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L'utilizzo del Workers Buyout per riemergere dalla crisi, il caso Gruppo Editoriale Zanardi S.r.l.

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di laurea Magistrale in

CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

Tesi di laurea magistrale

L’utilizzo del Workers Buyout per riemergere dalla

crisi, il caso Gruppo Editoriale Zanardi S.r.l.

Relatore

Prof. Roberto VERONA

Candidato

Lorenzo GAMBINI

(2)

“Senza crisi non c’è merito.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno,

perché senza crisi tutti i venti sono lievi brezze.

È nella crisi che sorge l’inventiva,

le scoperte

e le grandi strategie.”

(3)

INDICE

Introduzione………..5

1. GLI ALBORI DEL WBO (WORKERS BUYOUT)...8

1.1 Nascita e funzionamento negli Stati Uniti………...8

2. IL WBO IN ITALIA………...16

2.1 Evoluzione temporale e basi normative a sostegno del

WBO………..………...16

2.2 I fattori di successo del WBO………...31

2.3 WBO in numeri……….43

3. IL CASO GRUPPO EDITORIALE ZANARDI S.R.L………..47

3.1 Introduzione sulla società……….47

3.1.1 Un esempio di Made in Italy………..47

3.1.2 Il suo Core Business………...50

3.2 Dal successo alla crisi………53

3.2.1 Le cause della crisi………...53

3.2.2 Prime strategie per la ripresa, il Piano di recuper..58

3.2.3 Dal Concordato in bianco al Concordato

Liquidatorio………...……..76

(4)

3.3.1 Dalla costituzione della Coop all’inizio

dell’attività……….….82

3.3.2 Composizione del capitale, aiuti esterni e

finanziatori……….……….87

3.3.3 Il Piano Industriale, come si è tornati alla

redditività………...…….90

3.3.4 La revisione del Piano industriale e la crescita della

Cooperativa……….99

Conclusioni………...……….……...104

Ringraziamenti………...………...106

(5)

Introduzione:

Questo elaborato è volto all’analisi dell’operazione di Workers Buyout (WBO), iniziando dai suoi albori con le prime forme nate oltreoceano, passando per la regolamentazione della disciplina sul territorio Italiano ed infine analizzandone l’applicazione nel caso pratico della Cooperativa Lavoratori Zanardi.

Il WBO (Workers Buyout) rientra nel novero del più ampio insieme delle operazioni di M&A (Merger and Acquisition). Tale operazione consiste nell’acquisizione dell’azienda, o ramo di essa da parte dei lavoratori dipendenti. La principale tecnica utilizzata in Italia consiste nella costituzione di una Cooperativa da parte dei lavoratori dipendenti di una società al fine di dirigere e proseguire l’attività di impresa della società stessa, ricorrendo agli strumenti offerti dal legislatore.

L’operazione di Workers Buyout può trovare logica in svariate circostanze fattuali, essendo uno strumento efficacie sia in caso di problemi legati al passaggio generazionale in una società, sia in caso di crisi, come verrà confermato nei capitoli successivi attraverso l’analisi pratica del caso “Cooperativa Lavoratori Zanardi”.

È proprio nelle fattispecie legate alla crisi che questo elaborato intende analizzare la disciplina del WBO, riferendoci ad esso quindi come uno strumento necessario per la continuità aziendale anziché spontaneo. Non si tratta senz’altro di una scelta facile per gli ex-dipendenti che si troveranno a dover ricoprire il ruolo di manager, cambiando sensibilmente quelle che sono le responsabilità e il modo di gestire il complesso produttivo, ma è anche vero che attraverso questo istituto essi potranno mettere in pratica le esperienze ottenute con la formazione negli anni, e cercare, soprattutto attraverso alle sinergie legate alla maggiore motivazione, di risanare il business della vecchia azienda.

Nel primo capitolo di questo elaborato verrà analizzata la nascita della disciplina del WBO, facendo riferimento quindi agli Stati Uniti, ed in particolar modo

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all’utilizzo dell’ESOP (Employee Stock Ownership Plan) ed al susseguirsi della materia legislativa a supporto dell’operazione.

Il secondo capitolo verrà dedicato invece alla regolamentazione di tale disciplina in base all’ordinamento Italiano facendo riferimento in particolar modo alla Legge 27 Febbraio 1985 n. 49 detta legge Marcora con le dovute modifiche apportate nel 2001 con la Legge 5 Marzo 2001 (Legge Marcora II), alla Legge 23 luglio 1991, n.223 in tema di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità all’INPS, al Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 inerente alla prelazione, in capo agli ex-dipendenti costituiti in forma di cooperativa, in caso di affitto o acquisto di azienda in crisi, ed infine al Decreto Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 aprile 2001 (con le modifiche intervenute nel tempo) relativo alle modalità e procedure di partecipazione di tale Ministero al capitale sociale delle società finanziarie che assumeranno partecipazione temporanea nelle cooperative di lavoratori neocostituite.

Verranno inoltre analizzati i principali fattori che portano a far si che lo strumento del WBO sia effettivamente molto efficace nelle fattispecie di crisi d’impresa, sia per la ripartenza iniziale, sia per la sopravvivenza dell’attività sfruttando i benefici della struttura cooperativa. Infine, verranno riportati i dati estrapolati da una ricerca empirica effettuata nel 2015 dal Dr. Vieta, su tutti i Workers buyout effettuati dal 1979 ad adesso, analizzandone i trend di crescita ed il rapporto diretto con il tasso di disoccupazione.

Il terzo ed ultimo capitolo di questo elaborato vuole affrontare tale tematica applicata al caso pratico dello storico Gruppo Editoriale Zanardi di Padova, tale società si è contraddistinta come un forte esempio di Made in Italy svolgendo l’attività di legatoria. Dalla Gruppo Editoriale Zanardi S.r.l., ormai in liquidazione, con l’operazione di Workers Buyout è nata la Cooperativa Lavoratori Zanardi, i dati riportati in questo terzo capitolo sono stati ottenuti in modo diretto, attraverso un’intervista effettuata all’Ing. Mario Grillo, l’attuale Presidente della Cooperativa

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Lavoratori Zanardi, nel Giugno 2017. Dopo una breve introduzione sulla vecchia società (ormai in liquidazione), sul suo core business, strategie e occupazione del mercato, verrà ripercorsa in ordine cronologico la linea temporale dall’inizio delle prime forme di crisi, passando tra i vari piani e soluzioni attuate per il recupero (dal piano di risanamento ex art 67, al concordato in bianco) fino ad arrivare all’utilizzo del WBO come ultimo possibile strumento necessario per far continuare l’azienda sotto la veste di Cooperativa.

