EDIZIONE 2019
FORMEL
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FORMAZIONE ENTI PUBBLICI
CORSO 9
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO
MODULO 1
Le pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di bilancio 2018
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO
DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Finito di stampare nel mese di marzo 2019 da Formel Editoria
Rif.: C09M01DEN - Rev. 0 - 12/03/19 - Qualsiasi riproduzione vietata -
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SLIDES
• Le pensioni nel pubblico impiego dopo la legge di bilancio 2018... Pag. 1
• Le novità in materia di pensione anticipata ... » 59
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Nozione dinamica : muta nel tempo e al variare della società, dei mutamenti demografici, economici, del lavoro
Nuovi rischi
Nuovi bisogni
“ Welfare State” definizione
Rischi e bisogni
Il welfare state è quindi l’insieme delle politiche sociali mediante le quali lo Stato fornisce ai propri cittadini forme di protezione rispetto ai rischi e ai bisogni connessi alla società e al suo mutamento.
Rischi = eventi che possono produrre :
Infortuni,
Malattie,
Disoccupazione,
Perdita dell’abitazione,
Povertà,
Malattie professionali,
Premorienza
Dai rischi ai
BISOGNI
Necessità di un bene o servizio indispensabile che manca o è venuto a mancare a seguito di un evento negativo (rischio)
“ Welfare State” nucleo centrale
Nucleo centrale del “Welfare State” è costituito dalle assicurazioni sociali ossia schemi pubblici che garantiscono protezione nei confronti di un insieme predefinito di rischi:
-Vecchiaia -invalidità - decesso del coniuge
-Malattia -disoccupazione - carichi familiari
-Infortunio sul lavoro
ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
L’ART. 38 RECITA:
1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. 2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3
(Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale) (Categorie protette)
4 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5 L’assistenza privata è libera”
ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
Accoglie essenzialmente l’idea della sicurezza sociale intesa come l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno.
Tutela di chi vivendo del proprio lavoro, si viene appunto a trovare in una situazione di bisogno, assicurata non più a titolo grazioso dallo Stato né affidata alle categorie interessate ma come espressione della solidarietà di tutta la collettività.
Importante quindi il 4 comma dell’art. 38 che prevede che la realizzazione del programma debba avvenire ad opera dello Stato il quale deve tendere ad assicurare l’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti
LE FORME DI PREVIDENZA
Il sistema previdenziale vigente in Italia prevede per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria:
o ad un «REGIME GENERALE» di assicurazione
o ad altre «FORME» di assicurazione, che si caratterizzano per come si pongono in relazione all’obbligo assicurativo generale
AGO/IVS
Le forme ESCLUSIVE dell’AGO
Le forme SOSTITUTIVE dell’AGO
Le forme ESONERATIVE dell’AGO
Le forme INTEGRATIVE dell’AGO Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono
iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti, tenuti all’iscrizione ad un albo professionale.
Le variabili: tasso di sostituzione e aliquota di equilibrio
Variabili del sistema :
-
Tasso di sostituzione: indica il rapporto percentuale la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore
-
Aliquota di equilibrio: indica la percentuale di reddito prodotto o guadagnato nell’anno dai contribuenti, necessaria a finanziare la spesa pensionistica
Aliquota di versamento aliquota di computo
Le aliquote contributive vengono definite a seconda della loro funzione:
- Aliquota di versamento: indica la % di contributi effettivamente versati alla gestione alla quale il soggetto è iscritto (dal lavoratore e dal datore di lavoro per i dipendenti l’aliquota attualmente è pari al 33% della RAL)
- Aliquota di computo : indica la % di contribuzione che il sistema utilizza ai fini del calcolo della pensione (ad es. per i lavoratori dipendenti l’aliquota è identica a quella di versamento 33%)
Le linee guida delle riforme degli anni 90
Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”, subisce l’influenza dei seguenti fenomeni:
- variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati
- allungamento della vita media - diminuzione del tasso di natalità
Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa pensionistica
Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al Pil, queste le leve utilizzate:
Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite)
Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate)
Aumento dell’età minima per andare in pensione
(= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)
Le linee guida delle riforme degli anni 90
D. Lgs. 30/6/1994 n° 479
Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n° 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza
art. 4 Istituzione dell’ INPDAP INPDAP Ieri
percorso a tappe e
L’Inpdap
L’Inpdap, acronimo di Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, è un ente pubblico non economico istituito con decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34. Decreto reiterato più volte ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 emanato dal governo in attuazione della delega contenuta nella legge 537/1993 e recante, tra l’altro, la disciplina fondamentale dell’ente.
