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Verbalizzazione nell’Accordo di ristrutturazione dei debiti ,

4. Aspetti procedurali ed operativi dell’attività di vigilanza:

4.4. Verbali e procedure del Collegio sindacale nella crisi d’impresa,

4.4.4. Verbalizzazione nell’Accordo di ristrutturazione dei debiti ,

Così come nel caso del piano attestato di risanamento, anche qualora la società decidesse di accedere di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., il Collegio, nello svolgimento della funzione di vigilanza a norma dell’art. 2304 c.c. e della Norma di comportamento 11.4., è chiamato a vigilare affinché il professionista incaricato dalla società di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’accordo, sia in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti per legge. Dovrà quindi verificare che il contenuto dell’attestazione redatta dal professionista sia conforme a quanto richiesto per legge. Nel caso in cui la società depositi una proposta c.d. di preaccordo ai sensi dell’art. 182-bis co.6, in cui si richiede la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori, in un momento precedente alla formalizzazione degli accordi, i sindaci dovranno inoltre assicurarsi che il professionista incaricato di rilasciare la dichiarazione (circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co.3 lett. d).

documentazione a corredo e l’attestazione del professionista, siano depositati presso il Tribunale per l’omologazione e depositati presso il Registro delle imprese per la pubblicazione, così come si occuperà che vengano rispettate le modalità di deposito del preaccordo con la documentazione necessaria. Dopo l’omologazione il Collegio vigilerà sulle modalità dell’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo nei termini stabiliti dalla legge e sull’esecuzione dell’accordo da parte degli amministratori.

Così come per i piani di risanamento, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti il Documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” prevede la redazione di una serie di documenti scanditi sulla base delle fasi di avanzamento della procedura e in funzione dei controllo che il Collegio deve porre in essere e verbalizzare periodicamente:

• Verifica e presa d’atto dell’avvio di una ristrutturazione attraverso un accordo di ristrutturazione (V.47.);

• Verifica e presa d’atto dello stato di avanzamento del processo di definizione dell’accordo di ristrutturazione (V.48.);

• Verifica e presa d’atto dell’avvenuta attestazione dell’accordo di ristrutturazione (V.49.);

• Verifica e presa d’atto dell’avvenuta omologazione dell’accordo di ristrutturazione (V.50.);

• Verifica dell’andamento dell’esecuzione e monitoraggio dell’accordo di ristrutturazione (V.51.);

Per quanto riguarda la prima fase, nel primo verbale, (V.47.) il Collegio prende atto della scelta da parte della società, relativa all’accordo di ristrutturazione, nell’ambito della vigilanza sull’attività dell’organo di amministrazione a seguito dei provvedimenti urgenti adottati per la gestione dalla società, e da indicazione della partecipazione alle adunanze

successivamente, la scelta dell’accordo di ristrutturazione è stata deliberata.

Si riportano sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla scelta di intraprendere un accordo di ristrutturazione e si da atto dell’adeguatezza o meno del sistema organizzativo adottato dalla società per far fronte alla crisi. Sempre contestualmente a quanto sopra riportato, il Collegio è quindi tenuto ad esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza del soggetto che è stato incaricato di attestare l’accordo. E’ consigliabile, anche in questo caso, inserire una stima delle tempistiche proposte dall’organo di amministrazione, anche per l’organizzazione delle verifiche successive, unitamente all’indicazione dei principali creditori con cui la società intende redigere l’accordo. Il verbale viene sottoscritto e consegnato all’organo di amministrazione e si chiede allo stesso di mantenere un costante flusso informativo al fine dello svolgimento dell’attività di controllo sull’andamento della procedura.

Per vigilare sullo stato di avanzamento dell’accordo di ristrutturazione e dare atto delle attività svolte dall’organo di amministrazione in merito alla gestione della crisi, il Collegio formalizza i suoi controlli con successivi verbali (V.48.) redatti a seguito delle comunicazioni periodiche per conto della società. All’interno del verbale si riepiloga lo stato di avanzamento dell’accordo unitamente agli eventuali incontri avvenuti con creditori ed istituti finanziari e con l’attestatore e si riportano le attività e le scelte strategiche poste in essere dall’organo di amministrazione.

Il Collegio da atto del rispetto o del mancato rispetto delle tempistiche prestabilite e si esprime sollecitando l’organo di amministrazione in caso di ritardi o procrastinazioni, e chiede di essere messo a conoscenza di eventuali situazioni che possano minare il compimento dell’accordo, sottolineando la necessità di continuare ad adempiere gli obblighi informativi tra gli organi.

A seguito dell’attestazione dell’accordo da parte del professionista attestatore sulla fattibilità dell’accordo e sulla veridicità dei dati aziendali, l’organo di controllo è chiamato a pronunciarsi in merito al rispetto delle previsioni normative del contenuto dell’attestazione. Nel verbale redatto dal Collegio (V.49.) si da atto dell’approvazione del piano di accordo da parte dell’organo amministrativo, indicando la data dell’adunanza e

del rilascio dell’attestazione da parte del professionista incaricato dalla società.

Nell’esame della documentazione relativa all’attestazione, rilasciata in copia al Collegio, è necessario riepilogare il materiale a disposizione e la struttura del piano di accordo e dell’attestazione. Il Collegio si pronuncia sul rispetto di quanto disposto dalla Norma di comportamento 11.4. confermando i presupposti soggettivi in capo al soggetto attestatore ai sensi dell’art. 67 co.3 lett. d) L.F. E’ opportuno riportare le tempistiche di realizzazione dell’accordo, previste all’interno del piano e anche richiedere la comunicazione di report periodici, da parte della società, per poter vigilare sullo stato di avanzamento dell’attività di gestione della crisi in funzione degli obiettivi stabiliti dall’accordo.

Una volta che il Tribunale ha omologato l’accordo il Collegio ne prende atto redigendo un verbale successivo (V.50.) che ricalca quello precedente per quanto riguarda la fase di attestazione del piano di accordo e l’approvazione dello stesso da parte dell’organo di amministrazione, con i riferimenti sia ai soggetti coinvolti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e alla richiesta di comunicazione dei report periodici. Oltre alle suddette informazioni il Collegio prende atto dell’omologa del piano da parte del Tribunale, indicando il decreto, il Tribunale di riferimento e la data. E’ importante sottolineare che, qualora a seguito del raffronto tra gli obiettivi fissati nel piano e i risultati periodici dell’attività della società, dovessero sorgere scostamenti tali da compromettere la riuscita dell’accordo, sarà necessario sottoporre nuovamente il piano ad attestazione, con l’iter precedentemente specificato.

Per quanto riguarda il monitoraggio che deve essere svolto periodicamente sull’attività della società in relazione all’andamento dell’accordo a seguito di omologazione, il Collegio, pur ricordando all’interno dei verbali di verifica periodica (V.51.) di non poter emettere un giudizio di merito sull’attività svolta in esecuzione dell’accordo, da atto di averne monitorato l’andamento e l’allineamento con gli obiettivi fissati anche in virtù dei doveri di vigilanza e controllo che la legge gli impone ai sensi dell’articolo 2403 c.c..