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La procreazione medicalmente assistita: il progressivo superamento della Legge 19 febbraio 2004, n. 40

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A Giuseppe e Mimosa, che sarebbero orgogliosi di essere con me oggi e con loro a Nonna Giuliana e Nonno Lorenzo; a me stessa, per non essermi mai arresa ed ogni volta rialzata;

ai miei adorati genitori Fabio e Sofia, che mi hanno sostenuto in questo lungo percorso

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2 INDICE

PREMESSA ... 8 CAPITOLO I

I PRINCIPALI ASPETTI DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E IL DIRITTO A PROCREARE 1. La Procreazione Medicalmente Assistita: definizione e tecniche. Un breve sguardo d’insieme ... 16 2. Nozioni scientifiche in tema di PMA ... 18 3. Cenni sulla nascita e sullo sviluppo della Procreazione Medicalmente Assistita: un modo nuovo di venire al mondo ... 23 4. La definizione di embrione umano: uno sguardo generale sulla questione ... 29 4.1 Segue: il caso Oliver Brüstle contro Greenpeace. La Corte di Giustizia riconosce la “dignità” dell’embrione ... 36 4.2 Segue: International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. La Corte di Giustizia ri-definisce il contenuto normativo del concetto di “embrione umano” ... 40 4.3 La concezione di “embrione umano” nelle principali confessioni religiose: Induismo, Buddismo, Islamismo, Ebraismo e Cattolicesimo ... 47 5. Il diritto a procreare e ad avere figli ... 50 6. Riassumendo. Liceità della PMA e doveri deontologici del medico ... 62

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CAPITOLO II

LA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA IN TEMA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA:

LA LEGGE 40/2004

1. Premessa ... 65

2. Il dibattito italiano in tema di PMA: ratio ed iter di approvazione della L. 40/2004 ... 68

3. Breve panoramica della legge. Princìpi e finalità: il carattere terapeutico della PMA e la tutela del concepito ... 74

4. Requisiti oggettivi e soggettivi ... 78

4.1 Le coppie ... 80

4.2 Il sesso diverso dei richiedenti ... 81

4.3 I requisiti di coniugio e convivenza ... 82

4.4 L’età potenzialmente fertile di chi si deve sottoporre alle tecniche di PMA ... 83

4.5 L’esistenza in vita dei soggetti richiedenti: il problema della fecondazione post mortem ... 84

5. Il divieto di disconoscimento della paternità e il divieto di anonimato della madre ... 89

6. Lo status giuridico del nascituro ... 92

7. Il consenso informato ... 96

8. Legge penale e procreazione assistita: un breve riferimento al sistema sanzionatorio della L. 40/2004 ... 98

9. L’istituzione del Registro Nazionale della PMA ... 101

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CAPITOLO III

LA GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLA LEGGE 40/2004: IL PROBLEMA DELLA CLONAZIONE UMANA, IL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE SULL’EMBRIONE E LA QUESTIONE

DELLA DIAGNOSI PRE-IMPIANTO

1. Premessa ... 110 2. Il divieto di sperimentazione sull’embrione umano ... 113 2.1 Segue. Il problema della clonazione umana ... 118 2.2 Segue. La questione della diagnosi pre-impianto (PGD) e del suo supposto divieto nella L. 40/2004 ... 121 3. Il divieto di crioconservazione degli embrioni, limite di tre embrioni e contemporaneo preimpanto ... 127 4. Orientamenti giurisprudenziali dal 2004 ad oggi in relazione ai divieti imposti dagli articoli 13 e 14 della L. 40/2004 ... 133 4.1 Il Tribunale di Catania e l’ordinanza del 3 maggio 2004 in tema di diagnosi pre-impianto ... 134 4.2 La questione della diagnosi genetica pre-impianto al vaglio della Corte Costituzionale, dopo il parere del Tribunale di Cagliari del luglio 2005 ... 140 4.3 La svolta: la posizione del Tribunale di Cagliari del 24 settembre 2007 e del Tribunale di Firenze del 17 e 18 dicembre del 2007. L’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di diagnosi pre-impianto ... 145 4.4 L’annullamento delle Linee Guida del Ministero della Salute del 2004: TAR Lazio n. 398 del 2008 ... 151 4.5 La prima pronuncia di incostituzionalità in tema di PMA: la sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale ... 155

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4.6 Il dibattito dottrinale sulla sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale... 159 4.7 La giurisprudenza successiva alla sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale ... 163 4.8 La questione della diagnosi pre-impianto al vaglio della Corte EDU: il caso Costa e Pavan contro Italia ... 168 4.9 La strada che ha condotto verso la regolamentazione della diagnosi pre-impianto e la recente apertura anche nei confronti delle coppie fertili... 172 4.10 La sentenza n. 96 del 14 maggio 2015 della Corte Costituzionale ... 176 5. Tutela dell’embrione e tutela della salute della madre: un difficile bilanciamento ... 187

CAPITOLO IV

LA GIURISPRUDENZA SUL DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA

1. Premessa ... 190 2. Nozioni scientifiche in tema di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ... 192 3. La L. 40/2004 ed il divieto assoluto di procreazione medicalmente assistita eterologa ... 196 4. Le obiezioni al divieto di fecondazione eterologa contenuto nella L. 40 /2004 ... 200 5. Il caso S.H. e altri c. Austria: l’intervento della Corte di Strasburgo in materia di fecondazione eterologa ... 206 5.1 Segue. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione ... 206 5.2 Segue. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera ... 214

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6. Le questioni di legittimità costituzionale in materia di eterologa: i casi italiani che ne hanno aperto la strada ... ..221 6.1 Segue. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano ... ..221 6.2 Segue. La restituzione degli atti alla Corte Costituzionale: il Tribunale di Firenze e l’ordinanza di rimessione alla Corte ... ..223 6.3 Il Tribunale di Catania e l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ... ..228 6.4 Il Tribunale di Milano ed una nuova ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ... ..235 6.5 L’ordinanza n. 150/2012 della Corte Costituzionale. I Tribunali di Milano, Firenze e Catania ripropongono la questione di legittimità costituzionale ... ..238 7. Dall’ordinanza n. 150/2012 della Corte Costituzionale alla Sentenza n. 162/2014 della stessa Corte ... ..244 8. La sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 ... ..248 9. Gli scenari delineatisi all’indomani della sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale e la fine del fenomeno c.d. del turismo

procreativo ... ..268

10. Gli ultimi interventi giurisprudenziali in materia di PMA di tipo eterologo ... ..278

CAPITOLO V

LA LEGISLAZIONE SULLA PMA, ANCHE DI TIPO ETEROLOGO, NEGLI ALTRI PAESI

1. Premessa ... ..282 2. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione

eterologa in Francia ... ..287 2.1 Segue. La PMA in Francia ... ..287

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3. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione

eterologa in Belgio ... ..299

4. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione eterologa in Germania ... ..302

4.1 Segue. La PMA in Germania ... ..302

4.2 Segue. La fecondazione eterologa in Germania ... ..305

5. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione eterologa in Austria e in Svizzera ... ..308

6. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione eterologa in Spagna e in Portogallo ... ..313

6.1 Segue. La PMA in Spagna ... ..313

6.2 Segue. La fecondazione eterologa in Spagna ... ..318

6.3 Segue. La fecondazione artificiale in Portogallo ... ..324

7. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione eterologa in Gran Bretagna ... ..330

7.1 Segue. La PMA in Gran Bretagna ... ..330

7.2 Segue. La fecondazione eterologa e la donazione di embrioni in Gran Bretagna... ..342

8. La procreazione medicalmente assistita e la fecondazione eterologa negli Stati Uniti d’America ... ..348

CONCLUSIONI ... ..360 BIBLIOGRAFIA ... ..364 SITOGRAFIA ... ..394 Ringraziamenti

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8 PREMESSA

Il tema della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è un tema molto ampio, trattabile da molteplici punti di vista: pubblici e privati, sociali, psicologici, etici e religiosi, ma soprattutto medico – sanitari e giuridici.

