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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 19 febbraio 2020

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(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 56/01 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets) (1). . . 1 2020/C 56/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM

Group) (1). . . 2 2020/C 56/03 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9466 — Infineon/Cypress) (1). . . 3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 56/04 Tassi di cambio dell'euro — 18 febbraio 2020. . . 4

Corte dei conti

2020/C 56/05 Relazione speciale 03/2020 «La Commissione contribuisce alla sicurezza nucleare nell’UE, ma occorrono aggiornamenti» . . . 5

IT

C 56 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

19 febbraio 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 56/06 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 6 2020/C 56/07 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain

recycling assets)) Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 8 2020/C 56/08 Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.9623—AMG/Shell/JV) (1). . . 9 2020/C 56/09 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) Caso ammissibile alla

procedura semplificata (1). . . 10 2020/C 56/10 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9754 — KII/INFOR) Caso ammissibile alla procedura

semplificata (1). . . 11 2020/C 56/11 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9735 — Amex/GBT) Caso ammissibile alla procedura

semplificata (1). . . 12 2020/C 56/12 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg

2) Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 13

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 56/13 Avviso di Consultazione Pubblica Indicazioni geografiche della Colombia e del Perù da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea. . . 14 2020/C 56/14 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di

produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 16

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/01)

Il 20 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9332. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/02)

Il 18 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9433. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(5)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9466 — Infineon/Cypress)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/03)

Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9466. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(6)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 18 febbraio 2020

(2020/C 56/04)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,0816

JPY yen giapponesi 118,70

DKK corone danesi 7,4702

GBP sterline inglesi 0,82985

SEK corone svedesi 10,5498

CHF franchi svizzeri 1,0619

ISK corone islandesi 137,70

NOK corone norvegesi 10,0883

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 24,898

HUF fiorini ungheresi 334,83

PLN zloty polacchi 4,2746

RON leu rumeni 4,7823

TRY lire turche 6,5643

AUD dollari australiani 1,6195

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,4345

HKD dollari di Hong Kong 8,4024

NZD dollari neozelandesi 1,6921

SGD dollari di Singapore 1,5058

KRW won sudcoreani 1 288,74

ZAR rand sudafricani 16,2792

CNY renminbi Yuan cinese 7,5732

HRK kuna croata 7,4440

IDR rupia indonesiana 14 780,06

MYR ringgit malese 4,4919

PHP peso filippino 54,799

RUB rublo russo 68,9685

THB baht thailandese 33,773

BRL real brasiliano 4,7009

MXN peso messicano 20,1596

INR rupia indiana 77,3900

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(7)

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 03/2020

«La Commissione contribuisce alla sicurezza nucleare nell’UE, ma occorrono aggiornamenti»

(2020/C 56/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 03/2020, dal titolo «La Commissione contribuisce alla sicurezza nucleare nell’UE, ma occorrono aggiornamenti».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.

(8)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/06)

1. In data 11 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Generali Real Estate S.p.A. («Generali RE», Italia), controllata da Assicurazioni Generali S.p.A. (Italia);

— Apleona Real Estate GmbH («Apleona RE», Germany), appartenente al gruppo Apleana (Germania) e controllata indirettamente da EQT AB (Svezia).

Generali RE e Apleona RE acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di gestione immobiliare di nuova costituzione che si configura come impresa comune («l’impresa comune»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Generali RE: gestore di attivi immobiliari operante con un modello aziendale integrato che offre l’intera gamma di servizi di gestione patrimoniale, compresi i servizi di gestione immobiliare;

— Apleona RE: offre servizi di gestione di immobili di tutti i tipi. Apleona RE fa parte del gruppo Apleona, un gruppo europeo di imprese operanti nella gestione integrata delle infrastrutture, nello sviluppo tecnologico e nella gestione immobiliare, compresi tutti i servizi commerciali, il marketing e la locazione. Il gruppo Apleona è a sua volta di proprietà di EQT VII (Lussemburgo), un fondo di investimento che fa parte del gruppo EQT, un gruppo di fondi di investimento privati controllato in ultima istanza da EQT AB (Svezia);

