3.1. Mercato interno 3.1.1. Concorrenza
La politica della concorrenza è essenziale per la realizzazione del mercato interno, in quanto vieta le fusioni di imprese che portano alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante ed evita che le imprese abusino di una posizione dominante e ricorrano a pratiche o accordi che limitano la concorrenza. Essa impedisce inoltre ai governi degli Stati membri di introdurre distorsioni della concorrenza concedendo aiuti di Stato a imprese pubbliche o private.
Poiché il turismo è un mezzo di sviluppo regionale ed è caratterizzato da una concentrazione del mercato quando la concorrenza s'intensifica, la politica della concorrenza svolge un ruolo decisivo in questo settore. Nel valutare la posizione che i candidati alla fusione occuperanno nel mercato, non ci si deve limitare a prendere in considerazione la situazione sul mercato geografico corrispondente. Occorre anche valutare la quota di mercato delle parti dal lato dell'offerta sul mercato del prodotto in questione .
Legislazione antitrust
Tra il 1997 e il 1999 alcuni casi sono stati autorizzati nel settore del turismo. Quattro di loro riguardavano accordi di cooperazione o di esclusiva nel settore delle agenzie di viaggi, due accordi di esclusiva nel settore alberghiero e uno una "joint venture" nel settore delle crociere. Nel 1997 è stato respinto un reclamo riguardante una base di dati irlandese di informazioni turistiche.
Fusioni
Tra il 1997 e il 1999, vari casi di fusioni importanti nel settore del turismo hanno dovuto essere valutati in base al regolamento (CEE) n° 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 28. In uno dei casi la Commissione ha proibito la fusione, che avrebbe lasciato esistere soltanto tre operatori turistici verticalmente integrati sul mercato nazionale delle vacanze all'estero organizzate e avrebbe quindi creato una posizione dominante collettiva.
Aiuti di Stato 29
Gli Stati membri hanno fornito aiuti al settore del turismo mediante programmi plurisettoriali di aiuto alle PMI o a finalità regionale e programmi specifici a favore del turismo. La Commissione ha generalmente approvato questi programmi specifici sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti alle PMI o agli aiuti regionali. L'importo totale medio degli aiuti di Stato concessi al turismo nel quadro di programmi specifici ammonta per il periodo 1996-1998 a 229 milioni di euro, con una netta diminuzione rispetto ai 316 milioni di euro del periodo 1994-1996.
Inoltre, la Commissione ha approvato la concessione di aiuti a due grandi progetti di impianti turistici in Italia nell'ambito del quadro multisettoriale per gli aiuti regionali a favore di grandi progetti d'investimento.
28 GU L 395 del 30.12.1989, p 1.
29 Ottava relazione sugli aiuti di Stato nell'Unione europea, Bruxelles, COM(2000) 205 def. dell'11.4.2000 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/.
3.1.2. Non discriminazione, libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
La relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario analizza il modo in cui gli Stati membri hanno applicato la legislazione comunitaria e i procedimenti avviati nei casi di infrazione del diritto comunitario 30. Per quanto riguarda il mercato interno e il turismo, nel periodo 1997-1999 i procedimenti per infrazione sono stati soprattutto basati sull'articolo 12/ex articolo 6 (non discriminazione), l'articolo 43/ex articolo 52 (diritto di stabilimento) e l'articolo 49/ex articolo 59 (libertà di prestazione di servizi) del trattato CE.
Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori nell'UE in base all'articolo 39/ex articolo 48 del trattato CE e la libera prestazione di servizi in base all'articolo 49/ex articolo 59 del trattato CE, la Commissione ha cercato di chiarire l'applicazione della normativa comunitaria 31, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare per le due professioni di guida turistica e d'accompagnatore. Specie in queste professioni dell'industria turistica l'applicazione delle direttive sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali è un'eccezionale banco di prova, per la natura stessa di queste attività. Il "documento di lavoro della Commissione sulla questione delle guide turistiche"32, elaborato in collaborazione con le organizzazioni professionali più direttamente interessate, e l'opera permanente di consulenza, chiarimento e informazione nei confronti delle istituzioni europee, dei governi degli Stati membri e dell'industria del turismo sono stati le principali attività in questo settore.
3.2. Euro
Non meno del 40 % del turismo transfrontaliero mondiale è situato nella zona euro. L'euro può favorire i brevi soggiorni transfrontalieri dei residenti nella zona euro e facilitare la circolazione dei turisti originari di paesi terzi. Con l'euro si hanno una valuta stabile e un basso tasso d'inflazione, prezzi chiari, transazioni e fatturazioni più semplici tra i partner della zona euro, un accesso diretto agli investimenti transfrontalieri e una cooperazione più facile, e non è necessario premunirsi contro possibili fluttuazioni monetarie. Un miglioramento dell'infrastruttura, dell'esecuzione e della trasparenza dei pagamenti transfrontalieri e al dettaglio nel mercato interno resta tuttavia necessario. Dopo il lancio dell'euro, il 1° gennaio
30 16a Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, COM(1999) 301 def. del 9.7.1999;
17a Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, COM(2000) 92 def. del 23.6.2000 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/infringements/index_en.htm.