L’interesse per l’oggetto della tematica prescelta nasce da un dato, essenzialmente, fenomenico: il ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita è, infatti, sempre più frequente a causa di una costante crescita dei tassi d’infertilità e sterilità, motivo per cui molte coppie accettano di intraprendere un percorso a tratti difficile, dall’esito incerto, talvolta rischioso e pericoloso dal punto di vista sia psichico sia fisico.

Con questo lavoro si intende, quindi, indagare, nonché approfondire il significato giuridico e sociale della Procreazione Medicalmente Assistita, con particolare riferimento alla Legge del 19 febbraio 2004, n. 40, che in Italia ha regolamentato la materia; tenendo anche presente l’intero quadro europeo e prendendo in considerazione la legislazione di Paesi, quali il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, Portogallo e Stati Uniti.

La Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “Norme in materia di

procreazione medicalmente assistita”, ha avuto il pregio di dotare

anche l’Italia di una regolamentazione in materia di fecondazione assistita, colmando il vuoto legislativo che ha caratterizzato il nostro Paese per molti anni. Nel periodo antecedente la promulgazione della legge, nonostante la mancanza nell’ordinamento giuridico italiano di una disciplina in materia, le tecniche di fecondazione artificiale erano comunque praticate ampiamente e, nella maggior parte dei casi, in modo assai arbitrario. Si è infatti addirittura arrivati a parlare di far

west procreativo o far west della provetta, espressione utilizzata nel

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discrezionalità nell’utilizzo della pratica, in assenza di precise indicazioni e limitazioni. La carenza di una normativa ad hoc è risultata spesso molto evidente nella giurisprudenza che ha preceduto la promulgazione della legge: si pensi che è più volte capitato che casi analoghi, sottoposti a giudici differenti, fossero risolti in modo divergente. In assenza di una specifica disciplina della materia, infatti, i giuristi dovevano ricorrere allo strumento dell’interpretazione, attraverso cui dovevano accertare il significato delle disposizioni legislative, ricavando da esse una regola applicabile al caso concreto. Gli interpreti esaminavano così le questioni loro sottoposte e i concreti problemi da risolvere, interpretando le disposizioni già esistenti attraverso lo strumento dell’interpretazione analogica, oppure facendo ricorso ai principi generali del diritto o, ancora, attraverso l’interpretazione estensiva.

Quindi, proprio perché la materia della procreazione medicalmente assistita non godeva di alcuna esplicita regolamentazione, i giuristi ricorrevano di frequente alla disciplina dettata per casi simili o materie analoghe: il ragionamento analogico, o analogia legis, era, ed è, infatti utilizzato dall’interprete per colmare le cosiddette lacune del diritto1, consistendo nell’estendere

la disciplina, dettata dalla legge per una certa fattispecie, ad una diversa fattispecie, non espressamente regolata, ma simile alla prima. Dato che però non sempre i giuristi riuscivano a reperire norme che fossero prossime al caso non disciplinato che consentissero un’adeguata interpretazione analogica, risultava necessario ricorrere ai principi generali dell’ordinamento dello Stato, ossia regole di carattere generale applicabili anche ad altri casi simili o materie analoghe, ricavabili dall’insieme delle leggi o formulati in norme

1 Per “lacuna” deve intendersi l’assenza di una regolamentazione giuridica di rapporti che necessitano invece di essere giuridicamente regolati. In G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del

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costituzionali. Quindi, qualora il ragionamento analogico non fosse stato sufficiente a risolvere il caso concreto, il giurista poteva disporre anche di tale criterio di interpretazione, consistente nell’analogia iuris.

Un altro strumento interpretativo utilizzato, nel periodo antecedente la promulgazione della legge 40, era l’interpretazione estensiva o evolutiva, attraverso la quale i giudici dovevano accertare se la norma avesse o meno maturato un significato ulteriore e diverso rispetto a quando era stata formulata; poteva, però, accadere che i giudici formulassero interpretazioni divergenti della stessa norma e che risolvessero in modo diverso casi dello stesso tipo. L’interpretazione di una norma poteva mutare a seconda dei diversi orientamenti culturali, politici ed ideologici dei giuristi, che ovviamente variavano a seconda dei soggetti che la interpretavano, senza contare, poi, che, spesso, la giurisprudenza non era aggiornata sui frequenti progressi della medicina e, pertanto, utilizzava modelli normativi inadeguati e superati, dando interpretazioni che potevano risultare non esaustive. Queste interpretazioni giudiziarie avevano effetto vincolante per le sole parti dei singoli giudizi e, pertanto, i provvedimenti emanati da un giudice in una controversia avevano valore solo per il caso concreto deciso in quella occasione e non per gli altri organi giudicanti, che potevano quindi attribuire alla stessa norma un’interpretazione diversa. La soluzione di controversie simili con provvedimenti divergenti tra loro determinava la violazione di alcuni dei più importanti principi del nostro ordinamento, quali, ad esempio, il principio di eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge e la certezza del diritto.

È facile, quindi, comprendere come si sentisse, nell’epoca antecedente alla promulgazione della legge 40, la necessità di una normativa sulla procreazione medicalmente assistita, che ponesse regole e limitazioni all’utilizzo delle pratiche di fecondazione

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artificiale e che attribuisse una tutela alle parti del rapporto di filiazione, in particolare al nascituro, considerato il soggetto più debole.

L’iter parlamentare per la promulgazione della legge 19 febbraio 2004, numero 40 fu particolarmente lungo e travagliato: dopo anni di accesi dibattiti, in cui si confrontarono diversi pareri e punti di vista discordanti, si pervenne finalmente all’approvazione definitiva di unacosì tanto “ambita” e necessaria regolamentazione in materia, finalizzata a curare i problemi derivanti da sterilità ed infertilità accertate, a tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle pratiche di procreazione artificiale, compreso il concepito: tutte disposizioni volte a realizzare fini assai rilevanti quali la tutela della vita, della salute, della dignità umana, della famiglia.

Queste sono solo alcune delle problematiche che solleva la L. n. 40/2004: i diversi pareri e gli opposti punti di vista assunti sulla disciplina, che hanno accompagnato i lavori preparatori, sisono progressivamente riproposti nel tempo, a seguito dell’entrata in vigore della legge, e suscitano numerosi interrogativi sulla legittimità costituzionale della normativa. Infatti, il dibattito tra coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari alle decisioni prese dal legislatore non si è mai sopito: sono tantissimi i convegni organizzati dai giuristi, esperti ed associazioni che si occupano di dare assistenza alle coppie che ricorrono alle tecniche di fecondazione artificiale per riuscire a mettere al mondo un figlio. Sono stati molto frequenti gli incontri e le riunioni convocati dalla più autorevole dottrina proprio per mettere in contatto punti di vista differenti su una legge che ancora adesso vede molti aspetti controversi e non riesce a raggiungere il risultato che si era prefissato: aiutare le coppie in difficoltà.

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A partire dal 2004, molteplici sentenze hanno portato la L. n. 40 a subire sostanziali modifiche; la maggior parte delle pronunce ha riguardato la donazione dei gameti e la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili, ma portatrici di malattie genetiche.

La presente trattazione vuole contribuire a valutare la fondatezza delle critiche che ha sollevato la disciplina italiana in materia di procreazione medicalmente assistita, dando rilevanza ai diritti costituzionali coinvolti nell’applicazione delle tecniche, ponendo a confronto le posizioni della dottrina in merito alla conformità della legge alla Costituzione, nonché prendendo in considerazione ed analizzando le più importanti decisioni giurisprudenziali che, nel corso del tempo, hanno interessato la legge 40. Sono, infatti, più di 32 le sentenze che, a partire dal 2004, hanno portato la legge 40 a subire sostanziali modifiche. La maggior parte delle pronunce ha riguardato la donazione dei gameti e la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili, ma portatrici di malattie genetiche, nonché il lungo dibattito sulla questione della fecondazione eterologa e donazione dei gameti, vietata dalla legge in questione; del resto, appare utile fornire un quadro completo dei provvedimenti giudiziari che si sono succeduti a partire dalla data di emanazione della norma sulla PMA.

