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OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2020 - Quesito sul potere di vigilanza del Consiglio giudiziario sul funzionamento degli uffici del distretto al fine di rilevare eventuali disfunzioni.
(delibera 21 ottobre 2020)
Il Consiglio
- rilevato che nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX ha trasmesso al Consiglio superiore il seguente quesito: “A. Se il Consiglio giudiziario, in forza dell’art. 15, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 25/2006 e dell’art. 13 lettera a) del regolamento del Consiglio giudiziario ligure – che attribuisce al Consiglio giudiziario un potere di vigilanza sul funzionamento degli uffici del distretto al fine di rilevare eventuali disfunzioni, nel significato precisato nella risoluzione del 1° luglio del 2010 – possa effettuare una ricognizione delle scelte organizzative compiute dai dirigenti del distretto (con riferimento ai provvedimenti che abbiano inciso sulla organizzazione delle udienze e sulle gestione delle aule) volta ad esaminarle, individuandone eventuali criticità, tanto più in una situazione eccezionale come la presente dettata alla emergenza sanitaria in atto, ferma la competenza della Commissione permanente per l’individuazione dei locali idonei alla celebrazione delle udienze; ovvero se, come ritenuto da questo Consiglio a maggioranza, B. Il Consiglio debba limitare la propria attività alla valutazione dei provvedimenti dei dirigente che comportino variazioni organizzative e tabellare, esprimendo il relativo parere, senza poter estendere tale valutazione ai provvedimenti che non abbiano determinato tali effetti, dei quali deve comunque venire a conoscenza a norma dell’art. 44 circolare tabelle, in quanto di competenza esclusiva della Commissione Permanente ovvero del dirigente quale datore di lavoro”;
- letto l’art. 15, lettera d), del d.lgs. n. 25/2006, in virtù del quale i Consigli giudiziari “esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia”;
- letta la risoluzione sui poteri di vigilanza dei consigli giudiziari, adottata dal Consiglio nella seduta del 1° luglio 2010 e non revocata o modificata da successivi provvedimenti o decisioni consiliari;
- considerato che con tale risoluzione il Consiglio ha inteso fornire “utili indicazioni per la realizzazione concreta ed efficace del potere di vigilanza”, sul presupposto che sia necessario
“garantire … che l’attività dei Consigli giudiziari si svolga secondo modalità omogenee su tutto il territorio nazionale…”, cercando di “favorire strutture organizzative ed orientamenti interpretativi comuni e condivisi”;
- che l’attività di vigilanza è stata ritenuta funzionale “anche alla diffusione di buone prassi ed alla verifica periodica dell’andamento degli uffici giudiziari, in una prospettiva che non è più soltanto di mero controllo ma è, soprattutto, di promozione di modelli organizzativi efficienti. In altri termini, ai Consigli giudiziari spetta, oltre che la verifica in ordine ad eventuali disfunzioni verificatesi nei singoli uffici, anche l’attivazione di meccanismi idonei a prevenire situazioni di disservizio”;
- che, nella stessa risoluzione, si indicano, come possibile oggetto dell’attività di vigilanza sia “la individuazione e la verifica di disfunzioni connesse all’attuazione del progetto e delle previsioni tabellari” sia la ricognizione “di segnalazioni relative a disfunzioni organizzative o dei servizi amministrativi”;
- che, al contrario, stante anche l’abrogazione della lettera c) del suddetto art. 15 del d.lgs. n.
25/2006, l’attività di vigilanza “non può risolversi in forme di controllo sui singoli magistrati,
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rimesse in via esclusiva dalle norme primarie ai dirigenti degli uffici giudiziari ed al Ministro della giustizia”;
- considerato, nel caso di specie, che l’attività oggetto del quesito, e che il Consiglio giudiziario di XXX avrebbe in animo di compiere, riguarda “una ricognizione delle scelte organizzative compiute dai dirigenti del distretto (con riferimento ai provvedimenti che abbiano inciso sulla organizzazione delle udienze e sulle gestione delle aule) volta ad esaminarle, individuandone eventuali criticità, tanto più in una situazione eccezionale come la presente dettata alla emergenza sanitaria in atto, ferma la competenza della Commissione permanente per l’individuazione dei locali idonei alla celebrazione delle udienze”;
- ritenuto che tale attività attiene alla verifica dell’andamento degli uffici giudiziari, ossia alla verifica, sul piano organizzativo, delle attività compiute dagli uffici giudiziari del distretto e, quindi, rientra tra le attività che il Consiglio giudiziario può compiere;
- che tali verifiche dovranno però riguardare l’organizzazione delle attività, della logistica e della gestione delle udienze, non potendo ridondare in un controllo diretto sull’operato svolto dai singoli dirigenti degli uffici.
Pertanto, si
delibera
di dare risposta al quesito di cui in premessa affermando che, con le precisazioni indicate in motivazione, il Consiglio giudiziario di XXX può compiere una ricognizione delle scelte organizzative compiute dai dirigenti del distretto, anche nell’attuale contingenza epidemiologica, con particolare riferimento ai provvedimenti che abbiano inciso sulla organizzazione delle udienze e sulle gestione delle aule”.