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Il bilancio assicurativo tra Solvecy II e principi contabili internazionali

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Academic year: 2021

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INDICE

Introduzione………pag. 5

1. Applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio

assicurativo

1.1 Sull’origine dei principi contabili internazionali…………..…pag. 7

1.2 Introduzione degli IAS/IFRS nel bilancio assicurativo:

finalità...pag. 11

1.3 Obiettivo conoscitivo del bilancio secondo gli IAS/IFRS..…pag. 21

1.4 Processo di transizione: disciplina di applicazione……….…pag. 23

2. Bilancio assicurativo IAS/IFRS compliant

2.1 Struttura del bilancio consolidato...pag. 33

2.1.1 Stato patrimoniale...pag. 39

2.1.2 Conto economico...pag. 45

2.1.3 Nota integrativa e altri documenti

obbligatori...pag. 47

2.2 Principali novità introdotte in tema di redazione del bilancio

assicurativo...pag. 50

3. Progetto Insurance contracts

3.1 Gli sviluppi del progetto...pag. 61

3.2 Fase I: ambito di applicazione...pag. 67

3.2.1 Definizione del contratto assicurativo…………...pag. 69

3.3 Fase II: i contenuti...pag. 76

3.4 Applicazione del principio di valutazione al fair value dei contratti

assicurativi...pag. 85

3.5 Nuovi progetti in corso...pag. 87

(2)

2

4. Solvency II: nuovo sistema di vigilanza prudenziale

4.1 La nascita di Solvency II...pag. 93

4.2 Struttura di Solvency II: i tre pilastri...pag. 103

4.3 Confronto tra gli obiettivi dello IASB e di Solvency II...pag. 111

Conclusioni……...pag. 115

APPENDICE A:

Struttura dello Stato patrimoniale secondo gli IAS/IFRS……...………..pag. 119

• Stato patrimoniale attivo

• Stato patrimoniale passivo

APPENDICE B:

Struttura del Conto economico secondo gli IAS/IFRS……….….…..pag.123

APPENDICE C:

Struttura degli altri documenti obbligatori del bilancio secondo gli

IAS/IFRS………...…..…pag. 125

• Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

• Rendiconto finanziario (metodo diretto)

• Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

(3)
(4)
(5)

5

INTRODUZIONE

Il bilancio d’esercizio rappresenta in maniera sintetica un’informazione di tipo

patrimoniale, finanziario ed economico dell’impresa osservata e permette ai

diversi utilizzatori di trarre le dovute decisioni in maniera consapevole.

La sempre più crescente globalizzazione economica ha comportato la necessità di

una maggiore omogeneità dei diversi prospetti contabili degli Stati membri

appartenenti all’Unione Europea. È sorto, infatti, il problema dell’impossibilità di

una comparazione dei suddetti documenti oltre che a livello spaziale, anche a

livello temporale, dovuto soprattutto ai continui aggiornamenti della normativa di

riferimento.

Con imprese che operano a livello internazionale si è avvertita l’esigenza di

armonizzare l’informativa esterna in modo da consentire agli investitori, in

primis, di compiere scelte razionali fondate su dati uniformi e tra loro

comparabili. Tal esigenza è stata supportata dall’introduzione dei principi

contabili internazionali, ovvero gli IAS/IFRS

1

, che hanno come finalità

principale quella di definire i contenuti generali del bilancio.

L’Unione Europea si è espressa in materia contabile con l’emanazione del

Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606

2

, che ha introdotto l’obbligo, a

decorrere dall’anno 2005, per le imprese di assicurazione quotate e non, di

redigere i bilanci consolidati secondo gli IAS/IFRS.

In ambito assicurativo si è previsto un regime di transizione all’applicazione di

tali principi che ha avuto inizio con la prima fase del cosiddetto progetto

Insurance contracts, che ha portato alla luce l’IFRS 4, ovvero il principio

contabile internazionale specifico per il settore assicurativo. Tale principio ha

1 I principi contabili internazionali passano dalla denominazione IAS (International Accounting Standards) a IFRS, ovvero International Financial Reporting Standards, con l’obiettivo di allargare l’area di materie disciplinate, portando alla progressiva sostituzione degli IAS. Tali principi sono emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

2 Tale Regolamento è stato adottato in Italia attraverso la Legge Comunitaria del 2003, che ha introdotto l’obbligo di applicazione della normativa contabile internazionale anche a tutte le società quotate che redigono il bilancio d’esercizio e consolidato, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia e alle società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (in base all’art. 116 TUF). Inoltre, si è prevista la facoltà per le società non quotate, salvo che non redigano il bilancio in forma abbreviata, di applicare i principi internazionali, qualora lo ritengano opportuno, riportando in Nota integrativa gli effetti dovuti a tale applicazione sulle singole voci.

(6)

6

introdotto non pochi cambiamenti nella redazione dei bilanci assicurativi, ma non

risulta essere ancora definitivo, in quanto è in corso la cosiddetta Fase II del

progetto menzionato

3

. L’obiettivo di tale progetto è di ottenere uno standard

principle based unico per i contratti assicurativi e riassicurativi con un maggior

livello d’informativa verso il mercato e una maggiore comparabilità fra le diverse

imprese.

Inoltre, in un’ottica di un sistema di autorizzazione unica per gli assicuratori,

ovvero del passaporto europeo, in linea con i principi dell’home country control e

del mutuo riconoscimento

4

, si sono susseguiti una serie di interventi normativi

sul tema della solvibilità delle imprese di assicurazione, sino a giungere alla

normativa attuale che prevede l’entrata in vigore della Direttiva comunitaria

2009/138/CE, nota come Direttiva Solvency II.

Il nuovo tessuto regolamentare che sta emergendo richiede l’impegno nel

recepimento bilaterale sia della normativa in tema contabile sia della normativa

in tema di solvibilità, andando a soddisfare le esigenze dei diversi utilizzatori di

bilancio.

3 Tra i cambiamenti più rilevanti è senz’altro d’obbligo ricordare la nuova definizione di contratto assicurativo, nonché l’applicazione del fair value nella valutazione delle passività assicurative, prime fra tutte le riserve tecniche.

4 Si parla delle c.d. Direttive di terza generazione, ovvero la Dir.92/49/CEE, per il ramo danni e la Dir. 92/96/CEE, per il ramo vita, recepite a livello nazionale tramite il D.lgs. n. 1774 e 175 del 1995.

(7)

7

CAPITOLO PRIMO

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

AL BILANCIO ASSICURATIVO

1.1 Sull’origine dei principi contabili internazionali

Con il termine principi contabili internazionali s’indica l'insieme dei criteri, di

generale accettazione, che regolano la formazione e la classificazione dei valori

di bilancio.

La tendenza a statuire regole contabili per uniformare l'informativa di bilancio ha

origine negli Stati Uniti d'America intorno agli anni trenta del secolo scorso.