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Capitolo 1: Gli albori del WBO (Workers Buyout)

1.1 Nascita e funzionamento in USA.

La disciplina del Workers Buyout ha origine negli Stati Uniti dove prende il nome nell’accezione Employee Buyout. Sebbene nell’esperienza Italiana l’utilizzo del WBO si perfeziona ricorrendo alla costituzione di una NewCoop, al contrario nella tradizione Statunitense e Anglosassone questo tipo di operazione si perfeziona con l’utilizzo dell’ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Ma che cosa è un ESOP? L’acronimo indica la sigla “Employee Stock Ownership Plan”, che risponde alla traduzione italiana di “piano di proprietà azionaria dei dipendenti”. Tale strumento, nato in USA dove si dimostra a tutti gli effetti la tipologia più comune di partecipazione azionaria dei dipendenti, ha coinvolto fino al 2016 circa 15 mila aziende americane ed oltre 13 mln di lavoratori1, che si sono evoluti da dipendenti a “gestori” dell’impresa nella quale hanno prestato e prestano tutt’ora il proprio contributo lavorativo.

Questo strumento in origine era “uno strumento previdenziale che prevede la costituzione da parte di un’impresa di un trust, ossia un’entità legale distinta, in cui l’impresa apporta azioni di nuova emissione o fondi per l’acquisto di azioni già esistenti 2”. Veniva creato così un fondo nel quale la società versava i contributi dei dipendenti sotto forma di stock azionari propri, lo scopo del fondo consisteva nella gestione delle azioni per conto dei dipendenti, permettendo loro di ottenere una percentuale di partecipazione agli utili, tuttavia questo strumento in origine non era

1 AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

del Dr. Ivan Agostino. 2014

2 RONCATO, V., 2012, Le operazioni di Buyout in Italia. Focus sul Workers Buyout come strumento per gestire la crisi, Tesi di Laurea Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Amministrazione, Finanza e controllo, Anno Accademico 2011 / 2012

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predisposto all’ottenimento del potere di governance da parte dei dipendenti attraverso il fondo, seppure permettesse di accaparrarsi anche parti significative di capitale sociale.

La vera funzione dell’utilizzo dell’ESOP come strumento per le operazioni di WBO avvenne però nel 1956, attraverso la nascita del ESOP buyout a cura di Luis Kelso, un avvocato di San Francisco. Tale strumento che divenne prettamente uno strumento di finanza aziendale, venne impiegato per rilevare tutte le azioni della Peninsula Newspaper Inc3, quindi al contrario della conformazione iniziale il nuovo ESOP era volto all’acquisizione della governance societaria.

La regolamentazione di questo strumento avvenne però solo nel 1974, attraverso l’emanazione dell’ERISA (Employee Retirement Income Security Act), una legge federale che prevedeva norme per piani pensionistici nel settore privato e norme in tema di imposte sui redditi. Tali ESOP di fatto sono schemi previdenziali integrativi nei quali la società promotrice (Society Sponsor) versa i contributi dei dipendenti (sotto forma di liquidità da utilizzare per l’acquisizione delle stesse azioni della società sponsor) in una società fiduciaria denominata trust, appositamente costituita e avente una sua entità giuridica indipendente e distinta dalla società sponsor. Lo scopo del trust è amministrare e gestire le azioni della società sponsor per conto dei dipendenti della stessa società 4.

Con la regolamentazione effettuata dalla Legge americana, fu concesso ai dipendenti di utilizzare tale strumento ricorrendo anche all’utilizzo del capitale di credito, introducendo quello che ad oggi viene chiamato Leveraged Esop. Come è

3 AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout del Dr. Ivan Agostino. 2014

4 CARAGNANO R. CARUSO G. L’ESOP uno strumento per l’impresa minore. Dossier Adapt n.1 del 22/01/2010 Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e Relazioni industriali.

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facile intuire dal nome, viene sfruttata la leva finanziaria al fine di acquistare le azioni della società target.

È proprio quest’ultima tipologia di ESOP che è più inerente e che facilita l’operazione di Workers Buyout, focalizzata in un contesto di crisi d’impresa. Questi nuovi piani consentirono ai lavoratori/dipendenti di passare da soggetti che beneficiavano di fondi di partecipazione agli utili a veri e propri proprietari del capitale. I dipendenti attraverso l’utilizzo di tale strumento potranno, partendo da quote minoritarie accaparrarsi una notevole quota di Capitale Sociale della società, praticamente senza “metterci i soldi”, in quanto verranno utilizzati i profitti generati dal proprio lavoro.5 Il dipendente che aderisce al fondo non può cedere ad altri o alienare la propria quota fintanto che non vada in pensione o lasci l’azienda.6

Il primo passo per intraprendere un operazione di buyout, sfruttando lo strumento del Leveraged ESOP, da parte dei dipendenti della società target sarà la costituzione di una NewCo; a sua volta la società neocostituita con gli investimenti dei dipendenti, avendone capacità aumenterà le proprie risorse finanziandosi presso Istituti Bancari; il passo successivo sarà la costituzione del fondo di investimento finalizzato all’acquisizione delle azioni della società target, ovvero l’istituto dell’ESOP; L’istituto del Leveraged Esop, sfruttando la leva finanziaria, si indebiterà a sua volta presso un istituto bancario, ed investirà le risorse ottenute in capitale della NewCo, che quindi risulterà garante in via eventuale del prestito ottenuto dall’Esop. Con le risorse finanziare che a questo punto la NewCo dispone, ottenute in fase di costituzione attraverso l’apporto dei dipendenti, e successivamente attraverso finanziamento bancario diretto e l’investimento di

5 MEDETTI S. – Ecco cosa succede quando i lavoratori diventano azionisti. Articolo online sezione

Economia www.panorama.it 21 settembre 2016

6SOLFERINI M. - Le operazioni di Leveraged Buy Out dopo la riforma del diritto societario, in

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capitale apportato dall’Esop è possibile avere liquidità sufficiente ad “acquistare” il pacchetto azionario di maggioranza della Società target.

Periodicamente la NewCo verserà all’Esop i contributi necessari per far fronte al rimborso del debito presso l’istituto bancario, godendo del fatto che i pagamenti per far fronte al rimborso del prestito sono fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa. A mano a mano che verrà compiuto il rimborso del debito, un numero di azioni uguali alla percentuale di prestito ripagato in quel determinano anno, inizialmente trattenute presso una riserva, il c.d. “conto sospeso”, verrà assegnato ai conti titoli individuali dei lavoratori. Per una migliore comprensione dell’intero processo si può analizzare la Figura sottostante.

