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unico, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 64 del 9 ottobre 1987

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale ed agricolo con decreto Luglio 1987- Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali degli addetti alla frangitura olive.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1987 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 25 e 27 luglio 1987 (all. nn. 1 e 2) che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissano le nuove misure della retribuzione annua, minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo, relativamente al periodo 1° luglio 1987 - 30 giugno 1989.

Per il settore agricolo il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall'operatività dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circolare n. 58/1977).

Liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 1987

Le nuove misure retributive di seguito precisate sostituiscono quelle indicate nella circolare numero 59/1985 ed operano a decorrere dal 1° luglio 1987 in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

1. SETTORE INDUSTRIALE

Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 11.282.000 Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 20.952.000 2. SETTORE AGRICOLO

2.1 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976:

fino al 90° giorno:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 19.300 b) per età superiore ai 16 anni L. 33.980 dopo il 90° giorno anche non continuativo:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 25.340 b) per età superiore ai 16 anni L. 43.530

Le misure sopra riportate riguardano unicamente i casi di ricaduta per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, non essendo più operante per le modifiche introdotte nel quadro legislativo la norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 2° della legge n.

37/1977.

Ad ogni buon fine si confermano i criteri di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D. P.

R. 27 aprile 1968, n. 488.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circolare n. 24/1982), fatto salvo il limite minimo di l. 33.600 (v. circolare n. 13/1987, pagina 11).

Lavoratori agricoli di cui all articolo 205, lettera b) del testo

unico, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli specializzati fissata annualmente per provincia (v. circolare numero 48/48 t.u./1982).

2.2 Retribuzione annua convenzionale.

Per il calcolo delle rendite L. 18.002.000.

La stessa retribuzione di L. 18.002.000 si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo unico.

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2.3 Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate (ai sensi della legge numero 54/1982 v. circolare n. 24/1982), sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

3. Assegno per assistenza personale continuativa.

Dal 1° luglio 1987, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del testo unico è rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 372.000 mensili.

Poiché l'assegno in parola viene adeguato alla nuova misura solo in occasione dell'intervento tecnico relativo alle operazioni di rivalutazione delle rendite, le concessioni di assegno per assistenza personale continuativa che entreranno nella gestione meccanizzata successivamente al rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione, debbono recare l'importo della prestazione già rivalutato al 1° luglio 1987, ovvero, se la concessione decorre da data antecedente, l'importo in vigore fino al 30 giugno 1987 e la relativa decorrenza e quello in vigore dal 1° luglio 1987 con pari decorrenza.

4. Assegno una tantum in caso di morte.

Sempre dal 1° luglio 1987, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno una tantum in caso di morte è fissato nella misura di L. 1.489.000.

5. Particolari categorie di assicurati.

5.1 Medici esposti all azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Per la rivalutazione della rendite afferenti tale categoria di assicurati, verranno fornite separate istruzioni non appena possibile.

5.2 Studenti.

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1987 conformemente al disposto dell'articolo 2 del d.m. 12 dicembre 1968 , sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 59/1985:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque fino a 15 anni compiuti L. 11.282.000

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti L.

11.877.000

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 21° anno di età in poi L. 12.868.000.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1987.

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico, il citato decreto ministeriale del 25 luglio 1987 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

per gli anni 1984 e precedenti 1,1810 per l'anno 1985 1,0571

per l'anno 1986 e per il primo semestre 1987 1,0000

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 1987 nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, provvederà direttamente questa Direzione generale servizio meccanizzazione, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 3.

Farà carico invece alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. allegato n. 3, punto 3.12, ultimo capoverso e punto 3.13, ultimo capoverso);

b) gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati dal 1°luglio 1987 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circolare numero 41/1985);

c) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 1987;

3. rendite unificate.

Relativamente a queste ultime, si rammenta che per tutte le rendite unificate, di competenza degli anni 1985, e 1987, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico.

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In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 1987, questa Direzione generale Servizio Meccanizzazione provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1985, 1986, 1987, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1985 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° luglio 1987.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite.

Contemporaneamente, al fine di dare automatico ai conteggi dal 1° luglio 1987, dovranno segnalare il valore o nel campo 63 del mod. 150/I mecc., con periodo dal ... al ... uguale a 06/87.

Integrazione rendita.

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre (cioè non pervenuti al servizio meccanizzazione entro il 15 settembre), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili misure dal 1° luglio 1987.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a decorrere dal 1° luglio 1987.

Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale Servizio Meccanizzazione.

Rateazione delle rendite.

A conferma di quanto stabilito con circolare n. 67/1984, la rateazione delle rendite rimane fissata come segue:

pagamento bimestrale delle rendite per inabilità permanente di importo fino a L. 1.300.000 annue;

pagamento mensile delle rendite per inabilità è permanente di importo superiore a L. 1.300.000 annue e delle rendite ai superstiti di qualunque ammontare.

Potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendita che lo chiedano e conprovino di averne effettiva necessità. In tale ipotesi il pagamento dei ratei dovrà essere gestito direttamente dalle Unità periferiche con contemporanea sospensione del caso dall'archivio magnetico centrale delle rendite.

Comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione.

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, questa Direzione generale invierà la relativa comunicazione agli interessati mediante i modd. 170/I mecc. e 171/I mecc. stampa dei modd. 150/I mecc. e 151/I mecc.

Anche in occasione dell'attuale rivalutazione, i modd. 150/I mecc. e 151/I mecc. saranno sostituiti da appositi tabulati che questa Direzione generale Servizio Meccanizzazione, invierà ad ogni Ispettorato regionale nel corrente mese di ottobre.

Peraltro i modd. 150/I mecc. e 151/I mecc. continueranno ad essere stampati per le singole rendite ogni qualvolta intervenga una variazione degli elementi anagrafico contabili delle stesse.

Azione di surroga e regresso aggiornamento valori capitali di rendite.

Attesa la cadenza biennale della rivalutazione delle rendite, al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio (anziché al 1° gennaio).

Pertanto le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita sino al 30 giugno.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti avvocature dovranno chiudere anche il rinvio delle cause tanto in primo grado, quanto in sede di appello per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO.

inabilità dal 50 al 59%

209.300 275.700

Inabilità dal 60 al 79%

292.900 386.100

Inabilità dall'80 all'89%

534.900 661.800.

Inabilità dal 90 al 100%

836.600 937.300.

inabilità del 100% +a.p.c.

1.208.600 1.309.300.

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