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Il trattamento delle tangenti e la problematica del finanziamento illecito

4. Analisi di alcune ipotesi rilevant

4.2 Il trattamento delle tangenti e la problematica del finanziamento illecito

L’ Italia nei primi anni Novanta è stata attraversata da numerose indagini giudiziarie, che assunsero l’espressione di Mani pulite e colpirono a livello nazionale esponenti della politica, dell’economia e delle istituzioni. Tali indagini fecero emergere un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti dell’ordinamento politico e finanziario italiano. Tale sistema fu denominato Tangentopoli.

Da tale inchiesta sono emersi, sin dalle sue origini, degli elementi fenomenologi fra cui le tangenti, cioè somme corrisposte dai “corruttori” ai “corrotti” destinate ad essere il provento illecito di un’attività di corruzione. In particolare le tangenti possono derivare da diversi “canali di alimentazione” 227

: a) costituzione di fondi neri incrementati con ricavi non contabilizzati; b) ricorso alla fatturazione di operazioni, totalmente o parzialmente, inesistenti; c) operazioni estero su estero in

226

P. BORRELLI, Tassazione dei proventi da meretricio: quando la giurisprudenza anticipa la

norma, in Il Fisco, 2014, n. 48, p. 4750. 227

N. POLLARI – G. GRAZIANO, La tassazione dei proventi da attività illecite tra etica, diritto,

economica e fenomenologia sociale, in Il Fisco, 1996, p. 4482. Per quanto riguarda il punto c) gli

autori fanno riferimento all’ipotesi in cui vengano effettuati dei pagamenti ad una società estera, facente parte del “gruppo”.

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cui l’approvvigionamento finanziario per il pagamento della tangente viene originata attraverso operazioni “infragruppo” ; d) utilizzo di sofisticate metodologie al confine fra elusione ed evasione fiscale, fra cui la creazione di società off-shore 228.

È ovvio che il fenomeno delle tangenti origina problematiche in ordine alla ricchezza illecitamente prodotta e alla sua tassazione. Per quanto riguarda le somme che costituiscono il prezzo del reato in senso stretto, la tassazione deve essere assolutamente esclusa in quanto sussiste la confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, comma 2, n. 1) del codice penale.

Il profitto del reato, invece, crea maggiori dubbi interpretativi, in quanto il codice penale, ai sensi dell’articolo 240 prevede soltanto una confisca facoltativa; esso comprende tutto ciò che costituisce il prodotto dell’illecito229 purché sussista una sua correlazione diretta con il reato medesimo, “dovendosi considerare irrilevante ogni altro nesso di derivazione meramente indiretto o mediato”.

Autorevole dottrina 230 pone come esempio di diretta correlazione con il reato, la somma corrisposta all’impresa costruttrice in eccedenza rispetto ai prezzi di mercato praticati per la realizzazione di un’opera: tali prezzi in eccesso costituiscono il profitto della corruzione e sono oggetto di confisca facoltativa. Tuttavia, ciò che è percepito come normale corrispettivo per l’appalto effettuato non potrà essere

228

Le società off – shore sono società registrate in base alle leggi di uno stato estero, generalmente soggetto a condizioni fiscali agevolate, la quale, tuttavia, conduce la propria attività al di fuori dello stato in cui risulta registrata. Uno degli obiettivi più frequenti collegati alla creazione di una società di questo tipo è la riduzione dell’imposizione fiscale, ma rileva vantaggi anche a livello di protezione di patrimonio o semplificazione della burocrazia.

229

N. POLLARI – G. GRAZIANO, La tassazione dei proventi da attività illecite tra etica, diritto,

economica e fenomenologia sociale, in Il Fisco, 1996, p. 4483. Gli autori definendo il prodotto del

reato fanno riferimento alla sentenza della Cassazione, Sez. VI, 31 ottobre 1971, n. 9091. Un esempio proposto per evidenziare una correlazione diretta potrebbe riguardare quanto corrisposto ad un’impresa costruttrice in eccedenza rispetto ai prezzi di mercato

230

G. IZZO, Tangenti e Fisco, in Il Fisco, 1992, n. 30, p. 7318. L’autore ritiene che non costituirà il profitto del reato la somma percepita come normale corrispettivo in quanto ha una propria causale economico – giuridica.

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considerato profitto del reato di corruzione e di conseguenza rientrerà nel normale campo di applicazione del prelievo tributario.

Dalle numerose inchieste giudiziarie è emerso che colui che percepisce una tangente può agire sia in proprio, che attraverso un partito politico o un ente non commerciale che produrrà un reddito diverso o di impresa a seconda dell’occasionalità dell’attività esercitata. Qualora la prestazione venga messa in atto da un partito politico con lo scopo di acquisire la disponibilità finanziaria, il possesso del reddito sarà attribuito al partito stesso, pure nelle ipotesi in cui l’attività illecita sia svolta da soggetti che agiscono come mandatari, purché i risultati dell’operazione siano imputati all’organizzazione politica 231

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Diverso è il caso del finanziamento illecito ai partiti versato in ipotesi di contribuzione liberale; esso non è correlato da alcuna controprestazione e non è oggetto di formale registrazione. Le inchieste giudiziarie in merito hanno fatto emergere una situazione costante nella vita politica italiana: talune organizzazioni politiche ricorrono alle imprese, quali fonti di approvvigionamento di risorse finanziarie, per poter sostenere le spese necessarie in campagna elettorale. Nella maggior parte delle ipotesi è emerso che non vi è coincidenza fra l’impresa finanziatrice del partito e l’impresa fornitrice del servizio richiesto dallo stesso partito durante la campagna elettorale. In altre parole il partito beneficia di una determinata prestazione da parte di un fornitore, mentre il corrispettivo della stessa è pagato da un’altra impresa definita “finanziatrice”: emerge un rapporto triangolare fra il partito beneficiario, l’impresa fornitrice e l’impresa finanziatrice 232.

231

N. POLLARI – G. GRAZIANO, La tassazione dei proventi da attività illecite tra etica, diritto,

economica e fenomenologia sociale, in Il Fisco, 1996, p. 4484. 232

N. POLLARI – G. GRAZIANO, La tassazione dei proventi da attività illecite tra etica, diritto,

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Di conseguenza, questo rapporto triangolare può essere oggetto di diversa disciplina civilistica e tributaria: a) può essere considerato un contratto a favore di terzi, ai sensi dell’articolo 1411 e seguenti del codice civile. In questo caso, tuttavia si pone un problema di inerenza dei relativi costi per l’impresa finanziatrice, a meno che la spesa non possa essere qualificata come spesa di rappresentanza; b) può essere considerato come un accollo debitorio ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile, ma qualora in fattura siano messe in atto variazioni artificiose in merito ai soggetti o all’oggetto della prestazione emergeranno problemi di violazione della normativa penale tributaria ai sensi della legge 516/1982.

5. Conclusioni: profili di criticità relativi all’applicazione pratica delle nuove