Figura 1 - Funzionamento di un ESOP con finalità di Buyout. Fonte: D'Agostino (2014)

Le novità, che nel 1974 con l’emanazione dell’ERISA, vennero introdotte dal Congresso Americano al fine di favorire lo sviluppo di questo strumento7, furono principalmente legate ad un vantaggio fiscale, infatti la contribuzione azionaria versata in favore del fondo venne resa fiscalmente deducibile abbattendo buona

7 È riconosciuto a tale strumento il merito di aver favorito la ristrutturazione di molte imprese

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parte del costo del lavoro, inoltre per l’acquisto delle azioni della società sponsor venne reso possibile il ricorrere anche all’utilizzo di capitale di credito (banca o altro finanziatore)8, ed in tal caso il debito contratto è un onere a carico della società

sponsor. Le partecipazioni dei dipendenti sono equiparate al livello retributivo in corso ed all’anzianità del dipendente stesso.

Possiamo senz’altro sostenere che l’efficacia e la ricorrenza di questo strumento in situazione di crisi d’impresa sia sostenuta proprio da tali agevolazioni fiscali. La legge ha introdotto infatti, come accennato poc’anzi, incentivi quali la deducibilità degli interessi e del capitale di debito, in particolare, i contributi della società destinati al pagamento degli interessi passivi sono integralmente deducibili dal reddito di impresa imponibile, mentre, quelli finalizzati al pagamento delle quote di capitale del mutuo contratto, sono deducibili per un ammontare pari al 25% della retribuzione lorda annua dei dipendenti che partecipano al piano 9.

Il ricorso all’ESOP quindi è una scelta vantaggiosa sia per la società promotrice, in quanto l’ammontare della contribuzione azionaria versata in favore del fondo è deducibile fiscalmente, sia per il dipendente azionista, poiché i titoli depositati sono esenti da tassazione fino al momento in cui ne entra in possesso. Ma vi è di più. Il valore delle azioni rilevante ai fini fiscali, è quello che è stato loro attribuito al momento dell’acquisto da parte del fondo. Peraltro, nel caso in cui la Society Sponsor non sia quotata in borsa, il dipendente può rivendere il pacchetto azionario in suo possesso alla società stessa, tenuta a pagare il prezzo stabilito dalla relazione di stima redatta annualmente da un perito indipendente.10

8FERRARO M. Tesi di laurea I Workers Buyout in Italia. Da lavoratori a Imprenditori – Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze economiche ed aziendali “M. Fanno”

9 DELASHMIT LAW FIRM LLC What is the primary advantage of a Leveraged-Esop?

10CARAGNANO R. CARUSO G. L’ESOP uno strumento per l’impresa minore. Dossier Adapt n.1 del

22/01/2010 Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e Relazioni industriali.

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Attraverso il ricorso al capitale di credito siamo di fronte ad uno strumento molto efficace per il passaggio del pacchetto di controllo della società in stato di crisi a favore dei dipendenti, i quali eserciteranno il proprio diritto di voto attraverso il trust che riceverà dagli stessi precise direttive. Tra i benefici che l’azienda otterrà con l’ausilio di una tale operazione si avrà un aumento di liquidità e un rafforzamento della produttività, grazie ad una maggior motivazione dei lavoratori, che per salvaguardare il proprio livello occupazionale si assumeranno il rischio di prosecuzione dell’attività, ed oltre al normale salario potranno godere di una percentuale degli utili 11. I lavoratori infatti possono ora partecipare al successo

dell’azienda rendendoli più motivati e produttivi, aumentando di conseguenza, la potenziale redditività dell’azienda.

Un particolare modello di ESOP, che non prevede il ricorso al capitale di credito ai fini del perfezionamento dell’operazione è costituito dal TRASOP. TRASOP è l’acronimo di Tax Reform Act Stock Ownership Plans, e si tratta di piani che consentono la distribuzione di una certa percentuale di azioni di grandi società e che sono finanziati pariteticamente dai dipendenti e dalla società datrice di lavoro, per i quali vige il divieto di ricorrere a capitale di credito. La legislazione prevede che l’amministrazione finanziaria riconosca all’impresa un credito d’imposta rapportato al valore delle somme erogate a favore dell’ESOP; somme successivamente impiegate per acquistare azioni della società datrice di lavoro da trasferite ai dipendenti. Si tratta di una forma di fiscalizzazione dell’azionariato che consente alle imprese una riduzione significativa del costo del lavoro.

11 Broad-Based Employee Stock Ownership: Motives and outcomes, KIM, OUIMET – The journal of Finance

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Il piano di ownership quale l’esop di dimostra, come è facile intuire non si limita alla sola applicazione all’interno dell’economia Statunitense, bensì, con forme peculiari per ogni paese è esteso a molte altre realtà. Di seguito le esperienze in alcuni paesi:

Il fenomeno si è diffuso in Gran Bretagna, dove la legge prevede meccanismi simili a quelli americani. L’ownership, in questo caso, ha giocato un ruolo particolarmente importante nel processo di privatizzazione delle imprese pubbliche. Si stima che questi programmi abbiano contribuito a far quadruplicare il numero di possessori di azioni nel paese. Sotto il governo di Margaret Thatcher, difatti, i dipendenti potevano usufruire di forti sconti sull’acquisto di azioni delle imprese in via di privatizzazione nelle quali lavoravano.

In Francia invece, i programmi di ownership sono integrati all’interno di accordi finanziari di partecipazione, obbligatori per le imprese con più di cinquanta dipendenti. Per legge, infatti, è previsto che in imprese di questo tipo il 10% dei profitti venga distribuito ai dipendenti (profit sharing). Le quote spettanti ai singoli, vengono stabilite in funzione del reddito e dell’anzianità aziendale. Questi accordi coinvolgono più di 17.000 imprese francesi, in media un dipendente riceve annualmente 6.000 euro.

In Russia le vicende storiche hanno favorito la diffusione dell’ownership. Per più di tre quarti, le imprese privatizzate in Russia a partire dal 1992 erano possedute largamente dagli stessi dipendenti che vi operavano, ai quali vennero offerti gratuitamente diverse azioni e cospicui sconti per l’acquisto di altre. Molti dipendenti hanno inoltre utilizzato, per l’acquisto di ulteriori azioni della stessa impresa, i buoni emessi dal governo a favore di tutti i cittadini per investire nel capitale delle imprese da privatizzare. Tuttavia, queste operazioni si sono rivelate

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un fuoco di paglia, dato che la maggior parte dei dipendenti ha rapidamente rivenduto le azioni sul mercato.12

In Italia sono rari i casi di estensione dei programmi di ownership a tutti i dipendenti, e nei pochi casi presenti si ha comunque una partecipazione dei dipendenti al capitale di entità molto esigua. È opportuno segnalare il piano di

ownership esteso a tutti i dipendenti del gruppo Alitalia (fu prevista la

partecipazione dei dipendenti al capitale azionario per una quota di circa il 20%), tuttavia l’esperienza italiana, come vedremo nel successivo capitolo, predilige lo strumento cooperativo al fine della predisposizione di operazioni di workers buyout, e tale strumento si è dimostrato, come vedremo, altrettanto efficace, in special modo nei casi di crisi d’impresa, che sono quelli sui quali questo elaborato intende focalizzare l’attenzione.

12AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

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Capitolo 2: WBO in Italia

2.1 Evoluzione temporale e basi normative a sostegno del WBO

Come brevissimamente già accennato ad inizio del precedente capitolo, nella fattispecie italiana, la disciplina del Workers Buyout viene perseguita attraverso il ricorso allo strumento cooperativo. Prima di affrontare il funzionamento tecnico di questa operazione straordinaria, è opportuno analizzare le basi normative che nel nostro ordinamento hanno regolamentato l’istituto, ed in particolare la loro evoluzione temporale. In Italia, l’Esop, e con esso un trattamento fiscale preferenziale, come illustrato nel precedente capitolo, non è contemplato. Al WBO si fa, infatti, generalmente ricorso in un’ottica di emergenza, piuttosto che di pianificazione strategica.13

Nel nostro ordinamento lo strumento legislativo, che per primo ha disciplinato l’istituto del WBO in maniera specifica è stata la Legge 27 Febbraio 1985 n.49, altrimenti detta Legge Marcora dal nome nell’onorevole proponente. Tale Legge ha introdotto sostanzialmente due fondi, che spianano la strada allo svolgimento dell’operazione di Buyout a favore dei dipendenti cooperanti; il primo fondo a cui si fa riferimento è il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, l’altro è il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Nella sua prima conformazione del 1985 la Legge Marcora, a seguito di una Sentenza dell'Unione europea, venne sospesa temporaneamente verso la fine degli anni ’90 in quanto secondo tale sentenza la legge violava le regole della concorrenza all’art 12; venne introdotta così nel 2001, a riforma di tale articolo, la Legge 5 Marzo 2001 n.57, soprannominata Legge Marcora II.

13 DI TOMMASO E. Il Workers Buyout: i dipendenti salvano l’azienda. Diritto 24, Il sole 24 ore online, 20 novembre 2014

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L’articolo 1 della Legge Marcora quindi, introduce il Fondo di rotazione per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominandolo Foncooper, al c.1

infatti: “È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione,

costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper”.

Tale fondo è istituito presso la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, che eroga prestiti a basso interesse, per finanziare i progetti cooperativi.

Al comma 2 dell’art. 1 della Legge Marcora vengono specificati i requisiti di accesso al fondo, che le cooperative devono avere per beneficiare del Foncooper. Art 1, comma 2: “Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento

delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”

Il comma 4, stabilisce quella che è la compatibilità tra finanziamento e progetto della cooperativa, in particolare sancisce:

“I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l’ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a

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valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.”

Comma 6: “Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude

l’accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.”

Tali finanziamenti inoltre secondo l’art 9 della suddetta legge godono di agevolazioni tributarie di cui all’art 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 che sancisce “i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato

o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva”. Benché lo strumento del Foncooper permetta

alle cooperative di intraprendere la loro attività godendo di tale finanziamento la Legge Marcora introdusse anche, all’art 17, il Fondo speciale per gli interventi a

salvaguardia dei livelli di occupazione; nella sua natura post 2001, successiva

quindi alle modifiche apportate dalla Legge Marcora II, tale ulteriore fondo, che verrà successivamente analizzato, era volto appunto alla salvaguardia dei livelli occupazionali. È uno strumento, che come vedremo nel caso pratico esaminato in questo elaborato è fondamentale per una buona riuscita dell’operazione di Workers Buyout. Il fondo suddetto consente a delle società finanziarie appositamente costituite in forma di cooperativa ed ispirate ai principi di mutualità di farsi partecipare dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Con tali risorse le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle cooperative costituite da

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dipendenti di un’azienda in crisi. Ed è proprio questo il fulcro da cui scaturisce una possibilità concreta per le cooperative di lavoratori, di dotarsi inizialmente sia di mezzi propri quantomeno necessari per poter rilevare, acquistando o tramite affitti di rami aziendali, un asset patrimoniale necessario alla ripartenza dell’attività, sia di un indebitamento agevolato consentito dalla Legge Marcora, il tutto al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria.

Art 17 c.1: “È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione

un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione”.

c.2. "Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo

di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1”.

c.3.” L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5% delle

risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda”.

c.4. “Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori

istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed

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onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni”.

c.5.” Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono

assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici”.

c.6. “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".

Il decreto appena citato dal comma 6 dell’art 17 della Legge Marcora II è il Decreto

Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato del 4 aprile 2001, che nei

suoi 7 articoli disciplina specificamente le modalità di intervento del Ministero, il recesso del ministero (per la partecipazione nelle Soc. Finanziarie suddette), la domanda di partecipazione delle società finanziarie, la valutazione dei progetti, la sottoscrizione delle quote di capitale sociale, la dismissione delle partecipazioni e la prosecuzione delle partecipazioni.

Il Decreto 4 Aprile 2001 ha subito tuttavia alcune modifiche nel corso del tempo, rispettivamente attraverso il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 16 aprile 2003 e attraverso il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13

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dicembre 2005. Il decreto del 2003 interviene apportando modifiche agli articoli 1 (Modalità di intervento del Ministero), 4 (Valutazione dei progetti) e 6 (Dismissione delle partecipazioni), al fine di utilizzare criteri omogenei nelle modalità di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 2001, n. 57 e, ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime. Il Decreto 13 dicembre 2005 successivamente arrecò modifiche agli articoli 1(Modalità di intervento del ministero), 2 (Recesso del Ministero), 4 (Valutazione dei Progetti), 5 (Sottoscrizione di quote di capitale sociale) e 6 (dismissione delle partecipazioni) del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, nonché all'art. 3 (che sostituisce l'art. 6 Dismissione delle partecipazioni, del DM 4 aprile 2001) del Decreto Ministeriale 16 aprile 2003. Per aver chiare le disposizioni del Decreto 4 Aprile 2001, che, come riportato dalla Legge Marcora II ci consente di ottenere informazioni sui termini di presentazione delle domande, l’individuazione delle modalità di riparto delle risorse e le condizioni e i limiti delle partecipazioni, analizzerò i punti di maggiore interesse del suddetto Decreto nella sua forma finale post modificazioni intervenute nel 2003 e 2005.

