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INDICE
Introduzione………pag. 5
1. Applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio
assicurativo
1.1 Sull’origine dei principi contabili internazionali…………..…pag. 7
1.2 Introduzione degli IAS/IFRS nel bilancio assicurativo:
finalità...pag. 11
1.3 Obiettivo conoscitivo del bilancio secondo gli IAS/IFRS..…pag. 21
1.4 Processo di transizione: disciplina di applicazione……….…pag. 23
2. Bilancio assicurativo IAS/IFRS compliant
2.1 Struttura del bilancio consolidato...pag. 33
2.1.1 Stato patrimoniale...pag. 39
2.1.2 Conto economico...pag. 45
2.1.3 Nota integrativa e altri documenti
obbligatori...pag. 47
2.2 Principali novità introdotte in tema di redazione del bilancio
assicurativo...pag. 50
3. Progetto Insurance contracts
3.1 Gli sviluppi del progetto...pag. 61
3.2 Fase I: ambito di applicazione...pag. 67
3.2.1 Definizione del contratto assicurativo…………...pag. 69
3.3 Fase II: i contenuti...pag. 76
3.4 Applicazione del principio di valutazione al fair value dei contratti
assicurativi...pag. 85
3.5 Nuovi progetti in corso...pag. 87
2
4. Solvency II: nuovo sistema di vigilanza prudenziale
4.1 La nascita di Solvency II...pag. 93
4.2 Struttura di Solvency II: i tre pilastri...pag. 103
4.3 Confronto tra gli obiettivi dello IASB e di Solvency II...pag. 111
Conclusioni……...pag. 115
APPENDICE A:
Struttura dello Stato patrimoniale secondo gli IAS/IFRS……...………..pag. 119
• Stato patrimoniale attivo
• Stato patrimoniale passivo
APPENDICE B:
Struttura del Conto economico secondo gli IAS/IFRS……….….…..pag.123
APPENDICE C:
Struttura degli altri documenti obbligatori del bilancio secondo gli
IAS/IFRS………...…..…pag. 125
• Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
• Rendiconto finanziario (metodo diretto)
• Rendiconto finanziario (metodo indiretto)
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INTRODUZIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta in maniera sintetica un’informazione di tipo
patrimoniale, finanziario ed economico dell’impresa osservata e permette ai
diversi utilizzatori di trarre le dovute decisioni in maniera consapevole.
La sempre più crescente globalizzazione economica ha comportato la necessità di
una maggiore omogeneità dei diversi prospetti contabili degli Stati membri
appartenenti all’Unione Europea. È sorto, infatti, il problema dell’impossibilità di
una comparazione dei suddetti documenti oltre che a livello spaziale, anche a
livello temporale, dovuto soprattutto ai continui aggiornamenti della normativa di
riferimento.
Con imprese che operano a livello internazionale si è avvertita l’esigenza di
armonizzare l’informativa esterna in modo da consentire agli investitori, in
primis, di compiere scelte razionali fondate su dati uniformi e tra loro
comparabili. Tal esigenza è stata supportata dall’introduzione dei principi
contabili internazionali, ovvero gli IAS/IFRS
1, che hanno come finalità
principale quella di definire i contenuti generali del bilancio.
L’Unione Europea si è espressa in materia contabile con l’emanazione del
Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606
2, che ha introdotto l’obbligo, a
decorrere dall’anno 2005, per le imprese di assicurazione quotate e non, di
redigere i bilanci consolidati secondo gli IAS/IFRS.
In ambito assicurativo si è previsto un regime di transizione all’applicazione di
tali principi che ha avuto inizio con la prima fase del cosiddetto progetto
Insurance contracts, che ha portato alla luce l’IFRS 4, ovvero il principio
contabile internazionale specifico per il settore assicurativo. Tale principio ha
1 I principi contabili internazionali passano dalla denominazione IAS (International Accounting Standards) a IFRS, ovvero International Financial Reporting Standards, con l’obiettivo di allargare l’area di materie disciplinate, portando alla progressiva sostituzione degli IAS. Tali principi sono emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board).
2 Tale Regolamento è stato adottato in Italia attraverso la Legge Comunitaria del 2003, che ha introdotto l’obbligo di applicazione della normativa contabile internazionale anche a tutte le società quotate che redigono il bilancio d’esercizio e consolidato, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia e alle società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (in base all’art. 116 TUF). Inoltre, si è prevista la facoltà per le società non quotate, salvo che non redigano il bilancio in forma abbreviata, di applicare i principi internazionali, qualora lo ritengano opportuno, riportando in Nota integrativa gli effetti dovuti a tale applicazione sulle singole voci.
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introdotto non pochi cambiamenti nella redazione dei bilanci assicurativi, ma non
risulta essere ancora definitivo, in quanto è in corso la cosiddetta Fase II del
progetto menzionato
3. L’obiettivo di tale progetto è di ottenere uno standard
principle based unico per i contratti assicurativi e riassicurativi con un maggior
livello d’informativa verso il mercato e una maggiore comparabilità fra le diverse
imprese.
Inoltre, in un’ottica di un sistema di autorizzazione unica per gli assicuratori,
ovvero del passaporto europeo, in linea con i principi dell’home country control e
del mutuo riconoscimento
4, si sono susseguiti una serie di interventi normativi
sul tema della solvibilità delle imprese di assicurazione, sino a giungere alla
normativa attuale che prevede l’entrata in vigore della Direttiva comunitaria
2009/138/CE, nota come Direttiva Solvency II.
Il nuovo tessuto regolamentare che sta emergendo richiede l’impegno nel
recepimento bilaterale sia della normativa in tema contabile sia della normativa
in tema di solvibilità, andando a soddisfare le esigenze dei diversi utilizzatori di
bilancio.
3 Tra i cambiamenti più rilevanti è senz’altro d’obbligo ricordare la nuova definizione di contratto assicurativo, nonché l’applicazione del fair value nella valutazione delle passività assicurative, prime fra tutte le riserve tecniche.
4 Si parla delle c.d. Direttive di terza generazione, ovvero la Dir.92/49/CEE, per il ramo danni e la Dir. 92/96/CEE, per il ramo vita, recepite a livello nazionale tramite il D.lgs. n. 1774 e 175 del 1995.
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CAPITOLO PRIMO
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
AL BILANCIO ASSICURATIVO
1.1 Sull’origine dei principi contabili internazionali
Con il termine principi contabili internazionali s’indica l'insieme dei criteri, di
generale accettazione, che regolano la formazione e la classificazione dei valori
di bilancio.
La tendenza a statuire regole contabili per uniformare l'informativa di bilancio ha
origine negli Stati Uniti d'America intorno agli anni trenta del secolo scorso.
