REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE
DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI AREE INTERNE SUD-OVEST
Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dei singoli Comuni facenti parte della Funzione Associata, ovvero di proprietà di altri Enti dati in comodato d’uso , inseriti in apposito elenco aggiornato dall’assemblea dei sindaci, da destinare ai servizi della Funzione Associata e/o alle attività degli enti aderenti.
Inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature, al fine di collaborare e sostenere l’attività dei singoli Comuni ed altri Enti o Associazioni presenti sul proprio territorio, per:
1. interventi di protezione civile e attività antincendio
2. interventi relativi ai servizi di competenza della Funzione Associata;
3. interventi di competenza degli enti aderenti alla Funzione Associata;
Art. 2 – Mezzi ed attrezzature
I mezzi ed attrezzature si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:
a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente utilizzabili senza particolare abilitazioni, quali, per esempio : impianti di amplificazione, impianti di proiezione o riproduzione, gazebo , ecc
b) attrezzature e mezzi “speciali”, che richiedono l’impiego di personale abilitato ed addestrato all’utilizzo, quali per esempio: automezzi antincendio, auto cestello, gruppo elettrogeno, carrelli, autogru, ecc.
Qui di seguito e ai fini del presente regolamento detti mezzi e attrezzature saranno indicati con il temine BENI, fermo restando le citate caratteristiche ai fini del loro utilizzo.
Art. 3 - Soggetti utilizzatori
Possono essere soggetti utilizzatori:
a) I Comuni e gli Enti facenti parte della Funzione Associata;
b) Associazioni di volontariato, che operino in collaborazione con la Funzione Associata o nei comuni della funzione associata e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per poterne garantire il corretto uso. I casi saranno valutati ed approvati singolarmente dal COORDINATORE della Funzione Associata.
Per le finalità di cui all’articolo 1 la funzione associata può concedere in uso attrezzature di cui all’articolo 2 compatibilmente con la disponibilità delle stesse e secondo il seguente ordine di precedenza a:
• Comuni facenti parte della Funzione Associata;
• Enti che hanno stipulato apposita convenzione con la Funzione Associata;
• Comuni limitrofi non facenti parte della Funzione Associata;
Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l’ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo del Comune capofila Orvieto, fermo restando la precedenza assoluta, prima della comunicazione della avvenuta concessione, per le iniziative dei comuni appartenenti alla Funzione Associata.
In caso di particolari situazioni di emergenza il Coordinatore della Funzione Associata si riserva di stabilire e/o cambiare le priorità.
Art. 4 – Modalità di utilizzo
Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature, di proprietà dei singoli Comuni aderenti alla Funzione Associata o avuti in comodato d’uso, ed inseriti nell’apposito elenco sono le seguenti:
a) prestito in emergenza, periodo necessario al ripristino delle normali condizioni;
b) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo breve, di non più di sette giorni;
c) comodato d’uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo, per non più trenta giorni;
sottoscrivendo apposito verbale di consegna/restituzione da parte del Coordinatore o suo delegato.
Il concessionario titolare del mezzo o suo delegato dovrà verificare che i mezzi e le attrezzature vengano utilizzate da personale abilitato e adeguatamente addestrato.
L’individuazione del personale da utilizzare, la formazione di eventuali squadre sarà compito dei singoli comuni a cui fa carico garantire le norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.
Le squadre dei singoli comuni potranno essere affiancate o collaborate da personale delle associazioni di volontariato di protezione civile eventualmente segnalate dai singoli comuni della Funzione Associata.
Art. 5 –Assegnazione dei beni
L’utilizzo o l’assegnazione di beni a soggetti esterni al territorio della Funzione Associata saranno valutati di volta in volta da parte del coordinatore della Funzione Associata.
In ogni caso i beni vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato da parte del concessionario titolare. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono a cura del richiedente.
ART. 6 – Domanda e rilascio della concessione
I soggetti di cui all’art. 3, previa verifica della possibile disponibilità delle attrezzature presso l’Ufficio della Funzione Associata, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo, la richiesta di concessione d’uso, redatta su apposito modulo, reperibile presso la sala operativa
della Funzione Associata e/o disponibile sul sito internet www.comune.orvieto.tr.it- sezione protezione civile o www.protezionecivileorvieto.it
La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:
- i dati individuanti l’ente, l’associazione, il comitato ed il rappresentante legale;
- il tipo di bene che viene chiesto in uso;
- il motivo della richiesta, l’indicazione del luogo e la data dell’utilizzo - le date previste per il ritiro e per la riconsegna del materiale;
- l’accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso;
- la disponibilità a provvedere al trasporto delle attrezzature ed alla loro cura e montaggio.