In particolare, per i punti di nostro maggior interesse, L'art. 1 dispone che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, partecipa al capitale sociale delle società finanziarie in qualità di socio sovventore. L'art. 4 prevede che le società cooperative di produzione e lavoro, presentano alle società finanziarie partecipate dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonché a salvaguardare i livelli occupazionali. Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa. Le sottoscrizioni ed i relativi versamenti possono essere effettuati in non più di tre soluzioni. La partecipazione deve essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa. Ai sensi dell'art. 5, i soci delle cooperative

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devono avere già sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a euro 4 mila. Di tale quota il 50% deve essere versato entro i 30 giorni successivi alla delibera di intervento della società finanziaria e la parte rimanente entro 2 anni. Per i soci delle cooperative sociali, le quote sono ridotte del 75%. La sottoscrizione di cui sopra può essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.14

Al fine di ottenere maggiore chiarezza, ed estrapolare dalle norme affrontate fino ad ora gli elementi che più interessano questo elaborato, proverò a ripercorrere i punti salienti e gli aspetti più importanti delle predette norme. Come già affrontato, il primo strumento utile messo a disposizione dalla Legge Marcora all’art 1 è il

Foncooper. Il Foncooper è uno strumento volto a finanziare progetti cooperativi,

che soddisfano determinati requisiti; in particolare è necessario che le cooperative siano ispirate ai principi di mutualità, che siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati non è clausola sufficiente per poter beneficiare del Foncooper, infatti è necessaria una compatibilità tra il progetto della cooperativa ed il finanziamento stesso, in particolare, come sancito dal comma 4 dell’Art 1 della Legge Marcora, i progetti “finanziabili” sono quelli volti all’aumento della produttività e/o dell’occupazione, alla valorizzazione dei prodotti mediante miglioramento dalla qualità degli stessi, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti 15. Un ulteriore aspetto positivo del Foncooper è

l’agevolazione tributaria che ne deriva, infatti ai sensi dell’art 9 della Legge Marcora il finanziamento gode delle agevolazioni di cui all’art 19 del D.p.r. 29

14 Staff Studi e Analisi Statistica, Workers Buyout: un fenomeno in crescita; Banca dati, Italialavoro 26 febbraio 2016

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settembre 1973, n.601 (esclusione del finanziamento dalla base imponibile per l’imposta sostitutiva).

L’altro strumento che la Legge Marcora, poi modificata nel 2001 dalla Marcora II, mise a disposizione fu il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli

di occupazione disciplinato all’art 17 della suddetta Legge; attraverso questo

strumento il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese costituite nella forma di cooperativa. Queste società finanziarie devono soddisfare i requisiti espressi dal comma 4 del suddetto articolo, quindi essere costituite in forma di cooperativa, essere ispirate ai principi di mutualità ed essere in possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dai soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo, e soprattutto devono essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite su tutto il territorio. Di queste Società finanziarie possiamo citare ad oggi Soficoop sc e CFI Scpa. Attraverso la partecipazione del Ministero16, che a tal fine utilizza il fondo disciplinato dall’art 17, le Società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, dando la priorità a quelle cooperative costituite da dipendenti di un’azienda in crisi, e concedere alle suddette cooperative finanziamenti ed agevolazioni finanziarie secondo la normativa comunitaria prevista per la realizzazione dei progetti d’impresa. È data quindi, con questo strumento, una possibilità concreta alle Cooperative di lavoratori che intendono compiere un’operazione di Workers Buyout, di dotarsi inizialmente sia dei mezzi propri necessari per poter compiere eventualmente un acquisto, piuttosto che un affitto di attrezzature, macchinari e ogni altro bene utile al funzionamento dei processi produttivi, sia di godere di un indebitamento agevolato.

16 Per la quantificazione ed i limiti alla partecipazione, si rimanda alla lettura dell’art 17 c.3 Legge Marcora e del Decreto Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 4 aprile 2001

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La procedura per l’utilizzo dello strumento del Fondo speciale per gli interventi a

salvaguardia dei livelli di occupazione, in particolare sui termini per la

presentazione delle domande, sul riparto delle risorse, sulle condizioni ed i limiti alla partecipazione è stata sancita dal Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 aprile 2001, modificato successivamente in ordine temporale rispettivamente dal Decreto Ministero delle attività produttive del 16 aprile 2003, e dal Decreto Ministero delle attività produttive 13 Dicembre 2005. Nella sua ultima versione post modifiche si sancisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato partecipa al capitale sociale delle Società finanziarie sopra nominate, in qualità di socio sovventore come disciplinato dall’art 4 e 7 della Legge 59/1992, ovvero un tipo di socio che pur non partecipando agli scopi mutualistici persegue una forma di investimento, contribuendo al tempo stesso al finanziamento della società. Per mettere in moto questo strumento le Società finanziarie dovranno presentare apposita domanda di partecipazione al Ministero nei termini stabiliti dalla legge 17, ed entro sessanta giorni dalla data di ricezione della suddetta domanda il Ministero procederà alla sottoscrizione ed al versamento delle quote di partecipazione al capitale della Società finanziaria. La quota di partecipazione al capitale sociale del Ministero è determinata dal Comma 5 dell’art 1 del Decreto sopramenzionato, in particolare la lettera a) riporta una partecipazione di uguale valore per ciascuna società finanziaria che ha presentato domanda, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili sul fondo; oltre alla parte fissa si ha anche una parte che è proporzionale al patrimonio netto contabile delle società finanziarie. Per poter beneficiare di questo strumento le Cooperative ai sensi dell’art 4 presenteranno alle società finanziarie una domanda di partecipazione per la realizzazione dei propri progetti, essa sarà sottoposta al vaglio

17 Inizialmente il termine era “entro 30 gg dall’emanazione del Decreto” ma il comma 3 dell’art 3 sancisce che “Negli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, il "Ministero" stabilisce la data a decorrere dalla quale sarà consentita la presentazione di domanda di partecipazione da parte delle società finanziarie, nel rispetto delle procedure e delle condizioni predette”.

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delle società finanziarie, che ne valuteranno gli aspetti per la fattibilità ed il rispetto dei requisiti, con particolare importanza e priorità per quelle domande pervenute da cooperative costituite per oltre il 50 per cento da lavoratori che rientrano nella fattispecie di nostro interesse, ovvero lavoratori di aziende in crisi, sottoposte a liquidazione ed altre casistiche 18.

Prima della delibera di intervento da parte delle società finanziarie i soci della cooperativa interessata devono aver già sottoscritto un capitale sociale rappresentato da quote individuali non inferiori a quattromila euro, con una riduzione del 75% per le cooperative sociali, e per la sottoscrizione di tale quota il socio può usufruire del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza. La partecipazione della società finanziaria che come ricordiamo è temporanea deve essere dismessa in un tempo massimo di 10 anni dalla data di assunzione della medesima, attraverso il recesso della società finanziaria o la cessione delle quote ai soci della cooperativa o a terzi.

Come abbiamo già detto, un punto chiave per la buona riuscita del Workers buyout, e soprattutto per far si che durante i primi esercizi la neocostituita cooperativa di lavoratori riesca ad operare con maggiore snellezza e facilità in termini di situazione debitoria, sta nel fatto che le società finanziarie possono concedere alle cooperative finanziamenti agevolati. Questo apposito regime di aiuto è finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione ed a favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, ed è stato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.