Dopo il crollo della Borsa di New York nel 1929 c'era la consapevolezza che i
bilanci delle società quotate fossero costituiti in conformità a criteri troppo
differenti tra loro. Ci fu l'intervento dell'AIA (American Institute of Accountants)
che istituì un apposito comitato con il compito di emanare dei “principi
5”, che
rappresentarono il primo nucleo sul quale poi è stato impostato e sviluppato tutto
il lavoro di formulazione degli standard contabili degli Stati Uniti. Questi criteri
furono poi definiti GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. La prima
finalità di tali standard era il miglioramento della qualità informativa di bilancio.
Le società, nel rispetto dei principi fondamentali degli standard, avevano la piena
libertà di stabilire le procedure e i metodi contabili che ritenessero più confacenti
alle proprie esigenze e caratteristiche, purché fossero comunicati con chiarezza
all'esterno e non modificati da un esercizio all'altro. Mancava sempre la necessità
della comparabilità tra imprese, ma già si era raggiunta la chiarezza e la costanza
espositiva.
Negli anni successivi furono emessi altri documenti che miravano a fornire
indicazioni e risolvere problematiche contabili o valutative, ma in modo
frammentario.
8
I principi contabili affermatesi negli Stati Uniti sono un affinamento graduale e
progressivo di prassi e consuetudini contabili ritenute corrette, tendente a
identificare, a proposito del singolo problema, un unico criterio da considerare
corretto diventando oggetto dello standard. La finalità è di ottenere
un'informazione contabile generalmente condivisa, dotata del più elevato livello
di qualità possibile, in modo da garantire la comparabilità dei bilanci nel tempo e
tra impresa e impresa.
Con la globalizzazione delle economie, dovuta alla mobilità dei capitali,
all'estensione dell'attività imprenditoriale in più paesi, verso un allargamento del
sistema economico e all'affermazione di un'economia mondiale è nata l'esigenza
d’intelligibilità e comparabilità dei bilanci a garanzia di una corretta e più utile
informazione contabile a livello globale; da qui la volontà di disciplinare a livello
sovrannazionale questo tipo d’informazione. Nel giugno del 1973 le
organizzazioni professionali di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone,
Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti
6dettero vita allo IASC,
International Accounting Standards Committee, con il compito di emanare regole
per la predisposizione dei bilanci, promuovendone l'accettazione a livello
mondiale. L'attività del comitato ha prodotto 41 IAS (International Accounting
Standards) e ha creato lo IASC Foundation, in modo da rendere il processo di
formulazione dei principi contabili non affidato esclusivamente alla professione
contabile, ma condiviso e aperto anche alla collaborazione degli altri soggetti
interessati all'informazione di bilancio. La fondazione ha poi istituito lo IASB,
International Accounting Standards Board, che è subentrato allo IASC nella
predisposizione dei principi contabili, mutando la denominazione in IFRS,
International Financial Reporting Standards, con l'obiettivo di allargare l'area di
materie disciplinate e a sostituire progressivamente gli IAS.
Questi brevi cenni storici servono a porre l’accento sulle tre caratteristiche dei
principi contabili internazionali:
• L’attività di definizione di regole e criteri contabili standard risale agli
anni trenta del secolo scorso negli Stati Uniti, a dimostrazione della reale
9
esigenza di definire e uniformare la pratica contabile;
• Gli standard hanno radice nella prassi, tra le diverse pratiche e
convenzioni contabili in uso s’identificano quelle che possono essere
considerate consuetudini generalmente accettate dalla comunità in quel
determinato tempo;
• Lo standard setter internazionale che comincia la propria attività di
regolamentazione non può ispirarsi in larga misura al lavoro già svolto e
sperimentato nel corso del tempo da parte di un organismo analogo
statunitense.
L'obiettivo alla base di tali principi è sicuramente quello di riuscire a dotarsi di
un corpo di regole che assicurino un’informazione di bilancio di livello
qualitativo elevato e d’impiego il più largamente diffuso, utilizzando un processo
di progressiva convergenza della prassi e dei linguaggi contabili dei vari paesi, in
modo da disporre di un'informazione più utile e di una rappresentazione dei
valori più comparabile.
Molti sono gli effetti positivi apportati agli schemi di bilancio, basti pensare
all'esposizione dei dati e all'arricchimento delle informazioni fornite, e molte
sono le innovazioni apportate che riflettono i connotati del contesto sociale ed
economico di riferimento.
Nell'ambiente economico e finanziario anglosassone da qualche tempo si
consideravano obsoleti i dati di bilancio fondati sul costo storico, perché definiti
poco realistici, e si chiedeva di esprimere la performance dell'impresa all'interno
del bilancio, in modo da consentire l'apprezzamento della capacità di generare
flussi finanziari. Questo ha portato ai seguenti cambiamenti:
• Si passa da una revenue and expense view ad un asset and liability view,
assumendo preminenza lo stato patrimoniale rispetto al conto economico,
quindi, le definizioni di reddito e delle sue componenti dipendono da
quelle date alle attività e alle passività;
• Si sostituisce alla nozione di reddito prodotto quello di risultato
economico complessivo (comprehensive income);
10
concetto di neutralità;
• S’introduce il fair value a sostituzione, nella misurazione di alcuni valori
di bilancio, del criterio valutativo del costo storico.
La decisione della Commissione europea di adottare gli IAS/IFRS
7prevedeva che
gli Stati membri avrebbero dovuto obbligare le società quotate
8a redigere i conti
consolidati in conformità ai principi contabili internazionali, lasciandone la
facoltà all'estensione ai conti annuali. L’Italia ha deciso di usare tale estensione, a
differenza degli altri paesi europei che non hanno l'obbligo di applicazione degli
IAS/IFRS per i bilanci annuali delle società quotate.
Sul coinvolgimento dei bilanci d'esercizio è sorto il dubbio che l'informativa che
emerge da tale applicazione non sia davvero migliore, ma semplicemente
differente da quella tradizionale.
Da più parti si chiede, infatti, di fare un passo indietro sull'obbligo esteso ai
bilanci ordinari d'esercizio, per non sconvolgere il nostro impianto concettuale
tipico del modello tradizionale. Si ritiene che in questo modo il bilancio ordinario
tornerebbe più oggettivo, controllabile e comparabile con le norme fiscali e con
l'esigenza di conoscere con maggiore certezza l'entità degli utili distribuibili. Il
risultato d'esercizio tornerebbe a rappresentare prevalentemente quanto prodotto
dall’attività di gestione riflettendo la visione prospettica del management rispetto
a quella di mercato, evitando l'introduzione di utili potenziali.
