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In Italia concretamente non si è mai intrapresa la direzione verso l’introduzione dall’applicazione dei principi contabili internazionali, sebbene si siano susseguiti vari tentativi. L’articolo 117 del D.Lgs. 58/’98 al comma 2 dice che : “Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con

regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari”49

, ovvero invitava i suddetti Ministri a raccogliere in un regolamento i principi contabili riconosciuti a livello internazionale che risultassero compatibili con quelli indicati dall’Unione

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Europea; in realtà, nella pratica, la norma non ha trovato attuazione. In seguito con la legge L. 366/2001 (L. delega per la riforma del diritto societario) si comprendeva, fra le linee guida del nuovo diritto societario, l’individuazione delle “condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili

riconosciuti internazionalmente”. Il cambiamento verso la modernizzazione, nella realtà, è iniziato nel 2002 con il già

citato regolamento comunitario 1606/2002 ed è continuato con la legge comunitaria 306/2003, che ha introdotto una delega al governo per estendere la facoltà di

applicazione degli IAS/IFRS anche a società diverse da quelle indicate dall’Unione

Europea mediante un decreto legislativo50. La delega è stata esercitata con il D. Lgs 38 del 2005 con cui il Governo ha esercitato la

facoltà prevista dall’art. 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. Tale decreto individua i soggetti coinvolti nell’applicazione dei principi contabili internazionali; gli obblighi e le facoltà in relazione all’applicazione dei principi contabili internazionali per il bilancio consolidato e d’esercizio

relativamente ai soggetti di cui sopra; le disposizioni di adeguamento delle norme interne, civilistiche e fiscali, volte a disciplinare gli effetti dell’adozione dei principi contabili internazionali. Il decreto ha precisato le tipologie societarie del nostro Paese che sono obbligate o facoltizzate ad applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2005. In ragione della sua

complessità si riassume il contenuto del D.Lgs 38/2005 nella tabella che segue:

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Figura 15 Contenuto del D. Lgs 38/200551

Le società obbligate o che esercitano la facoltà, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio d’esercizio, sono tenute ad applicare i principi contabili internazionali

omologati con il regolamento (CE) n. 1725/2003 e successivi. Questo significa che, a partire dal primo esercizio di adozione degli IAS/IFRS e per tutti i successivi, dette società debbono “ignorare” la normativa contabile interna, essendo esse vincolate per

legge ad osservare i soli principi contabili internazionali omologati. Quindi il governo italiano doveva scegliere se adottare gli IAS soltanto per i bilanci

consolidati delle società quotate oppure attuare l’esercizio della delega e quindi estendere il numero dei soggetti interessati. Ma l’assenza di un coordinamento tra i principi internazionali e l’attuale normativa fiscale, tributaria e fallimentare, insieme ad altre motivazioni, ha fatto propendere il governo verso la prima opzione, adottando i

principi IAS solo per i bilanci consolidati delle società quotate.

51 Tabella tratta da “L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) IN ITALIA

Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38 Documento n.23 del 25 luglio 2005, dell’Osservatorio Principi Contabili Internazionali ”

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Varata la delega, dal 2005 i principi IAS/IFRS sono quelli base per la redazione dei bilanci delle principali imprese italiane.

La cosiddetta “direttiva di modernizzazione”, ovvero la Direttiva Europea 2003/51/CEE, del 18 giugno 2003, aveva l’obiettivo di ridurre i problemi di

incompatibilità esistenti tra le direttive contabili europee, approvate circa 20 anni fa, ed i principi contabili internazionali; ha introdotto novità rilevanti sia nella forma che nel contenuto del bilancio. La legge comunitaria 2004, contenente la delega al governo per

introdurre tale direttiva, è stata approvata dalla Camera il 2 dicembre di tale anno. I principi contenuti nella direttiva sono fondamentalmente quattro:

1) Assicurare la compatibilità tra gli IAS/IFRS e la normativa Europea; 2) Garantire la preminenza della sostanza sulla forma;

3) In materia di bilanci, prevedere prospetti basati su principi differenti da quelli precedentemente consentiti;

4) Prevedere, per determinate voci, la valutazione secondo il fair value

La flessibilità che il legislatore vuole garantire con tale direttiva la rende molto importante; inoltre dovrebbe semplificare l’applicazione degli IAS/IFRS, nonché non dovrebbero essere difficoltose le eventuali future modifiche ai principi, grazie

all’elasticità di cui la normativa è dotata. L’adeguamento ai principi contabili

internazionali delle direttive europee rappresenta un certificato di equità per il pubblico, evitando il sorgere di problematiche tra le imprese obbligate e non al passaggio agli IAS: infatti, indipendentemente dall’obbligatorietà dei principi contabili internazionali, tutte le società saranno tenute a seguire un orientamento comune.52

Dunque la conoscenza dell’andamento gestionale di impresa e quella dell’arena competitiva, dove l’impresa opera, così come le strategie che adotta sono

imprescindibili per capire i possibili sviluppi dell’attività dell’azienda: risultano dunque indispensabili le informazioni risultanti dall’integrazione tra i dati contabili e quelli relativi alle strategie competitive attuate dall’impresa; altro dato importante è quello riguardante il processo di formazione dei risultati, ovvero le modalità con cui l’impresa

