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C he le n o rm e d edicate alle S ta rt-u p In n o v a tiv e co stitu iscan o n o n u n insiem e di d isp o siz io n i casu alm en te assem b late m a u n v ero e p ro p rio c o rp u s n o rm a tiv o , o rd in a to e o rg a n iz zato , si d esu m e già dal p ro lo g o , infatti, il c o m m a 1 dell'art. 25 eso rd isce e n u n c ia n d o le finalità della disciplina, nello specifico, si in d iv id u a n o c o m e tali: la crescita sostenibile, lo sviluppo tecn o lo g ico , la n u o v a im p ren d ito rialità e l'o cc u p azio n e, in p artic o la re giovanile, co n sid e ra n d o la stessa S tart-u p co m e m o d ello im p ren d ito riale a tto a veicolare l'in n o v azio n e all'in tern o di u n sistem a e c o n o m ic o 135.

A lla successiva alinea del m e d esim o artico lo si in d iv id u a n o gli elem en ti caratteriz zan ti delle im p rese S tart-u p In n o v a tiv e . C olpisce m o lto l'accu ratezza c o n cui il L egislatore d e tta i p re s u p p o sti ch e d e b b a n o sussistere al m o m e n to della c o stitu z io n e di u n a società affin ch é p o ssa co n sid erarsi S tart-u p In n o v a tiv a e, in q u a n to tale, p o ssa essere am m essa al regim e d ero g ato rio e agevolativo p e r esse prev isto .

In n a n z itu tto o c c o rre dire che co n d izio n i necessarie m a n o n sufficienti, affin ch é u n a società p o ssa essere ric o n o sc iu ta co m e S tart-u p In n o v a tiv a , so n o le seguenti:

- d o v rà essere co stitu ita in fo rm a di so cietà di capitali (SpA, SapA , Srl136), società co o p e ra tiv a o p p u re Societas E u ro p a e a 137;

135Relazione al DL 179/12 in

documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12179.htm#_Toc3485 96372

136 "Con riferimento alla forma di S.r.l., si osserva che, in assenza di particolari limitazioni al capitale delle

start up innovative, anche le S.r.l. semplificate e a capitale ridotto possano fruire dei benefici riconosciuti alle start up innovative in presenza dei requisiti qualificanti'. P. ALBERTI, Start-up Innovative: nozione e caratteristiche principali,

in Il Fisco, 2012, 6, p. 8.

1 XI137 ” Restano escluse quindi le imprese esercitate da "società di persone ", tipi di società, questi, che appaiono

ormai sistematicamente marginaliq^ti - nonostante la loro non trascurabile persistenza nell’universo delle piccole imprese - sia dall’ampia libertà concessa all’autonomia privata di conformare l’organizzazione della s.r.l., anche attingendo a soluzioni in precedenza compatibili solo con i tipi personalistià; sia dalla recente introduzione nell’ordinamento della s.r.l. a capitale ridotto, che affranca il beneficio della responsabilità patrimoniale limitata dall’onere di un conferimento significativo.

- ai sensi dell'articolo 73 del D .P .R . 22 d icem b re 1986, n. 917, d o v rà essere fiscalm en te re sid e n te in Italia;

- le p ro p rie q u o te o azio n i n o n siano q u o ta te su m erc ati re g o la m en tati o su u n m e rc a to m ultilaterale di re g o la m en tazio n e.

O ltre a questi p re s u p p o sti se n e in d iv id u a n o u lterio ri che d e v o n o co esistere affin ch é si p o s sa attrib u ire la qualifica de qua, in p artico lare si è p re v isto che la società:

• sia co stitu ita e svolga attività d 'im p re sa d a n o n più di q u a ra n to tto m esi; • ab b ia la sede prin cip ale dei p ro p ri affari e interessi in Italia;

• a p a rtire dal se c o n d o a n n o di attività della sta rt-u p in n o v ativ a, il to tale del v alore della p ro d u z io n e a n n u a , così co m e risu ltan te d all'ultim o bilancio a p p ro v a to e n tro sei m esi dalla ch iu su ra dell'esercizio, n o n sia su p erio re a 5 m ilioni di euro;