— impresa comune: prestazione di servizi di gestione immobiliare in Austria.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(9)

M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(10)

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain recycling assets)) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/07)

1. In data 10 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— TSR Recycling GmbH & Co. KG e TSR Recycling Holding GmbH (collettivamente «TSR Recycling», Germania), appartenenti al gruppo Remondis (Germania), che è controllato in ultima istanza da Rethmann SE & Co. KG (Germania);

— Mirec B.V. (Paesi Bassi), Sims M+R GmbH (Germania), Sims Recycling Solutions AB (Svezia) e Sims Recycling Solutions Austrian Holdings GmbH (Austria) (collettivamente «imprese oggetto dell’operazione»), tutte appartenenti a Sims Metal Management Limited (Stati Uniti).

TSR Recycling acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme delle imprese oggetto dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— TSR Recycling: commercio e trasformazione di materie prime secondarie per i produttori di acciaio e le fonderie. TSR Recycling opera nella raccolta, nello stoccaggio e nella trasformazione di rottami metallici ed elettronici, offre servizi ambientali e di smaltimento dei rifiuti e gestisce impianti di riciclaggio sia in Germania che nel resto dell’Europa;

— imprese oggetto dell’operazione: riciclaggio di dispositivi elettronici e trasformazione di miscugli metallici provenienti da diversi processi di riciclaggio. Le imprese oggetto dell’operazione gestiscono impianti a Bergkamen (Germania), Eindhoven (Paesi Bassi), Sint Niklaas (Belgio), Mullendorf (Austria) e Katrinenholm (Svezia).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain recycling assets)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(11)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.9623—AMG/Shell/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/08)

1. In data 12 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— AMG Advanced Metallurgical Group N.V. («AMG», Paesi Bassi),

— Shell Overseas Investments B.V. («SOI», Paesi Bassi), controllata di Royal Dutch Shell plc («Shell», Regno Unito),

— Shell & AMG Recycling B.V. («S&AR», Paesi Bassi).

AMG e Shell acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di S&AR.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— AMG è un gruppo che opera su scala mondiale nei metalli speciali e nell’ingegneristica, nel riciclaggio di residui di catalizzatori esauriti derivanti dalla lavorazione del petrolio grezzo ad opera di raffinerie in Nordamerica e nella vendita dei metalli estratti attraverso il processo di riciclaggio;

— Shell è un gruppo di enti che operano su scala mondiale nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio e gas. Fornisce anche nuovi residui di catalizzatori destinati alle industrie della raffinazione e della trasformazione petrolchimica;

— S&AR opererà, al di fuori del Nordamerica, nel riciclaggio di residui di catalizzatori esauriti e nella vendita dei metalli estratti attraverso il processo di riciclaggio.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9623—AMG/Shell/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(12)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/09)

1. In data 12 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— I Squared Capital Advisors LLC («ISQ», Stati Uniti),

— Rubis SCA («Rubis», Francia),

— Rubis Terminal S.A. («Rubis Terminal», Francia), attualmente controllata da Rubis.

ISQ acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune con Rubis dell’insieme di Rubis Terminal.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ISQ: impresa di investimento che opera su scala mondiale in settori quali l’energia, i servizi pubblici, le telecomunicazioni e i trasporti;

— Rubis: impresa specializzata nella distribuzione di prodotti petroliferi e nello stoccaggio di prodotti liquidi (prodotti petroliferi, prodotti chimici, prodotti agricoli e fertilizzanti) che opera su scala mondiale;

— Rubis Terminal: divisione aziendale di Rubis la cui attività principale consiste nella gestione di terminal di stoccaggio alla rinfusa in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Turchia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(13)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9754 — KII/INFOR) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/10)

1. In data 12 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Koch Industries, Inc. («KII», Stati Uniti),

— Infor, Inc. («Infor», Stati Uniti), che attualmente è controllata congiuntamente da Koch Industries Inc. e Golden Gate Private Equity, Inc.