Erano gli inizi degli anni ‘90, periodo che vedeva le prime
importanti riforme nella pubblica amministrazione e della
previdenza. Da una parte una serie di provvedimenti
disponeva riordino e soppressione, dall’altra fondeva
istituzioni con le stesse finalità
L’ex Inpdap
Nasce dalla fusione di enti e uffici soppressi con i decreti legge ed il decreto legislativo n. 479/1994:
- Enpas - Inadel - Enpdep
- la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza già competente per la liquidazione di trattamenti pensionistici ai dipendenti iscritti alle Casse Cpdel (enti locali), Cpug (ufficiali giudiziari), Cpi (insegnanti scuole parificate non statali), Cps (personale medico sanitario)
La gestione delle pensioni dei dipendenti statali (che precedentemente erano direttamente a carico del bilancio dello Stato), è istituita nell’ambito dell’Inpdap con effetto dal 1°
gennaio 1996 dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 1.
D.L. n. 201 del 6/12/2011 l’INPDAP è soppresso e le funzioni sono trasferite all’INPS
Casse Pensioni ex IIPP:
CPDEL CPI CPS CPUG
INPDAP: Le attività iniziali
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
Ex ENPAS
Indennità di buonuscita ai
dipendenti civili e militari dello
stato
Ex INADEL
Indennità premio di servizio IPS ai dipendenti degli
enti locali, del SSN, e degli altri enti iscritti alla
gestione
ASSICURAZIONE SOCIALE VITA
Ex ENPDEP
Indennità economica per
morte ai dipendenti degli
enti di diritto pubblico, economici e non,
di enti morali ovvero di organismi associativi iscritti
alla gestione Cessione del quinto/piccoli
prestiti/mutui ipotecari/mutui e prestiti a tassi agevolati per
finalità di interesse sociale‐
C.P.D.E.L.
L’iscrizione alla C.P.D.E.L. è obbligatoria ai sensi del R.D.L 3 marzo 1938 n°680 e legge 25 luglio 1941 e successive modificazioni (L.379/55-L1646/62- L965/65).C.P.I.
L’iscrizione alla C.P.I. è obbligatoria in applicazione della legge 6 febbraio 1941 N°176.C.P.U.G.
L’iscrizione alla C.P.U.G. è obbligatoria in applicazione del R.D. 12 luglio 1934 n°2312 e successive modificazioni e per i coadiutori ai sensi della legge 27 aprile 1981 n.167
C.P.S.
L’iscrizione alla C.P.S. è obbligatoria in applicazione della legge 6 luglio 1939 n°1035 e successive modificazioni.Le Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP
C.P.D.E.L – C.P.I. – C.P.S. - C.P.U.G.
Dal 1° ottobre 1991 l’iscrizione alle Casse pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo qualunque titolo assunti,
assunti, anche se adibiti a servizi di carattere
eccezionale o straordinario, ancorché l’assunzione sia
a tempo determinato o a titolo di supplenza o per
attività non istituzionali (art.4 legge 8 agosto 1991
n°274). Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione
qualunque sia la natura del rapporto di lavoro,
purché reso con vincolo di subordinazione alla
dipendenza dell’Ente iscritto alla Cassa.
Prima del 1996, a differenza degli altri dipendenti pubblici i dipendenti dello Stato non avevano una propria cassa pensionistica. Sia i trattamenti retributivi che i trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali erano a carico del bilancio dello Stato (CET).
In pratica, per i dipendenti statali non esisteva quel «rapporto trilaterale» tra lavoratore iscritto, datore di lavoro ed ente previdenziale che la dottrina ha evidenziato come la base
del rapporto assicurativo previdenziale. Infatti, datore di lavoro ed ente previdenziale si identificavano nello stesso soggetto con la conseguenza che la relativa gestione pensionistica non poteva essere adeguatamente evidenziata dal punto di vista finanziario
e gestionale.
Nel 1996, nell’ambito dell’INPDAP viene costituita, quindi, la CTPS, con conseguente adeguamento del rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato, fino ad
allora bilaterale, al modello trilatero degli altri dipendenti pubblici .