• n o n distribuisca, e n o n ab b ia d istrib u ito , utili138;

• abbia, quale o g g etto sociale139 esclusivo o p rev alen te, lo sviluppo, la p ro d u z io n e e la co m m ercializza zio n e di p ro d o tti o servizi in n o v ativ i ad alto v alore te c n o lo g ic o 140;

Resta esclusa altresì l’iniziativa imprenditoriale individuale che non si avvalga del modello della società di capitali unipersonale", P. SPADA, M. MALTONI, L'impresa "start up” innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Rivista del notariato, 2013, 3/1, p. 580.. .

138 "L ’impiego del passato prossimo è chiaramente riferito alle società costituite e svolgenti attività di impresa

da non più di quarantotto mesi (art. 25 comma 2°, lett, b). Tuttavia, se la società è stata costituita da più di quarantotto mesi ma ha iniziato solo dopo a svolgere attività di impresa, è ammessa a godere dei benefici? Probabilmente no, se si accetta la regola giurisprudenziale che identifica costituzione della società e “inizio " dell’impresd', P. SPADA, M. MALTONI, L'impresa "start up" innovativa, cit., p. 586.

139 "L ’oggetto sociale della start up innovativa deve consistere esclusivamente in operazioni relative a prodotti o

servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e in particolare deve riguardare: lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione" R. VITALE, Costituzione e riduzione degli oneri per l'avvio delle Start-up Innovative, in Il fisco,

2012, 6, p. 23.

140 "L’attività così programmata non deve essere necessariamente esclusiva; basta che sia prevalente. Dalpunto di vista della tecnica redazionale dello statuto, ciò significa che l’oggetto sodale potrà essere costituito, oltre che dall’attività

innovativa, anche da attività proprie di settori maturi, mentre il carattere della prevalenza non potrà essere, ovviamente, di natura “documentale”, ma dovrà essere misurato sulla base dei risultati economia dell'attività effettivamente svolta (come emerge nitidamente nell’arte. 2515 c.c, allorché, a determinati effetti agevolativi e quindi in una logica affine a quella che anima la disciplina in esame, il legislatore impone la ricorrenza di un requisito di prevalenza dell’attivi là svolta)", P.

• n o n sia stata co stitu ita da u n a fusio n e, scissione societaria o a seguito di cessione di az ie n d a o di ra m o di a z ie n d a 141.

In fin e si p re v e d e che, la società, soddisfi alm en o u n o dei seguenti requisiti:

• le spese in ricerca e svilu p p o siano uguali o su p erio ri al 15 p e r c e n to del m aggiore v alo re fra co sto e v alo re to tale della p ro d u z io n e della sta rt-u p in n o v a tiv a 142;

• alm en o u n te rz o dei d ip e n d e n ti o co llab o rato ri a qualsiasi tito lo sia in p o ssesso di P h D o L au rea M agistrale o v v e ro stia sv o lg en d o u n d o tto ra to di ricerca o sia u n rice rca to re p re sso u n istitu to di ric e rc a 143;

141 Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel parere del 08/10/2013, ha precisato che "la

trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d’azienda - o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179".

In questa sede è opportuno ricordare anche il caso chiarito nel suddetto parere. In base alla ricostruzione effettuata, si deve ammettere la concessione della qualità di Start-up Innovativa alle società di capitali che hanno acquisito il patrimonio di una impresa individuale la quale aveva depositato un brevetto.

Per giungere a tale conclusione bisogna partire dalla considerazione in base alla quale "anche la

dottrina più avanzata, esclude che anche nell’ambito delle aperture formulate verso le forme di trasformazione atipica dalla riforma del diritto societario, sia ammissibile una forma di trasformazione da impresa individuale in società, fondando tale convinzione nella ben più pregnante garanzia offerta a tutela delle pretese dei terzi creditori, dalla revocatoria ordinaria e dal regime particolare individuato nell’articolo 2560 del Codice civile, rispetto al mero “diritto d’opposizione” previsto in caso di trasformatone eterogenea dall’articolo 2500-nonies.

Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi e sa m in a te Parere Ministero Sviluppo Economico del 08/10/2013, in http:// www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20

Imprese/pareri%20attivita/ start%20up%20quesito%2008102013.pdf

14-9142 Si badi che dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto

dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

143 Il testo normativo prevede che una Start-up Innovativa abbia come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva,

personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in

• sia tito lare o d ep o sitario o licenziatario di alm en o u n a priv ativ a industriale relativa a u n a in v e n z io n e industriale, b io tecn o lo g ica, a u n a to p o g ra fia di p r o d o tto a s e m ic o n d u tto ri o a u n a n u o v a v arie tà vegetale o v v ero sia titolare dei diritti relativi a u n p ro g ra m m a p e r e la b o ra to re o riginario registrato p re sso il R egistro p u b b lic o speciale p e r i p ro g ra m m i p e r elab o rato re, p u rc h é tali privative siano d ire tta m e n te affere n ti all'o g g etto sociale e all'attività d 'im p resa .

C o n rife rim e n to a q u esti elem en ti alternativi o c c o rre segnalare che, se b b e n e alcuni siano di facile ra g g iu n g im en to - ad es. n o n è così difficile tro v a re del p erso n ale in p o ssesso dei titoli richiesti - tal'altri se m b ra n o p o te r risultare di difficile ap p lica zio n e nel caso di iniziativa im p ren d ito riale che voglia assu m ere ab origine la v este di “ S ta rt-u p ” (per es. la d estin az io n e di u n a q u o ta delle spese in attività di ricerca e sv ilu p p o p u ò essere v erificata esclusivam ente

ex p o st nel bilancio c o n so lid a to )144.

E ' giu sto il caso di rico rd are ch e i requisiti richiesti ab origine dal D L 1 7 9 /2 0 1 2 e ran o p arzialm en te n o n c o rrisp o n d e n ti a quelli s o p ra esposti, infatti, il D e c re to L av o ro a p p ro v a to dal C onsiglio dei M inistri il 26 g iugno 2013 h a sem p lificato e am p liato i requisiti. In p artico lare, è stato a b ro g ato l'o b b lig o della p re v alen za delle p e rs o n e fisiche nelle co m p ag in i societarie. In o ltre, si è in te rv e n u to sui tre criteri op zio n ali p e r l'id en tificazio n e del ca rattere in n o v ativ o della S ta rt-u p , rid u c e n d o la q u o ta m in im a di sp esa in ricerca e svilu p p o dal 20 % al 15% ed e ste n d e n d o l'accesso alle im p rese co n alm en o 1 /3 della fo rz a lav o ro co stitu ita da p e rso n e in p o sse sso di u n a laurea m agistrale e alle società titolari di u n so ftw a re o riginario reg istrato p re sso la S IA E .

percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Q u e ste ultim e m o d ific h e h a n n o fa v o rito l'inclusione, nel n o v e ro delle S ta rt-u p In n o v a tiv e , di quelle im p rese attive nel ca m p o d ell'ec o n o m ia digitale che in b u o n a p a rte n o n eran o state ric o m p re se dalla originaria definizione.

A q u a n to d e tto va ag giunto che il L egislatore, o n d e evitare p ro b le m i in te rp re ta tiv i e al fine di e ste n d e re u lte rio rm e n te il n u m e ro di società che p o te sse ro u su fru ire dei b enefici, h a p re v isto u n a n o rm a tra n sito ria in b ase alla quale si qualificano S tart-u p In n o v a tiv e a n c h e le so cietà che, alla d ata di co n v e rsio n e del d ec reto , fo ssero in p o sse sso dei requisiti prev isti dalla legge, tuttavia, tale ric o n o sc im e n to è stato s u b o rd in a to al d e p o sito p re sso il c o m p e te n te R eg istro delle Im p re se - da p a rte delle so cietà in tere ssa te - di u n a dich iarazio n e so tto sc ritta dal ra p p re se n ta n te legale che attesti il p o sse sso dei requisiti p revisti dalla legge (art. 25 c o m m a 3).

