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United Nations Human Rights Commission and the Human Rights Council

L'ONU E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI: DUE MODELLI A CONFRONTO

3.3 United Nations Human Rights Commission and the Human Rights Council

La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ed il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU

Nell'ambito delle Nazioni Unite il compito di rendere esigibili i diritti iscritti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stato affidato dalla Carta all'Assemblea Generale secondo quanto previsto dai Capitoli IX e X della Carta ONU e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale. L'Assemblea generale ed il Consiglio Economico e Sociale a loro volta hanno creato una serie di organi sussidiari, meglio definite commissioni tecniche del consiglio, la più importante delle quali è la Commissione per i diritti umani. Tale sistema è ruotato attorno all’azione della Commissione dei diritti umani, organo non permanente, rispetto al Consiglio economico e sociale, composto da 53 Stati eletti per un periodo di due anni. Alle sedute annuali della Commissione hanno potuto prendere la parola ma senza diritto di

voto, i rappresentanti di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, anche se non membri della Commissione, e i rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) con riconosciuto lo status consultivo presso il Consiglio economico e sociale. La Commissione è stata assistita, nei

propri compiti, dalla “Sottocommissione per lo

sviluppo e la tutela dei diritti umani”, composta da 26 esperti designati dai Governi ed eletti dalla Commissione .

Poco dopo la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio economico e sociale e la sua Commissione dei diritti dell'uomo decisero che la prevista carta internazionale si sarebbe dovuta comporre di una dichiarazione di principi generali, di valore morale e di un patto distinto, che avrebbe dovuto avere forza vincolante per gli Stati che l'avessero ratificato. Nello Statuto dell'ONU non è posta una particolare rilevanza ai diritti umani e si limita a farne cenno solo nel preambolo nel quale riafferma l'importanza dei diritti fondamentali dell'uomo, nell'uguaglianza di genere e sul principio per cui tutti devono poterne godere senza discriminazioni di razza, sesso , religione, appartenenza sociale, lingua.

Dei diritti dell'uomo troviamo maggiori specificazioni al capitolo IX ed al capitolo X . All'articolo 55 si creano le condizioni di stabilità e benessere necessarie per garantire il mantenimento di rapporti amichevoli fra le nozioni, basati sul principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, l'ONU perseguirà tali fini attraverso l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali specificate al comma c. a . A questo articolo si aggiunge l'articolo 62 comma 2 nel quale si specifica che rientra nei poteri del Consiglio Economico formulare raccomandazioni per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali, così come sancisce anche l'articolo 68 che permette al consiglio economico di istituire commissioni alla scopo di adempiere alle richieste che gli pervengono in questo senso. La competenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio Economico e Sociale, della Commissione per i diritti umani, è quella di emanare solo atti di tipo normativo non vincolante quali sono le raccomandazioni, le dichiarazioni di principio, progetti di Convenzione multilaterale102 .

La tutela della dignità umana costituisce il principale obiettivo verso il quale si è indirizzata l'azione dell'Organizzazione allo scopo di creare condizioni più eque di vita, tutelare le fasce più deboli, sia come individuo che dell'intera collettività. All'interno delle Nazioni Unite i diritti umani sono considerati come condizionanti la crescita dei paesi in via di sviluppo. Le più importanti Dichiarazioni adottate sono state (ris. 71) la Risoluzione sul diritto allo sviluppo (del 4-12-86 n.41/128) e la Dichiarazione sulla cooperazione economica internazionale (ris.S. 18/3). Recentemente un ruolo rilevante svolto dalla Commissione è stato quello di discutere e adottare risoluzioni su questioni di carattere generale, e di commissionare studi per elaborare progetti di dichiarazioni o convenzioni da trasmettere al Consiglio economico e sociale ed eventualmente all’Assemblea Generale: in questo modo la Commissione promuove lo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite. E’ proprio nel contesto di tale

attività normativa che la Commissione ha predisposto, fra l’altro, la “bozza” della storica e tuttora fondamentale Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, come anche dei due Patti internazionali del 1966. A partire dalla fine degli anni sessanta la Commissione ha iniziato altresì ad occuparsi in modo concreto della questione della garanzia del rispetto dei diritti umani da parte di singoli Stati membri delle Nazioni Unite.

Anche se spesso si è parlato del limite imposto all'azione dell'ONU nei confronti dei singoli Stati legato all'applicazione della domestic jurisdction, oggi tale limite non è più considerato come vincolante e l'Assemblea Generale come il Consiglio Economico e Sociale si trovano nella condizione di poter inviare qualsiasi tipo di risoluzione. Il limite del dominio riservato va considerato, secondo il modo d’intenderlo dell'ONU come limite verticale, mirante a mantenere separati due ambiti relazionali differenti, quello inter-statale e quello inter-individuale, ad impedire cioè qualsiasi frapposizione autoritativa degli organi dell’ONU nel governo diretto che ciascuno Stato esercita sulla comunità territoriale sottostante. Ciò non vieta però, evidentemente, che gli organi dell’ONU interloquiscano e interagiscano sul piano

internazionale con gli Stati membri intesi come “unitarietà monolitica” di soggetto

internazionale in tutti gli ambiti di pertinenza dell’attività delle Nazioni Unite, ivi compreso quello delle violazioni dei diritti umani, sistematiche o individuali che siano.

Nel mirino dell'Assemblea e del Consiglio si sono poste le gross violations, cioè le violazioni sistematiche del diritto alla vita , il divieto della tortura, le punizioni crudeli e degradanti, rivolte sia contro singoli che contro categorie generalizzate di individui. Quando si tratta di violazioni massicce non intervengono solo l'Assemblea ed il Consiglio Economico e Sociale, ma anche il Consiglio di Sicurezza è autorizzato ai sensi del capitolo VII della Carta ONU art.55 in quanto considerate minacce alla pace. Da ricordare il ruolo dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo, creato dall'Assemblea generale nel 1993, pur non essendo un organo sussidiario, agisce alle dipendenze del Segretario Generale.

Con la risoluzione 27-5-1970 n.1503 XLVIII il Consiglio Economico e Sociale autorizzò la sottocommissione ai diritti umani, per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela delle minoranze a procedere con gruppi di lavoro costituiti allo scopo di far emergere situazioni di gross violations103. La scelta della Commissione di occuparsi in un primo momento soltanto di violazioni

gravi e sistematiche dei diritti umani è stata certamente una scelta esclusivamente politica, e non determinata da limiti giuridici. In effetti, ad essere politicamente condizionata, in assenza di standards che consentano di individuare con precisione il limite “inferiore” della categoria, è la

103Per gross violations o, come anche le si usa definire, consistent patterns of