KII acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Infor.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— KII: impresa privata che detiene un gruppo composito di imprese operanti nei seguenti settori: raffinazione e prodotti chimici, processi e attrezzature/tecnologie di riduzione dell’inquinamento, minerali, fertilizzanti, commercio di prodotti di base e servizi, polimeri e fibre, vetro, prodotti forestali e beni di consumo, componenti elettronici, allevamento, stampa e imballaggio, software per le imprese e investimenti;

— Infor: impresa internazionale che opera su scala mondiale nella fornitura di software per la pianificazione delle risorse aziendali e nei relativi servizi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9754 — KII/INFOR

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(14)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9735 — Amex/GBT) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/11)

1. In data 10 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— American Express Company («Amex», Stati Uniti);

— GBT JerseyCo Limited («GBT», Jersey), attualmente controllata da Amex e Qatar Holding LLC.

Amex acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di GBT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni di Qatar Holding LLC e altri soci da parte di terzi, con una conseguente riduzione delle quote di Qatar Holding LLC in GBT.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Amex: servizi finanziari multinazionali. Insieme alle sue controllate consolidate, Amex presta servizi di carte di credito e servizi di viaggio a fini turistici e per motivi di lavoro a consumatori e imprese di tutto il mondo. Amex opera a livello internazionale nell’emissione di carte di pagamento e nella stipulazione di convenzioni con esercenti;

— GBT: opera su scala mondiale nella prestazione di servizi di agenzia di viaggio alle imprese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9735 — Amex/GBT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(15)

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 56/12)

1. In data 11 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— AXA Real Estate Investment Managers France («AXA REIM France», Francia), controllata in ultima istanza da AXA S.A.

(«AXA», Francia),

— Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A («Predica», Francia), controllata al 100 % di Crédit Agricole Assurances («CAA», Francia), che a sua volta è una controllata al 100 % di Groupe Crédit Agricole («GCA», Francia).

AXA REIM France e Predica acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di ELL Luxembourg 2 S.à r.l. («ELL», Lussemburgo).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— AXA REIM France: opera nella gestione di attivi e di fondi, principalmente in Europa, ed è controllata in ultima istanza da AXA, un gruppo che opera a livello mondiale nell’assicurazione vita, nell’assicurazione malattia e in altri rami assicurativi, nonché nella gestione di investimenti;

— Predica: opera nel settore dell’assicurazione vita e malattia in Francia. Predica appartiene a GCA, un gruppo internazionale che offre un’ampia gamma di servizi bancari e assicurativi;

— ELL: noleggio di locomotive elettriche progettate per il traffico internazionale e transfrontaliero e utilizzate in tutta l’Europa continentale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(16)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Colombia e del Perù da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

(2020/C 56/13)

Nel quadro dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù (1) e l’Ecuador (2), dall’altra, le autorità colombiane e peruviane hanno presentato l’elenco allegato delle indicazioni geografiche, protette in quanto tali, rispettivamente, in Colombia e in Perù, ai fini della protezione nell’ambito dell’accordo. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette anche nell’UE.

La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:

(a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

(b) è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu- countries-protected-in-eu_en.pdf

(c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

(d) mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

(e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo di tale procedura e alla successiva adozione di un atto giuridico che inserisce tali denominazioni nel suddetto accordo.

(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

(2) GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1.

(3) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(17)

Elenco delle indicazioni geografiche della Colombia da proteggere nell’Unione europea come indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari (4)

Nome Descrizione sintetica

BOCADILLO VELEÑO Gelatina di frutta

Elenco delle indicazioni geografiche del Perù da proteggere nell’Unione europea come indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari (5)

Nome Descrizione sintetica

ACEITUNA DE TACNA Olive

CACAO AMAZONAS PERÚ Cacao

CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA Caffè

CAFÉ VILLA RICA Caffè

LOCHE DE LAMBAYEQUE Frutta

MACA JUNÍN-PASCO Maca

(4) Elenco fornito dalle autorità colombiane.