L'intervento agevolativo prevede, quindi, che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si affianchi alla partecipazione delle predette società finanziarie ai sensi della legge Marcora, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini

18 Per la totalità dei requisiti di fattibilità e coerenza dei progetti si rimanda la lettura dell’art 4 del Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 aprile 2001.

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di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.19 L’agevolazione consiste nell’applicazione di un interesse pari ad un quinto (20%) del tasso comunitario, la durata massima del finanziamento è 10 anni, e l’importo non può superare il valore massimo di 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore ad Euro 1.000.000,00).

L’accesso al finanziamento agevolato da parte delle cooperative è sottoposto ad un rigoroso iter da seguire, regolato dal Decreto Direttoriale 16 aprile 2015; in tale decreto sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell’intervento 20. In particolare l’Art 2 di tale decreto ci illustra, coma da titolo, la Presentazione delle richieste di finanziamento, sancendo che le richieste da parte delle cooperative debbano essere inoltrate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alle società finanziarie partecipate dal Ministero, quindi a CFI (cooperazione finanzia impresa) e Soficoop sc.

Le cooperative che presentano domanda per il finanziamento agevolato non devono essere costituite da oltre 24 mesi per potervi accedere (ai sensi dell’art 6 comma 1 lettera a) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 Dicembre 2014), ed allegata alla richiesta, deve essere inviata, sempre via PEC, idonea documentazione

19Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora),

Ministero dello Sviluppo Economico 27 Luglio 2015.

20Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del Ministero dello sviluppo

economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora

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di supporto, quale un piano di investimento, contenente le seguenti informazioni divise in sezioni:

1- PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

- Descrivere l’oggetto sociale, la storia, il campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo.

- Descrivere la struttura organizzativa e allegare un prospetto contenente l’indicazione per ciascun socio/addetto del ruolo, area, età, anzianità aziendale, costo pieno annuo, tfr e capitale (con specifica indicazione del capitale sottoscritto, del capitale versato e del prestito sociale).

2- SETTORE DI ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

- Descrivere l’attività svolta, la tipologia di prodotto/servizio realizzato e il ciclo produttivo, indicando, anche, la capacità produttiva e il livello di saturazione. - Descrivere il mercato di riferimento e l’attuale posizione del proponente nel suddetto

mercato (con specifica indicazione del portafoglio lavori, dell’elenco dei clienti nell’ultimo esercizio e di quelli potenziali); fornire, anche, informazioni sul sistema competitivo, indicando i principali concorrenti.

3- SINTESI DELL’INIZIATIVA PROPOSTA

- Descrivere analiticamente l’iniziativa proposta con specifica indicazione delle motivazioni, dei tempi di realizzazione, dei benefici economici attesi e degli effetti occupazionali.

- Allegare una tabella riepilogativa dei costi previsti per la realizzazione dell’iniziativa proposta, con specifica indicazione della loro imputazione ad aumento delle immobilizzazioni, ad un aumento dell’attivo circolante o al riequilibrio/consolidamento della struttura finanziaria.

- Nel caso in cui l’iniziativa proposta sia relativa all’acquisizione di attivi connessi a un’unità produttiva devono essere fornite informazioni relative all’azienda di provenienza, descrivendone le attività, il mercato, il numero di addetti. Nel caso in cui si tratti di un’impresa in crisi descrivere anche le motivazioni della crisi e lo stato della procedura.

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4- ANALISI SWOT

- Descrivere sinteticamente i punti di forza e i punti di debolezza, con specifica indicazione delle opportunità, dei vantaggi competitivi nonché delle minacce e delle criticità.

5- DOCUMENTI DA ALLEGARE

Unitamente al piano di investimento devono essere presentati i seguenti documenti:

 ultimo verbale di revisione ordinaria;

 ultimo bilancio approvato e depositato firmato dal legale rappresentante e dall’organo di controllo, ove esistente;

 ultimo bilancio di verifica e situazione infrannuale;

 prospetto banche relativo agli affidamenti/esposizioni, ai finanziamenti a medio lungo termine e al capitale in scadenza nei due anni successivi alla presentazione della domanda;

 dettaglio crediti vs clienti con evidenza delle posizioni critiche (crediti incagliati, in sofferenza);

 dettaglio debiti verso i fornitori con evidenza delle posizioni scadute;

 conto economico e stato patrimoniale previsionali relativi ai due anni successivi alla presentazione della domanda, in formato civilistico esteso, con specifica indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati, del dettaglio del costo per materie prime, servizi e locazioni. Indicare, anche, la composizione del valore produzione per prodotto e/o cliente, specificando anche la percentuale derivante dal mercato estero, con riferimento all’esercizio precedente alla presentazione della domanda, a quello in corso e a quello successivo.

Qualora il finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila), è necessario allegare anche una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. Una volta effettuata la richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie essa deve essere valutata dalle stesse nel termine

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di 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora siano necessarie informazioni integrative; le società finanziarie effettueranno un controllo della richiesta, in particolare al fine di verificarne i requisiti sanciti dall’art 8 comma 3 del Decreto Ministero dello sviluppo economico 4 Dicembre 2014, ovvero nello specifico la sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi previsti 21, la conformità degli obiettivi del finanziamento rispetto a

quanto previsto dall’articolo 6 del suddetto Decreto (con particolare riferimento alle cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi), la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta ed il merito creditizio della società cooperativa richiedente. Una volta fatta la selezione tra le richieste idonee e non idonee, in relazione a quelle con valutazione positiva, le società finanziarie presenteranno formale richiesta di trasferimento di risorse direttamente al Ministero, ed una volta ricevute le risorse, entro e non oltre 30 giorni dalla data di accreditamento delle stesse presso un apposito conto corrente bancario, le società finanziarie delibereranno il finanziamento agevolato.

Nel novero del reticolo legislativo a contorno del Workers Buyout affrontato fino ad ora è necessario ricordare altre due norme che contengono strumenti volti a intraprendere l’istituto in modo più agevole. La prima norma è sancita dalla Legge

23 luglio 1991, n.223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”), che all'articolo 7, comma 5, prevede che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità, detraendone il numero di mensilità già godute. Con questa norma i dipendenti di un'azienda in crisi possono creare quindi una cooperativa versando a titolo di capitale sociale le somme richieste all'INPS a corresponsione dell'indennità

21 Per chiarimenti si rimanda alla lettura dell’art 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 dicembre 2014

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di mobilità, con l’intento di rilevare poi l'azienda nella quale prestavano lavoro dipendente.

