Permanente

(9)

I membri del Movimento Comunità non vogliono trasformare il Movimento in una setta dogmatica, ma nemmeno in un organismo disordinato, privo di coerenza e continuità. Nato per attuare progressivamente lo Stato delle Comunità e il suo regime sociale, i suoi membri si impegnano esclusivamente, ma tassativamente sul programma pratico contenuto nell’allegato «memorandum» e nel presente Statuto. Così caratterizzato il Movimento non può dar luogo che a una sinistra e una destra rispetto alle situazioni tattiche secondo il naturale temperamento delle persone e il loro apprezzamento della situazione politica generale.

Il «memorandum» contiene sufficienti enunciazioni ideologiche e programmatiche per garantire al Movimento lunghi anni di lavoro.

Perciò il Congresso a semplice maggioranza può devolvere all’apposita Commissione Teorica Permanente i membri del Congresso accusati di grave deviazione ideologica. La Commissione teorica, se riconosce che la accusa è fondata, procede a una dichiarazione di «decadenza motivata» dalla qualità di membro del Movimento. La Commissione Teorica Permanente, nominata per un periodo di sei anni, è composta:

da 3 professori universitari di filosofia del diritto o diritto costituzionale; da 3 professori universitari di scienze amministrative e politiche;

da 3 professori universitari di filosofia teoretica nominati: per 1/3 dalla C.S.F. (Commissione Superiore Federale);

per 1/3 dai Consigli Federali degli ordini della cultura, politica e lavoro; per 1/3 cooptati dai 6 precedenti.

La nomina avverrà ogni due anni per un terzo dei membri. La rielezione è ammessa una sola volta. I primi nove membri sono nominati per periodi variabili (3 per due anni, 3 per quattro anni e 3 per sei anni) per poter dar vita al ciclo dei rinnovi parziali ogni due anni. I membri nominati per un periodo inferiore a sei anni sono rieleggibili due volte.

Della Direzione Politica Esecutiva

(10)

La Direzione Politica Esecutiva (D.P.E.) è costituita da:

2 membri designati dalla Commissione Superiore Federale, dal proprio seno;

7 membri nominati dalla Commissione Superiore Federale unitamente a 7 membri di ciascun Consiglio Federale degli Ordini di cui al paragrafo (II);

7 membri nominati dalla Commissione Superiore Federale unitamente a 7 membri dei Consigli Federali delle Divisioni Politiche – di cui al paragrafo (II).

La D.P.E., riunita insieme alla Commissione Superiore Federale nomina un Presidente e due Vice-Presidenti, e sui proposta di questi un Segretario. Il Presidente del C.C.C. e i due Vice-Presidenti non facenti parte della Commissione Superiore Federale, assistono di diritto alle sedute della D.P.E. di cui assumono la direzione, senza diritto di voto.

Dette nomine avranno luogo mediante votazioni singole e successive nelle quali la C.S.F. siede e vota in permanenza aggregandosi via via i membri designati dai Consigli Federali degli Ordini e dai Consigli Federali delle Divisioni Politiche.

Dei Consigli Federali e degli Ordini e delle Divisioni Politiche

(11)

I Consigli Regionali degli Ordini, così come quelli delle Divisioni Politiche si costituiscono in corpi nazionali allo scopo di addivenire alla nomina di Consigli Federali degli Ordini e di Consigli Federali delle Divisioni Politiche nominanti col sistema della RP e costituiti, per ogni ordine e per ogni divisione da 14 membri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle Comunità che non hanno raggiunto due mila soci non potrà attuarsi l’ordinamento previsto. Il regolamento di queste Comunità sarà pertanto semplificato e non vi sarà attuata la triplice partizione prevista per le Comunità più attive ove l’opera si potrà svolgere in profondità. Lo stesso valga per le Regioni ove le Comunità non siano organizzate nel modo definitivo.

L’ordinamento degli organi superiori non potrà funzionare nella fase d’avviamento, nella forma e nei modi previsti dall’attuale statuto. Tuttavia sarà sempre attuato, nei limiti del possibile, l’inserimento graduale nel quadro previsto di ogni situazione

positiva; in altre parole, ad ogni realizzazione funzionante deve corrispondere una messa a punto coerente allo statuto degli organi centrali.

Il presente Statuto Provvisorio è largamente indicativo. Sarà sottoposto all’approvazione del primo Comitato Centrale delle Comunità.

La parte statutaria si concludeva con un elenco indicativo delle Comunità potenziali del Piemonte.

Di maggiore interesse risultano invece i diagrammi stilizzati che rappresentavano l’organizzazione del Movimento ai diversi livelli. Vennero posti alla fine quasi a voler dare uno schema riassuntivo al lettore. Tale esperimento raffigurativo, effettivamente, riesce appieno nel suo compito e risulta pertanto utile riportarne una riproduzione.

