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Procura della Repubblica di. ( Procura competente luogo del domicilio del querelante ) Oggetto : Querela nei confronti del Consiglio dei Ministri

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Procura della Repubblica di ……….

( Procura competente luogo del domicilio del querelante )

Oggetto : Querela nei confronti del Consiglio dei Ministri

DENUNCIA QUERELA

Con eventuale emissione di misure cautelari (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - art. 289 c.p.p)

Il sottoscritto ………..nato il……… a

……… residente a………

………in ………..ed elettivamente domiciliato, quale costituenda parte civile rappresentato dall’avv. Edoardo Polacco con studio in Roma Via Nemorense 93 mail/pec avvedoardopolacco@puntopec.it, avvocatopolacco@gmail.com , dichiara di voler proporre denuncia querela nei confronti di :

-Mario Draghi nato a Roma il 3.9.1947 domiciliato , per la carica, in Roma P.zza Colonna, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Roberto Speranza nato a Potenza il 4 gennaio 1979 domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Entrambi elettivamente domiciliati per la carica presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri in Roma, Piazza Colonna;

quali promotori/ sottoscrittori del Decreto Legge n.1 del 7.1.22 e del DPCM 21.1.2022 e degli atti normativi prodromici e conseguenziali .

ed anche di:

-Ministro Economia e Finanze Daniele Franco nato a Trichiana il 7.6.53

-Ministro della Giustizia Marta Cartabia nata a San Giorgio su Legnano 14 maggio 1963

-Ministro Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nato a Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966

-Ministro Pubblica Amministrazione Renato Brunetta nasce a Venezia il 26 maggio 1950

Quali promotori e sottoscrittori del DPCM 21.1.22

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Ed eventualmente nei confronti degli altri soggetti che dovessero emergere durante le indagini.

Esclusivamente, ove nelle azioni descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale

FATTI

Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo Italiano , presieduto dal prof.

Mario Draghi, su proposta del Ministro della Salute Roberto Speranza, stabiliva, in forza dell'emergenza epidemiologica da “ Covid” che tutti gli operatori del comparto sanitario fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da “Covid” .

Tale normativa che prevedeva una durata impositiva fino al 31.12.2021( poi giugno 2022) , conteneva gravissime sanzioni comprensivamente della sospensione senza stipendio dal posto di lavoro e conseguente sospensione dall’albo professionale sanitario . Tale norma, per la prima volta in una democrazia occidentale, prevedeva quindi una reale azione dichiaratamente estorsiva, sotto forma di obbligo normativo :” o ti vaccini o non hai stipendio e non puoi lavorare ”.

La norma, pertanto, introduceva nel nostro ordinamento non già una normale sanzione penale o amministrativa , ma una vera e propria minaccia/coercizione:

o i sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione. Anzi, lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva effettuarla attraverso un obbligo/previsione di mancato sostentamento alimentare.

Con ulteriore similare provvedimento, Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, si moltiplicava la pressione normativa attraverso l’obbligo del “green pass” per accedere ad una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine ed altro ancora.

Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, tale obbligo di green pass da tampone o vaccino o esenzione, veniva esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, e ad ulteriori comparti del mondo del lavoro sempre con la stessa sanzione :” o ti vaccini o ti tamponi, o non percepisci stipendio e non puoi lavorare ”.

Tali disposizioni venivano nuovamente estese con decreto legge n. 172/2021 a tutto il personale scolastico, comparto difesa e sicurezza con obbligo vaccinale.

Infine, con i decreti legge n. 221/2021 del 24 dicembre, n. 229/2021 del 30 dicembre il Governo ha esteso l'obbligo vaccinale indiretto attraverso il “super green pass” anche per l’utilizzo dei trasporti pubblici con ulteriori nuove lesioni dei diritti costituzionali nazionali e sovranazionali come quello del libero

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spostamento dei cittadini.

DECRETO LEGGE N.1 DEL 7.GENNAIO 22

Con decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, si è nuovamente normata , con ulteriore decreto d’urgenza, senza che siano stati ancora ratificati dal parlamento i decreti precedenti in materia , l’obbligatorietà della vaccinazione agli over 50 ed ulteriori obblighi e sanzioni .