L’altra norma a supporto dell’istituto del Workers Buyout è il Decreto Legge 23

dicembre 2013, n.145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (“Conversione in

legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”), che all’art 11 prevede nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, il diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura22. Lo strumento

tuttavia non si ferma ad un mero diritto di prelazione, in quanto, una volta aggiudicato l’affitto o l’acquisto, l’atto di aggiudicazione permette ai soci della cooperativa (che come ricordiamo sono rappresentati dagli ex-dipendenti della società in crisi) di ottenere l’anticipazione dell’indennità di mobilità, l’anticipo del TFR e l’anticipazione dell’indennità AspI (le indennità di cui alla Legge 23 luglio

1991, n.223, sopra menzionata) che potranno apportare nel capitale sociale della

Cooperativa.

(31)

2.2 I fattori di successo del WBO.

Per comprendere quelli che sono tutti i fattori che permettono il successo delle operazioni di WBO dobbiamo prima capire le motivazioni che spingono i soggetti proponenti al compimento od anche solo al pensiero di poter intraprendere la strada del WBO.

Una prima motivazione che potrebbe spingere i lavoratori ad intraprendere il percorso del Workers Buyout, potrebbero essere problemi di carattere economico legati ad aspetti congiunturali del sistema azienda, che possiamo elencare in:

- Cause legate all’inefficienza del management e della proprietà; - Cause legate al prodotto;

- Cause legate al reperimento di risorse finanziarie.

A seconda quindi del tipo di causa generatrice che ha portato i lavoratori alla scelta dello strumento in oggetto, la neocostituita cooperativa dovrà iniziare ad operare anzitutto cercando di risolvere tale causa.

L’opportunità che viene data ai lavoratori attraverso lo strumento cooperativo, è quella di poter ripartire con una gestione “pulita” del sistema azienda, al netto degli aspetti negativi, che nella quasi totalità dei casi hanno portato la precedente società in profonda crisi ed in pendenza di procedure concorsuali.23

Affinché l’operazione di WBO si traduca in una esperienza di successo è necessaria la coesistenza di cinque requisiti fondamentali:

- Accordo con i sindacati

- Accordo tra proprietà, creditori e liquidatore

23AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

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- Rapporto continuo con i clienti - Motivazione dei dipendenti - Ruolo chiave del professionista

Proprio tali requisiti, come vedremo nel capitolo successivo hanno permesso alla Zanardi la buona riuscita dell’operazione, riservando particolari difficoltà ed incertezze in merito agli accordi con i sindacati. Tali accordi sono fondamentali, infatti, come vedremo nel caso pratico che affronteremo, per poter prendere in affitto d’azienda parte del patrimonio della vecchia società, la cooperativa doveva ottenere il consenso delle rappresentanze sindacali, consenso che a seconda delle casistiche non è così immediato e talvolta può far tentennare tutta l’operazione stessa.

La continuità dei rapporti con i clienti è un altro requisito fondamentale, infatti il successo dell’operazione di WBO è dovuto al fatto che la New Coop tramite la continuità dei rapporti con i clienti della vecchia società può sfruttare i benefici legati ad un avviamento positivo, senza effettivamente averne subito gli oneri di acquisizione. Avere fin da subito un mercato conosciuto nel quale operare, ma soprattutto una cerchia di clienti, è un notevole vantaggio per un soggetto giuridico appena costituito, che si traduce nella maggior parte dei casi nel raggiungimento della redditività in tempi minori.

La motivazione dei dipendenti sia in fase di costituzione che nella fase successiva di sopravvivenza della Cooperativa è un requisito senza il quale l’operazione di WBO non avrebbe alcuna possibilità di esistere/durare nel tempo.

Effettivamente, molti studi empirici hanno dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale d’impresa fa parte di quel novero di strumenti volti ad allineare gli interessi tra azionista e lavoratore, allo scopo di apportare un incremento della produttività e una diminuzione della conflittualità aziendale.

(33)

Migliaia di lavoratori, da un giorno all’altro, perdono l’impiego per cui avevano dedicato anni di sacrifici. Molti di fronte alla difficoltà si scoraggiano, ma c’è anche chi di fronte alla fatica non si rassegna, convinto che la forza del gruppo possa battere la crisi, convinto che facendo squadra e valorizzando un patrimonio condiviso di competenze e conoscenze sia possibile risalire la china. È questo lo spirito ed il grande punto di forza che anima le tante – e sempre più numerose – iniziative di workers buyout che nell’ultimo biennio hanno permesso di salvare decine di posti di lavoro.

La potenzialità, sia in termini economici che in termini di produttività, di un’azienda è ormai assoldato che è influenzata positivamente e in grande rilievo dalle conoscenze specifiche di ogni singolo soggetto portatore di lavoro, in quanto elemento generatore di nuove idee e al contempo memoria storica dell’azienda. Possiamo quindi inquadrare la partecipazione e lo spirito di squadra, come chiavi del successo aziendale ed a maggior ragione del successo di un’operazione di WBO, riassumendone le caratteristiche principali suddividendole in tre punti principali:

 Il primo punto fondamentale è rappresentato dal clima umano, è infatti fattore di massima importanza che all’interno della squadra non manchi la fiducia reciproca tra i soggetti operanti, contrapposta ad un forte senso di responsabilità individuale. La presenza di entrambi gli elementi fa senz’altro denotare un clima umano positivo, capace di autoalimentarsi, e capace di porre i soggetti in grado di affrontare e risolvere i conflitti propendendo verso un miglioramento continuo;

 Il secondo punto è inerente alla capacità in capo ai soggetti di sapersi auto-organizzare, in modo tale da coniugare al meglio gli aspetti di cooperazione ed autonomia individuale per ottenere l’obiettivo aziendale. La squadra deve essere in grado di stabilire competenze, ruoli e risorse disponibili in modo tale da aumentare l’efficienza e l’organizzazione del lavoro svolto;

(34)

 L’ultimo aspetto riguarda la determinazione, anche a questo aspetto possiamo attribuire molteplici nomi: entusiasmo, forte orientamento all’obiettivo, capacità di fronteggiare lo stress e le frustrazioni, gusto per la sfida. È da sottolineare che la determinazione, per un verso, è una caratteristica quasi genetica; ma per altro verso può essere enormemente alimentata dal proprio gruppo. Un vero team è quello in cui si trae continuamente energia dal gruppo, e al gruppo la si restituisce: una sorta di corrente alternata tra il singolo e il gruppo che vivifica entrambi.24

Tra gli aspetti peculiari del Workers Buyout “europeo” come abbiamo già detto, si ha l’utilizzo della Cooperativa, quale forma giuridica che per le sue caratteristiche può essere considerata la forma ideale per rappresentare il coraggioso gruppo di lavoratori che si guadagneranno il titolo di soci fondatori.

