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NORMATIVA COGENTE: SISTEMA DI AUTOCONTROLLO E HACCP, TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA

D. lgs 155/1997, laddove si legge “il responsabile dell’industria alimentare deve individuare

3.3 TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

Come richiesto dal Reg. (CE) 178/2002 la tracciabilità degli alimenti è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti, considerando tutti gli aspetti della catena di produzione come un unico processo, partendo dalla produzione primaria, dalla produzione di mangimi fino alla vendita al consumatore. Definita come: “la possibilità di

ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Art 18 ), la rintracciabilità è finalizzata a consentire, agli operatori e

alle autorità di controllo, di attivare e gestire i sistemi di allarme qualora sorgano eventuali problemi di sicurezza alimentare. Per quanto riguarda i sistemi e le procedure messe in atto dalle aziende ai fini della rintracciabilità, gli organi di controllo dovranno verificare che siano soddisfatte le esigenze del regolamento rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, senza entrare nel merito di scelte aziendali, in quanto la responsabilità primaria spetta all’operatore.

Parlando di tracciabilità, è importante capire la distinzione tra i termini “tracciare” e “rintracciare”:

Tracciare (Tracking) è la capacità di seguire il percorso di un’unità e/o di un lotto

specifico di prodotti a valle attraverso la filiera.

Rintracciare (Tracing) è la capacità di identificare la provenienza di una specifica

unità localizzata all’interno della filiera. Al flusso fisico delle merci viene associato

sistematicamente un flusso di informazioni conservate a monte della filiera.

Gli aspetti fondamentali per la creazione di una rete efficiente e puntuale di track-tracing dovranno prevedere sia la creazione di un sistema condiviso per tracciare i flussi di prodotto negli scambi tra i vari operatori di filiera che la creazione di una procedura standard di gestione delle non conformità e di gestione dei processi di ritiro e richiamo.

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A tale scopo le aziende devono essere opportunamente censite attraverso un numero di registrazione e un numero di riconoscimento (non richiesto per tutte le tipologie produttive) presso l’Autorità Competente sul territorio (Art. 6 del Reg.(CE) 852/2004) e ogni prodotto dovrà essere univocamente identificato da un bollo o da un marchio che ne certifichi la provenienza da uno stabilimento riconosciuto e il lotto di produzione (Art.18 Reg (CE)

178/2002).

Per quanto riguarda la gestione di non conformità, al fine di valutarne il rischio associato, il primo aspetto da tenere in considerazione è mirato all’individuazione dell’origine e dell’estensione dell’evento secondo la seguente classificazione:

 Evento accidentale di carattere normativo (requisiti normativi non sono soddisfatti, ma la sicurezza del consumatore non è a rischio);

 Evento accidentale legato alla qualità del prodotto (la sicurezza del consumatore non è a rischio ma il prodotto non soddisfa gli standard qualitativi e non risulta all’altezza delle aspettative del cliente);

 Evento accidentale legato alla sicurezza del prodotto (la sicurezza del consumatore è a rischio).

In funzione del potenziale di rischio, l’azione da intraprendere può variare da un’azione di richiamo pubblico del prodotto al consumatore ad un ritiro del prodotto dalla vendita o una sospensione transitoria delle consegne del prodotto alla distribuzione (Tab.3.B).

Produttori Operatori della vendita al dettaglio o della

distribuzione  Identificare il prodotto;  identificare l’ambito di commercializzazione;  provvedere all’immediato ritiro;  informare l’AUSL;

 informare l’anello a monte;

 attuare altre misure atte a tutelare la salute pubblica;

 informare il consumatore;

 ritirare dal mercato i prodotti di cui hanno ricevuto informazione di non conformità;

 ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che loro stessi, o a seguito di segnalazioni dei consumatori hanno motivo di ritenere non conformi;

 collaborare con gli OSA a monte e con l’ ASL ai fini della rintracciabilità;

 collaborare alle campagne di

informazione e richiamo dei prodotti non conformi,

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3.3.1 FLUSSO DI TRACCIABILITÀ A LIVELLO AZIEDALE

I capitolati di fornitura, attraverso cui le grandi insegne della GDO dettano condizioni di natura commerciale, tecnica e logistica, oltre ad altre condizioni generali, costituiscono uno dei punti di forza su cui si basa la strategia di fidelizzazione della GDO. Inoltre, essi forniscono lo strumento contrattuale che consente alle grandi aziende di individuare le responsabilità sui prodotti finiti e, quindi, di regolamentare gli effetti di eventuali non conformità riscontrate.