Questo non significa rinunciare alla positività delle nuove regole, come ad
esempio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al razionale
percorso indicato per determinare le perdite durevoli di valore (impairment test),
alla presenza del rendiconto finanziario, e così via.
Alcuni obiettano che in tal modo si rinuncia alla capacità del bilancio di
apprezzamento della performance aziendale e alla conoscenza dei potenziali
flussi finanziari futuri che l'impresa verosimilmente andrà a produrre.
In realtà, il bilancio resta il documento che rappresenta eventi accaduti e segnala
7 Contenuta nel Regolamento n. 1606/2002 – c.d. “Regolamento IAS”.
8 Ciò significava lasciare libera scelta di applicazione agli altri soggetti, in modo da poter continuare ad applicare i principi contabili nazionali o passare all'applicazione degli IAS/IFRS in caso di un miglioramento valutativo.
11
fenomeni in corso e postula utili ipotesi sulla loro futura evoluzione. Resta in
dubbio che possa portare oltre tale livello d’informazione, almeno secondo
l'analisi di alcuni.
La soluzione da molti auspicata di salvaguardare la natura e la funzione del
bilancio d'esercizio non esclude la possibilità di appagare quelle esigenze
informative manifestate dai soggetti interessati. L'obiettivo di informare sulla
capacità dell’impresa di generare flussi finanziari ed economici e quello di
consentire l'apprezzamento della performance possono essere meglio
rappresentati con strumenti informativi più idonei, ottenendo una collocazione
più appropriata nell'ambito della complessiva informazione di bilancio. Senza
turbare la coerenza dei prospetti di bilancio tali informazioni sarebbero esposte in
altri documenti accompagnatori o in apposite sezioni di documenti già esistenti.
Il compito di definire criteri uniformi e condivisi di tale informativa
complementare, spetta agli standard setter.
91.2 Introduzione degli IAS/IFRS nel bilancio assicurativo: finalità
Le imprese di assicurazione svolgono una speciale attività produttiva di
sistematica assunzione dei rischi, il cui corrispettivo economico è parametrato
alla probabilità del verificarsi degli eventi assicurati. La loro peculiarità è
l'inversione del ciclo economico/finanziario rispetto alle altre imprese industriali.
L'accumulazione preventiva dei mezzi nell'impresa di assicurazione dà luogo al
manifestarsi di un'esigenza di gestione patrimoniale che va a intrecciarsi con la
tipica gestione produttiva caratteristica. Questa si divide in due rami: ramo vita e
ramo danni, che possono essere anche esercitate contemporaneamente da una
stessa compagnia. Nel core business rientrano: l'attività di acquisizione dei premi
a seguito del trasferimento dei rischi, l'amministrazione dei rapporti contrattuali
con la clientela, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi a specifici eventi
9 Cfr. L. POTITO, I principi contabili internazionali: una lettura demitizzante, RIREA Ottobre – Novembre – Dicembre 2013.
12
legati alla vita del soggetto assicurato e/o ai danni subiti dallo stesso o da terzi
assicurati/beneficiari. Il ramo vita, avente anche natura previdenziale, dà la
possibilità agli assicurati di salvaguardare l'economia dei propri cari, beneficiari,
da spiacevoli eventi connessi alla vita degli assicurati. Generalmente troviamo
l'assicurazione caso morte, l'assicurazione caso vita, e l'assicurazione mista. Il
ramo danni, invece, ha natura indennitaria per il sinistro occorso. È un ramo
parecchio rischioso per la numerosità di tipologie di sinistri assicurabili e le
incertezze inerenti ai dati e alle informazioni con cui apprezzare il rischio.
Il processo di globalizzazione dei mercati finanziari ha comportato l'esigenza di
armonizzare l'informativa esterna delle imprese che operano a livello
internazionale al fine di consentire agli investitori di compiere scelte razionali
fondate su dati uniformi e tra loro comparabili. La finalità dello standard è di
definire i contenuti generali del bilancio, al fine di assicurare la comparabilità nel
tempo e nello spazio dei bilanci della società.
Le ragioni alla base della necessità di applicazione a livello internazionale di un
corpo univoco di principi contabili sono da ricercarsi nello strumento stesso che
il bilancio rappresenta.
Il bilancio può essere descritto come un insieme d’informazioni, raccolte ed
elaborate, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, la situazione
patrimoniale-economica e finanziaria della società. Esso esprimere la situazione
attuale dell’azienda, l’andamento passato e l’orientamento futuro dei flussi
finanziari e dei cicli economici.
Occorre tener presente i soggetti cui si rivolge, ma soprattutto le necessità dei
suoi utilizzatori: il bilancio è uno strumento interpretativo non sostituibile nel
processo decisionale di tipo economico. E’ evidente che le informazioni ricercate
nel bilancio variano ampiamente poiché diversi sono gli interessi dei soggetti
legati alle imprese (investitori, dipendenti, finanziatori, clienti, azionisti), ma il
documento cui fanno riferimento è unico.
La crescente globalizzazione ed evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato
le problematiche legate alla non confrontabilità dei bilanci redatti in conformità a
principi molto diversi, basti pensare alle difficoltà legate al consolidamento in
13
presenza di gruppi con società sparse in diversi Paesi.
L’applicazione a livello internazionale di una serie di principi contabili per la
redazione dei bilanci rappresenta un passo importante e inevitabile sebbene
comporti varie difficoltà.
Possono essere individuate tre principali obiettivi alla base dell’applicazione di
principi contabili internazionali:
• Garantire il sano funzionamento dei mercati dei capitali, metodologie
contabili comuni evitano distorsioni causate da informazioni falsate;
• Assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per
intraprendere decisioni economiche;
• Tutelare gli investitori attraverso un’effettiva comparabilità dei dati
forniti dalle aziende, comparabilità sia nel tempo che nello spazio
10.
La Commissione Europea, su indicazione della proposta del comitato
IOSCO-IASC
11e del Comitato Basilea di costituire principi contabili universalmente
riconosciuti, ha ritenuto che l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per la
predisposizione del bilancio fosse un adeguato strumento per raggiungere
l'obiettivo di uniformità, accogliendone formalmente il contenuto. Per
velocizzare il processo di uniformazione della redazione dei bilanci, la
Commissione ha deciso di procedere all'emanazione di un Regolamento
Comunitario CE n. 1606/2002, che obbliga le società quotate nei mercati
finanziari a redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS entro il 31 dicembre
2005 e consente agli stati membri di estendere tale applicazione anche al bilancio
d'esercizio delle quotate e al bilancio d'esercizio delle non quotate.
In Italia il suddetto Regolamento è stato recepito con la Legge Comunitaria n.