Ai sensi dell’art 2511 c.c. “Le cooperative sono società a capitale variabile con

scopo mutualistico iscritte presso l’Albo delle cooperative di cui all’art 2512, secondo comma e all’art 223 – sexesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

Una cooperativa è un'organizzazione democratica attraverso la quale un gruppo di persone prestano il proprio lavoro al fine del raggiungimento di un obiettivo comune e si presta da base per il raggiungimento di particolari esigenze economiche e sociali, che potrebbero non essere disponibili per l'individuo nel settore privato o pubblico. Queste imprese ad alta intensità di lavoro possono reggere in alcuni settori perché il loro obiettivo non è la massimizzazione del profitto del capitale investito, ma è una redditività del capitale investito che si misura in un posto di lavoro sicuro, in uno stipendio certo e in reddito da reinvestire in innovazione e miglioramento dell’azienda. In questi casi, il modello cooperativo sembra essere

24AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

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più capace a reggere situazioni di crisi o problemi di gestione industriale e registra un vantaggio rispetto al modello capitalistico.25

I caratteri distintivi delle cooperative, ovvero la “cooperazione” dei soci, e lo scopo mutualistico, si sono rivelati aspetti molto efficaci per la risoluzione della crisi, la capacità di ripresa delle cooperative comincia ad essere riconosciuta, e sia gli

opinion maker che i policy maker, appaiono oggi più interessati che in passato a

capire il ruolo che le cooperative possono svolgere per affrontare le drammatiche conseguenze della crisi globale e per riformare il sistema che ha contribuito a generarla. In questi momenti di profonda crisi finanziaria il modello cooperativo può essere una soluzione, oltre ai notevoli risparmi fiscali o previdenziali tipici delle cooperative a mutualità prevalente, il piano industriale può essere supportato anche dai fondi TFR o mobilità, una volta accertata la validità del piano e valutate le opportunità di rientro dell'investimento.26

Lo scopo mutualistico delle cooperative permette alle stesse di dare maggiore rilievo ad aspetti quali creazione del valore tramite aumento dei posti di lavoro, piuttosto che ad aspetti legati al settore di appartenenza od alla creazione di valore in termini capitalistici, e questo combacia alla perfezione con la situazione dei lavoratori di un azienda in liquidazione, o sottoposta ad altre procedure mirate all’estinzione futura del soggetto giuridico, che come primo e fondamentale problema hanno quello inerente alla disoccupazione.

I maggiori enti del sistema cooperativo, che sostengono le operazioni di WBO nel nostro paese sono:

25RONCATO, V., 2012, Le operazioni di Buyout in Italia. Focus sul Workers Buyout come

strumento per gestire la crisi, Tesi di Laurea Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Amministrazione, Finanza e controllo, Anno Accademico 2011 / 2012

26AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

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- In primis Legacoop, “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue”, una cooperativa che si occupa di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti, rappresentandole nei confronti degli organismi privati e pubblici, fornendo consulenze in campo amministrativo, fiscale, societario e legislativo. Legacoop ha promosso anche la costituzione di Cooperfidi Italia, Consorzio Nazionale di Garanzia Fidi, nato nel 2009 dalla fusione di nove consorzi fidi territoriali preesistenti.

- Coopfond, rappresenta il fondo mutualistico di Legacoop e tra i suoi maggiori compiti c’è la sottoscrizione temporanea di partecipazioni nelle cooperative di lavoratori provenienti da imprese in crisi, come nel caso pratico analizzato da questo elaborato. Oltre a ciò Coopfond è collegata con società e consorzi, operanti a livello regionale e con società di investimento che operano per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione. Il Fondo Mutualistico di Legacoop, per sostenere queste iniziative, è introdotto in una rete di contatti e convenzioni con alcuni istituti di credito, in modo tale da rafforzare il suo intervento per il reperimento di capitale di debito. Gli accordi di collaborazione sono sottoscritti con primari istituti di credito che, spesso, sono assistiti dalla garanzia rilasciata da uno dei Consorzi Fidi che aderisce a Legacoop e/o alle altre centrali cooperative.

- Cooperfidi Italia è la struttura di garanzia nazionale del sistema cooperativo sostenuta da Legacoop e da altre due associazioni della cooperazione italiana, Agci e Confcooperative, unite nella Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI). Si tratta di un importante istituto che ha il compito di erogare, a favore delle banche, garanzie (fideiussioni), a prima richiesta, a costi contenuti, al fine di consentire alle imprese cooperative di accedere al credito a condizioni agevolate.Cooperfidi Italia rilascia, dunque, garanzie agli istituti di credito convenzionati, per gli affidamenti di cui le cooperative

(37)

potrebbero aver bisogno nel finanziamento della fase start-up. Grazie a queste convenzioni, le cooperative possono ottenere uno scoperto di conto corrente o anticipi fattura, finanziamenti che gli istituti di credito, generalmente, non concedono a nuove realtà, soprattutto in tempo di crisi.27 Oltre al sostegno delle cooperative sopra menzionate, e come confermato nel caso pratico che verrà analizzato in seguito, in molti casi è necessaria la presenza sia di intermediari finanziari per il reperimento di ulteriori fondi a copertura del fabbisogno di capitale necessario alle NewCoop, sia il sostegno delle istituzioni locali. Possiamo citare alcuni tra questi soggetti di maggiore importanza:

Fidi Toscana S.p.A. per esempio, è una società finanziaria specializzata nella prestazione di servizi alle imprese, nasce nel 1975. Partecipata dalla Regione Toscana, da banche e istituzioni del territorio, si occupa di facilitare l’accesso al credito delle imprese attraverso: il rilascio di garanzie, l’attività di consulenza, la gestione delle agevolazioni finanziarie e l’erogazione di finanziamenti diretti nella forma di prestiti partecipativi. Il sistema di garanzie di Fidi Toscana, con un fondo ad hoc, garantisce il credito delle banche alle cooperative di lavoratori che impiegano i soldi della cassa integrazione, per rilevare la loro azienda fallita.28

Un istituto di credito molto attivo nelle operazioni di WBO, e che ha partecipato direttamente anche nel caso pratico analizzato nel presente elaborato è Banca Popolare Etica, che, in collaborazione con il Sistema Legacoop, sostiene la gestione quotidiana, la liquidità e gli investimenti, rilasciando finanziamenti attraverso linee di credito e garanzie a favore di terzi (fideiussioni). Banca Etica segue una “Mission” basata sul rilascio del merito creditizio sia alla luce di elementi economici (quindi attraverso analisi tecniche, come ogni banca) che di elementi non economici, valutando aspetti come la sensibilità sociale, ambientale ed etica. La

27AGOSTINO I. – Estratto del Lavoro di Ricerca: Il Leverage buy out con focus sul workers buyout

del Dr. Ivan Agostino. 2014

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