Dopo una breve spiegazione scientifica delle tecniche di procreazione assistita utilizzate nei centri medici, si passerà ad analizzare l’evoluzione delle tecniche di PMA, per comprendere come quello della fecondazione artificiale non sia un fenomeno recente, ma risalga a tempi quanto mai remoti. In particolar modo, in questa parte della trattazione, si prenderà anche in considerazione la definizione di embrione umano, con riferimento agli interventi operati, in tal senso, dalla Corte di Giustizia europea e dalle varie religioni.

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Nel secondo capitolo verrà analizzata, approfonditamente, la normativa italiana in tema di procreazione medicalmente assistita, con particolare riferimento al lungo iter di approvazione della Legge 40 del 2004, prendendo anche in considerazione, in una, se pur breve, panoramica della norma i principi, finalità e carattere terapeutico delle tecniche di fecondazione artificiale, la tutela da fornirsi al concepito, i requisiti, sia oggettivi che soggettivi, richiesti dal legislatore del 2004: quali, ad esempio, il sesso diverso dei richiedenti, il requisito di coniugio e convivenza, l’età potenzialmente fertile di chi si deve sottoporre alle tecniche di PMA, nonché l’esistenza in vita dei richiedenti. Nella stessa parte di trattazione saranno, poi, presi, rispettivamente, in considerazione il divieto di disconoscimento della paternità, il divieto di anonimato della madre, lo status giuridico del nascituro, il consenso informato, la legge penale e il sistema sanzionatorio in materia di PMA, nonchè l’istituzione delle Linee Guida e del Registro Nazionale della procreazione medicalmente assistita.

Con il terzo capitolo, invece, verrà presa in considerazione ed analizzata la giurisprudenza relativa ad alcuni dei principali aspetti controversi della Legge 40, quali il divieto di sperimentazione sull’embrione umano, il divieto di clonazione umana, il divieto di crioconservazione degli embrioni, limite di tre embrioni e contemporaneo preimpianto ma, soprattutto, la questione della diagnosi pre-impianto, tecnica recentemente consentita anche alle coppie fertili, ma portatrici dsane di malattie genetiche.

Il quarto capitolo si concentrerà, in particolar modo, sul divieto assoluto di Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologo, fissato nell’articolo 4 comma 3 della sopracitata L. 40/2004, divieto posto dal legislatore in netto contrasto con la quasi totalità dei paesi europei; una limitazione questa, se di limitazione possiamo parlare, superata con la Sentenza del 9 aprile 2014, n°. 162 con cui la Corte

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Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto disposto nel 2004. Prima dell’approvazione di tale sentenza da parte della Corte Costituzionale, le coppie sterili ed infertili si trovavano, quindi, spesso costrette ad eludere la normativa italiana, recandosi all’estero, nei paesi in cui fosse ammessa la fecondazione eterologa e questo pur di concepire un figlio e diventare così genitori, dando vita ad un preoccupante fenomeno, che potremo agevolmente definire “Turismo Procreativo”. La legge italiana, nel vietare le tecniche eterologhe, sacrificava la libertà delle persone, che avrebbero voluto fare ricorso ad esse, in una sorta di “omaggio” alla naturalità della procreazione, secondo una particolare visione di famiglia, sì rispettabile, ma che certo non poteva essere imposta per legge a chi non la condividesse, dato che famiglia, sessualità e, soprattutto, procreazione, costituivano e costituiscono, ancora oggi, un principio irrinunciabile al livello sia statuale sia sovranazionale.

È opportuno considerare il fatto che l’inseminazione eterologa – come chiaramente si può evincere dal quinto capitolo del lavoro svolto – è una tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita, ammessa nella quasi totalità dei Paesi Europei: è questo un dato che ci conduce a prendere in considerazione uno degli aspetti fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (articolo 45 TFUE), relativo alla libera circolazione, a questo proposito, di persone all’interno dell’Unione, aspetto che ricomprende e comporta al contempo la libertà di ricevere e ottenere servizi sanitari in altro stato membro; ed è proprio in virtù di questa libertà, che potremo definire tipicamente europea, che gli interessati alla Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologo, riuscivano ad aggirare, fin troppo agevolmente, il divieto imposto dal nostro ordinamento, ottenendo in un altro paese membro quei servizi che in Italia erano vietati, almeno fino all’aprile del 2014.

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E’ sul ragionamento, fino a qui esposto e sintetizzato, che il legislatore è giunto (proprio nel 2014) al superamento del divieto di Procreazione Medicalmente assistita di tipo eterologo e al superamento di altri particolari divieti, contenuti nella legge 40: ciò a rappresentare, secondo alcuni, un notevole passo in avanti, una vera e propria evoluzione su cui porre le basi per un’opportuna ed auspicata adozione, in Italia, di un “Modello Liberale”, in cui sia lecita anche la fecondazione eterologa, dando, forse, secondo altri, vita a dei veri e propri nuovi modelli di genitorialità, che si discostano da quell’idea che di genitorialità e procreazione tradizionale e tipica del passato.

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Capitolo I: I principali aspetti della procreazione medicalmente

assistita

SOMMARIO: 1. La Procreazione Medicalmente Assistita: definizione e tecniche. Un breve sguardo d’insieme – 2. Nozioni scientifiche in tema di PMA – 3. Cenni sulla nascita e sullo sviluppo della Procreazione Medicalmente Assistita: un modo nuovo di venire

al mondo – 4. La definizione di embrione umano: uno sguardo

generale sulla questione – 4.1 Segue: il caso Oliver Brüstle contro Greenpeace. La Corte di Giustizia riconosce la “dignità” dell’embrione – 4.2 Segue: International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. La Corte di Giustizia ri-definisce il contenuto normativo del concetto di “embrione umano” – 4.3 La concezione di “embrione umano” nelle principali confessioni religiose: Induismo, Buddismo, Islamismo, Ebraismo e Cattolicesimo – 5. Il diritto a procreare e ad avere figli – 6. Riassumendo. Liceità della PMA e doveri deontologici del medico

1. La Procreazione Medicalmente Assistita: definizione e tecniche. Un breve sguardo d’insieme

In questi ultimi anni sono stati registrati notevoli progressi scientifici nel campo della procreazione umana. Tali scoperte hanno sempre suscitato un notevole scalpore, provocando non pochi dubbi e perplessità tra giuristi, politici, etici e letterati, molti dei quali ritengono che tale fenomeno contrasti con i principi e i valori portanti dei vari ordinamenti. Se si pensa infatti che la procreazione medicalmente assistita è una tecnica che consente di riprodurre, artificialmente, l’inseminazione naturale, è possibile comprendere il motivo degli accesi dibattiti sollevati e frequentemente discussi, non solo in campo scientifico ed etico, ma anche e soprattutto sulle pagine della stampa.

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La Procreazione Medicalmente Assistita o PMA è, quindi, un’assistenza medica, finalizzata a realizzare il desiderio di avere un figlio, offerta con opportune tecniche e strumentazioni mediche a coppie che non sono in grado di realizzare tale sogno con metodi naturali, ossia coppie infertili o sterili2. Queste patologie – infertilità e sterilità3 – costituiscono il presupposto perché si possa legittimamente usufruire delle tecniche procreative. Quello della sterilità e dell’infertilità di coppia è un problema attuale di vaste proporzioni4, che, secondo quanto sostengono gli esperti, si va progressivamente diffondendo quasi come una patologia sociale.

La scienza ha cercato, dunque, di intervenire con l’introduzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita sempre più all’avanguardia, proprio per far fronte a tale fenomeno. Lo sviluppo scientifico è, tutt’oggi, in continua evoluzione e particolari metodiche, che fino a pochi anni fa, potevano apparire del tutto utopistiche, come la riproduzione della vita senza un normale espletamento dell’attività sessuale tra un uomo e una donna, sono ormai diventate di uso comune.