Di fronte alla non conformità di un prodotto, vengono messe in atto delle procedure di “gestione non conformità, resi ed azioni correttive”. Le suddette procedure descrivono le modalità adottate per il controllo e la gestione delle non conformità (situazioni che evidenziano uno scostamento dalla normalità e/o dai limiti definiti nel manuale di autocontrollo, e/o da quanto previsto dalla legge). Lo scopo è garantire che materiali e prodotti non conformi siano identificati, segregati e debitamente trattati fino alla risoluzione della non conformità rilevata e che vengano individuate e rimosse le cause del problema. La prima verifica da mettere in atto, è risalire al fornitore ufficiale, effettuare una segnalazione ed aprire un “rapporto di non conformità” documentale con il fornitore (Manuale di Autocontrollo aziendale).

L’eventuale inadempimento del fornitore per non conformità del prodotto, ad esempio ai requisiti igienico - sanitari stabiliti, configura una responsabilità civile sia nei confronti del cliente-acquirente del settore distributivo, sia nei confronti del consumatore, e quindi una responsabilità penale.

La responsabilità nei confronti dell’acquirente deriva dall’inadempimento contrattuale, riscontrato nella presenza di vizi del prodotto e, quindi di difetti di qualità. Riscontrati i vizi o la mancanza di qualità del prodotto, si può procedere alla risoluzione del contratto ovvero ad una riduzione del prezzo della merce consegnata. La suddetta fattispecie viene regolata di solito attraverso una procedura di restituzione e/o eliminazione della merce viziata, dietro restituzione del prezzo pagato, fatta salva la possibilità per l’acquirente di far valere gli effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 e ss. del codice civile, incluso il risarcimento del danno (Giacomini et al., 2006).

Nei confronti del consumatore, invece, si determina una responsabilità per danno da prodotto difettoso. Secondo l’attuale legislazione il danneggiato non deve provare la colpa del produttore, ma solo il danno subito, il difetto del prodotto ed il nesso causale che li collega, ed il produttore, salvo alcune tassative cause di esonero da responsabilità (ex art. 118 del

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Codice del consumo), non può liberarsi dimostrando la propria diligenza o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Al giorno d’oggi, la regola generale è la sicurezza commerciale verso il consumatore; da questa a seguire tutte le varie disposizioni di legge passa il buon senso. Se la sicurezza del consumatore viene rispettata, l’azienda si può rivolgere al fornitore cercando di capire se il problema è stato dettato da una svista o se è dipeso, per esempio, da errati controlli effettuati a monte. Da qui, gli organismi aziendali traggono le loro conclusioni. Dopo ogni segnalazione l’azienda comincia a monitorare in maniera più accurata il fornitore, capire se questi e la GDO “sono” stati entrambi vittime dello stesso problema o se effettivamente davanti si ha un “individuo” che agisce/ha agito in malafede.

Se la situazione non riguarda un aspetto commerciale di “secondo rilievo” ma riguarda la sicurezza del consumatore dal punto di vista sanitario, le misure prese saranno molto più incisive, fino alla totale sospensione del fornitore.

Di fronte a frodi sanitarie quindi, si parte con il ritiro del prodotto e la sospensione immediata del fornitore. Si valuta quindi se questi ha intenzione di capire la provenienza del problema e cercare di risolverlo per poi, in seconda battuta, ripartire, se è il caso, con le forniture (Informazioni ricevute tramite colloqui con responsabili ACQ azienda della GDO).