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Le usurae usurarum nell’ambito dell’amministrazione del denaro pubblico

Risulta infine interessante, ai fini dell’indagine intrapresa, un altro passo, tratto dal terzo libro delle opinioni di Ulpiano, che risolve diversamente il problema delle

usurae che decorrono sul capitale distratto per usi personali dal gestore. Si tratta di un

caso del tutto peculiare che ha come soggetto agente il curator frumenti comparandi e si inquadra nell’ambito dell’administratio rerum ad civitates pertinentium.

Ulp. 3 opin. D. 50.8.2.5

Si indemnitas debiti frumentariae pecuniae cum suis usuris fit, immodicae et illicitae computationis modus non adhibetur: id est ne commodorum commoda et usurae usurarum incrementum faciant520.

La disciplina illustrata da Ulpiano si inserisce nell’ambito della trattazione dei rimedi applicabili al caso di distrazione delle somme della civitas destinate all’acquisto del frumento da parte del curator frumenti comparandi521. Sicché il caso in esame

configura un’ipotesi particolarmente grave di conversio ad usus suos, sia perché è stata distratta una somma della civitas derivante dall’imposizione dell’annona pubblica (indemnitas debiti frumentariae pecuniae) nei confronti dei cives, dunque denaro pubblico, sia perché il soggetto che l’ha utilizzata a proprio vantaggio è un funzionario pubblico, che si sarebbe dovuto distinguere per onestà e probità522.

Ulpiano si pone il quesito se debbano essere calcolate sulla cifra distratta dal

curator frumenti le usurae, anche qualora questa somma sia a sua volta costituita da usurae e risponde in modo negativo, sottolineando l’illiceità del computo degli interessi

sugli interessi: immodicae et illicitae computationis modus non adhibetur. Da ciò discende

520 Ulp. fr. 2322 LENEL.

521 Ulp. 3 opin. D. 50.8.2-4: Quod de frumentaria ratione in alium usum conversum est, sua causa cum

incremento debito restituatur: idque etsi contra absentem pronuntiatum est, inanis est querella. Ratio tamen administrationis secundum fidem acceptorum et datorum ponatur. Frumentariae pecuniae suo nomine debitor quam primum solvat: necessaria enim omnibus rebus publicis frumentaria pecunia moram solutionis accipere non debet: sed debitores, quos ex eadem causa habet, ad solutionem per praesidem provinciae compellantur. Ad frumenti comparationem pecuniam datam restitui civitati, non compensare in erogata debet. Sin autem frumentaria pecunia in alios usus, quam quibus destinata est, conversa fuerit, veluti in opus balneorum publicorum, licet ex bona fide datum probatur, compensari quidem frumentariae pecuniae non oportet, solvi autem a curatore rei publicae iubetur.

522 U. HOUDOY, Droit municipal. I. De la condition et de l’administration des villes chez les Romains, Paris, 1986, 428 ss.

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che la cifra dovuta non debba essere aumentata né dei commodorum commoda né delle

usurae usurarum523.

Si tratta di una decisione particolarmente favorevole nei confronti del curator

frumenti: il giurista ritiene opportuno non applicare la medesima ratio su cui si fondano

le soluzioni illustrate finora, ovvero la preponderanza dell’interesse del gerito, qualora le somme precedentemente riscosse a titolo di usurae abbiano perso la connotazione di interessi. Ulpiano si pone l’interrogativo se la somma distratta dal curator frumenti debba essere da lui restituita in misura maggiore in seguito al computo degli interessi sugli interessi e risolve la questione in senso negativo.

La soluzione appare dettata da un favor nei confronti del funzionario pubblico: se Ulpiano avesse ritenuto applicabile la ratio adottata nei casi contenuti in Ulp. D. 17.1.10.3, Scaev. D. 26.7.58.4 e Ulp. D. 26.7.7.12, poiché l’obbligo di corrispondere le il ulteriori usurae sarebbe sorto in capo ad un soggetto diverso rispetto a colui che aveva corrisposto le usurae semplici, ovvero la collettività dei contribuenti, non ci sarebbe stato motivo di applicare il divieto di usurae usurarum. Invece Ulpiano ritiene non debbano essere calcolati gli interessi sugli interessi inclusi nella somma distratta.

Il favor nei confronti del curator frumenti deriva probabilmente da una pluralità di fattori. Innanzitutto la violazione dell’obbligo di comprare il grano si inserisce nell’ambito di una gestione specifica in cui i compiti del curator sono definiti, e non nell’ambito di un ampio potere di amministrazione del patrimonio altrui, sotto certi aspetti privo di controllo esterno, come nei casi precedenti. Da ciò discende che la violazione dell’obbligo poteva essere rilevata con maggiore semplicità, come poteva facilmente rilevarsi l’ammontare delle usurae facenti parte della somma distratta.

Inoltre la conversio ad usus suos nel caso specifico di D. 50.8.2.5 non causa un danno patrimoniale nei confronti di un soggetto determinato, né è collegata all’obbligo di foenerare. Perciò è assente l’esigenza di tutelare in maniera molto efficace il soggetto gerito inconsapevolmente danneggiato dalla gestione e di sanzionare il gestore attraverso l’obbligo di corrispondere le maximae usurae sulla somma distratta in suo favore, somma di per sè inidonea a produrre interessi anche laddove fosse stata spesa diligentemente dal curator frumenti. Infine il favor sembra finalizzato a permettere al

curator frumenti di regolarizzare la propria posizione e di restituire alla civitas la somma

sottratta nel più breve tempo possibile.

523 H. HONSELL, ῾Quod interest im bonae fidei iudicium᾿. Studien zum römischen Schadensersatzrecht, München, 1969, 171 ss.; F. FASOLINO, Studi, cit., 50 s.; A. MURILLO VILLAR, Anatocismo, cit., 504, nt. 34.

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Per tutti questi motivi questo passo non sembra avere valore decisivo in ordine all’indagine relativa alla vigenza ed alla portata del divieto di anatocismo524.

524 G. CERVENCA, Usura, cit., 1129; G. CASSIMATIS, Les intérêts, cit., 61 ss.;M.E. GÓMEZ ROJO,

Historia, cit., 16; J. DE CHURRUCA, Die Gerichtsbarkeit, cit., 318, nt. 104. Contra: A. MURILLO VILLAR, Anatocismo, cit., 504, nt. 34; F. FASOLINO, Studi, cit., 51 ritiene invece che «sembra potersene ricavare che dovette trattarsi di una proibizione specifica, che in qualche modo poneva un temperamento ad una regola generale di senso contrario».

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