Dato che la materia in esame è particolarmente delicata e complessa, inevitabilmente verrà fatto riferimento a nozioni prettamente appartenenti al campo medico – tecnico: precisando, fin da subito che cosa si intende per procreazione medicalmente assistita.

2 Si veda P. BAIMA BOLLONE, Medicina legale: Quinta edizione, Torino,

Giappichelli Editore, 2013, passim

3 Le definizioni di infertilità e sterilità sono riportate di seguito. Cfr. infra CAP. I §

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4 Nei paesi occidentali la sterilità interessa, in via approssimativa, il 15 – 20 %

delle coppie. Si veda sul punto G. SCARAVELLI, Che cosa è l’infertilità, in

Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita, in www.iss.it, p. 1 ss.; si

veda anche C. CASINI – M. CASINI – M. L. DI PIETRO in La legge 19 febbraio

2004 n. 40. “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Commentario, Torino, Giappichelli Editore, 2004, p. 289

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18 2. Nozioni scientifiche in tema di PMA

Il termine procreazione medicalmente assistita5 (di seguito

PMA) indica, generalmente e genericamente, tutte le tecniche annesse alla riproduzione umana che prevedano un intervento delle strutture sanitarie sui gameti, cioè ovulo e spermatozoo, al fine di introdurre una gravidanza6. Là dove, dunque, il concepimento umano avviene per canali differenti dal rapporto sessuale tra uomo e donna, si configura la procreazione artificiale7.

Generalmente, ricorrono a tali procedure e metodiche coloro che, come anticipato, non sono in grado di concepire un figlio per vie naturali, perché affetti da condizioni di infertilità o sterilità.

Occorre, a tale proposito, precisare che, malgrado molto spesso le voci “infertilità” e “sterilità”, vengano considerate come sinonimi (da parte di autorità sanitarie, progetti ministeriali, personale medico), l’infertilità è da definirsi come l’incapacità di concepire e procreare un figlio dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, cioè senza il contestuale uso di anticoncezionali, mentre è considerata sterile quella coppia in cui uno o entrambi i partners siano affetti da una condizione fisica permanente che non renda possibile la procreazione (sterilità primaria)8; la sterilità secondaria9 rappresenta, piuttosto, l'impossibilità di concepire un secondo figlio

5 Per una maggiore completezza circa l’evoluzione terminologica dell’espressione

“procreazione medicalmente assistita”, si veda R. VILLANI, La procreazione

medicalmente assistita, La nuova legge 19 febbraio 2004 n. 40, Torino,

Giappichelli Editore, 2004, pp. 4 ss.

6 Si veda S. POLLINA, Le tecniche di riproduzione assistita, disponibile in

www.ginecologo.it/riproduzione_assistita.html, p. 1 ss. - (Ultimo accesso: Febbraio 2015)

7 Si veda M. MORETTI, La procreazione medicalmente assistita, in Il diritto di famiglia, III, Filiazione e adozione, (diretto da) G. BONILINI e G. CATTANEO,

Torino, UTET, 2007, pp. 251 ss.

8 Per un quadro maggiormente approfondito della questione si veda G.

SCARAVELLI, Infertilità maschile e femminile. Cosa sono l’infertilità e la

sterilità?, in Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita, in

www.iss.it, p. 1 ss – (Ultimo accesso: Marzo 2015)

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dopo aver già concepito e/o portato a termine, con successo, una normale gravidanza10.

All’interno dell’ampia categoria comprendente tutte le procedure di PMA, è necessario distinguere, prima di tutto, l’inseminazione artificiale di tipo eterologo (AID: Artificial

Insemination Donator) da quella di tipo omologo (AIH: Artificial Insemination Homologous). In quest’ultima ipotesi il materiale

biologico appartiene alla stessa coppia interessata alla procreazione, con la diretta conseguenza che il nascituro presenterà lo stesso patrimonio genetico dei genitori; la fecondazione eterologa, invece, presuppone la partecipazione di una terza persona, estranea alla coppia, donatrice del solo gamete maschile11, nei casi più frequenti, o, talvolta, di quello femminile.

Si possono, poi, verificare anche particolari ipotesi di collaborazione procreativa, da parte di una donna estranea alla coppia, la quale si offre, dietro compenso o a titolo gratuito, di portare a termine la gestazione, concedendo, per così dire, il proprio materiale genetico12; si parla, in tal caso, di maternità surrogata, definita come «la maternità di quelle donne che si prestano ad avere una gravidanza e a partorire un figlio non per sé ma per un’altra donna13». Talvolta, il concetto di surrogazione di maternità viene

impropriamente utilizzato, per indicare tutte le fattispecie che

10 Per un quadro maggiormente approfondito della questione si veda M. LUERTI,

Che cosa è la sterilità?, disponibile in www.massimoluerti.com - http://www.massimoluerti.com/doc/Sterilità/pdf, pp. 2-3 – (Ultimo accesso: Marzo 2015). Si veda poi S. MANCUSO – C. GUIDA – A. ANZONE, Capacità

riproduttiva della donna oggi, in Med. e morale, 1993, p. 53 ss.. Utile anche un

confronto con A. CARDONE – C. BALBI – N. COLACURCI, Manuale di

ostetricia e ginecologia, Napoli, Piccin – Nuova Libraria, 2005, p. 447 e con M.

DOLDI, Voce di sterilità/Infertilità, in Enciclopedia di Bioetica e sessuologia, (a cura di) G. RUSSO, Roma, CIC Edizioni Internazionali Leumann, 2004, p. 1638 ss.

11 Si veda R. VILLANI, opera citata, p. 7

12 Si veda S. MINERVINI, La procreazione medicalmente assistita, Macerata,

Halley Editrice, 2007, p. 50.

13 Si veda I. CORTI, La maternità per sostituzione, Milano, Giuffrè Editore, 2000,

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comprende; in realtà, all’interno di tale pratica, si possono distinguere almeno tre diversi fenomeni: la cosiddetta donazione di ovocita, la locazione d’utero e la maternità surrogata vera e propria14.

La donazione di ovocita si verifica quando l’ovocita di una donna viene fecondato con il seme del partner di un’altra donna, non in grado di concepire autonomamente, e viene successivamente impiantato nell’utero di quest’ultima, che si accingerà a portare a termine la gravidanza; in tal caso, la surrogazione di maternità si concretizza tramite la scissione della figura della madre biologica dalla figura della madre uterina e sociale, figure che saranno poi riassunte e riunite nella medesima persona, cioè colei che porta a termine la gravidanza e partorisce15.

Molto diversa è l’ipotesi relativa alla cosiddetta locazione d’utero, nella quale una coppia committente fornisce, ad una donna terza, il proprio materiale genetico ottenuto tramite fecondazione in vitro16 e questa si limita solo ed esclusivamente a portare a termine una gravidanza e mettere alla luce un figlio, il cui materiale genetico le è completamente estraneo. La maternità surrogata vera e propria si ha quando una donna porta a termine una gravidanza per conto di terzi, prestando anche il proprio materiale genetico; l’embrione17, che

dopo essersi sviluppato, nascerà, è dunque il frutto della fusione tra l’ovocita della stessa partoriente con un seme maschile altrui18.

Di importanza basilare, è anche l’ulteriore distinzione che contrappone le tecniche inerenti la fecondazione intracorporea (in vivo), da quelle di fecondazione extracorporea. Nel primo caso, il processo di fertilizzazione e le fasi iniziali di sviluppo dell’embrione

14 Si veda G. BALDINI – G. CASSANO (a cura di), Persona, biotecnologie e procreazione, Milano, Ipsoa, 2002, p. 215 ; si veda poi R. VILLANI, opera citata,

p. 153

15 Si veda ancora R. VILLANI, opera citata p. 153

16 La definizione di fecondazione in vitro è riportata di seguito

17 La definizione di embrione è riportata in seguito. Cfr. infra CAP. I § 4 18 Si veda R. VILLANI, opera citata, p. 154

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avvengono naturalmente nel grembo della donna; rientrano, in tale classificazione, tra le altre, la tecnica IUI (Intra – Uterine

Insemination o inseminazione intrauterina) – metodica più

frequentemente utilizzata – che consiste nell’introduzione del seme maschile nelle vie genitali femminili in assenza di un rapporto sessuale naturale, e la GIFT (Gamete IntraFallopian Transfer), che consiste in un trasferimento intratubarico dei gameti19. Tuttavia, tale tecnica, pur necessitando del prelievo degli ovuli femminili, comporta che la loro reintroduzione nell’utero avvenga separatamente dagli spermatozoi20.