Dopo il crollo della Borsa di New York nel 1929 c'era la consapevolezza che i

bilanci delle società quotate fossero costituiti in conformità a criteri troppo

differenti tra loro. Ci fu l'intervento dell'AIA (American Institute of Accountants)

che istituì un apposito comitato con il compito di emanare dei “principi

5

”, che

rappresentarono il primo nucleo sul quale poi è stato impostato e sviluppato tutto

il lavoro di formulazione degli standard contabili degli Stati Uniti. Questi criteri

furono poi definiti GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. La prima

finalità di tali standard era il miglioramento della qualità informativa di bilancio.

Le società, nel rispetto dei principi fondamentali degli standard, avevano la piena

libertà di stabilire le procedure e i metodi contabili che ritenessero più confacenti

alle proprie esigenze e caratteristiche, purché fossero comunicati con chiarezza

all'esterno e non modificati da un esercizio all'altro. Mancava sempre la necessità

della comparabilità tra imprese, ma già si era raggiunta la chiarezza e la costanza

espositiva.

Negli anni successivi furono emessi altri documenti che miravano a fornire

indicazioni e risolvere problematiche contabili o valutative, ma in modo

frammentario.

(8)

8

I principi contabili affermatesi negli Stati Uniti sono un affinamento graduale e

progressivo di prassi e consuetudini contabili ritenute corrette, tendente a

identificare, a proposito del singolo problema, un unico criterio da considerare

corretto diventando oggetto dello standard. La finalità è di ottenere

un'informazione contabile generalmente condivisa, dotata del più elevato livello

di qualità possibile, in modo da garantire la comparabilità dei bilanci nel tempo e

tra impresa e impresa.

Con la globalizzazione delle economie, dovuta alla mobilità dei capitali,

all'estensione dell'attività imprenditoriale in più paesi, verso un allargamento del

sistema economico e all'affermazione di un'economia mondiale è nata l'esigenza

d’intelligibilità e comparabilità dei bilanci a garanzia di una corretta e più utile

informazione contabile a livello globale; da qui la volontà di disciplinare a livello

sovrannazionale questo tipo d’informazione. Nel giugno del 1973 le

organizzazioni professionali di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone,

Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti

6

dettero vita allo IASC,

International Accounting Standards Committee, con il compito di emanare regole

per la predisposizione dei bilanci, promuovendone l'accettazione a livello

mondiale. L'attività del comitato ha prodotto 41 IAS (International Accounting

Standards) e ha creato lo IASC Foundation, in modo da rendere il processo di

formulazione dei principi contabili non affidato esclusivamente alla professione

contabile, ma condiviso e aperto anche alla collaborazione degli altri soggetti

interessati all'informazione di bilancio. La fondazione ha poi istituito lo IASB,

International Accounting Standards Board, che è subentrato allo IASC nella

predisposizione dei principi contabili, mutando la denominazione in IFRS,

International Financial Reporting Standards, con l'obiettivo di allargare l'area di

materie disciplinate e a sostituire progressivamente gli IAS.

Questi brevi cenni storici servono a porre l’accento sulle tre caratteristiche dei

principi contabili internazionali:

• L’attività di definizione di regole e criteri contabili standard risale agli

anni trenta del secolo scorso negli Stati Uniti, a dimostrazione della reale

(9)

9

esigenza di definire e uniformare la pratica contabile;

• Gli standard hanno radice nella prassi, tra le diverse pratiche e

convenzioni contabili in uso s’identificano quelle che possono essere

considerate consuetudini generalmente accettate dalla comunità in quel

determinato tempo;

• Lo standard setter internazionale che comincia la propria attività di

regolamentazione non può ispirarsi in larga misura al lavoro già svolto e

sperimentato nel corso del tempo da parte di un organismo analogo

statunitense.

L'obiettivo alla base di tali principi è sicuramente quello di riuscire a dotarsi di

un corpo di regole che assicurino un’informazione di bilancio di livello

qualitativo elevato e d’impiego il più largamente diffuso, utilizzando un processo

di progressiva convergenza della prassi e dei linguaggi contabili dei vari paesi, in

modo da disporre di un'informazione più utile e di una rappresentazione dei

valori più comparabile.

Molti sono gli effetti positivi apportati agli schemi di bilancio, basti pensare

all'esposizione dei dati e all'arricchimento delle informazioni fornite, e molte

sono le innovazioni apportate che riflettono i connotati del contesto sociale ed

economico di riferimento.

Nell'ambiente economico e finanziario anglosassone da qualche tempo si

consideravano obsoleti i dati di bilancio fondati sul costo storico, perché definiti

poco realistici, e si chiedeva di esprimere la performance dell'impresa all'interno

del bilancio, in modo da consentire l'apprezzamento della capacità di generare

flussi finanziari. Questo ha portato ai seguenti cambiamenti:

• Si passa da una revenue and expense view ad un asset and liability view,

assumendo preminenza lo stato patrimoniale rispetto al conto economico,

quindi, le definizioni di reddito e delle sue componenti dipendono da

quelle date alle attività e alle passività;

• Si sostituisce alla nozione di reddito prodotto quello di risultato

economico complessivo (comprehensive income);

(10)

10

concetto di neutralità;

• S’introduce il fair value a sostituzione, nella misurazione di alcuni valori

di bilancio, del criterio valutativo del costo storico.

La decisione della Commissione europea di adottare gli IAS/IFRS

7

prevedeva che

gli Stati membri avrebbero dovuto obbligare le società quotate

8

a redigere i conti

consolidati in conformità ai principi contabili internazionali, lasciandone la

facoltà all'estensione ai conti annuali. L’Italia ha deciso di usare tale estensione, a

differenza degli altri paesi europei che non hanno l'obbligo di applicazione degli

IAS/IFRS per i bilanci annuali delle società quotate.

Sul coinvolgimento dei bilanci d'esercizio è sorto il dubbio che l'informativa che

emerge da tale applicazione non sia davvero migliore, ma semplicemente

differente da quella tradizionale.

Da più parti si chiede, infatti, di fare un passo indietro sull'obbligo esteso ai

bilanci ordinari d'esercizio, per non sconvolgere il nostro impianto concettuale

tipico del modello tradizionale. Si ritiene che in questo modo il bilancio ordinario

tornerebbe più oggettivo, controllabile e comparabile con le norme fiscali e con

l'esigenza di conoscere con maggiore certezza l'entità degli utili distribuibili. Il

risultato d'esercizio tornerebbe a rappresentare prevalentemente quanto prodotto

dall’attività di gestione riflettendo la visione prospettica del management rispetto

a quella di mercato, evitando l'introduzione di utili potenziali.

Questo non significa rinunciare alla positività delle nuove regole, come ad

esempio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al razionale

percorso indicato per determinare le perdite durevoli di valore (impairment test),

alla presenza del rendiconto finanziario, e così via.

