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Verbalizzazione nella procedura di Concordato preventivo

4. Aspetti procedurali ed operativi dell’attività di vigilanza:

4.4. Verbali e procedure del Collegio sindacale nella crisi d’impresa,

4.4.5. Verbalizzazione nella procedura di Concordato preventivo

Se la società decide di presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L.F., il Collegio sindacale deve prenderne atto e proseguire la sua attività di vigilanza adempiendo ai suoi doveri di cui all’articolo 2403 c.c. e sarà tenuto, secondo quanto disposto dalla Norma 11.6., a vigilare sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza e professionalità in capo al soggetto incaricato dalla società di attestare il piano di concordato e sulla correttezza formale dell’attestazione.

Sia durante la fase di ammissione alla procedura che dopo l’omologazione, il Collegio continuerà a svolgere i suoi doveri di vigilanza sull’operato degli amministratori e sul corretto svolgimento del piano concordatario. Anche in questo caso il Collegio non è chiamato ad esprimere un parere in merito alle scelte adottate dalla società e sulla gestione della crisi ma ha comunque il dovere di vigilare sul corretto svolgimento del piano e sugli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto sarà onere dell’organo di controllo assicurarsi che la documentazione necessaria ai fini dell’omologa venga consegnata con le modalità e nei tempi corretti. Il Collegio prende atto anche di eventuali offerte concorrenti previste all’interno del piano ai sensi dell’articolo 163-bis, aventi ad oggetto il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sempre per quanto riguarda la presenza di proposte, da parte di uno o più creditori, di offerte concorrenti, il Collegio verifica che la proposta di concordato presentata dalla società assicuri il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Così come per le precedenti soluzioni, qualora vengano apportate modifiche sostanziali ad un piano già attestato, sarà necessario che il Collegio effettui nuovamente i suoi controlli sul soggetto che attesterà il nuovo piano e sul rispetto dei contenuti formuli della nuova attestazione redatta dal professionista designato.

Il Documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” propone la verbalizzazione delle verifiche periodiche secondo il seguente schema:

160 L.F. (V.52.);

• Attività di vigilanza in caso di utilizzo del concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. (V.53);

• Attività di vigilanza in caso di omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180 L.F. (V.54).

Successivamente alla presentazione del ricorso al Tribunale ai sensi dell’art.152 L.F., per proporre la domanda di ammissione a concordato e prima dell’ammissione e della votazione dei creditori, il Collegio verbalizza la sua attività di vigilanza periodica indicando (V.52):

• La data in cui è stato depositato il ricorso per l’ammissione al concordato;

• Documentazione allegata al ricorso di cui all’art. 162, co.2 L.F. oltre al piano di concordato con riferimento al professionista designato dalla società;

• Nel caso sia stata prevista nel piano un’offerta avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda ovvero di un suo ramo o di specifici beni, si specifica il decreto con cui il Tribunale ha disposto l’apertura di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 163-bis L.F.;

• Riferimento all’attestazione, allegata al ricorso, sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano redatta ai sensi dell’art. 161 co.3 L.F. dal professionista designato dalla società e di cui il Collegio ha verificato i requisiti ai sensi dell’art. 67 co.3 lett. d). Si inserisce la data ed il verbale di riferimento;

• Data della pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese, a cura della cancelleria del Tribunale;

• Attestazione da parte del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) che, anche nel caso di presentazione di proposta concorrente da parte di un creditore, la proposta presentata dalla società assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dei crediti e in conseguenza di ciò la proposta concorrente è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale. Si indica il decreto di riferimento e la

• Indicazione del verbale in cui è stata verificata la regolarità formale del contenuto dell’attestazione del professionista ai sensi dell’art. 161 co.3 L.F.;

• Indicazione della data in cui il commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. e dell’approvazione della proposta da parte dei creditori ex art. 175 L.F.

Da questo momento e fino all’omologa del concordato preventivo, il Collegio prende atto di quanto specificato precedentemente e si impegna a monitorare, secondo quanto disposto dalla legge e dalle norme di comportamento, l’andamento del piano di concordato. Si impegna inoltre a mantenere uno scambio informativo con il commissario giudiziale e con l’organo di amministrazione e richiede alla società la predisposizione e la trasmissione di un report periodico per poter vigilare sui risultati della società e sul rispetto di quanto delineato nel piano. Il piano dovrà essere riattestato qualora emergessero disallineamenti consistenti o gli obiettivi previsti al suo interno non possano essere raggiunti con l’assetto preesistente.

All’articolo 161 co.6 della Legge fallimentare, è previsto che la società possa presentare ricorso per un concordato c.d. con riserva per poter essere ammessa ai benefici del concordato preventivo, depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art 161 entro un termine fissato dal giudice.