Le tecniche di tipo extracorporeo, invece, sono più recenti, nonché notevolmente più complesse, da un punto di vista prettamente tecnico; le più conosciute sono la FIVET (Fertilisation

In Vitro and Embryo Transfer o fertilizzazione in vitro e

trasferimento dell’embrione) e la ICSI (IntraCytoplasmic Sperm

Injection o iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo). La

FIVET consiste nell’estrazione chirurgica dell’ovulo dall’ovaio, prima che venga espulso naturalmente, e nella sua collocazione, unitamente al liquido seminale maschile, nella provetta in cui avverrà la fecondazione. L’embrione formatosi a seguito di tale procedimento viene in seguito impiantato nell’utero femminile, con un processo denominato “transfer”, e qui si svilupperà in modo naturale21. Si tratta della prima tecnica di fecondazione artificiale ad essere stata messa a punto: la prima FIVET di un ovocita femminile

19 Si veda R. VILLANI, opera citata p. 8

20 I gameti maschili e femminili vengono inseriti in un catetere e tenuti separati da

una bolla d’aria che ne impedisce la fusione; si veda sul punto M. MORETTI,

opera citata, nota 2, p. 228

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risale, infatti, al 1973 ed è del 1978 la nascita, in Inghilterra, della prima bambina ottenuta con tale metodo22.

La ICSI, invece, è una delle ultime tecniche messe a punto. Essa consiste nell’introduzione di un singolo spermatozoo direttamente all’interno dell’ovocita, tramite un microago sotto visione microscopica. Il grande vantaggio di questa procedura, rispetto a tutte le altre, è la possibilità di utilizzarla per ovviare sia alla sterilità femminile sia a quella, assai diffusa, maschile23.

A partire dal gennaio 2007 è stata introdotta una nuova tecnica: la cosiddetta IVM (In Vitro Maturation) di ovocita. Essa consiste nel prelievo degli ovuli dalle ovaie della donna quando sono in uno stadio ancora immaturo. Gli ovuli vengono poi cresciuti, per un periodo che va dalle ventiquattro alle quarantotto ore, in laboratorio e successivamente vengono fertilizzati e impiantati nell’utero della donna. Tale procedura permette alle donne di non sottoporsi a trattamenti ormonali, ed ha un costo molto inferiore rispetto ai metodi tradizionali di inseminazione artificiale24.

Oltre a tutte quelle sopra citate, esistono anche molte altre metodiche che vengono utilizzate dagli specialisti nell’ambito della procreazione umana, come ad esempio la ZIFT (Zigote

intra-falloppian Transfer) e la TET (Tubal Embrio Transfer)25, anche se,

ai fini della trattazione, sembra inopportuno dilungarsi nella

22 Si veda R. VILLANI, opera citata, p.8. Il riferimento riguarda Louise Joy

Brown di cui si dirà in seguito nel paragrafo riguardante l’evoluzione storica della PMA. Cfr. infra CAP. I § 3

23 Sono molti gli uomini che hanno una bassa concentrazione di spermatozoi nel

liquido seminale, insufficiente per una FIVET, o addirittura non presentano spermatozoi in quel secreto, pur conservandone un modestissimo numero nel testicolo. Con tecniche particolari è possibile “aspirare” quei pochissimi spermatozoi per poi introdurli singolarmente, appunto con l’iniezione intracitoplasmatica, nella cellula uovo femminile, opportunamente trattata, per tentare la fecondazione. Si veda sul punto R. VILLANI, opera citata, p. 8.

24 Si veda sul punto OXFORD FERTILITY UNIT, IVM, in www.fert.org.uk –

(Ultimo accesso: Marzo 2015)

25 Si tratta di tecniche che prevedono alcuni tempi della FIVET della GIFT. Si

trasferiscono zigoti (uova fecondate che non avendo ancora iniziato la divisione cellulare non sono ancora pre-embrioni - ZIFT) o pre-embrioni (TET) nelle tube. Sul punto si veda S. POLLINA, opera citata, p. 2

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spiegazione delle altre possibili tecniche, dato che, comunque, esse rappresentano solo delle varianti rispetto a quelle già sopra indicate e descritte.

Può risultare, invece, particolarmente interessante guardare al passato per rendersi conto di come si siano evolute le tecniche di procreazione medicalmente assistita nel tempo fino ad oggi.

3. Cenni sulla nascita e sullo sviluppo della Procreazione Medicalmente Assistita: un modo nuovo di venire al mondo

La procreazione medicalmente assistita è una pratica ormai da anni normalmente applicata nei sistemi sanitari di moltissimi paesi del mondo. Sono chiamati “figli della provetta26” tutti quei bambini venuti al mondo dopo la nascita di Louise Joy Brown, prima nata a seguito di fecondazione in vitro, evento che ha segnato il punto di partenza di una nuova era nel settore della procreazione umana medicalmente assistita. La notizia della nascita il 25 luglio 1978, con parto cesareo, della prima bébé éprouvette (bambina in provetta) è stata appresa molto favorevolmente: da quel momento tutte le metodologie di fecondazione, che avevano dato grandi profitti e vantaggi a veterinari e allevatori di bestiame, potevano essere ufficialmente accolte anche nell’ambito della procreazione umana.

La preparazione di questo percorso, in realtà, è stata lunga27. Secondo alcune ricerche storiche, i primi esperimenti noti furono effettuati in ambito zootecnico28. Le prime ricerche che giunsero ad

26 Si veda I. RAUTI I figli della provetta, in Questioni di bioetica. La sterilità e la procreazione medicalmente assistita, Roma, Dipartimento per l’Informazione e

l’Editoria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, p. 12.

27 Si veda F. SANTOSUOSSO, La fecondazione artificiale umana, Milano, Giuffrè

Editore, Milano, 1984, p. 2

28 La zootecnia è una scienza che studia l’allevamento degli animali utili all’uomo,

occupandosi della loro riproduzione, del loro miglioramento genetico e del loro più razionale sfruttamento

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esiti positivi furono quelle eseguite da Lazzaro Spallanzani (da molti considerato il padre scientifico della fecondazione eterologa), il quale, nel 1777, riuscì a fecondare artificialmente una cagnetta che partorì cuccioli perfettamente sani29. Quasi contemporaneamente, nello stesso periodo, il chirurgo scozzese John Hunter effettuò un’inseminazione artificiale su una donna (il cui marito soffriva di ipospadia30); mentre, nel decennio successivo (1785), Thouret annunciò di essere riuscito a guarire l’infertilità di sua moglie, rendendola gravida mediante l’iniezione intravaginale del proprio liquido seminale31.

Nel 1884, in Inghilterra, Pancoast realizzò la prima documentata inseminazione eterologa32, seguito poi in Italia da Paolo Mantegazza, che, tra l’altro, per la prima volta, formulò l’ipotesi di creare una banca del seme congelato da utilizzare sia in campo veterinario, sia in quello umano, con un impiego diretto soprattutto a garantire la discendenza dei soldati che partivano per la guerra33.