306/2003, dove all'art. 25 è introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di
applicazione IAS entro il 31 dicembre 2005.
A seguito dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, le società con azioni
10 Cfr. L'industria assicurativa: gli standard IAS/IFRS, a cura di G. GALLI, P.M. LIEDTKE, A. SCARIONI, FRANCO ANGELI, 2006.
11 Nel 1993 lo IASC iniziò a collaborare con la IOSCO (International Organisation of Securities Commissions), un organizzazione che comprende i regulators dei mercati finanziari di tutto il mondo, iniziando un rapporto, che porterà nel 1995, all'approvazione di 30 principi IAS, definiti core standard.
14
negoziate in un mercato regolamentato sono tenute a redigere il bilancio
consolidato applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS per
aumentare la trasparenza e la comparabilità delle stesse a livello europeo.
L'applicazione in ambito comunitario dei principi contabili internazionali,
denominati IAS per quelli emanati fino al 2001 e IFRS per quelli emanati
successivamente, le cui interpretazioni denominate SIC (Standing Interpretations
Committe) e IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committe)
avviene subordinatamente ad un processo di omologazione, volto a garantire che
i principi contabili internazionali siano compatibili con le Direttive Comunitarie
in materia e che si conclude con la pubblicazione dei documenti adottati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
A livello nazionale il legislatore ha stabilito con l'art. 4 del D.lgs. n. 38 del 28
febbraio 2005, in attuazione dell'art. 25 della Legge Comunitaria del 2003,
l'applicazione dei principi IAS/IFRS per il settore assicurativo ampliandola anche
ai bilanci individuali delle società quotate e ai bilanci consolidati e individuali
delle società non quotate. Il Governo italiano aveva quindi la possibilità di
attuare una scelta: prevedere l’adozione degli IAS soltanto per i bilanci
consolidati di società quotate oppure, attraverso l’esercizio della delega entro il
30 novembre 2004, ampliare il numero dei soggetti interessati dalla nuova
normativa.
La delega è stata utilizzata e dal 2005 gli IAS/IFRS rappresentano i principi base
per la redazione dei bilanci delle maggiori aziende italiane. I soggetti interessati
al passaggio agli IAS/IFRS sono stati i seguenti:
1. Società quotate;
2. Società con strumenti finanziari diffusi;
3. Banche, società d’intermediazione mobiliare, società di gestione del
risparmio;
4. Società assicurative quotate e non;
5. Enti finanziari soggetti a vigilanza.
La normativa introduce l’obbligo di applicazione dei principi contabili
internazionali a partire dal 2005 in caso di bilancio consolidato, dal 2006 per i
15
bilanci individuali. Alle società obbligate con bilancio individuale è concessa la
facoltà di anticipare al 2005 l’utilizzo degli IAS/IFRS. Le società di
assicurazione, quotate o meno, in caso di bilancio individuale, saranno comunque
escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS.
Le società controllate dalle società citate e le altre società che redigono il bilancio
consolidato (escluse quelle minori), hanno la facoltà già a partire dal 2005 di
redigere il bilancio consolidato e d’esercizio secondo gli IAS/IFRS.
La ratio della norma è volta a permette un’adozione graduale degli IAS/IFRS dal
2005 per le società non ancora pronte sotto il profilo tecnico-organizzativo e, nel
frattempo, di evitare un costoso regime di “doppia contabilità” per le società che
redigono il consolidato.
I principi contenuti nella direttiva sono:
a) garantire la compatibilità tra gli IAS/IFRS e la normativa Europea;
b) assicurare la preminenza della sostanza sulla forma;
c) introdurre per determinate voci la valutazione secondo il fair value;
d) prevedere prospetti basati su principi diversi da quelli finora consentiti.
L'applicazione degli IAS/IFRS è semplificata grazie alle nuove possibilità
previste dalla normativa stessa e l'elasticità, della disciplina favorirà
l'introduzione delle modifiche.
L’adeguamento ai principi contabili internazionali delle direttive europee
rappresenta un certificato di equità per il pubblico evitano il sorgere di differenze
tra imprese obbligate e quelle non obbligate al passaggio agli IAS: tutte le società
saranno perciò obbligate a seguire un orientamento comune, indipendentemente
dall'applicazione dei principi contabili internazionali.
Attualmente quest’ultimi possono essere suddivisi in due branche; la prima, è
formata da cinque documenti volti a chiarire gli aspetti tecnici più difficoltosi da
affrontare in fase di transizione dai principi contabili nazionali e per questo
vengono indicati come IFRS; gli altri principi individuano il corretto trattamento
di singole partite contabili o situazioni particolari e derivano direttamente dagli
originari IAS.
16
contabili internazionali, è stato predisposto il Framework
12, ossia una raccolta di
regole generali per la corretta interpretazione dei principi. Il Framework riprende
come assunti, posti alle fondamenta della redazione del bilancio, la competenza
economica delle poste rilevate e la prospettiva di funzionamento dell’azienda
(continuità aziendale)
13; inoltre specifica le caratteristiche qualitative che
l’informazione resa in bilancio dovrebbe presentare
14, ossia:
• Significatività
15;
• Comprensibilità
16;
• Attendibilità
17;
• Comparabilità
18;
• Prudenza;
• Neutralità;
• Completezza;
• Prevalenza della sostanza sulla forma;
12 Secondo il modello di Lamfalussy si applica un meccanismo regolamentare basato su quattro livelli istituzionali e su quattro aree d’intervento regolamentare. Al primo livello si prevede, appunto, la Direttiva quadro o Framework Directive, che fornisce solo un quadro generale della normativa e le deleghe per l'implementazione del secondo livello.
13 Si parla di Basic assumption, nel quale rientrano la completezza e la prospettiva di funzioni dell'azienda.
14 Ovvero qualitative characterstics, suddivise su due livelli; al primo troviamo la significatività, la comprensibilità, l'attendibilità e la comparabilità; al secondo livello troviamo la prudenza, la neutralità, la completezza, la prevalenza della sostanza sulla forma e la rappresentazione fedele. 15 Le informazioni tratte dai documenti contabili per essere significative devono avere la capacità di
influenzare l'assunzione delle decisioni da parte degli utilizzatori. Devono consentire di valutare la gestione passata e presente dell'azienda e di ipotizzare il suo possibile e futuro andamento, esse devono, pertanto, permettere che gli utilizzatori possano confermare o correggere le valutazioni effettuate e/o le decisioni assunte in passato.