31 Direttiva 75/368/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività, GU L 167 del 30.6.75, p 22.
Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. GU L 19 del 24.1.89, p. 16.
Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. GU L 209 del 24.7.92, p. 25.
32 SEC(97) 837 def. del 13.5.1997.
1999, la Commissione ha preparato al riguardo una comunicazione, che è stata nel frattempo adottata 33.
Per quanto riguarda la preparazione all'euro delle imprese, in particolare delle PMI, la Commissione e altri attori interessati hanno constatato un calo d'interesse preoccupante.
Secondo uno studio realizzato nella primavera del 1999 dall'Osservatorio europeo delle PMI, solo il 43 % delle PMI aveva già preso in considerazione l'impatto dell'euro sulle proprie attività, ed erano ancor meno numerose (18 %) le PMI con una strategia precisa. Molte intendevano aspettare l'anno seguente, o addirittura il 2002, per affrontare la questione. Lo stesso sondaggio rivela che una minoranza non trascurabile di PMI ha un'idea molto vaga degli adempimenti legali a cui sono tenute, dato che il 24 % di esse non prevede di adattarsi alla moneta unica prima della metà o della fine dell'anno 2002. 34
3.2.1. Gruppo di lavoro e conferenza sull'euro e il turismo
Questo gruppo di lavoro si è riunito tra marzo e giugno 1998. Nella sua relazione, esso traccia un quadro delle opportunità e delle strategie per le imprese del turismo nel contesto dell'introduzione dell'euro e mette in evidenza i problemi che restano da risolvere, nonché le sinergie possibili e gli sforzi di coordinamento necessari tra gli operatori turistici e tutti i partner di tali imprese.
Sulla base della relazione del gruppo di lavoro preparatorio, la Commissione ha organizzato una conferenza, svoltasi nell'ottobre 1998 a Bruxelles, allo scopo di identificare e di scambiare le migliori pratiche. La relazione della conferenza 35 contiene i risultati delle quattro tavole rotonde tenute in questa occasione, le conclusioni che la Commissione ha tratto dai dibattiti e, in allegato, la relazione del gruppo di lavoro.
3.2.2. Guida pratica per le imprese del turismo
Elaborata dall'Associazione per l'Unione monetaria in Europa, questa guida contiene elenchi di controllo dettagliati che permettono di identificare, per ciascuna delle grandi categorie di imprese del turismo, gli elementi strategici chiave per l'adattamento all'euro dei sistemi, dei processi e delle risorse umane dell'impresa. La Commissione ha cofinanziato la pubblicazione, in tutte le lingue comunitarie, di 85.000 copie destinate in particolare alle PMI del turismo 36.
3.2.3. Logo "euro"
Nel settore del turismo i prezzi spesso sono già espressi in euro: nei cataloghi degli operatori turistici, nei sistemi comuni di prenotazione e, sempre più spesso, negli alberghi, nelle agenzie di viaggi, ecc. L'accordo sull'utilizzo del logo "euro" in tutta l'UE riflette l'impegno
33 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, "I pagamenti di dettaglio nel mercato interno", COM(2000) 36 def. del 31.1.2000
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/.
34 Cfr. anche la conferenza "Imprese 2002 - 18 mesi per completare la vostra preparazione all'euro", http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/conf_events/rndtbl/rndtbl0600_en.htm#presentations.
35 Conferenza "L'euro e il turismo: opportunità e strategie per le imprese", Bruxelles, 16 ottobre 1998, Relazione finale,
http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/tourism-publications/publications.htm.
36 "Euro - Guida di preparazione per le imprese del turismo", AUME, aprile 1999, http://www.amue.org/ e http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/tourism-publications/publications.htm.
dell'industria del turismo a prestare servizi prezzati in euro e a fornire al consumatore informazioni sull'uso dell'euro 37.
3.3. Misure fiscali 3.3.1. IVA
A norma dell'articolo 26 della sesta direttiva sull'IVA 38 , le agenzie di viaggio sono sottoposte ad un regime fiscale particolare, in virtù del quale l'IVA è prelevata sul margine dell'agenzia. A giudizio degli Stati membri e degli operatori dei settore in generale questo sistema funziona bene. Tuttavia, di recente alcuni problemi tecnici sono stati segnalati ai servizi della Commissione e quindi è possibile che nei prossimi anni vengano introdotte modifiche.
Abitualmente, nel settore del turismo si applica l'aliquota IVA normale. Per i servizi di cui all'allegato H della sesta direttiva IVA, come il trasporto di persone e l'alloggio in alberghi, gli Stati membri possono tuttavia applicare un'aliquota ridotta.
Per quanto riguarda il trasporto interno di persone, l'articolo 9.2(b), della sesta direttiva dispone che l'IVA applicabile è determinata in funzione delle distanze percorse nello Stato membro. Alcuni Stati membri possono tuttavia continuare ad esonerare il trasporto di persone.
Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA presenta forti disparità tra gli Stati membri. La Commissione è del parere che le norme e le esenzioni speciali per il trasporto di persone debbano essere riesaminate. Questo riesame avverrà nel corso dei prossimi anni, nel quadro della revisione generale del regime fiscale dei servizi.
Nel 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul diritto di detrazione dell'IVA, che prevede la possibilità di detrarre il 50 % dell'IVA pagata sulle spese d'albergo e di ristorante sostenute per ragioni professionali. Poiché il Parlamento europeo ha proposto una deducibilità del 100 %, la proposta è ora all'esame del Consiglio.
3.3.2. Tassazione dei carburanti per aeromobili
Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/81/CEE 39 del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, un'esenzione obbligatoria dell'accisa armonizzata è concessa per i carburanti destinati all'aviazione commerciale. Lo stesso articolo prevede anche che il Consiglio debba riesaminare quest'esenzione obbligatoria sulla base di una relazione della Commissione. Questa relazione, presentata nel novembre 1996, raccomandava di estendere le accise sugli oli minerali al kerosene per aviazione non appena la situazione giuridica internazionale permettesse alla Comunità di farlo. Le conclusioni di questa relazione sono state accolte nel 1997 nella proposta della Commissione 40 mirante a ristrutturare il quadro comunitario della fiscalità dei prodotti energetici. Una disposizione specifica è stata inserita nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) della proposta, in base alla quale i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come
37 Accordo tra le organizzazioni di consumatori e le associazioni di professionisti della distribuzione, del turismo, dell'artigianato e delle PMI nel quadro del passaggio all'euro, 30 giugno 1998,
http://europa.eu.int/euro/html/page-dossier5.html?dossier=153&lang=5&page=1&nav=5.
38 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, GU L 145 del 13.6.1977, p. 1. Vedi anche GU L 316 del 31.10.1992, p. 12.
39 GU L 316 del 31.10.1992, p. 12.
40 COM(1997) 30 def. del 12.3.1997.
carburanti per la navigazione aerea commerciale continueranno a beneficiare dell'attuale esenzione obbligatoria dall'accisa fintanto che obblighi internazionali imporranno tale esenzione. La direttiva proposta sulla tassazione dell'energia darebbe tuttavia agli Stati membri la possibilità di limitare il campo di quest'esenzione al trasporto internazionale, in quanto prevede la tassazione facoltative dei voli nazionali e, in forza di accordi bilaterali, dei voli intracomunitari. La proposta è ancora all'esame del Consiglio.
Nel 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla "Tassazione dei carburanti per aeromobili", che è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo 41. Secondo una delle raccomandazioni, gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero intensificare la loro azione nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile per l'introduzione di una tassazione dei carburanti per aeromobili e di altri strumenti con effetti analoghi.
3.4. Commercio internazionale dei servizi turistici
L'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), concluso al termine dei negoziati del ciclo dell'Uruguay, riguarda anche il commercio dei servizi turistici. La maggior parte dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha liberalizzato gli scambi di servizi turistici nell'ambito del GATS. La portata degli impegni assunti per il settore turistico supera di gran lunga quella riguardante qualsiasi altro settore. Questo indica chiaramente che la maggioranza dei membri dell'OMC è consapevole degli effetti estremamente positivi per l'economia nazionale della liberalizzazione degli scambi nel settore turistico.
La liberalizzazione degli scambi di servizi turistici apre nuove possibilità all'industria europea del turismo, perché permette di offrire servizi a un numero crescente di turisti in Europa, ma anche di stabilire una presenza commerciale in altri paesi membri dell'OMC e di offrire servizi ai consumatori di quei paesi. I negoziati GATS 2000, che sono iniziati nel 2000, dovrebbero offrire l'occasione di realizzare progressivamente una maggiore liberalizzazione nei paesi che ancora non hanno liberalizzato gli scambi di servizi turistici in misura altrettanto ampia che la Comunità e i suoi Stati membri, così da eliminare le restanti restrizioni agli scambi in questo settore.
Il 2 giugno 1998 si è tenuta una conferenza sul GATS 2000, in cui sono state esaminate le implicazioni di un'ulteriore liberalizzazione del commercio dei servizi per l'industria europea del turismo e sono state analizzate le opportunità e le sfide create dalla liberalizzazione multilaterale degli scambi di servizi per l'industria turistica dell'Unione europea 42. La Commissione ha promosso un altro studio (aprile-luglio 1999) per conoscere il punto di vista di vari operatori europei del settore dei servizi sugli imminenti negoziati GATS. L'industria del turismo è apparsa ancora scarsamente consapevole dell'importanza dei negoziati GATS per la liberalizzazione della prestazione di servizi.
L'esame in corso intende anche valutare l'applicazione del GATS per quanto riguarda il turismo e le sue implicazioni per l'industria europea del turismo.
41 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Tassazione dei carburanti per aeromobili", COM(2000) 110 def. del 2.3.2000, http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/com/com.htm.
42 GATS 2000, L'apertura dei mercati dei servizi, DG I, 1998.