In particolare detto Decreto Legge 7.1.22 n.1 prevede :

“ART.1 Art.4 quater – (estensione dell’obbligo di vaccinazione agli ultra cinquantenni).co.1-1 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età…ART.1-Art. 4 quinques- (estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro)- -3-1 .a decorrere dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori si applica l’obbligo vaccinale per l’acceso ai luoghi di lavoro, attraverso certificazione verde Covid 19 che devono possedere ed esibire …co.2 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni… per i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale… che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro…co 4 i lavoratori che sono privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati ed a loro non sono dovuti la retribuzione né altro compenso…co.5 è vietato l’accesso ai lavoratori, ai luoghi di lavoro in violazione di tali obblighi…ART.1-art.4 sexies ( sanzioni pecuniarie)- 1. In caso di inosservanza dell’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento…co.3- l’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero…co.4.-il Ministero della Salute avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio…co.5- l’ASL competente per territorio trasmette all’Agenzia delle Entrate , nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, una attestazione relativa ala insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi…co.6- l’Agenzia delle Entrate, mediante notifica ed entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo… co7- in caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di cui al co. Precedente, ferma restando la competenza del Giudice di Pace…ART.2 – estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle Università… ART.3- estensione dell’impiego delle certificazioni

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i verdi…co.1- E’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super gree pass” l’accesso ai seguenti servizi ed attività : a) servizi alla persona b)pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatti salvi quelli necessari per assicurare esigenze essenziali e primarie della persona , individuate con DCPM su proposta del Ministero della Salute….c) colloqui visivi con detenuti…ART 3 –co. 1-ter- la disposizione di cui al comma precedente si applica dal 1 febbraio 2022 … ART 3 co 2 b1 – la certificazione verde ( green pass base) si attua anche ai difensori, consulenti, periti…ART.3 co.3- l’assenza del difensore conseguentemente al mancato possesso della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento…” .

Le norme emesse in virtù del presupposto stato emergenziale non trovano alcuna legittimazione neppure nell'art. 32 Cost., norma che consente l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana e quindi a tutte le norme costituzionali nazionali e sovranazionali

Appare indispensabile evidenziare che lo “stato emergenziale” nazionale è stato prorogato dall’art. 2 DECRETO LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 fino al 31 marzo 2022, dopo essere stato normato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, poi del 29 luglio 2020, poi del 7 ottobre 2020 poi del 13 gennaio 2021 poi del 21 aprile 2021, nonché dall’art.1 co.1 del D.L. 23 luglio 2021 n.105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021 n.126 ed art.

1 co.1 del D.L. 24 dicembre 2021 n.221.

Se tale stato emergenziale cesserà, per legge al 31 marzo, come può, poi un decreto legge successivo, disporre uno “stato emergenziale” temporalmente ulteriore senza alcuna giustificazione scientifica obbligando al “super green pass”

milioni di cittadini lavoratori fino al 30 giugno 2022 ??? Trattasi di un palese e certificato abuso di potere perpetrato dal legislatore .

Inoltre il vero e proprio divieto al lavoro, introdotto dalle descritte norme , condanna, senza neanche un processo giudiziario sommario, il lavoratore ed il cittadino , in relazione alla possibilità di sopravvivenza , equivalendo, nei fatti, ad una sorta di pena di morte/condanna indiretta:” o si cede alla minaccia o non si può sopravvivere” . Tale modalità legislativa, mai perpetrata in Italia, se non durante la dittatura fascista, secondo la quale era necessaria la tessera del partito per lavorare, è palesemente illegittima anche rispetto all'art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena di morte anche indiretta , rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La motivazione addotta dal legislatore nei confronti dell’obbligatorietà per gli ultra

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cinquantenni dell’obbligo vaccinale sancisce la seguente finalità : “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (art. 4-quater, d.l. 44/2021 e poi dal d.l. 1/2022) . Ma quale criterio logico connette le adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazione di cura e di assistenza con l’obbligo di vaccino per gli ultracinquantenni ??? E quale differenza sostanziale può esserci tra un quarantacinquenne ed un cinquantenne tale da privare il secondo di diritti costituzionali essenziali??? Non solo si appalesa una illogicità manifesta della norma ma anche una palese disparità di trattamento, entrambi vietati dalla legge italiana ( cfr L.241/90) . ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO .

Ed ancora in tema di diritti costituzionali calpestati. "La proroga del blocco degli sfratti per morosità è una misura temporanea destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità." (Corte Costituzionale 11 novembre 2021, n. 213).