Alcuni obiettano che in tal modo si rinuncia alla capacità del bilancio di

apprezzamento della performance aziendale e alla conoscenza dei potenziali

flussi finanziari futuri che l'impresa verosimilmente andrà a produrre.

In realtà, il bilancio resta il documento che rappresenta eventi accaduti e segnala

7 Contenuta nel Regolamento n. 1606/2002 – c.d. “Regolamento IAS”.

8 Ciò significava lasciare libera scelta di applicazione agli altri soggetti, in modo da poter continuare ad applicare i principi contabili nazionali o passare all'applicazione degli IAS/IFRS in caso di un miglioramento valutativo.

(11)

11

fenomeni in corso e postula utili ipotesi sulla loro futura evoluzione. Resta in

dubbio che possa portare oltre tale livello d’informazione, almeno secondo

l'analisi di alcuni.

La soluzione da molti auspicata di salvaguardare la natura e la funzione del

bilancio d'esercizio non esclude la possibilità di appagare quelle esigenze

informative manifestate dai soggetti interessati. L'obiettivo di informare sulla

capacità dell’impresa di generare flussi finanziari ed economici e quello di

consentire l'apprezzamento della performance possono essere meglio

rappresentati con strumenti informativi più idonei, ottenendo una collocazione

più appropriata nell'ambito della complessiva informazione di bilancio. Senza

turbare la coerenza dei prospetti di bilancio tali informazioni sarebbero esposte in

altri documenti accompagnatori o in apposite sezioni di documenti già esistenti.

Il compito di definire criteri uniformi e condivisi di tale informativa

complementare, spetta agli standard setter.

9

1.2 Introduzione degli IAS/IFRS nel bilancio assicurativo: finalità

Le imprese di assicurazione svolgono una speciale attività produttiva di

sistematica assunzione dei rischi, il cui corrispettivo economico è parametrato

alla probabilità del verificarsi degli eventi assicurati. La loro peculiarità è

l'inversione del ciclo economico/finanziario rispetto alle altre imprese industriali.

L'accumulazione preventiva dei mezzi nell'impresa di assicurazione dà luogo al

manifestarsi di un'esigenza di gestione patrimoniale che va a intrecciarsi con la

tipica gestione produttiva caratteristica. Questa si divide in due rami: ramo vita e

ramo danni, che possono essere anche esercitate contemporaneamente da una

stessa compagnia. Nel core business rientrano: l'attività di acquisizione dei premi

a seguito del trasferimento dei rischi, l'amministrazione dei rapporti contrattuali

con la clientela, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi a specifici eventi

9 Cfr. L. POTITO, I principi contabili internazionali: una lettura demitizzante, RIREA Ottobre – Novembre – Dicembre 2013.

(12)

12

legati alla vita del soggetto assicurato e/o ai danni subiti dallo stesso o da terzi

assicurati/beneficiari. Il ramo vita, avente anche natura previdenziale, dà la

possibilità agli assicurati di salvaguardare l'economia dei propri cari, beneficiari,

da spiacevoli eventi connessi alla vita degli assicurati. Generalmente troviamo

l'assicurazione caso morte, l'assicurazione caso vita, e l'assicurazione mista. Il

ramo danni, invece, ha natura indennitaria per il sinistro occorso. È un ramo

parecchio rischioso per la numerosità di tipologie di sinistri assicurabili e le

incertezze inerenti ai dati e alle informazioni con cui apprezzare il rischio.

Il processo di globalizzazione dei mercati finanziari ha comportato l'esigenza di

armonizzare l'informativa esterna delle imprese che operano a livello

internazionale al fine di consentire agli investitori di compiere scelte razionali

fondate su dati uniformi e tra loro comparabili. La finalità dello standard è di

definire i contenuti generali del bilancio, al fine di assicurare la comparabilità nel

tempo e nello spazio dei bilanci della società.

Le ragioni alla base della necessità di applicazione a livello internazionale di un

corpo univoco di principi contabili sono da ricercarsi nello strumento stesso che

il bilancio rappresenta.

Il bilancio può essere descritto come un insieme d’informazioni, raccolte ed

elaborate, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, la situazione

patrimoniale-economica e finanziaria della società. Esso esprimere la situazione

attuale dell’azienda, l’andamento passato e l’orientamento futuro dei flussi

finanziari e dei cicli economici.

Occorre tener presente i soggetti cui si rivolge, ma soprattutto le necessità dei

suoi utilizzatori: il bilancio è uno strumento interpretativo non sostituibile nel

processo decisionale di tipo economico. E’ evidente che le informazioni ricercate

nel bilancio variano ampiamente poiché diversi sono gli interessi dei soggetti

legati alle imprese (investitori, dipendenti, finanziatori, clienti, azionisti), ma il

documento cui fanno riferimento è unico.

La crescente globalizzazione ed evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato

le problematiche legate alla non confrontabilità dei bilanci redatti in conformità a

principi molto diversi, basti pensare alle difficoltà legate al consolidamento in

(13)

13

presenza di gruppi con società sparse in diversi Paesi.

L’applicazione a livello internazionale di una serie di principi contabili per la

redazione dei bilanci rappresenta un passo importante e inevitabile sebbene

comporti varie difficoltà.

Possono essere individuate tre principali obiettivi alla base dell’applicazione di

principi contabili internazionali:

• Garantire il sano funzionamento dei mercati dei capitali, metodologie

contabili comuni evitano distorsioni causate da informazioni falsate;

• Assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per

intraprendere decisioni economiche;

• Tutelare gli investitori attraverso un’effettiva comparabilità dei dati

forniti dalle aziende, comparabilità sia nel tempo che nello spazio

10

.

La Commissione Europea, su indicazione della proposta del comitato

IOSCO-IASC

11

e del Comitato Basilea di costituire principi contabili universalmente

riconosciuti, ha ritenuto che l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS per la

predisposizione del bilancio fosse un adeguato strumento per raggiungere

l'obiettivo di uniformità, accogliendone formalmente il contenuto. Per

velocizzare il processo di uniformazione della redazione dei bilanci, la

Commissione ha deciso di procedere all'emanazione di un Regolamento

Comunitario CE n. 1606/2002, che obbliga le società quotate nei mercati

finanziari a redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS entro il 31 dicembre

2005 e consente agli stati membri di estendere tale applicazione anche al bilancio

d'esercizio delle quotate e al bilancio d'esercizio delle non quotate.

In Italia il suddetto Regolamento è stato recepito con la Legge Comunitaria n.

306/2003, dove all'art. 25 è introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di

applicazione IAS entro il 31 dicembre 2005.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, le società con azioni

10 Cfr. L'industria assicurativa: gli standard IAS/IFRS, a cura di G. GALLI, P.M. LIEDTKE, A. SCARIONI, FRANCO ANGELI, 2006.

11 Nel 1993 lo IASC iniziò a collaborare con la IOSCO (International Organisation of Securities Commissions), un organizzazione che comprende i regulators dei mercati finanziari di tutto il mondo, iniziando un rapporto, che porterà nel 1995, all'approvazione di 30 principi IAS, definiti core standard.