16 Tale caratteristica deve rendere possibile agli utilizzatori la piena comprensione delle informazioni trasmesse mediante i documenti di sintesi annuale. Esclude, pertanto, la presenza d’inutili difficoltà o di contenuti informativi non necessari. Il principio fa riferimento sia alla comprensibilità delle singole voci di bilancio, sia alla comprensibilità dell'intero documento. Essa è apprezzata ponendosi in previsione dei destinatari dell'informativa di bilancio, presupponendo che essi siano dotati di una media cultura economico/aziendale e contabile.
17 Lo IASB definisce la nozione d’informazione attendibile quando “scevra da errori e distorsioni rilevanti e quando gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti” Framework, 2001: § 31.
18 Le informazioni di bilancio devono consentire agli utilizzatori la possibilità di compiere confronti nel tempo e nello spazio. Tale esigenza dovrebbe consentire di apprezzare l'evoluzione temporale della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda in considerazione, oppure permettere di evidenziare le peculiarità gestionali che differenziano o rendono simili un'azienda alle altre. Il presupposto di ciò risiede nell'utilizzo di omogenei metodi di redazione e di valutazione dei fatti aziendali, tali da consentire agli utilizzatori un corretto confronto con i bilanci di una stessa o di differenti aziende.
17
• Rappresentazione fedele
19.
Il Framework dell’International Accounting Standards Board (IASB) è stato
approvato e pubblicato nel luglio del 1989 allo scopo di sostenere il
perseguimento dell’obiettivo della standardizzazione contabile internazionale,
attraverso la definizione di un quadro concettuale da cui far discendere per via
deduttiva un insieme coerente di principi contabili. Tale documento s’inserisce in
un più ampio progetto dell’allora International Accounting Standards Committee
(IASC) finalizzato a perseguire una migliore comparabilità internazionale delle
informazioni contabili.
Esso non rappresenta un vero e proprio principio contabile internazionale e non
si propone di indicare specifici trattamenti contabili relativi a singole operazioni
aziendali. I concetti espressi nel Framework attengono non solo al bilancio
d’esercizio, ma coinvolgono anche la presentazione e la redazione del bilancio
consolidato. Inoltre, tali concetti non si riferiscono ai soli bilanci delle imprese
commerciali e industriali, ma in generale a tutte le imprese che preparano il
bilancio, siano esse operanti nel settore privato o nel settore pubblico.
In sintesi, il documento definisce:
a) le finalità assegnate al bilancio e i destinatari delle informazioni contabili;
b) le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni
contenute nei bilanci;
c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;
d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.
Il Framework specifica che lo scopo del bilancio è di “fornire informazioni sulla
19 Per consentire ai destinatari di bilancio di apprezzare l’attendibilità delle informazioni contabili, lo IASB ha indicato alcune caratteristiche qualitative definite di secondo livello, quali: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la neutralità, la prudenza e la completezza.
Il contenuto del bilancio deve essere in grado di fornire una rappresentazione fedele dei fatti amministrativi. Le voci di bilancio devono corrispondere agli accadimenti osservati e rilevati in contabilità.
La neutralità rappresenta l'assenza di pregiudizi da parte dei redattori durante la preparazione del bilancio. Le informazioni devono essere ottenute senza l'intenzione di preordinare un particolare giudizio da parte degli utilizzatori in favore di particolari decisioni. La prudenza intende orientare tali giudizi secondo una prospettiva di estrema cautela.
Infine, le informazioni contabili devono essere complete, l'omissione di fatti o circostanze che hanno interessato la gestione aziendale in un dato esercizio può rendere l'informativa di bilancio falsata o fuorviante e quindi inattendibile e non significativa, non in grado di aiutare il processo decisionale degli utilizzatori di tale informazione.
18
situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura
finanziaria dell’impresa, utili a un’ampia gamma di utilizzatori per prendere
decisioni in campo economico”
20.
Nel documento sono affrontate le questioni fondamentali per la definizione del
bilancio e del relativo processo di redazione. All’interno del Framework devono
essere affrontate tutte le principali questioni riguardanti la finalità del bilancio,
l’identificazione dei destinatari delle informazioni contabili, la struttura da
attribuire al documento di sintesi annuale, la gerarchia dei postulati e dei principi
di redazione da rispettare, il significato delle principali voci di Stato patrimoniale
e di Conto economico
21Il complesso delle informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire
a tutti i possibili utilizzatori di valutare, ai fini decisionali, le performance attuali
e future legate all’azienda. A tal fine deve essere redatto un bilancio “a carattere
generale”, che non sia in grado di soddisfare alcuna “specifica” esigenza
informativa dei lettori o dei destinatari delle informazioni contabili. La redazione
di un bilancio a carattere generale soddisfa, infatti, un’esigenza di “comune
informazione”, destinata a una varietà di utilizzatori. Tra i destinatari o
utilizzatori del bilancio il Framework individua: gli investitori, i dipendenti, i
finanziatori, i fornitori e altri creditori commerciali, i clienti, i governi e loro
istituzioni, il pubblico. Secondo gli interessi di cui è portatore, ciascun soggetto
ha esigenze informative differenti. Il bilancio costituisce, quindi, un prospetto di
sintesi in grado di soddisfare, al contempo, sia esigenze informative comuni a
tutti gli utilizzatori, sia esigenze specifiche proprie di ciascun soggetto. Esiste
però una precisa gerarchia tra tali soggetti
22. Il Framework precisa, infatti, che
“dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la
preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro
soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori”
23. Le
esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali, sono dunque
20 Framework, 2001: §15.
21 Cfr. R. DI PIETRA, Framework e standard contabili dello IASB: alla ricerca di un difficile sincretismo.
22 Per una maggiore chiarezza si rinvia al paragrafo successivo. 23 Framework 2001: § 10.
19
al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali, nel valutare
la performance dell’impresa, saranno in grado di decidere se incrementare,
mantenere o liquidare il proprio investimento. L’assunzione delle decisioni da
parte dei diversi utilizzatori deve avvenire sulla base della capacità dell’impresa
di generare “flussi di cassa o equivalenti, nonché sui tempi e sulla certezza di tali
flussi”. Tale capacità può essere apprezzata, oltre che attraverso lo stato
patrimoniale e il conto economico, mediante la redazione del rendiconto
finanziario, prospetto che fornisce le informazioni concernenti le “variazioni
della struttura finanziaria”
24.
In Italia, la finalità dei bilanci è individuata dall’art. 2423, secondo comma, c.c.
nella “rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria nonché del risultato economico”. Da quanto si ricava dalle norme del
codice civile e dal principio contabile nazionale n. 11, lo scopo dei nostri bilanci
è di esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico
dell’esercizio con criteri che siano in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei
creditori attraverso una valutazione prudenziale del capitale investito.