Detta chiara ordinanza si riferisce al diritto di proprietà , diritto disponibile, quindi ancor più eclatante appare la compressione dei diritti indisponibili previsti dalla costituzione violati anche in senso temporale atteso che il D.L. 24 dicembre 2021 n.22l che ha rinnovato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ben oltre il detto termine di 24 mesi massimo previsto e poi ancor peggio il D.L. 1/22 ha ampliato i termini temporali degli obblighi vaccinali per i lavoratori di ulteriori tre mesi , dalla data del termine dello stato emergenziale e fino al 30 giugno 2022 .

OBBLIGO GREEN PASS AVVOCATI

Il D.L. 1/2022 contiene, per quanto interessa la presente querela, due norme.

La prima, all'art. 1, prevede un obbligo generalizzato di vaccinazione a carico dei cittadini italiani che abbiano raggiunto il 50° anno di età.

Inoltre l'art. 3 del D.L. 1/2022. poi. modifica l'art. 9 sexies del D.L.52/2021, per come convertito nella L.87/2021 e successivamente modificato dal D.L. 127/2021, estendendo l'obbligo di possedere il certificato vaccinale (green pass da tampone o base) anche agli Avvocati per poter accedere ai locali dei Tribunali.

Com'è noto, la formulazione originaria della norma escludeva, dal novero dei soggetti tenuti a tale obbligo, l'Avvocatura, oltre che i periti, gli ausiliari del Giudice estranei all'amministrazione della Giustizia, i testimoni e le parti.

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La norma poneva, in sostanza, l'obbligo a carico di coloro che hanno un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione restando esclusi tutti gli altri soggetti.

Tale esclusione veniva, altresì, giustificata in seno alla stessa relazione illustrativa del D.L. 127/21 che spiega come l'intervento legislativo intendesse "regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un attività analoga a titolo onorario".

Appare di lampante evidenza che il decreto legge 1/2022 affianca a quei soggetti verso cui lo Stato ha potere coercitivo, posto che organicamente fanno parte dell'amministrazione della Giustizia, altri soggetti che, evidentemente, vengono considerati “ eventuali e fungibili” ( gli avvocati) .

Tant'è che lo stesso d.l. 1/2022 ritiene che non possa essere considerato” legittimo impedimento” l’assenza dell’avvocato privo di green pass ( base) , sottraendo al Giudice una valutazione che gli è propria e che va effettuata caso per caso, come attualmente avviene in caso di istanza di legittimo impedimento proposto dal difensore e che termina con ordinanza motivata del Giudice.

Tale norma , che viola palesemente anche il diritto alla difesa contenuto nell’art. 24 della Costituzione, appare talmente disarticolata che ha consentito e consente ai massimi organi giudiziari italiani, addirittura di estendere anche agli avvocati, gli obblighi previsti dall’art.1 che modifica l’art. 4 quater , inerenti il possesso del super green pass ( tripla vaccinazione) . Tale previsione non espressamente prevista dal Decreto Legge, nella sua negligente formulazione, ha consentito al Procuratore Generale di Cassazione prot.412/55g del 10.1.22 e ad altri Uffici Giudiziari, di predisporre le ordinanze ( all. 1) con le quali si danno disposizioni obbligatorie, di possesso di super green pass, agli avvocati “ quali lavoratori dipendenti ultracinquantenni ” dei Tribunali .

Quindi il Governo italiano ha previsto in pratica che l'esibizione del green pass sia mezzo esclusivo per l'esercizio del diritto/dovere della professione legale.

Il Governo italiano sta violando le linee guida sancite dall'Alto Commissario ONl per i Diritti l mani: https://\VAV\v.ohchr.org/Documents/1 '.vcnts/1 '.mergencyMeasures Covid 19.pdt, poiché insiste nel porre in essere norme che non rispettano i principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e legalità.

Il decreto legge del n 1 del 7 gennaio 2022 entrato in vigore il 10 gennaio 2022 apre una gravissima lesione nel principio di non discriminazione in quanto,

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appunto, discrimina gli avvocati che non dovessero essere in possesso del green pass per qualsiasi motivo, anche per la disfunzione del sistema, per impossibilità a vaccinarsi, per una libera scelta di non vaccinarsi, mancato accesso ad un test, ecc, ma soprattutto viola il diritto di difesa della persona nel caso in cui il legale di cui si fida non possa accedere alle aule di giustizia. Basterà fare l’esempio di un avvocato che effettuerà un test Covid alle ore 8 del lunedi mattina, stessa data nella quale ha udienza alle ore 9/10 e risulterà positivo al test quindi con obbligo di recarsi immediatamente in isolamento/quarantena fiduciaria e che quindi non potrà tempestivamente comunicare il proprio “ legittimo impedimento”, risultando assente ingiustificato ed altre decine di esempi similari che mettono a repentaglio l’inviolabile diritto alla difesa .