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14

negoziate in un mercato regolamentato sono tenute a redigere il bilancio

consolidato applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS per

aumentare la trasparenza e la comparabilità delle stesse a livello europeo.

L'applicazione in ambito comunitario dei principi contabili internazionali,

denominati IAS per quelli emanati fino al 2001 e IFRS per quelli emanati

successivamente, le cui interpretazioni denominate SIC (Standing Interpretations

Committe) e IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committe)

avviene subordinatamente ad un processo di omologazione, volto a garantire che

i principi contabili internazionali siano compatibili con le Direttive Comunitarie

in materia e che si conclude con la pubblicazione dei documenti adottati nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

A livello nazionale il legislatore ha stabilito con l'art. 4 del D.lgs. n. 38 del 28

febbraio 2005, in attuazione dell'art. 25 della Legge Comunitaria del 2003,

l'applicazione dei principi IAS/IFRS per il settore assicurativo ampliandola anche

ai bilanci individuali delle società quotate e ai bilanci consolidati e individuali

delle società non quotate. Il Governo italiano aveva quindi la possibilità di

attuare una scelta: prevedere l’adozione degli IAS soltanto per i bilanci

consolidati di società quotate oppure, attraverso l’esercizio della delega entro il

30 novembre 2004, ampliare il numero dei soggetti interessati dalla nuova

normativa.

La delega è stata utilizzata e dal 2005 gli IAS/IFRS rappresentano i principi base

per la redazione dei bilanci delle maggiori aziende italiane. I soggetti interessati

al passaggio agli IAS/IFRS sono stati i seguenti:

1. Società quotate;

2. Società con strumenti finanziari diffusi;

3. Banche, società d’intermediazione mobiliare, società di gestione del

risparmio;

4. Società assicurative quotate e non;

5. Enti finanziari soggetti a vigilanza.

La normativa introduce l’obbligo di applicazione dei principi contabili

internazionali a partire dal 2005 in caso di bilancio consolidato, dal 2006 per i

(15)

15

bilanci individuali. Alle società obbligate con bilancio individuale è concessa la

facoltà di anticipare al 2005 l’utilizzo degli IAS/IFRS. Le società di

assicurazione, quotate o meno, in caso di bilancio individuale, saranno comunque

escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS.

Le società controllate dalle società citate e le altre società che redigono il bilancio

consolidato (escluse quelle minori), hanno la facoltà già a partire dal 2005 di

redigere il bilancio consolidato e d’esercizio secondo gli IAS/IFRS.

La ratio della norma è volta a permette un’adozione graduale degli IAS/IFRS dal

2005 per le società non ancora pronte sotto il profilo tecnico-organizzativo e, nel

frattempo, di evitare un costoso regime di “doppia contabilità” per le società che

redigono il consolidato.

I principi contenuti nella direttiva sono:

a) garantire la compatibilità tra gli IAS/IFRS e la normativa Europea;

b) assicurare la preminenza della sostanza sulla forma;

c) introdurre per determinate voci la valutazione secondo il fair value;

d) prevedere prospetti basati su principi diversi da quelli finora consentiti.

L'applicazione degli IAS/IFRS è semplificata grazie alle nuove possibilità

previste dalla normativa stessa e l'elasticità, della disciplina favorirà

l'introduzione delle modifiche.

L’adeguamento ai principi contabili internazionali delle direttive europee

rappresenta un certificato di equità per il pubblico evitano il sorgere di differenze

tra imprese obbligate e quelle non obbligate al passaggio agli IAS: tutte le società

saranno perciò obbligate a seguire un orientamento comune, indipendentemente

dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Attualmente quest’ultimi possono essere suddivisi in due branche; la prima, è

formata da cinque documenti volti a chiarire gli aspetti tecnici più difficoltosi da

affrontare in fase di transizione dai principi contabili nazionali e per questo

vengono indicati come IFRS; gli altri principi individuano il corretto trattamento

di singole partite contabili o situazioni particolari e derivano direttamente dagli

originari IAS.

(16)

16

contabili internazionali, è stato predisposto il Framework

12

, ossia una raccolta di

regole generali per la corretta interpretazione dei principi. Il Framework riprende

come assunti, posti alle fondamenta della redazione del bilancio, la competenza

economica delle poste rilevate e la prospettiva di funzionamento dell’azienda

(continuità aziendale)

13

; inoltre specifica le caratteristiche qualitative che

l’informazione resa in bilancio dovrebbe presentare

14

, ossia:

• Significatività

15

;

• Comprensibilità

16

;

• Attendibilità

17

;

• Comparabilità

18

;

• Prudenza;

• Neutralità;

• Completezza;

• Prevalenza della sostanza sulla forma;

12 Secondo il modello di Lamfalussy si applica un meccanismo regolamentare basato su quattro livelli istituzionali e su quattro aree d’intervento regolamentare. Al primo livello si prevede, appunto, la Direttiva quadro o Framework Directive, che fornisce solo un quadro generale della normativa e le deleghe per l'implementazione del secondo livello.

13 Si parla di Basic assumption, nel quale rientrano la completezza e la prospettiva di funzioni dell'azienda.

14 Ovvero qualitative characterstics, suddivise su due livelli; al primo troviamo la significatività, la comprensibilità, l'attendibilità e la comparabilità; al secondo livello troviamo la prudenza, la neutralità, la completezza, la prevalenza della sostanza sulla forma e la rappresentazione fedele. 15 Le informazioni tratte dai documenti contabili per essere significative devono avere la capacità di

influenzare l'assunzione delle decisioni da parte degli utilizzatori. Devono consentire di valutare la gestione passata e presente dell'azienda e di ipotizzare il suo possibile e futuro andamento, esse devono, pertanto, permettere che gli utilizzatori possano confermare o correggere le valutazioni effettuate e/o le decisioni assunte in passato.

16 Tale caratteristica deve rendere possibile agli utilizzatori la piena comprensione delle informazioni trasmesse mediante i documenti di sintesi annuale. Esclude, pertanto, la presenza d’inutili difficoltà o di contenuti informativi non necessari. Il principio fa riferimento sia alla comprensibilità delle singole voci di bilancio, sia alla comprensibilità dell'intero documento. Essa è apprezzata ponendosi in previsione dei destinatari dell'informativa di bilancio, presupponendo che essi siano dotati di una media cultura economico/aziendale e contabile.

17 Lo IASB definisce la nozione d’informazione attendibile quando “scevra da errori e distorsioni rilevanti e quando gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti” Framework, 2001: § 31.