52 Rielaborazione di “Guida ai principi contabili internazionali – 1 La redazione del bilancio IAS” a cura di

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genera valore, il quale si concretizza poi nei singoli segmenti operativi dell’azienda,

evidenziandone i fattori critici di successo. Gli elementi che occorre conoscere sono rilevabili e analizzabili in due documenti

facenti parte del bilancio dell’azienda, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, però non essendovi una puntuale definizione dell’informativa di settore e le difficoltà riscontrate nella sua predisposizione, rendono problematico il rispetto del terzo comma dell’art. 242353

, che al fine di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’azienda, la obbliga ad inserire informazioni ulteriori che vadano ad integrare il bilancio: la Nota integrativa indica come voci di segmento operativo esclusivamente quelle relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni effettuate ed anche per la Relazione sulla gestione il Codice Civile non offre indicazioni specifiche in merito alle modalità di redazione. La Nota Integrativa rappresenta un’appendice esplicativa delle sintesi quantitativo- contabili del bilancio e si affianca agli altri due documenti del bilancio, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, andando a descrivere anche dettagliatamente i principali aggregati economici e patrimoniali; ha il compito di rilevare, innanzitutto, i criteri di formazione e valutazione delle voci, in relazione alle scelte adottate

dall’azienda in materia contabile. La Relazione sulla gestione è invece un documento che fa da “corredo” al bilancio d’esercizio e la sua funzione è quella di portare evidenza della dinamica di sviluppo di determinate voci presenti nel documento e l’evoluzione prevedibile della gestione.; contiene dunque le informazioni degli amministratori sull’andamento gestionale, andando ad inquadrare i dati del bilancio, nell’ambito della gestione e nelle sue manifestazioni passate, presenti e future. È l’art. 2428 del c.c., al primo comma, a prevedere che nella relazione sulla gestione gli amministratori siano tenuti a mostrare la situazione della società, l‘andamento e il risultato della gestione. Al comma 6, tale articolo, introduce anche un aspetto strategico, ovvero l’inclusione nella relazione di una parte relativa all’evoluzione prevedibile della gestione.

L’adozione dei principi contabili internazionali è stata resa necessaria in quanto la parte quantitativo-contabile del bilancio, nonostante la presenza della Nota Integrativa che

53 Art. 2423 comma 3 c.c. : “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”

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dovrebbe chiarirla, non soddisfa le esigenze esterne relative alla situazione e

all’evoluzione dell’impresa. Gli stakeholder infatti necessitano di un’informativa che non si limiti ai dati quantitativi forniti dal bilancio, ma che informi sulle prospettive dell’azienda future, sulle sue scelte strategiche, sui fattori che hanno contribuito alla creazione di valore ed anche sugli aspetti extra-contabili. Per ridurre il gap tra tali attese

e l‘informativa pubblicata si interviene con la Relazione sulla gestione. Negli ultimi anni comunque i grandi gruppi societari hanno cominciato a pensare alla

Relazione sulla gestione come un’opportunità di miglioramento della trasparenza informativa.

2.3.1

IFRS vs PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

La legislazione italiana ed i principi contabili nazionali non prevedono un documento contenente i concetti di base oggetto del quadro sistematico IASB, che possa essere considerato esaustivo. Per i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali IAS-IFRS la disciplina legale del bilancio è contenuta, come noto, negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, dove per esempio si trovano concetti quali: prudenza, rappresentazione veritiera e corretta, continuità aziendale e competenza; per il bilancio consolidato essa è contenuta nel D. Lgs del 9 Aprile 1991 n. 127. I principi contabili italiani vengono emessi dall’OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità, tra i cui documenti troviamo il numero 11, “Bilancio d’esercizio finalità e postulati”, il quale contiene molti altri concetti tra cui quelli riguardanti le caratteristiche qualitative dell’informazione finanziaria. Invece per quanto concerne, ad esempio, i concetti di attività, passività, componenti positivi o negativi di reddito non esiste una fonte ufficiale dove si trovi una loro definizione, tuttavia nella dottrina e nella prassi vengono utilizzati concetti simili a quelli definiti nel quadro sistematico.

In conclusione può essere utile indicare la differente filosofia sottostante sia principi contabili nazionali che quelli internazionali (IAS-IFRS). Il bilancio di esercizio, così come delineato dal codice civile e quindi dai principi contabili nazionali, si prefigge principalmente l’obiettivo di tutelare l’integrità del patrimonio aziendale nell’interesse dei creditori e dei soci. Ne consegue che il bilancio stesso costituisce il parametro di

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riferimento per monitorare l’incidenza delle perdite sul capitale sociale e per misurare l’utile realizzato che può essere distribuito senza intaccare il patrimonio. Per

raggiungere tali obiettivi, salvo limitate eccezioni, il bilancio tende a rappresentare, sotto il profilo patrimoniale i beni di proprietà dell’azienda secondo il principio della

prudenza, tendendo a rappresentare le attività al costo storico. I principi contabili internazionali IAS-IFRS invece si prefiggono di fornire

un’informativa agli investitori nei mercati finanziari, tendendo a rappresentare il patrimonio dell’impresa in chiave prospettica, evidenziando soprattutto quali sono le capacità future dell’impresa di produrre utili e dividendi. In questa prospettiva i principi cardine del sistema IAS sono: il fair value, inteso come criterio di valutazione al valore di mercato finalizzato a misurare le capacità reddituali dell’impresa, e la prevalenza della sostanza sulla forma, teso a valorizzare l’effettivo contenuto economico degli atti di gestione in luogo della loro configurazione giuridico formale54.