Infatti il diritto di difesa è un diritto garantito dalla Costituzione italiana all'art.

24, nonché da molteplici disposizioni internazionali: ad oggi in Italia tale diritto è seriamente compromesso dalla decretazione emergenziale dell'attuale

Governo. Fra gli articoli vincolanti a livello internazionale ed oggi violati dall'ordinamento italiano si evidenziano :

- L’ART. 14 dell'ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) che riconosce il diritto di un imputato in un procedimento penale a un processo equo. Un elemento di questo diritto, enunciato nella sottosezione (3)(d), è il diritto dell'imputato di essere rappresentato da un avvocato di sua scelta. Inoltre L'articolo 14 (3)(d) prevede (3 ) che “nella determinazione di ogni accusa penale a suo carico, ogni persona ha diritto alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza…… (d) Essere giudicato in sua presenza, e difendersi di persona o mediante un'assistenza legale di sua scelta; essere informato, se non dispone di un'assistenza legale, di questo diritto; e farsi assegnare un'assistenza legale, in ogni caso in cui gli interessi della giustizia lo richiedano”.

Inoltre lo stesso CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (con testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008, il 15 luglio 2011 e il 16 dicembre 2011) all'art. 10 prevede che "nell’ esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni...” .

IL DPCM 21.1.2022

In data 21.1.22 il Governo, nelle persone di Ministro Economia e Finanze

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Daniele Franco Ministro, della Giustizia Marta Cartabia, Ministro Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ,Ministro Pubblica Amministrazione Renato Brunetta sottoscrivevano il DPCM 21.1.22 nel quale , sostanzialmente disponevano : “… non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19, di cui all’art.9 co.2 per a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali e consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettagli….b) esigenze di salute, approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici alle strutture socio sanitarie e veterinarie… esigenze di sicurezza con accesso agli uffici delle Forza di Polizia e polizie locali per assicurare le attività istituzionali indifferibili, nonchè quelle di prevenzione e repressioni degli illeciti…

d) esigenze di giustizia per le quali è consentito l’acc3sso agli uffici giudiziari esclusivamente per la presentazione indifferibile di denunce o richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine per cui è necessaria la presenza della persona convocata…2) il rispetto delle misure del presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi…

Detto DPC limita, sotto forma normativa di regolamento, gravemente ed irrimediabilmente la vita quotidiana di milioni di italiani, senza alcuna spiegazione medico scientifica, con l’aggravio di palese “disparità di trattamento” ed “ illogicità manifesta” . Basti pensare alla locuzione “a) esigenze alimentari di prima necessità”, per comprendere che alla base del provvedimento non ci sia alcuna logica medico scientifica ma esclusivamente la volontà punitivo/coercitiva/ discriminatoria nei confronti di chi non è possessore del green pass , limitandone gravemente la vita attraverso una palese violenza privata atta all’obbligo indiretto vaccinale . Basterà qualche piccolo esempio. Il sottoscritto privo di green pass ed un altro con green pass possono entrare entrambi in un ipermercato e quindi respirare la stessa aria e toccare gli stessi prodotti ma l’altro potrà mettere nel proprio carrello una scatola di camomilla ed io che la ritengo necessaria per dormire non la posso acquistare perché non

“ di prima necessità” , come del resto anche per un paio di calzini o della biancheria intima…

A peggiorare e certificare la colpa grave, se non il dolo , dei sottoscrittori di tale DPCM che, si ribadisce recita che “ non è richiesto il green pass per le esigenze alimentari di prima necessità” , mentre a poche ore dalla sua sottoscrizione è stata pubblicata una FAQ governativa nella quale la norma sottoscritta dal Governo con un DPCM viene smentita dal Governo stesso con detta FAQ pubblicata ed inviata a tutte le agenzie stampa italiane con la quale si autorizza

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la spesa nei supermercati per qualsiasi merce sia esposta, quindi, con ulteriore grave disparità di trattamento, decisa contro la norma stessa, potrò acquistare biancheria intima, nell’ ipermercato, ma il negozio specializzato di biancheria intima non me la potrà vendere.