Il Santo Uffizio nel 1897 dichiarò un “Non licet” sull’inseminazione artificiale e sulla sua liceità morale34, anche se

poi tale tecnica fu comunque praticata in modo clandestino, diffondendosi rapidamente dopo gli anni Trenta, in particolare nei Paesi anglosassoni. Sempre in questo periodo vennero fatte

29 Lo Spallanzani iniettò nella vagina della sua cagnetta in calore il liquido

spermatico di un cane maschio, ottenendo una normale gravidanza con la nascita di tre cuccioli vivi e perfettamente sani; si veda L. COPPOLA, G. A. COPPOLA,

Riproduzione umana: dalle origini ai nostri giorni, disponibile in www.centrotecnomed.it, p. 1 ss – (Ultimo accesso: Gennaio 2015)

30 Per ipospadia si intende un’anomalia congenita del pene dovuta ad un

incompleto sviluppo dell’uretra maschile che rende difficoltosa la penetrazione – per un maggior approfondimento si veda www.ipospadia.it/ipospadia.html - (Ultimo accesso: Febbraio 2015)

31 Si veda A. FORABOSCO, Medicina della procreazione medicalmente assistita,

in www.ulisse.sissa.it, pp. 5-6, – (Ultimo accesso: Febbraio 2015)

32 Si veda A. FORABOSCO, opera citata, pp. 5-6

33 L’ipotesi del Mantegazza fu messa in pratica nella Seconda Guerra Mondiale e ci

sono notizie che riportano l’utilizzo di questa pratica anche durante la Guerra del Golfo del 1991; sul punto si veda L. COPPOLA – G. A. COPPOLA, opera citata, p. 2

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importanti scoperte scientifiche35; furono, infatti, ideati i primi test biologici per la determinazione del test di gravidanza, e iniziarono le prime terapie ormonali. La fecondazione omologa divenne pratica di routine e, alla fine del secondo conflitto mondiale, gli organi di stampa diffusero la notizia che molti soldati alleati – soprattutto americani – inviarono dal fronte il proprio seme alle mogli, allo scopo di fecondarle artificialmente36: circa 20.000 bambini erano già nati in questo modo, almeno secondo le principali testate giornalistiche.

La Chiesa anglicana, nel 1948, come del resto a più riprese fece Papa Pio XII, nel 1949, condannarono tale pratica. Ma lo stesso Pio XII, seppur con limiti di conoscenza e di espressione di tale contesto, non escludeva la fecondazione in vivo omologa all’interno del matrimonio in cui il processo naturale venisse facilitato al fine di aiutare la trasmissione del seme37.Tra gli anni Cinquanta e Settanta, Scherman descrisse il primo concepimento umano con spermatozoi congelati col metodo del ghiaccio secco e, in seguito, introdusse la crioconservazione in azoto liquido. Vennero così istituite le prime Banche del Seme38.

35 Negli anni Venti e Trenta vennero scoperti e studiati i principali ormoni della

fertilità, come le gonadotrophine ipofisarie follicolostimolanti (FSH) e

luteostimolanti (LH), la follicolina (ESTROGENI) e la luteina

(PROGESTERONE). Si scoprì, inoltre, nell’urina della donna la gonadotropfhina

chorionica (HCG)

36 Si veda S. MINERVINI, opera citata, pp. 18 - 19

37 Si veda M. BOLOGNESI, Le risposte al problema della sterilità, in Relazione al Testo Unificato 414-A, Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita, disponibile in www.camera.it, p. 10

38 A. FORABOSCO, opera citata, p. 8 ss. – (Ultimo accesso: Febbraio 2015). Per

“banca del seme” si intende in senso stretto l’attrezzatura che consente la

crioconservazione, ossia il congelamento, dello sperma a tempo indefinito, tenendolo immerso in azoto liquido alla temperatura di 196° C sottozero. Generalmente però con questa dizione si intende la struttura preposta a: 1) accertare l’idoneità dei donatori sotto il profilo clinico-laboratoristico; 2) attribuire ai donatori idonei un codice, in difesa dell’anonimato e suddividere lo sperma in base alle caratteristiche etniche, sanguigne e somatiche dei donatori; 3) crioconservare il seme dei donatori. Si veda sul punto anche G. ASCONE – L.

ROSSI CARLEO, La procreazione artificiale: prospettive di una

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26

Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita continuò progressivamente a crescere, come si può ben dedurre dal significativo aumento dei casi giudiziari verificatisi in relazione all’applicazione di queste tecniche: tre furono i casi presentati negli Stati Uniti alla fine degli anni Quaranta; uno in Gran Bretagna, nel 1958, e due in Italia, nel 1956 a Roma e nel 1958 a Padova39.

Nel gennaio del 1961 la stampa diffuse la notizia secondo cui Daniele Petrucci, dell’Università di Bologna, era riuscito a fecondare in vitro un embrione, mantenendolo in vita per ben ventinove giorni. Quattro anni dopo, nel 1965, Patrick Steptoe e Robert Edward pubblicarono i primi dati sulla fertilizzazione in vitro di ovociti umani; sulla base di tali informazioni, la National Academy of Science, degli Stati uniti d’America, commissionò alcuni studi finalizzati a stabilire i tempi attuativi di una gravidanza artificiale: risultò che tale evento non fosse attuabile prima di venticinque anni, ma il 25 luglio 1978 Edward e Steptoe annunciarono la nascita di Louise Joy Brown, la prima bambina concepita in vitro40.

Al 1968 risale la prima gravidanza ottenuta con l’iniezione di singoli spermatozoi nel citoplasma di ovociti umani, cioè con la tecnica, sopracitata e descritta, denominata ICSI41. Nel 1982 venne

data la notizia della prima gravidanza ottenuta con embrioni congelati e, alcuni anni dopo, iniziarono le prime ovodonazioni a donne ultraquarantenni42.

Dopo gli inizi incerti, caratterizzati da forti dubbi sulla reale efficacia delle nuove tecniche e le dure obiezioni mosse da più parti, nel corso degli anni ottanta, la fecondazione assistita cominciò a diffondersi ed affermarsi rapidamente nei vari paesi. L’affermazione

39 Si veda L. COPPOLA, G. A. COPPOLA, opera citata, p. 2. Si veda poi A.

PANZAVOLTA, La procreazione medicalmente assistita in Italia, intervista a

Silvia Vegeti Finzi, Forlì, Centro studi e ricerche, p. I ss. 40 Si veda S. MINERVINI, opera citata, p. 17 ss. 41 Si veda R. VILLANI, opera citata, p. 8

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della fecondazione assistita ha comportato un importante mutamento di carattere culturale e clinico insieme, nonché giurisprudenziale, che si impernia sul riconoscimento pubblico della sterilità come problema medico e sociale: un tema prima ignorato dai medici e accettato quasi passivamente dai pazienti, che improvvisamente, grazie allo sviluppo di queste particolari tecniche di procreazione, tornarono a sperare. Sul piano sociale la possibilità di ricorrere alle nuove tecniche ha comportato, quindi, un modo diverso di vivere la sterilità – infertilità: non più un marchio di cui vergognarsi, ma una patologia che, teoricamente almeno, la medicina era ed è in grado di trattare; anche se poi, a ben vedere, le tecnologie della fecondazione assistita, non possono essere considerate come cura dell’infertilità, malattia che non viene guarita, ma piuttosto aggirata.

L’avvento di queste nuove tecniche ha comportato anche il cambiamento di schemi concettuali ed emotivi tramandati da secoli relativamente alla riproduzione umana, schemi che comunque erano già entrati in crisi con l’avvento delle tecniche contraccettive e quindi con la frattura del rapporto, prima inscindibile, intercorrente tra sessualità e riproduzione, liberando la sessualità dal fine primario della procreazione riconosciutole in passato. La fecondazione assistita invece operava ed opera nella direzione opposta, consentendo di procreare senza coinvolgere la sessualità; grazie a questi progressi in campo tecnologico – riproduttivo, infatti, a partire dagli anni ’60 si è registrata una progressiva separazione della sfera della sessualità da quella della procreazione: ciò significa che, in un primo momento, la sessualità si è resa indipendente dalla riproduzione, mentre, nella seconda metà degli anni ’70, la

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riproduzione si è resa tendenzialmente autonoma dalla sessualità, grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di PMA43.