•
Rapportotrilaterale:
Pubblica Amministrazione DIPENDENTE
Contributi PREVIDENZIALEPREVIDENZIALEENTE ENTE (INPDAP (INPDAP
) )
Prestazio ne
Lavoratore iscritto
Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti Dello Stato
Ai sensi dell’art.2, comma 1 legge 335/1995, “con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.Ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 335/1995, “le Amministrazioni Centrali e Periferiche, ….. continuano a espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato…”.
Queste Casse erano gestite dall’ ex Inpdap poi confluite dal 1.01.2012 nell’INPS
Necessario prodomo al « Subentro»
Il trasferimento all’INPDAP del personale delle Direzioni Provinciali del Tesoro addetto al servizio in materia di gestione e pagamento delle pensioni
1 gennaio 1999
Con una serie di circolari sono state dettate le disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione, in modalità definitiva, da parte dell’INPDAP
Il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale «statale»
Iniziato il 2/9/2000
Personale del comparto
scuola
Terminato il 1/10/2010
Personale
«militare».
Aeronautica, Esercito.
Marina, C.C, G.d.F
Con esclusione per personale in
«ausiliaria».
il militare, un volta in pensione con i requisiti necessari, resta a
disposizione della sua amministrazione per cinque anni
senza svolgere alcuna attività, durante i quali percepisce, oltre alla
pensione, un'indennità pagata dal ministero della Difesa che copre la
differenza tra ultimo stipendio e pensione.
Nei cinque anni di ausiliaria si beneficia anche di una contribuzione piena con ricalcolo
della prestazione pensionistica dopo i cinque anni
Un percorso avvenuto « passo dopo passo» e durato 10 anni
Per le pensioni CPDEL, CPI, CPS,
CPUG
Gestione diretta della liquidazione e del pagamento in
modalità definitiva
Per le pensioni
CTPS
Dalla data del subentro
Gestione diretta della liquidazione e del
pagamento in modalità definitiva
ante subentro
Gestione del pagamento su provvedimenti
emessi dalle Amministrazioni
Ordinatori secondari di spesa
Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti
pubblici
Alle attività
«istituzionali»
relative alle competenze degli ex Enti confluiti nell’Inpdap
Liquidazione/Gestio ne pensioni
Liquidazione trattamenti di fine servizio (TFS)
«assegno funerario»
TFR PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
DPCM 20 dicembre 1999
DPCM 2 marzo 2001
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Art.1, c.245
L. 662/96
Decreto Ministero Economia e finanze
07.03.2007 n° 45
credito
Attività sociali
D.L.78/2010 (L.122/2010)
Soppressione dell’ENAM e passaggio delle relative funzioni
all’Inpdap 31/07/2010Dal
Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti
L’Inps gestione ex Inpdap
Le prestazioni erogate dall’Inpdap
Pensioni
Prestazioni di fine servizio: indennità di buonuscita per i dipendenti statali ed indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario assunti prima del 1° gennaio 2001 a tempo indeterminato (i cosiddetti Tfs) e Tfr per tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap ed assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
(ai fondi pensione) Montanti di previdenza complementare costituiti dalle quote di Tfr rivalutate e maturati alla cessazione del rapporto di lavoro dai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare
Prestiti e mutui ipotecari con il meccanismo della cessione del quinto
Altre prestazioni di welfare (assicurazione sociale vita, convitti, borse di studio, master universitari, vacanze studio, case di riposo …)
L’esclusione dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps
I regimi pensionistici gestiti dall’Inpdap sono detti esclusivi rispetto all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) contro l’invalidità, la vecchia ed i superstiti (Ivs), gestita dall’Inps.
L’esclusione, disposta dalle leggi istitutive delle singole casse prima ricordate e dal RDL n. 1987/1935 è connessa allo speciale rapporto di lavoro tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni datrici di lavoro e, segnatamente, nella natura pubblica di queste ultime.