18 Le informazioni di bilancio devono consentire agli utilizzatori la possibilità di compiere confronti nel tempo e nello spazio. Tale esigenza dovrebbe consentire di apprezzare l'evoluzione temporale della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda in considerazione, oppure permettere di evidenziare le peculiarità gestionali che differenziano o rendono simili un'azienda alle altre. Il presupposto di ciò risiede nell'utilizzo di omogenei metodi di redazione e di valutazione dei fatti aziendali, tali da consentire agli utilizzatori un corretto confronto con i bilanci di una stessa o di differenti aziende.

(17)

17

• Rappresentazione fedele

19

.

Il Framework dell’International Accounting Standards Board (IASB) è stato

approvato e pubblicato nel luglio del 1989 allo scopo di sostenere il

perseguimento dell’obiettivo della standardizzazione contabile internazionale,

attraverso la definizione di un quadro concettuale da cui far discendere per via

deduttiva un insieme coerente di principi contabili. Tale documento s’inserisce in

un più ampio progetto dell’allora International Accounting Standards Committee

(IASC) finalizzato a perseguire una migliore comparabilità internazionale delle

informazioni contabili.

Esso non rappresenta un vero e proprio principio contabile internazionale e non

si propone di indicare specifici trattamenti contabili relativi a singole operazioni

aziendali. I concetti espressi nel Framework attengono non solo al bilancio

d’esercizio, ma coinvolgono anche la presentazione e la redazione del bilancio

consolidato. Inoltre, tali concetti non si riferiscono ai soli bilanci delle imprese

commerciali e industriali, ma in generale a tutte le imprese che preparano il

bilancio, siano esse operanti nel settore privato o nel settore pubblico.

In sintesi, il documento definisce:

a) le finalità assegnate al bilancio e i destinatari delle informazioni contabili;

b) le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni

contenute nei bilanci;

c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;

d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

Il Framework specifica che lo scopo del bilancio è di “fornire informazioni sulla

19 Per consentire ai destinatari di bilancio di apprezzare l’attendibilità delle informazioni contabili, lo IASB ha indicato alcune caratteristiche qualitative definite di secondo livello, quali: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la neutralità, la prudenza e la completezza.

Il contenuto del bilancio deve essere in grado di fornire una rappresentazione fedele dei fatti amministrativi. Le voci di bilancio devono corrispondere agli accadimenti osservati e rilevati in contabilità.

La neutralità rappresenta l'assenza di pregiudizi da parte dei redattori durante la preparazione del bilancio. Le informazioni devono essere ottenute senza l'intenzione di preordinare un particolare giudizio da parte degli utilizzatori in favore di particolari decisioni. La prudenza intende orientare tali giudizi secondo una prospettiva di estrema cautela.

Infine, le informazioni contabili devono essere complete, l'omissione di fatti o circostanze che hanno interessato la gestione aziendale in un dato esercizio può rendere l'informativa di bilancio falsata o fuorviante e quindi inattendibile e non significativa, non in grado di aiutare il processo decisionale degli utilizzatori di tale informazione.

(18)

18

situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura

finanziaria dell’impresa, utili a un’ampia gamma di utilizzatori per prendere

decisioni in campo economico”

20

.

Nel documento sono affrontate le questioni fondamentali per la definizione del

bilancio e del relativo processo di redazione. All’interno del Framework devono

essere affrontate tutte le principali questioni riguardanti la finalità del bilancio,

l’identificazione dei destinatari delle informazioni contabili, la struttura da

attribuire al documento di sintesi annuale, la gerarchia dei postulati e dei principi

di redazione da rispettare, il significato delle principali voci di Stato patrimoniale

e di Conto economico

21

Il complesso delle informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire

a tutti i possibili utilizzatori di valutare, ai fini decisionali, le performance attuali

e future legate all’azienda. A tal fine deve essere redatto un bilancio “a carattere

generale”, che non sia in grado di soddisfare alcuna “specifica” esigenza

informativa dei lettori o dei destinatari delle informazioni contabili. La redazione

di un bilancio a carattere generale soddisfa, infatti, un’esigenza di “comune

informazione”, destinata a una varietà di utilizzatori. Tra i destinatari o

utilizzatori del bilancio il Framework individua: gli investitori, i dipendenti, i

finanziatori, i fornitori e altri creditori commerciali, i clienti, i governi e loro

istituzioni, il pubblico. Secondo gli interessi di cui è portatore, ciascun soggetto

ha esigenze informative differenti. Il bilancio costituisce, quindi, un prospetto di

sintesi in grado di soddisfare, al contempo, sia esigenze informative comuni a

tutti gli utilizzatori, sia esigenze specifiche proprie di ciascun soggetto. Esiste

però una precisa gerarchia tra tali soggetti

22

. Il Framework precisa, infatti, che

“dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la

preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro

soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori”

23

. Le

esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali, sono dunque

20 Framework, 2001: §15.

21 Cfr. R. DI PIETRA, Framework e standard contabili dello IASB: alla ricerca di un difficile sincretismo.

22 Per una maggiore chiarezza si rinvia al paragrafo successivo. 23 Framework 2001: § 10.

(19)

19

al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali, nel valutare

la performance dell’impresa, saranno in grado di decidere se incrementare,

mantenere o liquidare il proprio investimento. L’assunzione delle decisioni da

parte dei diversi utilizzatori deve avvenire sulla base della capacità dell’impresa

di generare “flussi di cassa o equivalenti, nonché sui tempi e sulla certezza di tali

flussi”. Tale capacità può essere apprezzata, oltre che attraverso lo stato

patrimoniale e il conto economico, mediante la redazione del rendiconto

finanziario, prospetto che fornisce le informazioni concernenti le “variazioni

della struttura finanziaria”

24

.

In Italia, la finalità dei bilanci è individuata dall’art. 2423, secondo comma, c.c.

nella “rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria nonché del risultato economico”. Da quanto si ricava dalle norme del

codice civile e dal principio contabile nazionale n. 11, lo scopo dei nostri bilanci

è di esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico

dell’esercizio con criteri che siano in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei

creditori attraverso una valutazione prudenziale del capitale investito.

Nelle norme del codice civile non è presente il principio dell’utilità delle

informazioni contabili ai fini decisionali, né s’individuano i possibili destinatari

del bilancio. L’obiettivo del bilancio si focalizza, infatti, più sulle caratteristiche

dello strumento informativo piuttosto che sull’utilità delle informazioni contabili

per i possibili destinatari; non ci si preoccupa, infatti, di mettere esplicitamente i

bilanci al “servizio degli utilizzatori”, cosa che al contrario avviene nel

Framework.

Gli IAS/IFRS impongono la redazione del rendiconto finanziario, come parte

integrante del bilancio, mentre nelle norme del codice civile non vi è alcun

obbligo esplicito relativo alla sua redazione.