(5) Elenco fornito dalle autorità peruviane.

(18)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento

delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 56/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Quarts de Chaume»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0829-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Zona geografica

La zona geografica viene modificata come segue: Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

Modifica redazionale: Il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento, tale elenco fa riferimento alla versione vigente del codice geografico ufficiale pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2. Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé- sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Notre-Dame- d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

Tale modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare di produzione. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.

La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza al punto 9.

(1) GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.

(19)

3. Disposizione agroambientale

Nel capitolo I, sezione VI, punto 2, è aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.»

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici.

Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di terroir.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4. Divieto di raccolta

Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).»

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5. Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase:

«Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato negli ultimi cinque anni.»

Nel disciplinare di produzione non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) bensì a una resa, ossia a un volume di raccolto diviso per la superficie di produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6. Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b), riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati, è soppressa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7. Misure transitorie

Nel capitolo 1, sezione XI, è aggiunto il testo «disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 m».

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, in cui la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

(20)

8. Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con la modalità di redazione utilizzata in tutti i disciplinari di produzione per la zona di Anjou Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9. Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO 1. Nome del prodotto

Quarts de Chaume

2. Tipo di indicazione geografica DOP - Denominazione di origine protetta 3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini bianchi fermi ottenuti da uve raccolte a sovramaturazione aventi le caratteristiche analitiche principali specificate in appresso:

- un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 18 %;

- un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini sono vini bianchi dolci ottenuti dal monovitigno Chenin B. Si tratta di vini potenti e delicati, caratterizzati da una notevole complessità aromatica, che, al palato, presentano una notevole armonia tra dolcezza e vivacità, spesso sottolineata da una punta di amaro. La loro capacità di invecchiamento è notevole.

Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 11

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 25 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5. Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche essenziali Pratica enologica specifica

È vietato usare la tramoggia di ricevimento con coclea, la pigiatrice-pompa e la pressa continua.

È vietata qualsiasi tecnica di arricchimento; - È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C. - È vietato l’uso di trucioli di legno.

(21)

I vini sono oggetto di affinamento almeno fino al 1° luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

D en si tà Pratica colturale

La densità minima d’impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Potatu ra e pal iz z am ent o della vite Pratica colturale

Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per pianta. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

Pratica colturale È vietata l’irrigazione.

R accol ta Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione.

L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.

Trasp or to d el ra ccol to Pratica colturale

È vietato l’uso dei rimorchi autoscaricanti a coclea e dei rimorchi autoscaricanti muniti di pompa a palette.

Nei contenitori utilizzati per il trasporto della vendemmia, l’altezza dell’uva deve essere inferiore o uguale a 1 metro.

b. Rese massime 25 ettolitri per ettaro.

6. Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.

7. Varietà principale/i di uve da vino Chenin

8. Descrizione del legame/dei legami 1. Informazioni sulla zona geografica

a) D escr i zio ne dei fat to r i na turali r ilevanti per il l egam e

Situata nel cuore dell’Anjou, la zona geografica è attraversata da un ripido pendio che si estende in direzione est/ovest sopra il fiume Layon. Si estende interamente sul territorio del comune di Rochefort-sur-Loire. Le parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, occupano una quarantina di ettari esposti a sud ai piedi di tale ripido pendio. Con un dislivello da 25 a 75 metri, la superficie parcellare delimitata si inserisce nelle ultime pendici del pendio, nel cuore di un meandro del fiume Layon, che essa sovrasta.