È possibile, quindi, facilmente constatare che l’avvento ed il progressivo sviluppo delle tecniche di PMA hanno prodotto un cambiamento epocale nelle relazioni tra i generi e rispetto alla nascita e alla genitorialità: questa “evoluzione” potrebbe essere facilmente definita come un modo nuovo di venire al mondo, un modo che prevede la separazione della sfera sessuale da quella riproduttiva, portando così ad una dimensione pubblica ciò che era sempre appartenuto ad una sfera prettamente ed esclusivamente intima e privata, introducendo un elemento esterno nelle dinamiche di coppia, cioè il medico specialista della procreazione assistita. Tale scissione delle sfere sessuale e riproduttiva ci porta ad individuare da una parte una maggiore libertà e autodeterminazione per la donna e la coppia, dall’altra parte un importante potere affidato all’esterno, potere che diventa uno “strumento di controllo”, medico e sociale, sul corpo stesso della donna; del resto, il medico, con la fecondazione, si “appropria” del potere di procreare, da sempre appartenuto alle donne, estraendolo dal loro corpo e, in qualche

modo, manipolandolo44. È stato, pertanto, riconosciuto il ruolo

imprescindibile della professionalità del medico, figura messa, quindi, in particolare rilievo e risalto, come poi si vedrà, e di conseguenza si è sottolineata l’importanza della discrezionalità del

43 Si veda L. LOMBARDI – S. DE ZORDO, La procreazione medicalmente

assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze, Milano, Franco Angeli

Edizioni, 2013, p. 14

44 Si veda sul punto A. BOGGIO, La procreazione medicalmente assistita tra diritto e clinica: il ruolo del medico, 2010, disponibile in http://www.academia.edu/Laprocreazionemedicalmenteassistitatradirittoeclinicailr uolodelmedico, pp. 31 e 32 – (Ultimo accesso: Marzo 2015)

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medico, il quale ricopre, quindi, un ruolo significativo a livello clinico45.

Il percorso delle coppie infertili è stato, quindi, a livello storico particolarmente lungo e complesso; ha preso le mosse dalla scoperta dell’infertilità – sterilità di coppia, continuando, molto dopo, con l’elaborazione di una sorta di “fallimento” e con il riconoscimento di concreta problematica sociale delle singole patologie, relative alla procreazione. Da un punto di vista generale, quindi, l’infertilità di coppia, oggi, non è solo ed esclusivamente un problema di carattere medico, anche se riguarda profondamente il rapporto tra scienza e società, ma devono essere, per forza di cose, considerati anche i problemi di carattere psicologico e comportamentali legati alla tipologia della problematica nonché alle caratteristiche dei trattamenti cui la coppia si sottopone, per non parlare poi dei vari aspetti giurisprudenziali e dottrinali che ne derivano.

4. La definizione di embrione umano: uno sguardo generale sulla questione

Uno degli aspetti cruciali relativi alla procreazione medicalmente assistita è rappresentato, senza dubbio alcuno, dal concetto di embrione e dalla sua definizione, nonché dalla tutela giuridica che ad esso può essere fornita e riconosciuta; per discorrere, insomma, della forma e del contenuto delle tecniche di fecondazione artificiale è necessario ed opportuno, in primo luogo, provare a sciogliere la questione pregiudiziale del concetto di embrione, a

45 I doveri deontologici del medico in tema di PMA verranno presi

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partire dal quale il concepito possa considerarsi in termini di soggettività giuridica46.

La questione relativa all’embrione si perde, letteralmente, nella notte dei tempi, basti pensare che già era affrontata nel c.d. periodo patristico, quando alcuni “padri”, quali Tertulliano o Nisseno ritenevano che l’“anima” fosse immediatamente impressa da Dio nel corpo del concepito, ed altri, come invece Agostino, consideravano successiva l’“animazione” dell’embrione47.

Del resto, già a partire dalla stessa espressione embrione, sono molteplici le possibili declinazioni, le quali rendono certamente più intricato e complesso il lavoro del giurista su tale tema48.

In prima approsimazione e in ambito prettamente ostetrico, tecnicamente, l’embrione, rappresenta il prodotto del concepimento, fino alla fine del terzo mese di gravidanza. L’embrione è quindi un organismo ai primi stadi del suo sviluppo, che inizia con la fecondazione dell’ovocita, che si trasforma in zigote, mediante un fenomeno detto, nel suo complesso, embriogenesi49.

Sul piano biologico, al momento della fecondazione, viene a costituirsi una nuova entità chiamata zigote50; essa ha un patrimonio genetico originale, la c.d. unicità genetica, che la differenzia sia dal padre che dalla madre. Questa cellula contiene tutte le informazioni necessarie alla costruzione del nuovo individuo; dal momento della fecondazione inizia il processo di sviluppo embrionale, caratterizzato

46 Si veda S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione. Le scelte esistenziali di inizio – vita, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 50

47 Si veda C. A. DEFANTI, Lo statuto dell’embrione e l’argomento di Severino,

disponibile in www.academia.edu, pp. 91 - 94

48 Si veda S. AGOSTA, opera citata, p. 53

49 Si veda C. FLAMIGNI, Nuove acquisizioni in embriologia: lo sviluppo della struttura embrionale, in AA. VV., Quale statuto per l’embrione umano? Problemi e prospettive, (a cura di) M. MORI, Milano, Bibliotechne, 1992, pp. 15 - 21 50 Lo zigote, dal greco antico ζυγωτός (zygōtós): unito o aggiogato, è una cellula

che si ottiene con la fecondazione, ovvero dalla fusione di due cellule specializzate: i gameti, maschile e femminile

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da alcune proprietà tipiche, quali la coordinazione, la continuità e la gradualità51.

A proposito dell’embrione umano si vengono, per così dire, a concretizzare due distinti problemi, l’uno relativo alle possibili manomissioni dell’embrione stesso, ivi compresi aborto, l’utilizzazione a fini terapeutici e la stessa procreazione assistita, l’altro riguardante, piuttosto, un’eventuale giustificazione morale e politica di una loro possibile proibizione, quale che sia il giudizio morale su tali pratiche52.

Relativamente al problema delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo extracorporeo, sorge una domanda quasi spontanea, relativa all’identità dell’embrione stesso: l’embrione è qualcosa o qualcuno? A tale proposito, si sono venute a creare e sono state progressivamente sviluppate varie indagini di matrice filosofica, nonché giurisprudenziale: la filosofia e la giurisprudenza si sono sempre proposte, cioè, di interpretare i dati della biologia e, attraverso tale interpretazione, cercare di rispondere alle domande, a cui si è fatto, in precedenza, riferimento53.

Le biotecnologie della fecondazione artificiale, ma anche dell’ingegneria genetica, hanno modificato e continuano, tutt’oggi, a modificare in modo profondo ed incisivo la considerazione che l’uomo ha di sé stesso. Il tema dell’identità individuale dell’embrione umano è una delle questioni più discusse in biologia e in bioetica, coinvolgendo particolarmente anche la stessa opinione pubblica, dato

51 Per l’esposizione di tali dati biologici e informazioni tecniche si faccia ampio

riferimento allo studio di A. SERRA, Lo stato biologico dell’embrione umano, in E. SGRECCIA – R. LUCAS, Commento interdisciplinare alla “Evangelium

vitae”, Città del vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 573-597. Si veda

poi anche J. LANGMAN, Embriologia medica, (a cura di) M. FRANCESCHINI, Padova, Piccin, 1987, p. 25

52 Sul punto si veda L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica. La questione dell’embrione, in Ambito e fonti del biodiritto, (a cura di) S. RODOTA’ e M.C.

TALLACCHINI, Milano, Giuffrè Editore, 2010, p. 241

53 Sul punto si veda M. ARAMINI, Manuale di Bioetica per tutti, Milano, Paoline

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che, fondamentalmente, come anticipato, la questione riguarda la concezione che ogni individuo ha di sé e dei propri simili, nonché il modo di considerare la vita umana prenatale54. Tale questione non deve essere vista tanto da un punto di vista esclusivamente biologico, quanto, piuttosto, metabiologico, in quanto è necessario interpretare razionalmente tutti i dati inerenti la vita dell’embrione, per trarne le dovute conclusioni a livello sia filosofico che antropologico.

