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COMUNE DI SAN CRISTOFORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA 0 Originale 0 Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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(1)

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

0 Originale 0 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 13 adunanza del 24 LUGLIO 2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – COMPONENTE PATRIMONIALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21,00 presso la sala delle adunanze consiliari.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr. d’ord. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 GHIO Monica X

2 POZZI Cristina X

3 BRENGI Stefano X

4 FERRARI Fabio X

5 BIORCI Alessandro X

6 GHIO Elio X

7 BIANCHI Luana Anna Rosa X

8 FERRARI Marcello X

9 TANCREDI Silvana X

10 RONCALI Mauro X

11 BROZZO Marco X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Atteso che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la predetta I.U.C. si basa su due distinti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la I.U.C. si compone:

Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

 Della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle sotto elencate disposizioni normative:

 Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

 Disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, quando espressamente richiamate;

Rilevato che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs.

504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

Preso atto che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune con rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007);

Viato il richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che:

al comma 6 recita: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

al comma 7 recita : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

al comma 8 recita: “L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento…….omissis…”;

(3)

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell’aliquota da applicare;

Dato atto che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 che resteranno assoggettate ad IMU;

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:

 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell' imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna nella presente seduta è assimilata all’abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

Dato atto che:

 che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13 e per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento;

 che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai comuni;

 che ai sensi del comma 9-bis, inserito dall’art. 56, comma 1, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. A), del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “beni merce”);

Verificato che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo;

Atteso che:

- l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

(4)

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

-

la medesima disposizione statuisce che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguita sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ”può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

Evidenziato che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che “per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

Considerato che:

 per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2014, pari ad un presumibile ammontare di € 122.000,00 importo necessario a garantire le esigenze di bilancio anche in conseguenza di ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, si dovrà provvedere ad applicare un’aliquota ordinaria nella misura del 10,00 per mille;

Visto da ultimo l’articolo 22, comma 2, del D.L. 24.04.2014, n. 66/2014, con il quale è stato sostituito il comma 5-bis dell’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge 44/2012, in base al quale si rimanda ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, l’individuazione dei comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Presto atto pertanto della possibilità che i terreni ricadenti sul territorio del Comune di San Cristoforo, esenti da imposta fino al 31.12.2013, dal 01.01.2014 diventino imponibili ad aliquota di base, salvo disposizioni agevolative da adottarsi specificatamente dal Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2014:

 ALIQUOTA DI BASE

Incremento dell’aliquota stabilita dallo Stato dallo 7,6 per mille allo 10,00 per mille;

 VARIAZIONE AD ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI Mantenimento dell’aliquota stabilita dallo Stato dello 0,76%;

(5)

 VARIAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO

Riduzione dell'aliquota statale del 7,60 al 5,00 per mille per le unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (come disciplinate dal regolamento);

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per fabbricati A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) Mantenimento dell’aliquota stabilita dallo Stato dello 4,00 per mille

Detrazioni:

-

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.

1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visti:

-

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

 l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visti:

a) il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

b) lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di applicazione dei tributi locali;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge D E L I B E R A

Di approvare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - per l’anno d’imposta 2014:

 ALIQUOTA DI BASE 10,00 per mille con le seguente variazione:

1. 7,6 per mille per i terreni agricoli

(nel caso in cui con D.M. MEF adottato in data successiva alla presente deliberazione diventino fattispecie imponibile con decorrenza 01.01.2014);

(6)

2. 5,00 per mille per le unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (come disciplinate dal regolamento);

 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 per mille (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

Detrazioni:

-

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Di rispettare il vincolo normativo (art. 1, c. 677, L.147/2013 e s.m.i.) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la componente relativa all’Imposta Municipale Propria (I.U.C.- IMU), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente atto.

(7)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Ghio Monica Dr Ferraris Gian Franco

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 24/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA BIANCHI RAFFAELLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 24/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ODONE CARLA

ADEMPIMENTIRELATIVIALLAPUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 29/07/2014 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.

267/2000.

Lì, 24/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Ferraris Gian Franco

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