A l c o n te m p o si è p re v isto ch e i b en efici riservati alle S tart-u p In n o v a tiv e p o s s o n o essere rico n o sc iu ti solo se le so cietà n o n siano state co stitu ite da p iù di q u a ttro a n n i e p e r u n lasso di te m p o p re sso c h é in v ersa m e n te p ro p o rz io n a le alla v ita delle stesse. In p artic o la re si p re v ed e l'applicazione dei b en efici p e r u n p e rio d o pari a:

- q u a ttro an n i se la so cietà è stata co stitu ita tra il d icem b re 2010 e il d icem b re 2012;

- tre an n i se la so cietà è stata co stitu ita tra il d icem b re 2009 e il d icem b re 2010;

- due an n i se la so cietà è stata co stitu ita tra il d icem b re 2008 e il d icem b re 2009.

In altre p aro le si sancisce che, le agevolazioni, in n e ssu n caso e p e r n e ssu n m o tiv o si p o s s o n o p ro tra rre oltre il sesto a n n o della v ita della società.

T u tti i p re req u isiti d e v o n o essere p re sen ti, o ltrec h é al m o m e n to della rich iesta di q ualificazione co m e S ta rt-u p In n o v a tiv a 145, p e r tu tto il p e rio d o in cui v ien e a c c o rd a to il tra tta m e n to di fav o re de quo, tu ttav ia, co m e o sserv a to in d o ttrin a é evid en te che in fase di iscrizione nella S ezione Speciale di u n a n u o v a so cietà p o trà "accertarsi e dichiararsi l ’effettivo possesso solo di alcuni dei

requisiti. L a verifica dell’effettiva sussistenza di altri requisiti, quali quelli relativi

a ll’ammontare del valore della produzione o delle spese in ricerca o sviluppo, invece, non potrà

che essere operata successivamente, p er il che, in relazione ad essi, l ’autocertificazione equivale

a ll’assunzione dell'obbligo di rientrare nei param etri p revisti' 146.

P e r q u a n to rig u ard a le so cietà già iscritte alla S ezione G en erale, affin ch é si p o ssa avere la lo ro iscrizione an c h e n ell'ap p o sita S ezione Speciale, d o v ra n n o so d d isfare tu tti i p rereq u isiti richiesti dal c o m m a 2 dell'art. 25; tali requisiti, se c o n d o la d o ttrin a m aggioritaria, d e v o n o sussistere al m o m e n to della p re se n ta z io n e della d o m a n d a di iscrizione nella sezio n e d ed ica ta alle S ta rt-u p e n o n ab origine145 146 147 148.

Si segnala che, ex art. 31 c o m m a 4, dal m o m e n to in cui i fatto ri indicati c o m e n ecessari p e r l'attrib u zio n e dei benefici d o v esse ro v en ire a m an ca re, e c o m u n q u e tra sc o rso il te rm in e p e r cui questi so n o ac co rd ati (m assim o 4 anni), si re n d e rà applicabile il c o rp u s n o rm a tiv o p re v isto dalla legge p e r lo specifico tip o sociale a d o tta to , in altre paro le, "in quanto funzionali a

promuovere la “nascita e lo sviluppo” di nuove iniziative, le esenzioni sono a term ini''14'8.

In fin e si ric o rd a che, c o m e ac cen n a to , le S ta rt-u p In n o v a tiv e si c a ratteriz zan o p e r l'iscrizione in a p p o sita S ezione Speciale del R egistro delle

145 Cfr. G. ANDREANI, A. TUBELLI, Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up

innovative e incubatoti certificati, in Corriere tributario, 2013, 3, p. 256 secondo il quale "il possesso dei suddetti requisiti, salvo disposizione contraria, debba sussistere al momento della richiesta di iscrizione".

146 G. ANDREANI, A. TUBELLI, Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up

innovative e incubatori certificati, cit., p. 256.