(22)

Tali parcelle delimitate poggiano sostanzialmente su un sottosuolo scistoso brioveriano, una peculiarità di questo sito poiché tale stadio geologico, caratteristico della riva sinistra del Layon, è presente soltanto in alcuni punti della riva destra. Sulla parte superiore della superficie parcellare delimitata, localmente, appaiono delle puddinghe, conglomerati di ciottoli di origine fluviale, molto erosi. In molti casi i suoli, marcatamente erosi, lasciano apparire la roccia madre; tuttavia, più di frequente, la vigna è impiantata su un suolo argilloso molto sottile. Tali suoli molto superficiali hanno una riserva idrica molto limitata e la pendenza favorisce un drenaggio eccellente.

Il clima della zona geografica, analogamente a quello della zona geografica della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», è un clima oceanico moderato. Beneficiando di un effetto Föhn ed essendo protetto dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più elevati del massiccio dei Mauges a ovest, la zona geografica presenta un livello di precipitazioni annuo di circa 600 millimetri, mentre tale livello è pari a 800 millimetri sul massiccio di Mauges. La piccola valle di «Bézigon», formata da un meandro del fiume Layon, favorisce le foschie mattutine che nascondono le vigne durante l’intera mattinata autunnale. Tale contesto naturale, ben riparato dai venti del nord, dell’est e dell’ovest, beneficia di un notevole soleggiamento che consente ai suoli sassosi di riscaldarsi in primavera. La presenza di lecci, lungo tutto il pendio, di mimose, nonché di mandorli manifestano in questo luogo la più bella espressione del concetto di «dolcezza angioina».

b) Descr i z io ne dei fat tor i umani r ile vanti per il legame

Questi vigneti devono il nome a un uso antico. È nel 1028 che Foulques Nerra lascia in eredità all’abbazia di Ronceray d’Angers una proprietà situata nel comune di Rochefort-sur-Loire. Le monache di tale abbazia, consapevoli dell’interesse del sito, sanno adottare le misure per sfruttarla al meglio. Così, nel XV secolo, i signori di Guerche, locatari del «tenement de Chaume», pagano le monache con «i migliori quarti della vendemmia effettuata sul rovescio del lato esposto a sud». Lo sfruttamento da parte dell’abbazia di Ronceray, nel corso di molti secoli, ha consentito di conservare numerosi documenti relativi ai vini prodotti nel «tenement de Chaume», come testimonia una convocazione datata 23 settembre 1674 avente l’obiettivo di fissare un divieto di vendemmia. Durante il XVII e il XVIII secolo questi vini sono molto ricercati dagli intermediari olandesi che fanno dei vigneti situati sulle sponde del Layon il loro luogo privilegiato di approvvigionamento.

La rivoluzione francese consente ai civili di acquisire abitazioni all’interno della zona geografica. Il vigneto viene ristrutturato e condiviso tra alcuni proprietari che si adoperano per migliorare la qualità dei vini. All’inizio del XX secolo, il signor Mignot, titolare dell’azienda agricola di «Château de Bellerive», denuncia ripetutamente gli effetti dannosi della potatura lunga per il vitigno Chenin B.

I produttori comprendono inoltre molto rapidamente l’importanza di vendemmiare tali uve a maturità avanzata, utilizzando tecniche specifiche. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come quando arriva nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien specifica che: «nel caso dei buoni cru, la vendemmia viene effettuata a più riprese; le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».

Il decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Quarts de Chaume», datato 10 agosto 1954, è il risultato della storia di questo sito e della ricerca di qualità e autenticità che ha ispirato i produttori nel corso di generazioni.

2. Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Quarts de Chaume» sono vini bianchi dolci ottenuti dal monovitigno Chenin B. Si tratta di vini potenti e delicati, caratterizzati da una notevole complessità aromatica e, al palato, presentano una notevole armonia tra dolcezza e vivacità, spesso sottolineata da una punta di amaro. La loro capacità di invecchiamento è notevole.

