• Non ci sono risultati.

CAPITOLO II PROBLEMI GIURIDIC

2.3 Tutela del writer e del suo lavoro

Così come esistono mosse inappropriate da parte dei writers che vanno a ledere i diritti del cittadino, dall’altra parte vi è una scarsa, se non nulla, componente legislativa che tuteli l’artista in quanto tale. Perché di questo si tratta: i writers che hanno cominciato con le tags nelle metropolitane o sui treni di notte, che si sono in seguito evoluti con “pezzi” davvero ben riusciti, richiedono di essere considerati artisti. Vorrebbero vedere riconosciuto, a prescindere dal metodo generativo e la forma di espressione o il supporto utilizzato, valore al proprio gesto creativo in quanto autori di un’opera, collegando ad esso tutela di conservazione e protezione. E perché no, anche vedersi riconosciuto il diritto d’autore e il copyright sulle proprie opere.

2.3.1 Diritto d’autore

Per diritto d’autore si intende un complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla

84

Bonfili Silvana, De Franco Luigi, “Graffiti urbani e culture giovanili tra fatto e artefatto”, in Cardilli Luisa, Graffiti Urbani, Roma, 2000

54

cinematografia, qualunque ne sia secondo l’articolo 2575 del Codice Civile85 il modo o la forma di espressione. 86

In sede internazionale la materia è disciplinata dalla Convenzione di Berna del 9/9/1886 nel testo di Parigi del 1971 – testo ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 399/1978 - e dalla Convenzione di Ginevra del 6/9/1952, nel testo di Parigi del 1971- testo ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 306/1977-. Secondo la dottrina nominante l’elencazione contenuta nell’articolo dei vari campi di appartenenza delle opere dell’ingegno di carattere creativo ha carattere esemplificativo e non tassativo87. Altra importante e fondamentale affermazione, a sostegno di questa mia tesi la troviamo in Fabiani, Il diritto di autore, in Trattato Rescigno, 18, Torino, 1983, pg. 134, dove si legge che

“Tali opere sono tutelate indipendentemente dal loro pregio o dalla loro utilità ed anche se illegali o immorali”.

Affinché si abbia protezione dell’opera dell’ingegno nell’ambito della disciplina sul diritto d’autore, è necessario che ricorrano tre requisiti: che l’opera abbia carattere creativo, che l’opera abbia concretezza di espressione e che appartenga ad uno dei settori della produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge. Per quanto riguarda la valenza creativa, l’opera deve presentare caratteristiche distintive datele dall’autore.

Con l’espressione “Opera creativa” non si intende necessariamente un’opera nuova, e ancor meno un’opera assolutamente originale: si tratta invece, e molto semplicemente, di ogni opera che esprime l’individualità di chi l’ha creata, in modo tale da differenziarsi dal patrimonio espressivo di altri autori come da quello comunemente diffuso. Quando sussiste la creatività anche di una sola parte dell’opera, questa è tutelata nel suo complesso.88

85

ART 2575 C.C.: OGGETTO DEL DIRITTO. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

86 CFR www.siae.it 87

Greco Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, p.40

55

Per quanto riguarda la concretezza di espressione, l’opera dell’ingegno non è tutelata fino a quando non si sia tradotta in una produzione oggettivizzata; non basta che l’autore l’abbia concepita mentalmente: è necessario che l’abbia resa anche esteriormente conoscibile, affidandola allo scritto, alla rappresentazione grafica o visiva, al linguaggio musicale, ecc. Anche nel caso del writing ci si auspica sia riconosciuto che il diritto d’autore si acquista a titolo originario con la creazione dell’opera89, indipendentemente dal fatto che un’opera sia divulgata o meno. Il contenuto del diritto d’autore90 è costituito da un complesso di diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno e da un diritto di paternalità, di natura non patrimoniale e morale.

I diritti morali spettanti all’autore comprendono il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera anche dopo l’eventuale cessione dei diritti di utilizzazione economica (Diritto alla paternità), quello di opporsi alle modifiche o mutilazioni che possano tornare di pregiudizio alla sua reputazione o al suo onore (Diritto all’integrità), quello di conservare l’opera inedita, sottraendola alla divulgazione (Diritto di pubblicazione).91

Si ha violazione dell’esclusiva non soltanto quando l’opera sia copiata integralmente, ma anche quando nell’opera successiva siano riconoscibili, nonostante le differenze di dettaglio, i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore. Così è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 7077/1990, nonché ribadito in primo grado dal Tribunale di Roma in data 26/6/2001.