1147 Cfr. G. ANDREANI, A. TUBELLI, Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up Al

innovative e incubatori certificati, cit., p. 257.

im p rese così c o m e p re v isto dal c o m m a 8 dell'art. 2 5 149; tale iscrizio n e avviene m ed ian te co m p ilazio n e e p re se n ta z io n e di a p p o sita d o m a n d a in fo rm a to elettro n ico ch e c o n te n g a tu tta u n a serie di elem en ti essenziali prev isti dallo stesso art. 2 5 150 (è a n c h e rich ie sto ch e tali in fo rm az io n i v en g a n o sp esso aggiornate, al m assim o ogni sei m esi), m e d ia n te tale reg istrazio n e si riesce, c o n te m p o ra n e a m e n te , a "darepubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio

dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l ’occupazione. S i tratta

di una form a di pubblicità che, oltre ad essere funzionale allo scopo di condividere e rendere

trasparenti una serie di elementi informativi relativi alle imprese149 150 151 152, costituisce anche un

presupposto necessario p er l ’applicazione del regime delle startup innovative" 152, in altre

p aro le l'iscrizione nella S ezione Speciale a p p o s ita m e n te creata è conditio sine qua

non p e r u su fru ire delle d ero g h e e dei benefici che la legge p re v ed e p e r le S ta rt­

u p innovative.

149 "per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'inrnbatore certificato devono essere iscritti alfine di poter beneficiare della disciplina della presente sezioni', Art. 25, comma 8.

1150 Occorre obbligatoriamente indicare:

"a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate;

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e delpersonale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuali', Art. 25, comma 12.

151 Nell'ottica del Legislatore, l'inserimento in apposita Sezione Speciale di tali enti, agevola la condivisione dei dati di queste imprese in modo da essere facilmente fruibili e consultabili da tutti, a completamento della trasparenza e dell'accessibilità a tali imprese è stato previsto un elenco tassativo di informazioni che, le stesse, devono rendere accessibili pubblicandole direttamente sul proprio sito internet (Art. 25 commi 10, 11, 12 e 13.).

A l fine di u lte rio rm e n te agevolare gli s ta rtu p p e r è stato p rev isto che i requisiti n ecessari p e r p ro c e d e re co n l'iscrizione siano a u to ce rtificati dal legale ra p p re s e n ta n te della società, tali au to ce rtificaz io n i d e v o n o p o i essere d ep o sitate p re sso il R egistro delle Im p re s e 153; allo stesso m o d o b iso g n erà o p erare a n n u a lm e n te co n rig u ard o ad a p p o sita dich iarazio n e - da d ep o sitare en tro 30 g io rn i d all'ap p ro v azio n e del bilancio - che attesti il p e rm a n e re dei requisiti n ecessari al m a n te n im e n to della qualifica de qua154, q u alo ra tale dich iarazio n e n o n d o v esse essere d e p o sita ta si p ro c e d e re b b e alla cancellazione d 'ufficio della società dalla S ezione Speciale, in ogni caso si p ro c e d e rà in q u esto senso lad d o v e si d o v esse verificare la p e rd ita di u n o dei requisiti p revisti dalla legge155 o v v ero allo scadere del p e rio d o p e r cui eran o stati accordati.

In co n c lu sio n e di q u esta b re v e in tro d u z io n e alle S tart-u p in n o v ativ e o c c o rre rico rd are che al successivo c o m m a 5 del m e d esim o articolo si in dividua u n a s o tto c a te g o ria delle S tart-u p inno v ativ e. In b ase a tale alinea d e v o n o co n sid erarsi S ta rt-u p a v o c a z io n e sociale quelle che, oltre ad avere le m ed esim e ca ratteristich e di b ase p re v iste p e r le S tart-u p , o p e rin o esclu siv am en te nei setto ri indicati all'articolo 2, c o m m a 1, del d ec reto legislativo 24 m a rz o 2006, n. 155156; p eraltro , "in considerazione delfatto che questa

1153 Ciò è quanto prevede il comma 9 dell'art. 25 in base al quale "Aifini dell'iscrizione nella sezione

speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione