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Schema di disegno di legge concernente “Norma in materia di apprendimento permanente“

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2007, VOL 3, N. 9 ISSN 2279-9001

CONTRIBUTO TEORICO

Schema di disegno di legge concernente “Norma in

materia di apprendimento permanente“

Elio Satti,

Responsabile Apprendimento per tutta la vita Regione Toscana

Lo schema di legge appare non consapevole di cosa significhi apprendimento permanente. Un generico riferimento alle strategie dell’Unione Europea non è sufficiente a far emergere tutto il dibattito che da molti anni si è sviluppato intorno al concetto di lifelong and lifewide learning. Lo schema di legge sembra non tener conto di questo dibattito e, soprattutto, di non recepire alcune conclusioni che da questo dibattito sono scaturite.

La prima e macroscopica carenza è di ordine culturale. Il diritto all’apprendimento per tutta la vita, fortemente affermato in tutti i documenti dell’Unione Europea significa proprio “per tutta la vita” e non per una sua parte. Lo schema di legge lo riduce, invece, al solo periodo dell’età adulta ingenerando, ancora una volta, confusione tra un concetto culturalmente assodato nel passato, quello dell’Educazione degli Adulti, con il suo superamento in cui ciò che conta non sono i diver-si periodi della vita che diventano cruciali ma la vita stessa della persona alla quale proporre per-corsi formativi diversificati in base ad una serie di variabile rintracciabili nel suo sviluppo perso-nale e lavorativo. Ancora una volta la difficoltà dell’integrazione delle politiche si ripresenta in una cultura giuridica tutta tesa a distinguere minuziosamente la vita della persona come un retta segmentata in cui si stabiliscono percorsi appropriati al solo segmento perdendo di vista l’insie-me. Questa visione produce una ulteriore frammentazione nel processo di validazione delle abili-tà acquisite nel percorso formativo.

Il Libretto formativo cui fa riferimento il disegno di legge si presenterà come un mosaico in cui ogni tessera rappresenterà un segmento formativo ma non sarà in grado di dare una visione ge-nerale di quanto effettivamente la persona ha incorporato e questo perché la relazione tra forma-zione obbligatoria, che avrà una sua validaforma-zione, e quella formale, non formale o informale adul-ta, anch’esse validate probabilmente con criteri diversi dalla prima, non potranno integrarsi. Il risultato sarà quello che scaturisce dal paradigma di partenza: ad ogni periodo della vita corri-sponde un particolare tipo di riconoscimento, ma, mentre alla certificazione del percorso formale sono, per legge, legate conseguenze giuridiche, all’altro tipo di formazione questo pare non av-venga.

Il disegno di legge accoglie la necessità di soddisfare un bisogno esistente senza però analizzarlo nel nostro contesto nazionale e rispondendo, genericamente, ad un disegno europeo. Peraltro non si considera la vera natura del dibattito europeo sull’argomento finendo col configurare, di fatto, due tipi di formazione, quella certificata di seria A e quella validata di serie B.

Questa sensazione è sottolineata dal fatto che la validazione e l’attribuzioni di crediti non signifi-ca, nel disegno di legge, attribuzione di crediti spendibili ma , piuttosto riconoscimento di percor-si formativi. L’interrogativo che percor-si pone riguarda il valore che ha detta validazione e, soprattutto, se essa sia utilizzabile nel mondo lavorativo. La seconda carenza è relativa alla mancanza assoluta di stanziamenti finanziari per cui ci si chiede coma possa essere resa operativa la eventuale legge che da questo disegno deriverebbe.

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