3. Interazioni causali

L’influenza meridionale del clima oceanico, associata a una situazione topografica particolarmente favorevole, a un’esposizione originale ai piedi del pendio e a suoli poco profondi e sassosi risultanti dall’erosione degli scisti brioveriani, offre a questo sito tutte le caratteristiche necessarie per l’elaborazione di grandi vini. Il vitigno Chenin B, un vitigno autoctono, trova nella zona di «Quarts de Chaume» uno dei suoi siti di elezione, in cui sviluppa tutto il suo potenziale, che si esprime con particolare potenza ed eleganza. Gestite nell’ottica della limitata resa di produzione, queste vigne sono oggetto di tutte le cure dei produttori.

(23)

L’originalità del sito risiede nella sua posizione nel cuore di un meandro del fiume Layon. Al mattino presto, le foschie autunnali depositano fini goccioline sulla buccia dell’uva in piena maturazione, favorendo l’impianto della Botrytis cinerea. Questo fungo, all’origine della «muffa nobile», si diffonde sui grappoli dorati grazie al calore dei raggi del sole, attivando così la concentrazione di zucchero nelle bacche e lo sviluppo della complessità aromatica. Talvolta, in alcune annate, al termine della stagione più arida, la concentrazione si ottiene per appassimento, mediante la semplice azione meccanica del vento e del calore che secca l’uva. Le uve vengono quindi raccolte mediante cernite manuali successive all’interno di una medesima parcella, con un tenore minimo di zucchero di 298 grammi per litro.

Nella regione vitivinicola dell’Anjou, nel corso del tempo sono emersi siti che producono regolarmente vini eccezionali, come il «Quarts de Chaume». Si estendono in ambienti privilegiati nei quali le condizioni topografiche, del suolo e del clima sono ottimali. Individuati e rinomati da secoli, sono oggetto della massima cura dei produttori, tanto in vigna quanto in cantina. Tali siti sono all’origine, anno dopo anno, di vini originali che da diversi secoli sono ai vertici della classifica dei vini di Anjou, con una menzione di «cru». Dal XV secolo, la raccolta delle uve del «tènement de Chaume» è particolarmente ambita. Tale notorietà è innanzitutto locale, testimoniata dalle cure dedicate a tale vigna dalla badessa del monastero di Ronceray e dalle sue monache, dal parroco della paroisse di Rochefort che non esita, durante gli anni 1690, a reclamare con precisione quanto a lui dovuto: «il contenuto di una grossa botte di vino di Chaulme che Monsieur de la Guerche mi ha dato, da ritirare dalle diciannove che percepisce presso la menzionata proprietà di Chaulme».

Tale notorietà e tale reputazione si sono espanse grazie al fiume Layon, rotta di navigazione e commerciale. Alla fine del XVIII secolo, la sua navigabilità consentiva agli Olandesi di venire ad approvvigionarsi di questi vini che resistono così bene al trasporto marittimo. Nel XIX secolo, numerosi scritti lodano i vini di «Quarts de Chaume». William Guthries (1708-1770), geografo inglese, nella traduzione della sua pubblicazione «Nouvelle Géographie Universelle» apparsa nel 1802, nella sua classificazione parla del «cru di Quarts de Chaume». Maisonneuve, nel suo libro «L’Anjou, ses vignes et ses vins», pubblicato nel 1925, fa riferimento ai vini di «Quarts de Chaume» definendoli «les perles du Layon» (le perle del Layon).

La pratica prevede un affinamento dei vini per diversi mesi, circostanza che conferisce loro una notevole capacità di conservazione e contribuisce a rafforzare la complessità aromatica, evidente durante la degustazione. La menzione

«grand cru» attualmente associata a questi vini, testimonia usi, competenze acquisite e una reputazione storica costruita nel corso delle generazioni e solidamente affermata.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata Quadro normativo:

Legislazione dell’UE

Tipo di condizione supplementare:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Maine e Loira sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur- Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé- sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Notre-Dame- d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

Etichettatura Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

(24)

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire»

secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.

il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire»

secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica

«Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-abcfe31e-d643-4d13-8a1e-40bac856b9f5

(25)
(26)

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2985 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

IT

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