89

ART 2576 C.C.: ACQUISTO DEL DIRITTO. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

90 ART 2577 C.C.: CONTENUTO DEL DIRITTO. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla

economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

56

2.3.2 Marco KAYONE Mantovani

Caso interessante e favorevole ad una tutela del diritto d’autore di un writer è stato esaminato dal Tribunale di Milano con riferimento all’artista Marco Kayone Mantovani, che ha querelato un suo rivale accusandolo di aver copiato le sue opere a scopo commerciale. Marco Mantovani è un writer lombardo (milanese per l’esattezza) che dopo una lunga gavetta e crescita stilistica, è arrivato fino alla Biennale di Venezia del 2011, nel padiglione Lombardia, selezionato dal curatore Vittorio Sgarbi. Lapidaria e senza precedenti questa sentenza del Tribunale di Milano: il graffitaro viene definito artista e come tale deve essere protetto dalla legge sul diritto d’autore.

Nel caso di specie Marco Kayone Mantovani, che è passato nel corso della sua carriera dal dipingere sui muri all’utilizzare la tela come supporto (e a chi lo accusa di aver fatto questa scelta per meri motivi commerciali risponde che è inevitabile passare ad un approccio legale per continuare a fare quello che ama) ha citato in giudizio un suo rivale, Nicola Leonetti, accusandolo di aver copiato dei suoi lavori per puro fine commerciale. In questo caso parliamo di opere pittoriche su tela. Ciò che caratterizza i pezzi di Kayone(fig.23) sono l’uso del colore bianco, linee appuntite, sgocciolature e schizzi, e grazie a queste peculiarità il Giudice del Tribunale di Milano ha potuto appurare che le opere del rivale non erano altro che mere copiature, per esclusivo fine commerciale. La pronuncia in esame ha così stabilito che anche lo stile e il linguaggio pittorico di un writer costituiscono un’opera dell’ingegno e pertanto devono essere protetti dalla legge che tutela la proprietà intellettuale, e in questo caso il lavoro del suo rivale è stato definito dal giudice “un intento puramente ed esclusivamente di pedante riproduzione”.92

Anche in questo caso il diritto d’autore deve tutelare tutti gli elementi caratterizzanti lo stile e il linguaggio pittorico e provvedere a sanzionare chi lo imita senza alcuna rielaborazione creativa (unico possibile escamotage per evitare di cadere in sanzioni di plagio).

92

CFR Ferrarella Luigi, “ Il graffitaro benedetto dal giudice “le sue opere vanno tutelate””, in Cronaca, milano.corriere.it, 03/11/2011

57

Le opere del rivale Nicola Leonetti sono state quindi sequestrate poiché non presentano nessuna rielaborazione critica e personale, e nessun apporto creativo, solo una mera copiatura.

Il concorrente vendeva infatti le sue opere sulla sua pagina Facebook, procurando un danno a quelle di Mantovani, sminuite nel loro valore. Un altro punto a sfavore di Leonetti è stato proprio il comportamento tenuto, poiché un vero writer nel suo codice deontologico annovera tra i punti fondamentali l’originalità e il divieto di copiare lo stile di un altro writer. Non solo: Leonetti, oltre a proporre in vendita le ottanta opere, aveva inserito nel proprio sito alcune foto delle opere di KayOne senza indicarne la paternità "così ingenerando nel visitatore del sito la convinzione che fossero tutte opere sue". Leonetti non si è costituito in giudizio: dovrà comunque rimuovere dal proprio blog le immagini delle opere di KayOne, evitare di proseguire nel comporamento illecito, mentre KayOne e la società Stradedarts Srl, che gestisce i diritti di sfruttamento economico delle opere del primo, potranno procedere al sequestro delle opere contestate. Il writer autore del plagio, così ha deciso il giudice, ha dovuto anche pubblicare a sue spese il decreto che annuncia il sequestro dei suoi lavori sul prossimo numero della rivista di settore “Flash Art”.