La rappresentazione degli Organismi del Livello locale148

148 ACS, Fondo Ministero dell’Interno, gabinetto, archivio generale, fascicoli permanenti, partiti

politici 1944-1966, b.113, fasc. 1263/p. Movimento Comunità, allegato B, Linee e mezzi d’azione. Punti

La rappresentazione degli Organismi del livello Regionale149

La rappresentazione degli Organismi del livello Nazionale150

Dalla lettura complessiva dello Statuto del Movimento Comunità si può notare come fosse pregnante, ancora una volta, il lascito de L’ordine Politico delle Comunità. Si intravede la chiara volontà di trasferire la struttura ordinamentale che si era ipotizzata per l’Italia del post-seconda guerra mondiale, all’interno dei meccanismi e delle strutture del MC. A riprova di ciò vi è l’utilizzo dei medesimi o, in taluni casi molto simili, termini per l’attribuzione dei nominativi degli organismi a seconda dei vari livelli territoriali di gestione del Movimento. Era uno Statuto essenzialmente rigido perché prevedeva, con assoluta minuziosità, tutti i vari meccanismi di nomina, le modalità di elezione, e le tipologie di composizione degli organi del Movimento permettendosi, solo in rare eccezioni, alcune lacune che risultavano però facilmente ovviabili facendo ricorso alla prassi delle attività interne dei partiti politici. A rafforzare la rigidità dello Statuto vi erano i meccanismi di reazione nei confronti di chi si fosse contrapposto ai fini e agli ideali del Movimento. Una presa di posizione che diveniva ancor più marcata quando venivano descritte le azioni da intraprendere nei confronti di chi fosse incappato nell’atto di “difformità ideologica”.

Volendo andare a fondo rispetto alla questione si potrebbe evidenziare come, con tale circostanza, si volesse prevedere un roseo futuro per MC con la presenza di un nutrito gruppo di esponenti all’interno degli organi amministrativi locali e dell’assise parlamentare. Sulla base di tale previsione si voleva così porre, agli eventuali eletti, un forte vincolo, anzi un divieto ad effettuare quella notoria operazione che vide in Agostino Depretis il padre fondatore: l’arte, se così può essere definita, del trasformismo151. Attività che ha avuto un ampio seguito anche nell’epoca a noi più vicina storicamente, periodo nel il quale merita menzione speciale merita uno dei principali discepoli del maestro Depretis, Clemente Mastella, colui che più se si è distinto per essere in grado di gestire al meglio tale “nobile attività”. Anche in questo caso, tocca sottolinearlo, vi fu l’ennesima lungimiranza dei comunitaristi.

L’elemento trainante della struttura del Movimento se ad una prima analisi potrebbe apparire, data la sua collocazione tra i livelli di gestione e l’ampiezza di composizione, il Comitato Centrale delle Comunità fu, in realtà, la Direzione Politica Esecutiva. Essa, con ampia autonomia, elaborò e stabilì la linea politica del Movimento Comunità. Per rendere meno evidente tale circostanza venne ideato ed inserito nello statuto un meccanismo molto simile a quello che oggi verrebbe definito meccanismo della sfiducia costruttiva. La previsione della necessità di un’approvazione obbligatoria da parte del Consiglio Federale di tutte le decisioni assunte dalla Direzione Politica Esecutiva in merito alla linea politica aveva un doppio risvolto. Avrebbe potuto infatti sia rappresentare un momento di maggiore collegialità nelle scelte, sia un eventuale punto di rottura. Nell’eventualità in cui il Consiglio Federale avesse bocciato la proposta della DPE, tale organismo sarebbe stato sfiduciato ed automaticamente sciolto. In tale circostanza si sarebbe attivato il meccanismo, ampio e farraginoso, che avrebbe portato alla nomina di una nuova DPE. Proprio a causa di tale complessità la sfiducia costruttiva funzionò solo da deterrente, facendo sì che il Consiglio Federale, piuttosto che propendere per la rottura e lanciare il Movimento in un lungo periodo di stallo, approvasse in toto le decisioni della DPE.

La scelta di mantenere un congresso permanente del Movimento Comunità al fine di evitare lotte fratricide tra le differenti anime di uno stesso gruppo politico per l’assegnazione di incarichi e quote di delegati, sottolinea, ancora una volta, la chiara

concezione e la chiara volontà di un partito rinnovato nei modi e nei metodi. Partito, inteso in senso generale, dal quale si rimarca più volte la presa di distanze ma, verso il quale, il rifiuto non può essere concepito come semplice volontà di soppressione bensì deve essere appreso quale monito a cambiare direzione.

Una nuova rotta era quella tracciata dai comunitaristi. Una rotta verso la quale il Movimento Comunità, con al timone Adriano Olivetti, si apprestava oramai a navigare con le vele dispiegate.

Appendice al Capitolo III

Lo Statuto dell’Istituto Italiano per i Centri Comunitari

Uno dei principali strumenti operativi del Movimento Comunità fu l’Istituto Italiano per i Centri Comunitari, di cui si è parlato in precedenza. Mediante la sua azione venne implementata la diffusione territoriale dell’ideale comunitario e federalista. Difatti il modello dell’IICC verrà poi utilizzato da Serafini e dai federalisti europei per impostare due soggetti