Si noti, infatti, che, mentre l’art. 2423 c.c. (finalità del bilancio) utilizza

l’espressione “rappresentazione veritiera e corretta ... della situazione

finanziaria”, il Framework fa riferimento alle “variazioni della struttura

24 Si rinvia alla lettura del Cap. secondo per la struttura del Rendiconto finanziario con relativa appendice.

(20)

20

finanziaria”. Nel primo caso si richiede una rappresentazione finanziaria di tipo

“statico” desumibile dai consueti prospetti di bilancio, mentre nel secondo tale

rappresentazione assume una valenza di tipo “dinamico” e richiede la redazione

del rendiconto finanziario. Nell’ambito degli IAS/IFRS tale prospetto è

strumentale alla valutazione della performance aziendale, e alle decisioni

economiche dei destinatari. Tuttavia, pur non essendo obbligatoria la redazione

del rendiconto finanziario in Italia, il principio contabile nazionale n. 11 ne

sottolinea l’importanza al fine di fornire quella rappresentazione veritiera e

corretta richiesta dall’art. 2423 c.c. Lo stesso principio contabile esclude dalla

presentazione del rendiconto solo le aziende amministrative meno dotate, a causa

delle minori dimensioni

25

.

L'adozione obbligatoria dei principi contabili IAS/IFRS e il ricorso a criteri di

valutazione basati sui valori di mercato o correnti hanno determinato una

profonda rivoluzione nella rappresentazione della situazione

economico-patrimoniale delle imprese. Si è passati da un bilancio che enfatizzava il “reddito

effettivamente realizzato” a una rappresentazione che favorisce il “reddito

potenzialmente realizzabile”. Questo dipende dalla diversa informazione cui sono

interessati i soggetti coinvolti, nel primo caso i creditori aziendali, nel secondo

caso gli investitori. In tal caso il “reddito potenzialmente realizzabile” si qualifica

come un indicatore più consono per l'apprezzamento della performance aziendale

poiché tiene conto dell'effetto delle operazioni non ancora completate. Ciò

permette di ripartire le operazioni in corso di svolgimento in ragione dell'utile e

della perdita maturati in ciascuno degli esercizi in cui si svolge la gestione.

Il postulato della competenza economica è profondamente rivoluzionato, non

identificandosi più con il principio di realizzazione dei ricavi e d’imputazione dei

corredati costi, ma caratterizzandosi per la tendenza ad anticipare gli effetti delle

operazioni in corso di svolgimento o di futura realizzazione mediante la

rilevazione di componenti positivi e negativi di reddito che sono stimate sulla

base dei valori correnti di mercato.

I modelli contabili che risultano da tale approccio tendono a privilegiare l'ottica

(21)

21

patrimonialistica del bilancio, enfatizzando la valutazione del capitale e il valore

informativo dello stato patrimoniale, ponendo in secondo piano il conto

economico e la determinazione del reddito con il confronto dei costi e dei ricavi.

La possibilità di rilevare, in via anticipata, anche parte degli utili e delle perdite

potenzialmente maturate, non altera la maggior utilità e veridicità del bilancio

perché è subordinata all'attendibilità delle stime effettuate per misurare il valore

corrente degli elementi patrimoniali. Non è da sottovalutare, comunque, il rischio

derivante dall'utilizzo di stime scarsamente obiettive possa introdurre rilevanti

elementi nella distorsione nella rappresentazione del patrimonio aziendale, tali da

comportare un annacquamento del capitale o un'ingiustificata sottostima del

patrimonio.

1.3 Obiettivo conoscitivo del bilancio secondo gli IAS/IFRS

Nella prospettiva dello IASB tutti gli utilizzatori del bilancio non si collocano

sullo stesso livello, dato che è possibile individuare due categorie in base al

potere di cui gli utilizzatori dispongono nell'ottenere informazioni necessarie

all'assunzione delle decisioni.

Nel primo gruppo rientrano tutti i destinatari che, nell'esercizio di una specifica

competenza, possono acquisire dalle aziende tutte le informazioni contabili di cui

necessitano per prendere le decisioni. Questi utilizzatori si rivolgono

direttamente agli amministratori, ottenendo informazioni che riguardano anche

altri strumenti conoscitivi. In tale categoria rientrano sicuramente le aziende di

credito e sicuramente tutti i soggetti che, a vario titolo, apportano capitale di

rischio, nonché i consulenti. Le loro esigenze conoscitive sono soddisfatte se e

solo se traggono dalle informazioni di bilancio elementi utili per apprezzare la

rischiosità dell'investimento effettuato e l'entità della redditività che ne potrà

conseguire. Necessitano, quindi, di un’informazione contabile che permetta di

valutare la convenienza ad acquistare, detenere o vendere una quota del capitale

di una qualsiasi azienda, considerando inoltre le opportunità alternative

(22)

22

d'investimento.

Nell'altro gruppo il Board ha incluso tutte le altre categorie che non hanno il

potere di rivolgersi direttamente all'impresa per ottenere informazioni aggiuntive,

rispetto a quelle normalmente disponibili. Vi rientrano: i creditori commerciali e

i piccoli risparmiatori, per i quali il bilancio costituisce la principale, se non quasi

l'unica, fonte per il recepimento delle informazioni. Nel caso dei dipendenti e

delle organizzazioni sindacali i fabbisogni informativi riguardano principalmente

la redditività e la solidità dell'azienda presso cui essi prestano la loro attività

lavorativa, nell'intento di definire le richieste salariali e di apprezzare il livello di

sicurezza del rapporto di lavoro. L'interesse dei dipendenti è anche quello di

valutare la capacità dell'azienda nel garantire per il futuro la corresponsione delle

remunerazioni pattuite e delle identità pensionistiche accantonate, nonché di

comprendere le opportunità di lavoro esistenti in termini prospettici.

Le istituzioni e i risparmiatori che hanno finanziato l'azienda hanno come

interesse principale quello di raccogliere informazioni che consentano di

effettuare una valutazione del rischio di credito e di interesse, ovvero sulla

possibilità di rimborso delle somme finanziate e di riscossione degli interessi

dovuti. Questi obiettivi richiedono un'analisi accurata della situazione finanziaria

allo scopo di individuare eventuali situazioni di insolvenza.

Nel caso dei fornitori si richiedono informazioni che permettano di comprendere

se il credito sarà onorato regolarmente, essi quindi si limitano a valutare la

solvibilità dell'azienda nel breve periodo.

Il Governo e le istituzioni pubbliche sono interessati all'ottenimento delle

informazioni sull'attività delle aziende allo scopo di conoscere l'allocazione e

l'impiego delle risorse produttive, per programmare le politiche industriali o

fiscali, nonché per determinare il reddito nazionale o per realizzare le rilevazioni

statistiche nazionali.

A causa delle diversificate esigenze conoscitive dei soggetti interessati alle

informazioni di bilancio, lo IASB ha ritenuto difficile la piena e contemporanea

soddisfazione di tutte le informative richieste. Si rileva comunque che una parte

delle informazioni richieste risulta essere comune a più utilizzatori. In particolare,

(23)

23

tale informativa comune, riguarda la possibilità di valutare la capacità

dell'azienda di generare adeguati flussi di cassa o equivalenti. Tale valutazione si

fonda sull'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Lo

IASB ritiene, quindi, che essendo gli investitori coloro che apportano capitale di

rischio, allora un bilancio che soddisfa le loro esigenze informative è anche un

bilancio che rispecchia le esigenze informative dei più. Gli investitori sono i

principali destinatari di tale documento.