Accanto ai regimi esclusivi vanno ricordati quelli:
- sostitutivi dell’Ago (sono tali in ragione della particolare attività lavorativa svolta)
- esonerativi dell’Ago (facoltà di esonero dall’iscrizione ad aziende che avevano costituito già propri fondi nel 1939)
- integrativi dell’Ago (su base obbligatoria e anteriori al d.lgs 124/1993 e costituiti da norme di legge o accordi contrattuali)
La disciplina pensionistica:
le principali leggi
Dpr 1092/1973
- testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992)
Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991
- principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali giudiziari
Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato)
- innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico
Legge 335/95 (riforma Dini Treu)
- introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità
LE RIFORME DAL 1992 AL 2011
1992 Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico
1995 Legge 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità
1997 Legge 449/97 (finanziaria 1998)- ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità (omogeneizzazione con le regole dei privati)
2004 Legge delega 243/2004 (legge Maroni) ulteriore innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone) 2007 Legge 247/2007 (legge Damiano) - passaggio graduale
(scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e
istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità
contributiva)
LE RIFORME DAL 1992 AL 2011
2009 Legge 102/2009 (manovra 2010)
- innalzamento graduale dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento all’incremento della speranza di vita
2010 Legge 122/2010 (manovra 2011)
- innalzamento rapido dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche, allineamento triennale dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo onerosa dei periodi presso più regimi
2011 D.L. 201/2011 conv. nella legge 214/2011
- nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata
I tre sistemi di calcolo : retributivo, contributivo e misto
Dopo la riforma Dini – legge 335/1995, i lavoratori italiani a seconda dell’età e dell’anno di inizio della carriera lavorativa possono rientrare in uno dei seguenti sistemi di accesso e calcolo delle pensioni:
1.Retributivo: per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pro – rata dal 2012)
2.Contributivo: per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995
3.Misto (retributivo e contributivo): per coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla stessa data avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva.
CTPS
INPDAP
CPUG CPI CPS
CPDEL
Oggi
Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è stato soppresso e confluito in Inps, continuando ad espletare le attività connesse ai
compiti istituzionali.
CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO CPDEL,
CPS, CPUG,
CPI
32,65% Lavoratore: 8,85 Ente datore di lavoro:23,80
STATO 33,00
%
Lavoratore: 8,80
Ente datore di lavoro:24,20
+ 0,35% Fondo credito + 2,50 individuale
contributo TFS 7,10 Ente
Totale=
9,60
Buonuscita 3,60 Ente
Totale=
6,10
IPS Enti locali
+ 0,027% ENPDEP Lavoratore
+ 0,08% ENAM
La posizione assicurativa degli iscritti all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
IL RAPPORTO DI
LAVORO Riflessi
SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA
Servizio
«effettivo»
Quello reso dall’iscritto dalla data di assunzione alla data di cessazione dal
servizio
Servizio
«utile»
Servizio effettivo + quello comunque utile a pensione
a norma dell’ordinamento delle Casse.
I periodi con assenza totale di retribuzione
con interruzione della posizione assicurativa.
Possono essere resi utili a pensione tramite l’istituto del riscatto /PV ART.5 D.LGS 564/96
Tutelati ai fini pensionistici
Specifiche disposizioni di legge/norme contrattuali riconoscono, in favore dei lavoratori dipendenti, l’utilità ai fini pensionistici di periodi ben individuati, pur essendo privi di retribuzione.
In questo caso l’onere contributivo è a carico dell’ente datore di lavoro che è tenuto al versamento della contribuzione sulla base della retribuzione cui
l’interessato avrebbe avuto diritto se l’attività lavorativa fosse stata prestata regolarmente anche per la quota a carico del lavoratore
Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici
I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere:
‐
A ripartizione e basati sui contributi sociali : i contributi dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è in pensione
‐
A capitalizzazione: la pensione è pagata utilizzando i contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei contributi
‐
A ripartizione a fiscalità generale: le pensioni sono a totale carico del sistema fiscale
Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici
Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel tempo, ha subito l’influenza dell’:
- l’allungamento della vita media - la diminuzione del tasso di natalità
- la diminuzione del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati
Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per
effetto di questi fattori, si è determinato
l’aumento della spesa pensionistica
Il sistema di calcolo fino al 1992: Il sistema retributivo : riepilogo
Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al
“rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.
Riforma Amato : Con il d. lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A).
Per le anzianità maturate dal 1°/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media annua delle retribuzioni annue percepite in un periodo più o meno ampio, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B).
Con la l. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.