- l’impegno a garantire l'ordinato e regolare utilizzo ed a riconsegnare i beni entro il termine stabilito in sede di richiesta
- l’impegno di assumersi ogni responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramenti dei beni concessi in uso e che risultano da apposito verbale di consegna;
- l’impegno a sollevare la Funzione Associata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si verifichino durante l'uso delle attrezzature;
- la firma del Sindaco o Assessore delegato o Dirigente responsabile dell'Ufficio utilizzatore, se presentato da un Comune
- a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.
Valutate le richieste e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Coordinatore della Funzione Associata comunicherà entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e almeno tre giorni prima dell’utilizzo il rilascio della concessione d’uso con indicate le modalità di ritiro/ consegna ed eventualmente risarcimento dei danni provocati secondo quanto previsto dall’art. 8
La concessione in uso delle attrezzature può essere negata al richiedente per i seguenti motivi:
a) Se le richieste non sono formalizzate secondo il presente Regolamento;
b) Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
c) Quando nel corso di precedenti utilizzi da parte dello stesso soggetto, Associazione, od Ente o Gruppo, si sano verificati fatti risultanti in contrasto con gli impegni sopra previsti .
d) Per l’insorgenza di emergenze di protezione civile per cui risulta indispensabile quel bene.
ART. 7 – Consegna dei beni
La consegna del bene al richiedente sarà effettuata dal concessionario titolare del mezzo o suo delegato con la contestuale stesura di un verbale, che l’incaricato del richiedente dovrà sottoscrivere.
I beni vengono consegnati nello stato dichiarato dal concessionario Titolare. In caso di non coincidenza di quanto dichiarato l’assegnatario dovrà tempestivamente (al primo utilizzo) dare comunicazione di quanto verificato.
Il prelievo dei materiali ed attrezzature potrà avvenire non prima di 2 giorni dall’inizio delle manifestazioni.
In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e che l'autista sia abilitato con la patente necessaria.
ART. 8 – Riconsegna dei beni
Alla data prescritta i beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con serbatoio pieno così come vengono consegnati.
All’atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale e gli eventuali danni riscontrati.
La riconsegna dei beni dovrà essere effettuata non oltre 2 giorni dall’ultimazione dell’utilizzo, a cura e spese dell’utilizzatore, presso il relativo deposito o nel medesimo posto della consegna, tranne nel caso di diversa disposizione del concessionario Titolare che ha assentito la concessione.
Per eventuali danni e riparazioni si rimanda a quanto previsto dall’art. 12
Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza
In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche Telefonicamente al coordinatore e formalizzata successivamente.
Valutata la richiesta, il Coordinatore si attiverà per la consegna anche con effetto immediato, ferme restando le altre condizioni previste nell’articolo precedente.
Art. 10 - Assegnazioni a titolo permanente
Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono essere assegnati a titolo permanente ai comuni facenti parte della Funzione Associata , ferma restando la facoltà del Coordinatore di richiederne la restituzione in caso di cessata attività o uso improprio dei beni assegnati.
Art. 11 – Revoca della concessione
La concessione in uso può essere revocata, senza che il beneficiario o utilizzatore abbia diritto ad alcun indennizzo:
• quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
• quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati in modo improprio e dannoso;
• per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
Art. 12 – Responsabilità
Ogni responsabilità conseguente all’uso dei materiali e delle attrezzature e/o ad ogni fatto ad esso riconducibile è rimessa alla esclusiva responsabilità dei rappresentanti dell’Ente o Associazione di protezione civile, a cui sono stati concessi in uso. Graverà
pure sugli stessi il rispetto di ogni norma in materia di sicurezza, prevenzione incendi, sanità e ordine pubblico.
Il beneficiario, come più volte ribadito, deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.
La responsabilità per l’uso improprio delle strutture è completamente a carico del beneficiario. Il beneficiario terrà sollevata la Funzione Associata e/o i proprietari dei beni da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall’uso dei beni concessi
Nel caso in cui vengano rilevati danni ai beni in concessione, il concessionario titolare provvederà d’ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al beneficiario il pagamento delle spese sostenute.
Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione. Per quanto concerne la manutenzione ordinaria, questa rientrerà nelle quote associative.
In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvederà con lettera al Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di riconsegna.
L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porterà all'esclusione da successivi prestiti.
Art. 13 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le disposizioni impartite dal coordinatore o suo delegato.
Art. 14 Pubblicità
II presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata presso gli uffici front office istituti presso i comuni facenti parte della Funzione Associata a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 15 Entrata in vigore
II presente regolamento, entrerà in vigore ad esecutività della delibera di giunta dei singoli comuni e pubblicato all'albo pretorio.
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti dei singoli comuni facenti parte della Funzione Associata, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.