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TRATTI FONDAMENTALI DELL’ UEFA CLUB MONITORING

CAPITOLO 2: IL FINANCIAL FAIR PLAY

2.2. IL FAIR PLAY FINANZIARIO, UNA POSSIBILE SOLUZIONE

2.2.2. TRATTI FONDAMENTALI DELL’ UEFA CLUB MONITORING

Come abbiamo visto in precedenza, l’UEFA ha raccolto in un apposito documento tutta la regolamentazione riguardante la concessione delle licenze ai club europei e il rispetto di determinati requisiti imposti dalle nuove regole sul Fair Play Finanziario.

In particolare nella terza parte di questo rapporto, vengono individuati i requisiti economici e finanziari che consentono ad un club che ha ottenuto la licenza UEFA, di poter partecipare alle varie competizioni.

Prima di ciò viene presentato un breve capitolo contenente diritti, doveri e responsabilità delle parti coinvolte nel processo di monitoraggio (art 53-56), specialmente quelle del “Club Financial Control Body”. Sostanzialmente:

 viene certificata l’imparzialità dell’organo giudicante;

 deve tenere conto degli obbiettivi complessivi che ci sono dietro queste regole;  deve sconfiggere qualsiasi tentativo di aggirare le regole.

Il monitoraggio avviene in seguito alla presentazione, da parte dell’organo licenziante, delle rispettive decisioni sulla concessione delle varie licenze. Tale processo si svolge nel rispetto di alcuni passaggi chiave, riguardanti il controllo formale della documentazione presentata dal licenziante e dal licenziatario e la valutazione finale da parte dell’Organismo Finanziario di Controllo dei club. Alla luce di quanto visto, sia il licenziatario, che il licenziante, devono rendersi disponibili a fornire i necessari chiarimenti e a cooperare con chi effettua il controllo.

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Molto più interessanti e diretti, sono gli articoli che seguono, contenenti i requisiti di monitoraggio.

Secondo l’art 57 del documento, tutti i licenziatari che si sono qualificati per una competizione UEFA, devono essere in ordine con i requisiti di break-even e con gli altri requisiti necessari. Vengono inoltre individuati come esenti dai requisiti di break-even, sia le società che per merito sportivo ottengono uno speciale permesso individuato all’art. 15, sia un licenziatario che dimostri di avere entrate e spese inferiori a 5 milioni di euro23, per ognuno dei periodi interessati, nei due anni precedenti alla competizione UEFA in esame (in un certo senso si fa riferimento a una sorta di “piccola azienda”). Se il bilancio non è redatto in euro, ai fini dell’esenzione, occorre tradurre gli importi secondo il criterio del tasso di cambio medio del periodo.

Con l’art. 58 si comincia con i requisiti di break-even. Innanzitutto, viene data una nozione di entrate e spese rilevanti, fornendo puntuale indicazione delle poste che rientrano e non rientrano in questo calcolo. Tra le varie spese si da particolare importanza a quelle sostenute per lo sviluppo del settore giovanile, fondamentali per la crescita di nuovi talenti. Inoltre, sia le entrate, che le spese, devono essere adeguate per riflettere il valore reale di queste operazioni.

L’art. 59 entra nello specifico definendo il periodo di monitoraggio, vale a dire, quello in cui il soggetto licenziatario viene valutato ai fini del requisito di pareggio. Solitamente vengono definiti tre differenti momenti. Il primo riguarda il periodo di riferimento che termina con l’anno solare in cui sono iniziate le competizioni UEFA (che viene indicato con T), il secondo si riferisce al periodo precedente all’inizio delle competizioni UEFA, terminante sempre con l’anno solare,(individuato con T-1), il terzo il periodo ancor più precedente (T-2). La definizione può sembrare leggermente complessa ma un esempio, si pone subito come elemento chiarificatore. Poniamo che si debba valutare la licenza per l’anno 2016/2017. Avremo rispettivamente 2016 (periodo T), 2015 (periodo T-1), 2014 (periodo T-2). Unica eccezione a tale regola è stata fatta per la stagione 2013/2014, dove sono stati utilizzati solo due periodi di riferimento.

L’art 60 invece, fornisce un chiarimento definitivo sul raggiungimento del requisito di break- even. Secondo tale dettame, la differenza tra entrate e spese deve essere calcolata in relazione all’allegato 10, per ogni periodo di riferimento. In tale allegato, si fa riferimento a tutti gli elementi considerati come entrate e spese rilevanti, ai fini del calcolo dal già citato art.58. Ovviamente qualora le spese siano minori degli introiti ottenuti avrò un surplus, se accade il contrario avrò un deficit. Si andrà poi a vedere se l’aggregato (somma dei risultati derivanti dai periodi di riferimento), sarà positivo o negativo. Se il risultato di questo calcolo dimostrasse effettivamente un deficit per il licenziatario, esso potrebbe dimostrare (qualora fosse veramente così) che questo risultato negativo, è ridotto di un surplus creato dai due risultati di periodo antecedenti a T-2 (cioè rispettivamente T-3 e T-4).

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Fonte:UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulation Edition 2012

In continuazione di quest’analisi, l’art.61 definisce con precisione quella che può essere considerata una “deviazione accettabile”. Il massimo deficit creabile da un club è di 5 milioni di euro.

Posso nell’eventualità superare questo limite, se le eccedenze sono coperte da apporti di azionisti o parti correlate. L’UEFA attraverso il suo comitato esecutivo ha deciso gli importi apportabili in tal senso:

 45 milioni di euro per i periodi di controllo 2013/2014 e 2014/2015;

 30 milioni di euro per i periodi di controllo 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

 importi inferiori per gli anni successivi (in linea con l’obbiettivo di autosufficienza posto dall’UEFA come base per il Financial Fair Play).