Il sistema pensionistico obbligatorio Il passaggio da tre sistemi di calcolo…
… i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011…
Questi erano i tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 (Legge 335/1995) :
Retributivo: applicabile a coloro i quali potevano far valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi
Contributivo: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto)
Misto: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
Il sistema pensionistico obbligatorio:
…a due sistemi di calcolo…
A partire dal 1° gennaio 2012 i sistemi possibili, per effetto della Legge 214/2011, rimangono:
Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996
Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il metodo contributivo le quote di pensione relative ai contributi versati dopo:
il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995;
Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data hanno maturato meno di 18 anni di contributi.
•Sino al 31/12/2011 si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi
•Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65
• per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012, avrebbero conseguito il diritto non prima dei 65 anni
Deroghe
Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini
Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima del 1°/1/2012
Prima della riforma - La pensione di
anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto
Sino al 31/12/2011 il diritto si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.
dal 1°/1/2008 e sino al 31/12/2011 erano in vigore due diverse modalità:
1. Requisito dei 40 anni di contributi a prescindere dall’età (legge n°335/95);
2.Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle cosiddette quote (somma di età e contributi). I requisiti di età salivano gradualmente fino a 62 anni. Si trattava dei cosiddetti
“scalini” della legge n°247/2007 che avevano sostituito lo “scalone”
(innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che sarebbe dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008.
Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto
In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorrevano per la pensione di anzianità prima della riforma ( con le cosiddette quote)
La decorrenza era un anno dopo la maturazione dei requisiti
Anno di pensionamento
“quota” da raggiungere tra età
anagrafica ed anzianità contributiva
Età anagrafica minima per l’accesso
al pensionamento Anzianità contributiva
Dal 01/07/2009 Al 31/12/2010
95 59
oppure 60
36 e 35 Dal 01/01/2011
Al 31/12/2011
96 60
oppure 61
36 e 35 Dal 01/01/2012
Al 31/12/2012
96 60
Oppure 61
36 e 35
Dal 01/01/2013 97 61
oppure 62
36 e 35 Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell’età
Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e anzianità - Il diritto nel sistema contributivo
Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e anzianità
Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva
Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010
Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valevano le stesse regole per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35 anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria, ad eccezione dei riscatti di periodi di studio
Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale
I SISTEMI DI CALCOLO DEL
TRATTAMENTO DI PENSIONE
MISTO MONTI
(pro-rata dal 2012 Art. 24 comma 2 D.L. n. 201/2011)CONTRIBUTIVO MISTO
I SISTEMI DI CALCOLO
Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995,
pari o superiore a
18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012
A chi si applica?
Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale
sistema
(art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
A chi si applica?
Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni
(art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA MISTO
A chi si applica?
Quale pensione nel
misto?
Pensione di Vecchiaia Anticipata Inabilità
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c), e comma 7 D.L. n. 201/2011)
Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita:
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni 3 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 7 mesi Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 67 anni
Contributi 20 anni
La pensione di vecchiaia
Requisiti dal 01.01.2012
(art. 24, commi 6 e 7 D.L. 201/2011)Sistema misto Monti e sistema misto
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013
Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011
Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi
Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale.
Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).
Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021
Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita.
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97)
Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni.
Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21 Legge 335/95)
La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011
Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22 ter Legge 102/2009)
Sistema misto Monti e sistema misto
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio prima di aver raggiunto il limite di età, per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.
La pensione anticipata
Sistema misto Monti e sistema misto
Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.
Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva :
pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relative alle anzianità maturate al 31.12.2011;
Inferiore a 18 anni al 31.12.1995, sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.1995.
Sistema misto Monti e sistema misto
Pensione anticipata
La pensione anticipata
Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 6 co. 2 quater del D.L.n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012).
Sistema misto Monti e sistema misto
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio indipendentemente dal requisito anagrafico, con il possesso delle seguenti anzianità contributive:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:Uomini 42 anni 1m - Donne 41anni1 mese Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Uomini 42 5m - Donne 41anni 5 mesi Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 :Uomini 42 6m - Donne 41anni 6 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: Uomini 42 10 - Donne 41anni 10 mesi
La pensione anticipata
Requisiti dal 01.01.2012
(art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)Sistema misto Monti e sistema misto
Per effetto dell’art. 15 del d.l. n. 4 del 2019, è stato modificato l’art. 24 co. 10, del d.l. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha stabilito che nel periodo dal
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 il requisito contributivo per conseguire la pensione anticipata è fissato in
Uomini 42anni 10 mesi - Donne 41anni 10 mesi
Per effetto della disapplicazione, in detto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/ 2010, conv. nella legge n. 122/2010
Con finestra a tre mesi- diritto dal 1/1/2019 al 29/01/2019 accesso dal 1/04/2019
La pensione anticipata
Requisiti dal 01.01.2012
(art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)Sistema misto Monti e sistema misto
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa.