Depositato da parte della società il ricorso secondo quanto detto, il Collegio è tenuto a verbalizzare tale scelta a seguito delle verifiche periodiche (V.53.) indicando puntualmente gli effetti che si sostanziano. Schematizzando il contenuto del verbale di verifica, il Collegio dovrà dare evidenza con riguardo a:

ex art. 161 co.6 L.F.;

• Impegno della società alla presentazione della documentazione di cui all’articolo 161 co.2 L.F. nei tempi stabiliti dal Tribunale oltre al piano concordatario redatto con l’assistenza del professionista di cui sono stati valutati i requisiti di professionalità ed indipendenza;

• Data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese a cura della cancelleria del Tribunale da cui decorrono gli effetti dell’art. 168 L.F.;

• Precisazione con riguardo al contenuto del concordato con riserva: specificare se si tratta di concordato con continuità aziendale oppure di concordato con liquidazione dei beni in caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell’attività d’impresa (indicazione del verbale di riferimento);

• Indicazione della sospensione, ai sensi dell’art.182-sexies degli obblighi di ricapitalizzazione della società e di anticipato scioglimento sino alla data di omologazione della proposta;

• Data di accoglimento della proposta con decreto, e di successiva notifica alla società, da parte del Tribunale con indicazione del termine entro cui integrare il ricorso e del commissario giudiziale nominato contestualmente. Si specificano inoltre gli obblighi informativi a carico della società, fissati dal Tribunale;

• Monitoraggio da parte del Collegio nelle sue verifiche periodiche del rispetto da parte della società dei termini e degli obblighi fissati dal Tribunale. E’ necessario specificare che gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale;

• Comunicazione con riguardo all’intensificarsi dei rapporti con commissario giudiziale e organo amministrativo e richiesta della predisposizione e trasmissione dei report periodici al fine di valutare i risultati della società in funzione dell’adempimento degli obiettivi del piano.

affiancano a tutela della procedura stessa e dei creditori. Di conseguenza anche il Collegio continuerà ad espletare i suoi doveri ordinari e proseguirà nell’attività di vigilanza improntando il rapporto con gli organi della procedura sulla base di uno scambio informativo e costante per il buon esito del concordato. Anche in questo caso, qualora sia necessario addivenire ad una nuova attestazione per la redazione di un nuovo piano, di cui l’organo di controllo dovrà essere tempestivamente informato, compito del Collegio sarà assicurarsi del rispetto dei requisiti in capo al professionista attestatore di cui all’art. 161 co. 3 L.F..

Qualunque sia la scelta che viene delineata all’interno del piano, con riferimento alla continuità piuttosto che alla liquidazione dei beni, onere del Collegio sarà verificare che gli assetti organizzativi della società siano adeguati agli adempimenti disposti nel piano senza tuttavia potersi pronunciare in merito a tali scelte ed in merito alla scelta liquidatoria sarà suo compito assicurarsi il rispetto delle modalità e delle tempistiche contenute nel piano20. Con riguardo al concordato con continuità il Collegio dovrà assicurarsi che il professionista incaricato di redigere la relazione ai sensi dell’art. 161 L.F., attesti che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Dal momento in cui il concordato preventivo viene omologato dal Tribunale ai sensi dell’art. 180 L.F., il Collegio sindacale ne prende atto e stila verbale a seguito dell’attività di vigilanza periodica (V.54).

All’interno del verbale dovrà essere indicata la data in cui il Tribunale ha omologato il concordato a cui era stata ammessa la società e nel caso in cui si è optato per la c.d. cessio bonorum, si da atto della nomina, ai sensi dell’articolo 182 L.F., del soggetto liquidatore dei beni.

Si da atto anche della nomina del comitato dei creditori con l’indicazione degli stessi ed infine si prende conoscenza degli esiti della procedura e di averne monitorato l’andamento ed il perseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di concordato.

Si ricorda inoltre che, qualora la domanda di concordato fosse presentata al ricorrere

delle condizioni di cui all’articolo 182-sexies L.F. e all’esito dell’omologazione la società dovesse ancora versare nelle condizioni di cui agli articoli 2446, co.2 e co.3, 2447, 2482- bis co.4, co.5 e co.6 e 2482-ter, ovvero ricorra la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n.4 e 2545 duodecies c.c., il Collegio sarà chiamato a vigilare, ai sensi anche della norma di comportamento 11.10, che l’organo di amministrazione accerti le perdite e proceda con l’adozione di provvedimenti opportuni o che provveda ad accertare lo scioglimento della società. Al riguardo si veda l’approfondimento relativo all’argomento, all’interno del capitolo III del presente elaborato, paragrafo cinque, in merito al ruolo del Collegio sindacale in caso di riduzione o perdita di capitale.

4.4.6. Verbalizzazione dello scambio informativo con consulente e attestatore