Il bilancio dovrà assolvere la funzione di dare un'informativa in merito alla

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Le informazioni

sulle componenti positive e negative di reddito consentono di cogliere utili

informazioni sulla capacità di una data azienda di generare flussi di cassa o

equivalenti. La valutazione del grado di redditività contribuisce a completare il

quadro sulla valutazione degli investimenti finanziari od economici realizzati in

un determinato periodo amministrativo. Inoltre, dal rendiconto finanziario è

possibile conoscere i flussi finanziari che si sono resi necessari per l'acquisto

delle immobilizzazioni e da questi apprezzare la capacità di una data azienda di

generare risorse monetarie.

1.4 Processo di transizione: disciplina di applicazione

La creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati

membri, degli ostacoli della libera circolazione delle merci, delle persone, dei

servizi e dei capitali, era uno degli obiettivi prioritari fissati dal Trattato CEE del

1957.

In quest'ottica l'uniformità dei bilanci delle imprese europee ha rappresentato uno

degli obiettivi da perseguire per favorire il processo d'internazionalizzazione

delle imprese comunitarie. La difformità dei criteri contabili adottati nella

redazione dei bilanci delle imprese di diversa nazionalità determina una scarsa

comparabilità tra questi ultimi, implicando una difficoltà per gli operatori

(24)

24

economici di investire in conformità a informazioni diverse

26

.

Con l'armonizzazione internazionale si cerca di creare un unico insieme di

principi contabili da applicare in modo uniforme a tutti i paesi che aderiscono al

processo di convergenza, in un'ottica di miglioramento della qualità dei bilanci,

ottenendo un funzionamento efficiente dei sistemi economici.

Il primo passo verso l'armonizzazione contabile a livello comunitario fu

compiuto nel 1978 con la IV Direttiva (Direttiva 78/660/CEE) relativa ai conti

annuali delle società di capitali, e nel 1983, con la VII Direttiva (Direttiva

83/349/CEE), relativa ai conti consolidati dei gruppi aziendali, entrambe recepite

in Italia con il D.lgs. 127/1991.

Nonostante tali interventi normativi l'armonizzazione contabile non era stata

raggiunta in modo assoluto, poiché si era lasciata libertà agli stati membri nel

recepimento delle stesse.

Per colmare le esigenze di trasparenza e di comparabilità dei bilanci a livello

comunitario, la Comunità europea ha deciso di applicare dei principi contabili

internazionali, emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board)

attraverso i seguenti provvedimenti normativi:

• Direttiva 2001/65/CE recepita con il D.lgs. 394/2003;

• Regolamento CE n. 1606/2002, c.d. Regolamento IAS;

• Direttiva 2003/51/CE, nota come direttiva di modernizzazione, introduce

rilevanti novità nella forma e nel contenuto del bilancio, aggiornando le

direttive precedenti. È stata recepita con il D.lgs. n. 32/2007.

La Direttiva 2001/65/CE introduce la valutazione al fair value (o valore equo)

degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal

principio contabile internazionale IAS 39

27

. Recepita in Italia con il D.lgs. n. 394

del 2003, che si limita a prevedere l'inserimento di alcune informazioni sul fair

value degli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella redazione sulla

gestione, sia con riferimento al bilancio d'esercizio che consolidato, senza

prevedere alcun mutamento sostanziale della struttura dello stato patrimoniale e

26 Cfr. A. SILVESTRI, IAS/IFRS e bilancio assicurativo: il progetto assicurazioni, FRANCO ANGELI, 2013.

(25)

25

del conto economico, nonché dei criteri di valutazione.

Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2003/51/CE sono:

• L’inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa

28

;

• L’inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della

sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale

(substance over form), quale postulato fondamentale di bilancio della

miglior prassi contabile nazionale e internazionale;

• L’eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri;

• La possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle

immateriali;

• La presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili

internazionali attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti a

sezioni contrapposte;

• La presentazione di un rendiconto delle presentazioni o statement of

performance in alternativa agli schemi di conto economico;

• L’applicazione del fair value anche nella valutazione di poste diverse

dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39);

• La previsione di maggiori informazioni contenute nella relazione sulla

gestione.

Molteplici sono le fonti che disciplinano e orientano la redazione del bilancio

consolidato delle imprese assicurative cui devono essere affiancati i documenti

emanati dallo standard setter nazionale (OIC

29

), con speciale riguardo alla

28 Ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto.

29 L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nasce dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. L’Organismo Italiano di Contabilità si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Nello svolgimento della sua attività l’OIC provvede a:

• emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);

• partecipare all’attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei;

(26)

26

transizione ai principi IAS/IFRS e dei raggruppamenti assicurativi.

A livello nazionale le fonti di bilancio sono:

• D.lgs. n. 173/1997, in attuazione della Direttiva europea del 1991 n. 674

relativa ai conti delle imprese di assicurazione e parzialmente abrogato dal

Codice delle assicurazioni;

• D.lgs. n. 209/2005, c.d. Codice delle assicurazioni;

• Codice civile, per quanto concerne i principi valutativi di ordine generale;

• Reg. ISVAP n. 22/2008 e n. 28/2009 e relative modifiche.

A livello internazionale, con riferimento alle imprese di assicurazione quotate,

abbiamo:

• Reg. CE 1606/2002;

• D.Lgs. n. 38/2005;

• D.Lgs. n. 209/2005;

• Reg. ISVAP n. 7/2007 (e modifica del Provv. ISVAP n. 2784/2010).

Inoltre, si richiede che le compagnie assicuratrici quotate che non redigono il

bilancio consolidato di gruppo, presentino dal 2006 il bilancio d'esercizio

conforme al modello internazionale.

Nel settore assicurativo si è registrato un ritardo nella determinazione di un

insieme definitivo di principi contabili internazionali che ha determinato il

seguente ambito applicativo:

• Obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio

consolidato secondo i principi IAS/IFRS dall’esercizio 2005;

• Obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio

individuale secondo i principi contabili nazionali;

• Obbligo per le società assicurative, che emettono strumenti finanziari

quotati in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato,

di redigere il bilancio in conformità con i principi contabili internazionali

dall’esercizio 2006.

Il Codice delle assicurazioni private disciplina i caratteri generali del bilancio

(27)

27

IAS/IFRS compliant, demandando all'ISVAP la formalizzazione tecnica della

materia; l'Organo di vigilanza ha emanato il Provvedimento n. 2404 del 22

dicembre 2005 e il Regolamento n.7 del 13 luglio 2007, concernenti le forme

tecniche di bilancio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione tenute

all'adozione dei principi contabili internazionali.