Sistema misto Monti e sistema misto
DAL AL ETA’ SERVIZIO SOLO SERVIZIO
01/01/2008 30/06/2009 58 35 40
01/07/2009 31/12/2010
QUOTA 95
59 36
60 35 40
01/01/2011 31/12/2011
QUOTA 96
60 36
61 35 40
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997.
Sistema misto Monti e sistema misto
Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
Sistema misto Monti e sistema misto NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Pensione di inabilità “normale” agli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
(art. 42 D.P.R. 1092/73)
E’ la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio:
- servizio effettivo richiesto 15 anni
(14 anni 11 mesi e 16 gg)- decorrenza dal giorno successivo alla cessazione
(art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)
PENSIONE DI INABILITA’
Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le casse pensioni gestite dall’ ex INPDAP
Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:
servizio effettivo richiesto almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio
decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il collocamento a riposo
PENSIONE DI INABILITA’
(Art. 2 comma 12 Legge 335/95)
La pensione di reversibilità
Spetta ai superstiti del titolare di pensione.
La pensione indiretta
Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare ameno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui
almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte Art.1, comma 41 legge 335/1995
PENSIONE AI SUPERSTITI
AVENTI DIRITTO
FIGLI MINORI
DI 18 ANNI FIGLI STUDENTI
FINO A 21 ANNI SE STUDENTI DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE FINO A 26 ANNI
UNIVERSITARISE
FIGLI INABILI A CARICO
GENITORI
ULTRASESSANTACINQUENNI A CARICO
NON TITOLARI DI PENSIONE
FRATELLI SORELLEE CONIUGE
INABILI A CARICO
NON TITOLARI DI PENSIONE
FIGLI
ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO CONIUGE SOLO 60%
CONIUGE CON UN FIGLIO 80%
CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI 100%
FIGLIO SOLO 70%
2 FIGLI 80%
3 O PIU’ FIGLI 100%
GENITORI FRATELLI E SORELLE 15%
25 giugno 2014
Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge n. 111/2011 le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci.
Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n.
335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.
PENSIONE AI SUPERSTITI
Quale pensione nel contributivo?
Pensione di
Vecchiaia
Anticipata
Inabilità
La pensione di “vecchiaia” si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 66° anno di età a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
(art. 24, comma 6 D.L. n. 201/2011) Dal 1 gennaio 2019 , il requisito è
67 anni e 20 anni di contributi
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni;
Dal 1 gennaio 2019 il requisito è :71 anni e 5 anni di contributi
PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2012
72
Anno Età Anzianità
contributiva effettiva
Soglia Minima
2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale
2013 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale
2014 2019
63 ANNI E 3 MESI
64
20 ANNI
20 ANNI
Non inferiore 2,8 assegno sociale Non inferiore 2,8 assegno sociale
La pensione anticipata
Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012
(art. (art.24, comma 11 D.L. 201/2011) 24, comma 11 D.L. 201/2011)
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa.
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI VALIDI FINO AL 31/12/2011
dal al età
Donne uomini
Fino al 31/12/2007 57 57
01/01/2008 31/12/2009 60 65
01/01/2010 31/12/2011 61 65
a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno
sociale per età inferiori ad anni 65
Il calcolo della pensione con il sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti
Il calcolo della pensione si basa sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
Sistema misto Monti
Fino al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.
Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B).
Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.
Sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti
Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione.
In estrema sintesi i parametri rilevanti sono:
1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011;
2) retribuzione lorda pensionabile:
- ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992)
- media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993)
4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno) 5) Aliquota di rendimento
Sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le gestioni
dei pubblici dipendenti
La 1
ada utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992
( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92Le retribuzioni:
Le retribuzioni:
due basi pensionabili
La 2
ada utilizzare per i rendimenti maturati dal 1°
gennaio 1993 fino al 31.12.2011
(quota B di pensione) art.13 lettera b D.L.vo 503/92Iscritti a:
CTPS
Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio + 18%;
Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94)
X 12 mensilità
con esclusione degli accessori Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (art.43 DPR 1092/73 e art.15 L.177/76)
La base pensionabile, per la quota A di pensione,
è costituita da:
Media delle retribuzioni annue X 12 mensilità ( Stato)
• percepite durante il periodo detto di “riferimento”
precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate.
•Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori”
corrisposti
•Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18%
previsto dall’art.15 L. 177/76
(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)
La base pensionabile, per la quota B di pensione, è costituita da:
Per coloro con anzianità inferiori a 15 anni
al 31/12/1992
Per coloro con anzianità pari o superiore a 15 anni
al 31/12/1992
Tutte le retribuzioni
percepite dal 1/1/93 alla decorrenza della
pensione
Le retribuzioni percepite nei 10 anni (3600 giorni) precedenti la decorrenza
della pensione
Con eventuale correttivoprevisto dal D.Lgs. 373/93
Art.7 comma 1 D.L.vo 503/92 Art.7 comma 2 D.L.vo 503/92 Individuazione delle retribuzioni
percepite nel periodo di riferimento
MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1992
PIU’ DI 15 ANNI AL 31/12/1992
E’ E ’ la percentuale di incremento delle la percentuale di incremento delle retribuzioni pensionabili,
retribuzioni pensionabili,
che determinano la pensione nel sistema misto che determinano la pensione nel sistema misto Monti fino al 31.1.2011.
Monti fino al 31.1.2011.
Ogni mese di anzianit
Ogni mese di anzianità à contributiva, contributiva,
determina un aumento percentuale tale da determina un aumento percentuale tale da raggiungere:
raggiungere:
l
l’ ’80% complessivo con 40 anni di servizio. 80% complessivo con 40 anni di servizio.
Per gli iscritti alla CTPS
Per gli iscritti alla CTPS
(fino al 31.12.2011)(fino al 31.12.2011)CHE COSA E CHE COSA E’’??
Ogni anno di anzianità di servizio, fino al quindicesimo, determina un rendimento del 2,333% , (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato entro il 31/12/1994;
dal 01/01/1995 e fino al 31.12.2011 il rendimento del 2% ( art. 17, L.724/94)
Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo fino al quarantesimo, determina un rendimento del 1,8% (entro il 31.12.2011)
(art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 L.335/95) .
Cassa Trattamenti Pensionistici Cassa Trattamenti Pensionistici
ai Dipendenti dello Stato ai Dipendenti dello Stato
Aliquote di rendimento
La 1
aper le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A di pensione)
(quota A di pensione)
(art. 13 lettera a del D.L.vo 503/92)
La 2
aper l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011
(quota B di pensione) (quota B di pensione)
(art. 13 lettera b del D.L.vo 503/92)
Le aliquote utilizzate per il calcolo delle Le aliquote utilizzate per il calcolo delle
due quote di pensione due quote di pensione
Dal 01-01-2012
Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo l’indice PIL, costituiranno il Montante Contributivo.
Si calcola moltiplicando:
Montante contributivo X
Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento (art.1 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n.335, così come modificati dal 01/01/2010 dall’art.1 comma 14 legge 247/2007)
IL SISTEMA MISTO MONTI
(pro-rata dal 2012)COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età Valori in % fino al
31.12.2009 Valori in % fino al
31.12.2012 Valori in % dal 01.01.2013
57 4,720 4,419 4,304
58 4,860 4,538 4,416
59 5,006 4,664 4,535
60 5,163 4,798 4,661
61 5,334 4,940 4,796
62 5,514 5,093 4,940
63 5,706 5,257 5,094
64 5,911 5,432 5,259
65 6,136 5,620 5,435
66 5,624
67 5,826
68 6,046
69 6,283
70 6,541
1° base
pensionabile X Coeff.
al 31/12/1992 = 1° quota di pensione
2° base
pensionabile X 1/1/93 al 31/12/11Coeff.dal = 2° quota di pensione
Quota di Pensione retributiva
Montante Contributivo
dal 1/1/2012 X Coeff.di
Trasformazione = 3° quota
di pensione Quota di
Pensione contributiva
+
=
Totale Pensione Mista
: 13 X 12 ( per statali )