Nelle norme del codice civile non è presente il principio dell’utilità delle
informazioni contabili ai fini decisionali, né s’individuano i possibili destinatari
del bilancio. L’obiettivo del bilancio si focalizza, infatti, più sulle caratteristiche
dello strumento informativo piuttosto che sull’utilità delle informazioni contabili
per i possibili destinatari; non ci si preoccupa, infatti, di mettere esplicitamente i
bilanci al “servizio degli utilizzatori”, cosa che al contrario avviene nel
Framework.
Gli IAS/IFRS impongono la redazione del rendiconto finanziario, come parte
integrante del bilancio, mentre nelle norme del codice civile non vi è alcun
obbligo esplicito relativo alla sua redazione.
Si noti, infatti, che, mentre l’art. 2423 c.c. (finalità del bilancio) utilizza
l’espressione “rappresentazione veritiera e corretta ... della situazione
finanziaria”, il Framework fa riferimento alle “variazioni della struttura
24 Si rinvia alla lettura del Cap. secondo per la struttura del Rendiconto finanziario con relativa appendice.
20
finanziaria”. Nel primo caso si richiede una rappresentazione finanziaria di tipo
“statico” desumibile dai consueti prospetti di bilancio, mentre nel secondo tale
rappresentazione assume una valenza di tipo “dinamico” e richiede la redazione
del rendiconto finanziario. Nell’ambito degli IAS/IFRS tale prospetto è
strumentale alla valutazione della performance aziendale, e alle decisioni
economiche dei destinatari. Tuttavia, pur non essendo obbligatoria la redazione
del rendiconto finanziario in Italia, il principio contabile nazionale n. 11 ne
sottolinea l’importanza al fine di fornire quella rappresentazione veritiera e
corretta richiesta dall’art. 2423 c.c. Lo stesso principio contabile esclude dalla
presentazione del rendiconto solo le aziende amministrative meno dotate, a causa
delle minori dimensioni
25.
L'adozione obbligatoria dei principi contabili IAS/IFRS e il ricorso a criteri di
valutazione basati sui valori di mercato o correnti hanno determinato una
profonda rivoluzione nella rappresentazione della situazione
economico-patrimoniale delle imprese. Si è passati da un bilancio che enfatizzava il “reddito
effettivamente realizzato” a una rappresentazione che favorisce il “reddito
potenzialmente realizzabile”. Questo dipende dalla diversa informazione cui sono
interessati i soggetti coinvolti, nel primo caso i creditori aziendali, nel secondo
caso gli investitori. In tal caso il “reddito potenzialmente realizzabile” si qualifica
come un indicatore più consono per l'apprezzamento della performance aziendale
poiché tiene conto dell'effetto delle operazioni non ancora completate. Ciò
permette di ripartire le operazioni in corso di svolgimento in ragione dell'utile e
della perdita maturati in ciascuno degli esercizi in cui si svolge la gestione.
Il postulato della competenza economica è profondamente rivoluzionato, non
identificandosi più con il principio di realizzazione dei ricavi e d’imputazione dei
corredati costi, ma caratterizzandosi per la tendenza ad anticipare gli effetti delle
operazioni in corso di svolgimento o di futura realizzazione mediante la
rilevazione di componenti positivi e negativi di reddito che sono stimate sulla
base dei valori correnti di mercato.
I modelli contabili che risultano da tale approccio tendono a privilegiare l'ottica
21
patrimonialistica del bilancio, enfatizzando la valutazione del capitale e il valore
informativo dello stato patrimoniale, ponendo in secondo piano il conto
economico e la determinazione del reddito con il confronto dei costi e dei ricavi.
La possibilità di rilevare, in via anticipata, anche parte degli utili e delle perdite
potenzialmente maturate, non altera la maggior utilità e veridicità del bilancio
perché è subordinata all'attendibilità delle stime effettuate per misurare il valore
corrente degli elementi patrimoniali. Non è da sottovalutare, comunque, il rischio
derivante dall'utilizzo di stime scarsamente obiettive possa introdurre rilevanti
elementi nella distorsione nella rappresentazione del patrimonio aziendale, tali da
comportare un annacquamento del capitale o un'ingiustificata sottostima del
patrimonio.
1.3 Obiettivo conoscitivo del bilancio secondo gli IAS/IFRS
Nella prospettiva dello IASB tutti gli utilizzatori del bilancio non si collocano
sullo stesso livello, dato che è possibile individuare due categorie in base al
potere di cui gli utilizzatori dispongono nell'ottenere informazioni necessarie
all'assunzione delle decisioni.
Nel primo gruppo rientrano tutti i destinatari che, nell'esercizio di una specifica
competenza, possono acquisire dalle aziende tutte le informazioni contabili di cui
necessitano per prendere le decisioni. Questi utilizzatori si rivolgono
direttamente agli amministratori, ottenendo informazioni che riguardano anche
altri strumenti conoscitivi. In tale categoria rientrano sicuramente le aziende di
credito e sicuramente tutti i soggetti che, a vario titolo, apportano capitale di
rischio, nonché i consulenti. Le loro esigenze conoscitive sono soddisfatte se e
solo se traggono dalle informazioni di bilancio elementi utili per apprezzare la
rischiosità dell'investimento effettuato e l'entità della redditività che ne potrà
conseguire. Necessitano, quindi, di un’informazione contabile che permetta di
valutare la convenienza ad acquistare, detenere o vendere una quota del capitale
di una qualsiasi azienda, considerando inoltre le opportunità alternative
22
d'investimento.
Nell'altro gruppo il Board ha incluso tutte le altre categorie che non hanno il
potere di rivolgersi direttamente all'impresa per ottenere informazioni aggiuntive,
rispetto a quelle normalmente disponibili. Vi rientrano: i creditori commerciali e
i piccoli risparmiatori, per i quali il bilancio costituisce la principale, se non quasi
l'unica, fonte per il recepimento delle informazioni. Nel caso dei dipendenti e
delle organizzazioni sindacali i fabbisogni informativi riguardano principalmente
la redditività e la solidità dell'azienda presso cui essi prestano la loro attività
lavorativa, nell'intento di definire le richieste salariali e di apprezzare il livello di
sicurezza del rapporto di lavoro. L'interesse dei dipendenti è anche quello di
valutare la capacità dell'azienda nel garantire per il futuro la corresponsione delle
remunerazioni pattuite e delle identità pensionistiche accantonate, nonché di
comprendere le opportunità di lavoro esistenti in termini prospettici.
Le istituzioni e i risparmiatori che hanno finanziato l'azienda hanno come
interesse principale quello di raccogliere informazioni che consentano di
effettuare una valutazione del rischio di credito e di interesse, ovvero sulla
possibilità di rimborso delle somme finanziate e di riscossione degli interessi
dovuti. Questi obiettivi richiedono un'analisi accurata della situazione finanziaria
allo scopo di individuare eventuali situazioni di insolvenza.
Nel caso dei fornitori si richiedono informazioni che permettano di comprendere
se il credito sarà onorato regolarmente, essi quindi si limitano a valutare la
solvibilità dell'azienda nel breve periodo.
Il Governo e le istituzioni pubbliche sono interessati all'ottenimento delle
informazioni sull'attività delle aziende allo scopo di conoscere l'allocazione e
l'impiego delle risorse produttive, per programmare le politiche industriali o
fiscali, nonché per determinare il reddito nazionale o per realizzare le rilevazioni
statistiche nazionali.
A causa delle diversificate esigenze conoscitive dei soggetti interessati alle
informazioni di bilancio, lo IASB ha ritenuto difficile la piena e contemporanea
soddisfazione di tutte le informative richieste. Si rileva comunque che una parte
delle informazioni richieste risulta essere comune a più utilizzatori. In particolare,
23
tale informativa comune, riguarda la possibilità di valutare la capacità
dell'azienda di generare adeguati flussi di cassa o equivalenti. Tale valutazione si
fonda sull'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Lo
IASB ritiene, quindi, che essendo gli investitori coloro che apportano capitale di
rischio, allora un bilancio che soddisfa le loro esigenze informative è anche un
bilancio che rispecchia le esigenze informative dei più. Gli investitori sono i
principali destinatari di tale documento.
Il bilancio dovrà assolvere la funzione di dare un'informativa in merito alla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Le informazioni
sulle componenti positive e negative di reddito consentono di cogliere utili
informazioni sulla capacità di una data azienda di generare flussi di cassa o
equivalenti. La valutazione del grado di redditività contribuisce a completare il
quadro sulla valutazione degli investimenti finanziari od economici realizzati in
un determinato periodo amministrativo. Inoltre, dal rendiconto finanziario è
possibile conoscere i flussi finanziari che si sono resi necessari per l'acquisto
delle immobilizzazioni e da questi apprezzare la capacità di una data azienda di
generare risorse monetarie.
1.4 Processo di transizione: disciplina di applicazione
La creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati
membri, degli ostacoli della libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali, era uno degli obiettivi prioritari fissati dal Trattato CEE del
1957.
In quest'ottica l'uniformità dei bilanci delle imprese europee ha rappresentato uno
degli obiettivi da perseguire per favorire il processo d'internazionalizzazione
delle imprese comunitarie. La difformità dei criteri contabili adottati nella
redazione dei bilanci delle imprese di diversa nazionalità determina una scarsa
comparabilità tra questi ultimi, implicando una difficoltà per gli operatori
24
economici di investire in conformità a informazioni diverse
26.
Con l'armonizzazione internazionale si cerca di creare un unico insieme di
principi contabili da applicare in modo uniforme a tutti i paesi che aderiscono al
processo di convergenza, in un'ottica di miglioramento della qualità dei bilanci,
ottenendo un funzionamento efficiente dei sistemi economici.
Il primo passo verso l'armonizzazione contabile a livello comunitario fu
compiuto nel 1978 con la IV Direttiva (Direttiva 78/660/CEE) relativa ai conti
annuali delle società di capitali, e nel 1983, con la VII Direttiva (Direttiva
83/349/CEE), relativa ai conti consolidati dei gruppi aziendali, entrambe recepite
in Italia con il D.lgs. 127/1991.
Nonostante tali interventi normativi l'armonizzazione contabile non era stata
raggiunta in modo assoluto, poiché si era lasciata libertà agli stati membri nel
recepimento delle stesse.
Per colmare le esigenze di trasparenza e di comparabilità dei bilanci a livello
comunitario, la Comunità europea ha deciso di applicare dei principi contabili
internazionali, emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board)
attraverso i seguenti provvedimenti normativi:
• Direttiva 2001/65/CE recepita con il D.lgs. 394/2003;
• Regolamento CE n. 1606/2002, c.d. Regolamento IAS;
• Direttiva 2003/51/CE, nota come direttiva di modernizzazione, introduce
rilevanti novità nella forma e nel contenuto del bilancio, aggiornando le
direttive precedenti. È stata recepita con il D.lgs. n. 32/2007.
La Direttiva 2001/65/CE introduce la valutazione al fair value (o valore equo)
degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal
principio contabile internazionale IAS 39
27. Recepita in Italia con il D.lgs. n. 394
del 2003, che si limita a prevedere l'inserimento di alcune informazioni sul fair
value degli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella redazione sulla
gestione, sia con riferimento al bilancio d'esercizio che consolidato, senza
prevedere alcun mutamento sostanziale della struttura dello stato patrimoniale e
26 Cfr. A. SILVESTRI, IAS/IFRS e bilancio assicurativo: il progetto assicurazioni, FRANCO ANGELI, 2013.
25
del conto economico, nonché dei criteri di valutazione.
Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2003/51/CE sono:
• L’inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa
28;
• L’inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della
sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale
(substance over form), quale postulato fondamentale di bilancio della
miglior prassi contabile nazionale e internazionale;
• L’eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri;
• La possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle
immateriali;
• La presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili
internazionali attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti a
sezioni contrapposte;
• La presentazione di un rendiconto delle presentazioni o statement of
performance in alternativa agli schemi di conto economico;
• L’applicazione del fair value anche nella valutazione di poste diverse
dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39);
• La previsione di maggiori informazioni contenute nella relazione sulla
gestione.
Molteplici sono le fonti che disciplinano e orientano la redazione del bilancio
consolidato delle imprese assicurative cui devono essere affiancati i documenti
emanati dallo standard setter nazionale (OIC
29), con speciale riguardo alla
28 Ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto.
29 L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nasce dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. L’Organismo Italiano di Contabilità si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Nello svolgimento della sua attività l’OIC provvede a:
• emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);
• partecipare all’attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei;
26
transizione ai principi IAS/IFRS e dei raggruppamenti assicurativi.
A livello nazionale le fonti di bilancio sono:
• D.lgs. n. 173/1997, in attuazione della Direttiva europea del 1991 n. 674
relativa ai conti delle imprese di assicurazione e parzialmente abrogato dal
Codice delle assicurazioni;
• D.lgs. n. 209/2005, c.d. Codice delle assicurazioni;
• Codice civile, per quanto concerne i principi valutativi di ordine generale;
• Reg. ISVAP n. 22/2008 e n. 28/2009 e relative modifiche.
