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Vendite dell’azienda o di beni in blocco

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

2. Le singole fattispecie

2.5. La vendita dell’azienda Profili general

2.5.2. Vendite dell’azienda o di beni in blocco

In applicazione della legge fallimentare del 1942, l’attenzione che si poneva sul realizzo delle vendite aveva uno sfondo quantitativo, in quanto ci si focalizzava solamente sull’ammontare. Successivamente, alcuni tribunali si orientarono oltre il prezzo offerto, considerando anche le “garanzie per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione”133.

La scelta che oggi effettua il curatore nella fase programmatica, relativamente alle vendite dell’azienda, o di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, nasce dall’analisi dell’esistenza post fallimento del complesso aziendale, inteso come insieme di beni organizzati per l’esercizio di impresa, o di suoi rami, cioè unità organizzative scindibili aventi una effettiva indipendenza e autonomia produttiva134. L’ordine logico nelle scelte dell’organo gestorio parte dalla preferenza per la vendita dell’intera azienda, o di suoi rami, mentre la vendita parcellizzata dei beni appare come un metodo residuale, da attuare solo in assenza di convenienza di cessioni aggregate. La disciplina delle vendite ha subito una notevole modifica con il d.lgs. n.5/2006, in quanto il precedente art. 105 L. Fall. prevedeva un rinvio alle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione, salva la compatibilità con la legge fallimentare, che rendeva il quadro normativo complesso. L’introduzione dell’art. 107 L. Fall. ha reso la regolamentazione delle vendite fallimentari unitaria135.

133

APICE U. e MANCINELLI S. Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, pag. 301, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

134

APICE U. e MANCINELLI S. Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, pag. 301, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

135 Non viene fatta più la distinzione fra beni mobili, la cui vendita era regolata dall’art. 106 L. Fall. e beni

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Quest’ultimo articolo delinea un nuovo impianto liquidativo, disponendo che le vendite o qualsiasi altro atto di liquidazione, contenuto nel programma di liquidazione, posto in essere dal curatore, siano effettuati tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, da operatori esperti, salvo il caso di beni di modesto valore, e comunque con adeguate forme di pubblicità per garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati.

La procedura competitiva è da intendersi come concorrenziale, tale da assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, e perciò caratterizzata dalla presenza di numerosi potenziali acquirenti in gara. Deve portare alla liquidazione del bene secondo un sistema analitico, chiaro e flessibile:

- analitico poiché devono essere descritti minuziosamente i dettagli della procedura;

- chiaro, inteso come comprensibile nei suoi passaggi;

- flessibile in quanto l’efficacia nella pianificazione si ottiene quando si ricercano soluzioni nel caso si verifichi l’insuccesso della procedura136

. In dottrina137 sono stati individuati tre metodi di procedura competitiva:

- Vendita a trattativa privata, utilizzata per i beni di modesto valore, dai quali non deriva un risultato soddisfacente138, e nella quale non vi è una selezione dell’acquirente, al fine di una celere alienazione del bene.

- Vendita a procedure competitive semplificate (licitazioni private), cioè gare tra offerenti, in cui è stato determinato il prezzo, il luogo di deposito delle offerte e le modalità di corresponsione139.

- Vendita a procedura competitiva rigida che riprendono la vendita con o senza incanto.

Il legislatore evidentemente ha lasciato al curatore ampia libertà di scelta della modalità a cui ricorrere per la vendita.

136

ESPOSITO C. Il programma di liquidazione: profili applicativi, pag. 151.

137

PALUCHOWSKI A. Codice commentato del fallimento, in LO CASCIO G. (diretto da), pag. 1000, Milano, 2008.

138

ESPOSITO C. Il programma di liquidazione: profili applicativi, pag. 152.

139

CIRILLO B. e POSTIGLIONE G. Manuale pratico del curatore fallimentare, pag. 301, Maggioli Editore, 2012.

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Ciò a cui si deve comunque far attenzione riguarda le forme di pubblicità, adeguate alla natura e al valore dei beni da vendere e idonei ad assicurare trasparenza, la massima informazione e partecipazione degli interessati all’acquisto.

L’unico caso in cui il curatore deve applicare le disposizioni del codice di procedura civile si verifica quando sono presenti procedure esecutive140 alla data di dichiarazione del fallimento. L’art. 107, V comma, L. Fall, stabilisce che il curatore o subentra e applica le norma del codice di procedura civile, o, su istanza dell’organo gestorio, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità (salvo i casi di deroga dell’art. 51 L. Fall.141).

Le vendite, oltre ad essere attuate tramite le modalità appena descritte dell’art. 107 L. Fall., sono effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 2556 c.c.: la forma del negozio è necessariamente quella dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, con iscrizione nel registro delle impresa, in quanto la disciplina civilistica impone il deposito degli atti aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda.

Per quanto riguarda la sorte dei debiti e dei crediti dell’azienda ceduta si chiarisce che: in presenza di debiti, il principio generale applicabile è quello dell’art. 2560 c.c. (affermato dall’art. 105 L. Fall.), in cui si esclude la responsabilità dell’acquirente; la cessione dei crediti, invece, produce effetti dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. In ogni caso, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

Infine, in merito ai rapporti di lavoro, il curatore insieme all’acquirente e al rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento anche solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e ulteriori modifiche ai rapporti di lavoro consentite dalla norma vigente in materia.

Si concede al curatore la possibilità di liquidazione dell’azienda, o di suoi rami, di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, mediante conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione.

140Viene data la possibilità al curatore di sostituirsi nell’esecuzione al creditore procedente, oppure di

presentare istanza al giudice dell’esecuzione, affinché dichiari l’improcedibilità dell’esecuzione individuale (art. 107 L. Fall).

141

Art. 51 L. Fall.: “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento

nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

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L’ultimo comma dell’art. 105 L. Fall. dispone l’opportunità per l’acquirente di prevedere l’assunzione di passività come modalità di pagamento del prezzo. Per evitare che venga lesa la par condicio creditorum, si chiarisce che il pagamento del corrispettivo mediante accollo dei debiti è possibile “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”.