Una prima valida argomentazione a sostegno dell’individualità dell’embrione, nonché la più diffusa e divulgata, riguarda la formazione di un nuovo ed originale patrimonio genetico, anche se poi, a ben vedere, essa non è sufficiente da sola a determinare l’eventuale individualità umana dell’embrione stesso55.

In tal senso, per meglio comprendere il concetto di embrione e cercare, conseguentemente, di darne una corretta e concreta definizione, il criterio genetico di definizione dell’embrione deve essere integrato con un criterio citologico56, per riuscire a prendere in considerazione le reazioni chimico – molecolari e i vari processi di espressione genica, che si verificano all’interno dell’oocita non appena vi sia entrato lo spermatozoo. Lo zigote, in modo

54 Si veda G. M. CARBONE, L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, Bologna,

Edizioni Studi Domenicano, 2005, p. 26 ss.

55 Si veda M. ZATTI, La prospettiva del biologo. Statuto biologico dell’embrione,

in AA. VV., Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana (Atti del Convegno di Verona 2-3-4 e 25 ottobre 1986), Padova, Cedam, 1987, pp. 184 – 185. Interessante anche un confronto con P. BRAUDE – V. BOLTON – S. MOORE, Human gene expression first occurs between the four and eight-cell

stages of preimplantation development, in “Nature”, 1988, p. 332 ss: l’individuo

umano ha inizio quando si ha l’attivazione del genoma umano, evento che si realizza tra le quattro e le otto ore, fino a un massimo di circa ottanta ore dalla fertilizzazione

56 La citologia è la disciplina biologica che studia la struttura e le funzioni delle

cellule, come entità morfologiche e fisiologiche fondamentali degli organismi viventi, la loro formazione, il loro comportamento, i loro attributi, nonché la natura e la funzione dei singoli costituenti cellulari

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continuativo, costruisce, cioè, come detto, autonomamente sé stesso e la propria identità, secondo una serie di tipiche attività cellulari57.

Il coordinamento e la successione ordinata di tali attività cellulari esigono, quindi, l’unità dell’essere che si sta sviluppando58; se, infatti, non ci fosse un unico soggetto, cioè un individuo, non si potrebbe neanche parlare di accrescimento e di sviluppo: due fenomeni che, necessariamente, presuppongono un soggetto (dotato quindi di individualità), che sottostà ad essi in maniera permanente.

Nel 1982 Lady Margareth Thatcher, allora primo ministro del Regno Unito, istituì, a tale proposito, il cosiddetto Comitato

Warnock59, per studiare un possibile uso di embrioni umani ai fini

della procreazione o della ricerca; la stessa commissione riconobbe implicitamente che l’embrione è un individuo umano fin dallo stadio di zigote.

Tuttavia, da alcuni anni, vengono proposte e ampiamente propagandate e divulgate, alcune opinioni, secondo le quali lo zigote e l’embrione nelle sue prime ore di vita non dovrebbe essere considerato un individuo umano, ma, piuttosto, un aggregato di cellule della specie umana ad uno stadio pre – individuale. Altre teorie si spingono anche oltre, affermando che l’embrione prima di annidarsi nell’utero sarebbe un “grumo di cellule” o un “ricciolo di materia”: individualità genetica ed individualità umana sarebbero,

57 Si veda COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Identità e Statuto

dell’Embrione Umano (27 giugno 1996), in Medicina e Morale, 1997, p. 338

58 Si veda P. L. WILLIAMS – C. P. WENDEL-SMITH, Embriologia, Milano,

Edizioni Ermes, 1981, pp. 17, 73 – 74, 114; si veda poi anche A. SERRA – R. COLOMBO, Identità e statuto dell’embrione umano, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 147 – 158

59 La commissione Warnock, presieduta dall’embriologa Mary Warnock, da cui poi

prese il nome, venne istituita con la finalità primaria di fornire indicazioni alla Camera dei Comuni, in tema di uso di embrioni umani per procreazione e ricerca. La stessa Camera dei Comuni varò, il 1° novembre 1990, l’Human Fertilisation

and Embryology Act, che consente la sperimentazione sugli embrioni umani fino al

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quindi, da distinguere60. Queste opinioni sono state avanzate da biologi, embriologi e tecnici della riproduzione assistita, al fine, secondo i sostenitori delle tesi contrarie, di giustificare eticamente l’uso di embrioni umani nella ricerca scientifica e nella riproduzione artificiale61. È necessario, infatti, considerare che, già nella discussione sulle varie proposte di legge, finalizzate a legalizzare l’aborto nei vari paesi, fu introdotta la definizione del cosiddetto pre – embrione, che assolutamente non è considerato come un essere umano.

Non esiste, quindi, una definizione univoca di embrione, poiché il significato del termine varia a seconda che lo si intenda dal punto di vista biologico o clinico. Il nostro legislatore non riconosce la qualità di soggetto all’embrione, pur riconoscendolo come un organismo portatore di un inconfondibile programma genetico e autogovernantesi, il cui sviluppo, se incontrastato, condurrà, poi, alla formazione di una persona umana. In tal modo, l’istituzione statale e non religiosa italiana, ha, quindi, affermato come l’embrione non debba essere considerato un soggetto, alla pari degli altri soggetti coinvolti nel processo riproduttivo, mancando di riconoscere, conseguentemente, nella cellula fecondata un “cittadino”, della cui tutela si deve necessariamente assumere la difesa; l’embrione è stato collocato in una sorta di tertium genus, posto tra i soggetti e gli oggetti di diritti62.

Uno dei problemi più rilevanti della bioetica è, quindi, costituito dal cosiddetto status ontologico dell’embrione: infatti, dai contenuti che si danno a tale nozione derivano conseguenze anche in

60 Si veda G. M. CARBONE, opera citata, p. 24

61 Si veda R.G. EDWARDS, The scientific basis of ethics, in “Annals of the New

York Academy of Sciences”, 1985, pp. 565 ss : «[…] l’embrione unicellulare non ha gli stessi diritti di un bambino […] o di un adulto»

62 Si veda per un ulteriore approfondimento V. M. CAFERRA, Diritti della persona e Stato sociale. Il diritto dei servizi sociosanitari, Bologna, Zanichelli,

1992, p. 42 – Si veda poi P. ZATTI, Quale statuto per l’embrione?, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1990, p. 458

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merito alla tutela giuridica, che si ritiene giusto attribuire all’embrione stesso. L’avvento e il perfezionamento delle tecniche di fecondazione assistita, e quindi la possibilità di poter operare nel campo delle prime fasi di sviluppo dell’essere umano, hanno acuito la necessità di definire in maniera scientificamente esaustiva, come detto, le varie fasi di questo sviluppo, sia per tutelare l’individualità di un potenziale essere umano, sia per poter circoscrivere le fasi in cui questa individualità non è ancora biologicamente presente e quindi sia eticamente accettabile l’ipotesi di una ricerca scientifica, di un intervento terapeutico o, eventualmente, abortivo.

Uno dei problemi che l’embriologia moderna si pone riguarda i meccanismi che determinano il destino delle prime cellule dell’embrione. Secondo molti studiosi le ricerche sul destino delle cellule embrionali possono aiutare a capire in quale momento l’embrione possa essere o meno considerato dotato di individualità, consentendo di rileggere una serie di punti di vista etici in una prospettiva biologica.63

Al giorno d’oggi la realtà del concepimento umano, considerata dal punto di vista scientifico, non è più un mistero. Pur rimanendo, come accade in ogni conquista del sapere, ancora molto da comprendere e da ricercare, le osservazioni raccolte fino ad oggi ci forniscono un materiale di discussione più che sufficiente. A partire dall’oggettività di tali dati scientifici però si sviluppano linee di pensiero, come si è visto in precedenza, che divergono in maniera sostanziale circa l’eventuale riconoscimento della identità individuale dell’embrione.

Appare, quindi, chiaro, come, nella società moderna sia sempre più difficile parlare di embrione e conseguentemente di accoglienza del nascituro, visto per lo più come un oggetto e molto raramente

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