Spetta all’azionista, l’onere della prova circa la validità dell’operazione di apporto di capitale, evidenziandola nel bilancio per uno dei periodi oggetto di analisi (cioè T, T-1 o T-2). Se tali iniezioni di capitale si verificano entro il 31 dicembre dell’anno T, vengono riconosciute in T+1, ma vengono prese in considerazione per calcolare la deviazione accettabile per l’aggregato T-2, T-1, T.

L’art. successivo riguarda invece le informazioni che la licenziataria deve comunicare all’UEFA, nelle forme e nelle modalità prestabilite. In particolare deve presentare:

 le informazioni di break-even per il periodo d’analisi T-1;

 le informazioni di break-even per il periodo d’analisi T-2 (se non l’aveva già fatto) ;  le informazioni di break-even per il periodo T, se la società ha violato una serie di

indicatori.

Per quanto riguarda il contenuto di queste, esse devono riguardare la redazione del bilancio per le licenze di club, accompagnato da un’apposita dichiarazione, in cui viene sottolineata la completezza e l’accuratezza del materiale presentato.

Inoltre, se la società presenta almeno una delle condizioni descritte dai quattro indicatori, essa viola di fatto i requisiti di break-even.

Osserviamo in breve i quattro indicatori:

1° indicatore: in relazione al bilancio, deve essere previsto un parere qualificato sul rispetto del principio della continuità aziendale (come anno di riferimento si prende T-1)

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2° indicatore: non presentare un patrimonio netto negativo peggiorativo rispetto a quello risultante dal prospetto precedente. Il confronto avviene tra il bilancio annuale di T-1 e T-2. L’indicatore viene definito con il nome di “Negative equity”.

3° indicatore: la società interessata registra un deficit in uno o in entrambi i periodi d’analisi (T-1 e T-2). Tale indicatore viene definito come “Break-even result”.

4° indicatore: il licenziatario presenta debiti scaduti al 30 giugno nell’anno in cui iniziano le competizioni UEFA. Inoltre, l’Organismo di controllo finanziario sui club, si riserva il diritto di chiedere ulteriori spiegazioni, sia nel caso in cui le spese per il personale vanno oltre il 70% dei ricavi, sia quando il debito netto va oltre il 100% dei ricavi. Senza ombra di dubbio questo è l’indicatore più complesso, perché introduce anche un giudizio personale di chi effettua il controllo, nel caso in cui si manifestino tensioni finanziarie o di liquidità.

L’art. 63 (ultimo dei requisiti di break-even), riguarda le condizioni per cui i requisiti di pareggio risultano soddisfatti. Questo si verifica se nessun indicatore viene violato e la licenziataria presenta un avanzo per i periodi T-2 e T-1. Si può ritenere valido anche il caso in cui, pur violando uno degli indicatori presentati, si verifichino le seguenti circostanze:

 essa registri un surplus per i periodi d’analisi T-2, T-1 e T;

 essa registri un deficit complessivo (per T-2, T-1, T) con una deviazione accettabile, evidenziando (se c’è) l’eventuale avanzo degli anni precedenti (T-4 e T-3).

In tutti gli altri casi di violazione non si può considerare raggiunto l’obbiettivo di break-even. Gli articoli seguenti, contengono una serie di altri requisiti necessari per il soddisfacimento delle condizioni dettate dal Financial Fair Play. Dall’estate del 2011, tutti i 237 club partecipanti alla UEFA Champions League e alla UEFA Europa League, dovranno fornire questi nuovi dati all’UEFA.

I più importanti sono gli art. 64 – 65 e 66. L’art 64, riguarda una serie di informazioni finanziarie che dovranno essere comunicate dai licenziatari agli organi competenti. In particolare, ci riferiamo a informazioni di carattere prospettico, relative ai 12 mesi successivi alla chiusura del periodo T. Tra i documenti richiesti troviamo un budget di cassa, un bilancio preventivo, un conto economico con evidenziazione della perdita o del profitto previsto, alcune note esplicative tra cui un’analisi dei possibili rischi e un piano flessibile di sviluppo comprendente il calcolo del break-even di t+1 e le rettifiche da compiere.

Gli art. 65 e 66 riguardano rispettivamente, i debiti scaduti verso le società di calcio e i debiti scaduti verso i dipendenti e le autorità fiscali e sociali. In particolare, si dice che entro il 30 giugno della stagione d’inizio della competizione UEFA, la società non debba avere debiti scaduti verso altri club o verso le autorità fiscali e sociali. I club che non presentano i requisiti in regola entro questa data, hanno la possibilità di provare la loro capacità di fare fronte alle eventuali obbligazioni pendenti entro il 30 Settembre. Con il termine della finestra trasferimenti, vi sarà quindi un nuovo controllo dell’organo giudicante. Tali regole prevedono inoltre, la presentazione di tutta una serie di informazioni, sia sul soggetto verso cui sorge il debito, sia con riferimento ai dati personali ed economici nel caso di trasferimento di un’atleta.

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Infine vengono presentati due articoli minori. L’art. 67 riguarda il dovere da parte del licenziatario, di comunicare alcuni fatti successivi di importante rilievo economico. Tale procedura deve essere fatta almeno fino alla fine della stagione in cui è valida la licenza. L’art 68 informa invece che se uno dei requisiti richiesti non viene adempiuto, il caso verrà girato agli organi di giustizia dell’UEFA, che prenderanno opportuni provvedimenti a tal proposito.

Un organo fondamentale in tale campo è il UEFA Club Financial Control Body, che si occupa della verifica dei requisiti richiesti, per ogni società partecipante alle competizioni UEFA.