A livello internazionale, con riferimento alle imprese di assicurazione quotate,
abbiamo:
• Reg. CE 1606/2002;
• D.Lgs. n. 38/2005;
• D.Lgs. n. 209/2005;
• Reg. ISVAP n. 7/2007 (e modifica del Provv. ISVAP n. 2784/2010).
Inoltre, si richiede che le compagnie assicuratrici quotate che non redigono il
bilancio consolidato di gruppo, presentino dal 2006 il bilancio d'esercizio
conforme al modello internazionale.
Nel settore assicurativo si è registrato un ritardo nella determinazione di un
insieme definitivo di principi contabili internazionali che ha determinato il
seguente ambito applicativo:
• Obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio
consolidato secondo i principi IAS/IFRS dall’esercizio 2005;
• Obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio
individuale secondo i principi contabili nazionali;
• Obbligo per le società assicurative, che emettono strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato,
di redigere il bilancio in conformità con i principi contabili internazionali
dall’esercizio 2006.
Il Codice delle assicurazioni private disciplina i caratteri generali del bilancio
27
IAS/IFRS compliant, demandando all'ISVAP la formalizzazione tecnica della
materia; l'Organo di vigilanza ha emanato il Provvedimento n. 2404 del 22
dicembre 2005 e il Regolamento n.7 del 13 luglio 2007, concernenti le forme
tecniche di bilancio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione tenute
all'adozione dei principi contabili internazionali.
L'Organo di vigilanza ha ridisegnato norme, prospetti e schemi di compilazione
per le esigenze degli standard contabili internazionali in modo da migliorare la
rappresentazione dei risultati di periodo e della situazione economico-finanziaria
delle società vigilate con il fine di garantire elevati livelli di trasparenza,
comparabilità e uniformità dell'informativa di settore, nell'interesse degli
assicurati, degli investitori e di tutti gli stakeholders.
L’art. 5 del citato decreto, di fatto, suggerisce quanto già contenuto nello IAS 1.
Prevede che nei “casi eccezionali” in cui l’applicazione degli IAS/IFRS non porti
a una “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione aziendale, la
disposizione contenuta nei principi contabili internazionali non debba essere
adottata.
Tale norma è adottabile solo nei “casi eccezionali”. Occorre, adesso, che si
determini una prassi consolidata che spieghi e giustifichi l’eccezionalità
dell’evento alla base dell’applicazione della cosiddetta overriding rule. In ogni
circostanza, tali episodi non potranno verificarsi in maniera ricorrente.
Gli eventuali utili derivanti dalla menzionata deroga sono iscritti in una riserva
non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Per adottare un principio contabile internazionale, la sua applicazione deve
fornire un'autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni
di un'impresa, contribuire all'interesse pubblico europeo e rispettare i criteri di
comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall’informativa
finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità
della gestione. La Commissione in concerto con il Comitato delle autorità
europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), per stabilire un
approccio comune in merito all'applicazione di tali principi. Il regolamento è
adottato secondo un meccanismo dotato di una struttura articolata su due livelli:
28
1. Un livello normativo con l'istituzione di un comitato di regolamentazione
contabile, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto
dalla Commissione, il quale decide l'eventuale adozione dei principi IFRS
in base alle proposte della Commissione. Lo scopo è garantire la piena
trasparenza e la responsabilità nei confronti del Consiglio e del
Parlamento;
2. Un livello tecnico con l'istituzione di un comitato tecnico di contabilità, il
Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG),
composto di esperti contabili del settore privato di vari Stati membri, che
fornisce l'assistenza e le competenze necessarie per valutare i principi
IFRS e per consigliare la Commissione in merito all'opportunità di
adottare o no il principio IFRS in questione.
Il regolamento CE 19 luglio 2002 n. 1606 obbliga, dal primo gennaio 2005, le
società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi
contabili internazionali IAS/IFRS (art. 4). È data la facoltà (art. 5) agli stati
membri di prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS anche per le
società quotate, con riferimento ai bilanci d'esercizio e alle società non quotate,
con riguardo sia ai bilanci d'esercizio, sia ai bilanci consolidati.
L'art. 9 del regolamento prevede, inoltre, che in deroga alle previsioni stabilite
dall'art. 4, gli IAS/IFRS siano applicabili dal primo gennaio 2007 per le società:
• I cui titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di un qualsiasi stato membro;
• I cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e
che, a tal fine, già utilizzano i principi contabili riconosciuti in campo
internazionale (US GAAP).
Il regolamento segna un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo
d'armonizzazione contabile, iniziato con l'emanazione delle direttive contabili (in
particolare la IV direttiva CEE del 1978 e la VII direttiva CEE del 1983, sopra
citate).
Le direttive comunitarie, pur costituendo il primo tentativo a rendere uniformi e
comparabili i bilanci delle imprese europee, hanno manifestato nel corso degli
29
anni i propri limiti. Tra questi si ricordano le numerose possibilità contabili
lasciate alla discrezionalità di Paese membri, i lunghi tempi di recepimento
(l'Italia ha accolto la IV direttiva CE dopo tredici anni) e le lacune normative su
alcune questioni contabili.
Questo ha portato ad un'armonizzazione contabile incompleta con la necessità di
rivedere la strategia comunitaria in modo da consentire alle imprese UE,
intenzionate a quotarsi in mercati extra-nazionale, una confrontabilità e una
completezza dei loro bilanci con le direttive comunitarie, differentemente
applicate nei paesi membri, non erano più in grado di offrire.
Con il regolamento si è scelto di adottare un unico e organico corpus di regole
contabili, gli IAS, riconoscendone le caratteristiche di affidabilità, completezza e
internazionalità.
Entrando nel dettaglio notiamo che all'art. 1 del Reg. CE n. 1606/2002 è descritto
l'obiettivo dello stesso, “l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili
internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria
presentata dalle società di cui all'articolo 4, al fine di garantire un elevato
livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente
funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno”.
All'art. 3 è specificata l'applicabilità dei suddetti principi, che possono essere
adottati solo se:
• Non sono contrari alla finalità del bilancio stabilita nelle direttive in
materia contabile, ossia all’obiettivo di fornire una rappresentazione
chiara, veritiera e corretta dei risultati economici, della struttura e
dinamica finanziaria d’impresa;
• Contribuiscono al bene o interesse pubblico europeo;
• Rispettano i criteri fondamentali in base ai quali si apprezza la qualità
dell’informazione economica e finanziaria, ossia, ad esempio, la
comprensibilità, la comparabilità, l’attendibilità e la significatività. Tali
qualità sono un presupposto affinché le informazioni di bilancio possano
essere utili per adottare razionali decisioni di investimento e valutare in
modo adeguato l’economicità delle imprese.
30