Ma la certificazione della volontà punitiva governativa, attraverso la promulgazione del suddetto DPCM, priva di qualsivoglia motivazione medico scientifica è quella del divieto di entrare in banca ovvero presso gli sportelli postali che erogano le pensioni ai cittadini privi di green pass.

Quindi centinaia di migliaia di cittadini come il sottoscritto , anche in considerazione che non tutti sono obbligati ad avere o saper utilizzare un computer, che non tutti vivono in zone coperte da internet, che i bancomat pubblici non erogano più di euro 250 al giorno, non potrà USUFRUIRE del proprio conto corrente bancario/postale né ritirare pensione o vaglia e non potrà neanche ritirare ATTI GIUDIZIARI giunti tramite il servizio postale.

Tale compressione di diritti illogica dal punto di vista medico scientifico appare assolutamente illecita e generante violenza privata e/o abuso d’ufficio.

ULTERIORI NORME della COSTITUZIONE ITALIANA e NORME SOVRANAZIONALI PRESUMIBILMENTE VIOLATE

Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10,11 13, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 1 e 2, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dell’art. 3, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE, dell’art. 168 e 169 TFUE, degli artt. del Codice di Norimberga, della Dichiarazione di Helsinki, della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 154 del 28.03.2001. Anche ed in particolare . L’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati alla salvaguardia delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina.

L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza” ed anche ai sensi dell’art. 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso

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informato

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE “LOCUS COMMISSI DELICTI”

Il reato di violenza privata, ma anche quello di abuso di ufficio nascente dall’azione intellettiva e poi promulgativa di una norma illegittima, nella sede istituzionale del Governo ( Roma), si sviluppa attraverso la sua attuazione , la lesione del diritto soggettivo e quindi con l’ effettuazione della causa/evento- danno nei confronti del soggetto querelante, nel luogo del suo domicilio/lavoro abituale .

ISTANZA DI EMISSIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari ritenuti ai fini dell’interruzione della consecutio normativa temporale che prevede l’emissione di provvedimenti “coercitivi urgenti” , anticostituzionali e probabilmente illegittimi ogni 15 giorni, nelle more della conversione in legge degli stessi Decreti , ai fini dell’interruzione degli eventuali reati in atto, atteso che l’obbligo vaccinale apporta condizioni irreparabili, da una eventuale interruzione postuma all’inoculazione

Alla luce dei fatti esposti, il sottoscritto, dichiara di

PROPORRE DENUNZIA QUERELA CONTRO

-Mario Draghi nato a Roma il 3.9.1947 domiciliato , per la carica, in Roma P.zza Colonna, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Roberto Speranza nato a Potenza il 4 gennaio 1979 domiciliato per la carica presso il Ministero della salute in Roma

Entrambi elettivamente domiciliati per la carica presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri in Roma, Piazza Colonna;

Ed anche di :

-Daniele Franco nato a Trichiana il 7.6.53, Ministro Economia e Finanze -Marta Cartabia nata a San Giorgio su Legnano 14 maggio 1963 Ministro della Giustizia

-Giancarlo Giorgetti nato a Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966, Ministro Sviluppo Economico

-Renato Brunetta nato a Venezia il 26 maggio 1950 Ministro Pubblica Amministrazione

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tutti domiciliati, per la carica presso la presidenza del Consiglio in Roma Piazza Colonna

Ed eventualmente nei confronti degli altri soggetti che dovessero emergere durante le indagini

ove nelle azioni narrate ovvero in quelle oggetto di eventuali indagini investigative fossero ravvisati fatti contrari al Codice Penale ed eventualmente

CON particolare riguardo per il reato

ex art. 323 cp co.2 ( abuso d’ufficio ) ex art. 610 ( violenza privata )

e per tutti gli eventuali ulteriori illeciti penalmente rilevanti che si ravvisassero in questa notizia .

Con riserva di integrare la prova orale, testimoniale e documentale,conclude chiedendo la punizione dei responsabili con una giusta pena ove nelle azioni descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale

Con riserva pure di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni.

Si chiede, inoltre, ai sensi degli artt. 405, 408 cpp, di essere avvisati della eventuale richiesta di proroga del procedimento de quo e della eventuale richiesta di archiviazione dello stesso, nonché dell’eventuale richiesta di emissione di decreto penale alla quale sin da ora ci si oppone.

Firma

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