L'Organo di vigilanza ha ridisegnato norme, prospetti e schemi di compilazione

per le esigenze degli standard contabili internazionali in modo da migliorare la

rappresentazione dei risultati di periodo e della situazione economico-finanziaria

delle società vigilate con il fine di garantire elevati livelli di trasparenza,

comparabilità e uniformità dell'informativa di settore, nell'interesse degli

assicurati, degli investitori e di tutti gli stakeholders.

L’art. 5 del citato decreto, di fatto, suggerisce quanto già contenuto nello IAS 1.

Prevede che nei “casi eccezionali” in cui l’applicazione degli IAS/IFRS non porti

a una “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione aziendale, la

disposizione contenuta nei principi contabili internazionali non debba essere

adottata.

Tale norma è adottabile solo nei “casi eccezionali”. Occorre, adesso, che si

determini una prassi consolidata che spieghi e giustifichi l’eccezionalità

dell’evento alla base dell’applicazione della cosiddetta overriding rule. In ogni

circostanza, tali episodi non potranno verificarsi in maniera ricorrente.

Gli eventuali utili derivanti dalla menzionata deroga sono iscritti in una riserva

non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Per adottare un principio contabile internazionale, la sua applicazione deve

fornire un'autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni

di un'impresa, contribuire all'interesse pubblico europeo e rispettare i criteri di

comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall’informativa

finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità

della gestione. La Commissione in concerto con il Comitato delle autorità

europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), per stabilire un

approccio comune in merito all'applicazione di tali principi. Il regolamento è

adottato secondo un meccanismo dotato di una struttura articolata su due livelli:

(28)

28

1. Un livello normativo con l'istituzione di un comitato di regolamentazione

contabile, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto

dalla Commissione, il quale decide l'eventuale adozione dei principi IFRS

in base alle proposte della Commissione. Lo scopo è garantire la piena

trasparenza e la responsabilità nei confronti del Consiglio e del

Parlamento;

2. Un livello tecnico con l'istituzione di un comitato tecnico di contabilità, il

Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG),

composto di esperti contabili del settore privato di vari Stati membri, che

fornisce l'assistenza e le competenze necessarie per valutare i principi

IFRS e per consigliare la Commissione in merito all'opportunità di

adottare o no il principio IFRS in questione.

Il regolamento CE 19 luglio 2002 n. 1606 obbliga, dal primo gennaio 2005, le

società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi

contabili internazionali IAS/IFRS (art. 4). È data la facoltà (art. 5) agli stati

membri di prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS anche per le

società quotate, con riferimento ai bilanci d'esercizio e alle società non quotate,

con riguardo sia ai bilanci d'esercizio, sia ai bilanci consolidati.

L'art. 9 del regolamento prevede, inoltre, che in deroga alle previsioni stabilite

dall'art. 4, gli IAS/IFRS siano applicabili dal primo gennaio 2007 per le società:

• I cui titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato

regolamentato di un qualsiasi stato membro;

• I cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e

che, a tal fine, già utilizzano i principi contabili riconosciuti in campo

internazionale (US GAAP).

Il regolamento segna un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo

d'armonizzazione contabile, iniziato con l'emanazione delle direttive contabili (in

particolare la IV direttiva CEE del 1978 e la VII direttiva CEE del 1983, sopra

citate).

Le direttive comunitarie, pur costituendo il primo tentativo a rendere uniformi e

comparabili i bilanci delle imprese europee, hanno manifestato nel corso degli

(29)

29

anni i propri limiti. Tra questi si ricordano le numerose possibilità contabili

lasciate alla discrezionalità di Paese membri, i lunghi tempi di recepimento

(l'Italia ha accolto la IV direttiva CE dopo tredici anni) e le lacune normative su

alcune questioni contabili.

Questo ha portato ad un'armonizzazione contabile incompleta con la necessità di

rivedere la strategia comunitaria in modo da consentire alle imprese UE,

intenzionate a quotarsi in mercati extra-nazionale, una confrontabilità e una

completezza dei loro bilanci con le direttive comunitarie, differentemente

applicate nei paesi membri, non erano più in grado di offrire.

Con il regolamento si è scelto di adottare un unico e organico corpus di regole

contabili, gli IAS, riconoscendone le caratteristiche di affidabilità, completezza e

internazionalità.

Entrando nel dettaglio notiamo che all'art. 1 del Reg. CE n. 1606/2002 è descritto

l'obiettivo dello stesso, “l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili

internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria

presentata dalle società di cui all'articolo 4, al fine di garantire un elevato

livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente

funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno”.

All'art. 3 è specificata l'applicabilità dei suddetti principi, che possono essere

adottati solo se:

• Non sono contrari alla finalità del bilancio stabilita nelle direttive in

materia contabile, ossia all’obiettivo di fornire una rappresentazione

chiara, veritiera e corretta dei risultati economici, della struttura e

dinamica finanziaria d’impresa;

• Contribuiscono al bene o interesse pubblico europeo;

• Rispettano i criteri fondamentali in base ai quali si apprezza la qualità

dell’informazione economica e finanziaria, ossia, ad esempio, la

comprensibilità, la comparabilità, l’attendibilità e la significatività. Tali

qualità sono un presupposto affinché le informazioni di bilancio possano

essere utili per adottare razionali decisioni di investimento e valutare in

modo adeguato l’economicità delle imprese.

(30)

30

Specifica poi all'art. 4 che dal primo gennaio 2005 le società quotate della

Comunità europea devono redigere il bilancio consolidato secondo tali principi

internazionali e lascia la facoltà agli stati membri di autorizzare o obbligare

l'utilizzo dei principi contabili internazionali (art. 5):

• Alle società quotate sul bilancio d’esercizio;

• A tutte le società non quotate sia per il bilancio d'esercizio, sia per il

bilancio consolidato.

L'Italia ha esercitato questa facoltà attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre

2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003). L'art. 25 di questa legge prevede che il

Governo è delegato a emanare, entro il termine del 30 novembre 2004, uno o più

decreti legislativi per l'esercizio delle suddette facoltà.

La legge dispone l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella

redazione:

• Del bilancio d'esercizio delle società quotate;

• Del bilancio d'esercizio e consolidato delle società con strumenti

finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del TUF;

• Del bilancio d'esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari

finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;

• Del bilancio consolidato delle imprese di assicurazione;

• Del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione, solo nei casi in cui

siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

L'applicazione degli IAS/IFRS è, invece, facoltativa nella redazione del bilancio

d'esercizio o consolidato delle società non quotate, mentre è esclusa la redazione

del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione, non quotate e per il

bilancio d'esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma

abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

La legge comunitaria del 2003 prevede inoltre l'eventuale modifica alla

normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le

innovazioni derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e il coordinamento delle

disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'applicazione

dei principi contabili internazionali.

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