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PROGRAMMA INPS Valore P.A.

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Academic year: 2022

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(1)

EDIZIONE 2019

FORMEL

®

FORMAZIONE ENTI PUBBLICI

CORSO 9

LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO

MODULO 1

Le pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di bilancio 2018

(2)
(3)

LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO

DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

(4)

Finito di stampare nel mese di marzo 2019 da Formel Editoria

Rif.: C09M01DEN - Rev. 0 - 12/03/19 - Qualsiasi riproduzione vietata -

2019© - Formel S.r.l.

Via Vitruvio, 43 - 20124 Milano (MI) Tel.: 02 62690710 - Fax: 02 700554518

(5)

SLIDES

• Le pensioni nel pubblico impiego dopo la legge di bilancio 2018... Pag. 1

• Le novità in materia di pensione anticipata ... » 59

• Lavoratori precoci e lavori usuranti ... » 71

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 Nozione dinamica : muta nel tempo e al variare della società, dei mutamenti demografici, economici, del lavoro

 Nuovi rischi

 Nuovi bisogni

“ Welfare State” definizione

Rischi e bisogni

Il welfare state è quindi l’insieme delle politiche sociali mediante le quali lo Stato fornisce ai propri cittadini forme di protezione rispetto ai rischi e ai bisogni connessi alla società e al suo mutamento.

Rischi = eventi che possono produrre :

Infortuni,

Malattie,

Disoccupazione,

Perdita dell’abitazione,

Povertà,

Malattie professionali,

Premorienza

Dai rischi ai

BISOGNI

Necessità di un bene o servizio indispensabile che manca o è venuto a mancare a seguito di un evento negativo (rischio)

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“ Welfare State” nucleo centrale

Nucleo centrale del “Welfare State” è costituito dalle assicurazioni sociali ossia schemi pubblici che garantiscono protezione nei confronti di un insieme predefinito di rischi:

-Vecchiaia -invalidità - decesso del coniuge

-Malattia -disoccupazione - carichi familiari

-Infortunio sul lavoro

ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE

L’ART. 38 RECITA:

1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere  ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.

2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati  alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,  disoccupazione involontaria.

3  

(Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale) (Categorie protette)

4  Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti  predisposti o integrati dallo Stato.

5 L’assistenza privata è libera”

(10)

ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE

Accoglie essenzialmente l’idea della sicurezza sociale intesa come l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno.

Tutela di chi vivendo del proprio lavoro, si viene appunto a trovare in una situazione di bisogno, assicurata non più a titolo grazioso dallo Stato né affidata alle categorie interessate ma come espressione della solidarietà di tutta la collettività.

Importante quindi il 4 comma dell’art. 38 che prevede che la realizzazione del programma debba avvenire ad opera dello Stato il quale deve tendere ad assicurare l’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti

LE FORME DI PREVIDENZA

Il sistema previdenziale vigente in Italia prevede per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria:

o ad un «REGIME GENERALE» di  assicurazione

o ad altre «FORME» di assicurazione,  che si caratterizzano per come si pongono in relazione all’obbligo assicurativo generale

AGO/IVS

Le forme ESCLUSIVE  dell’AGO

Le forme SOSTITUTIVE dell’AGO

Le forme ESONERATIVE dell’AGO

Le forme INTEGRATIVE dell’AGO Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono 

iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti,  tenuti all’iscrizione ad un albo professionale.

(11)

Le variabili: tasso di sostituzione e aliquota di equilibrio

Variabili del sistema :

-

Tasso di sostituzione: indica il rapporto percentuale la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore

-

Aliquota di equilibrio: indica la percentuale di reddito prodotto o guadagnato nell’anno dai contribuenti, necessaria a finanziare la spesa pensionistica

Aliquota di versamento aliquota di computo

Le aliquote contributive vengono definite a seconda della loro funzione:

- Aliquota di versamento: indica la % di contributi effettivamente versati alla gestione alla quale il soggetto è iscritto (dal lavoratore e dal datore di lavoro per i dipendenti l’aliquota attualmente è pari al 33% della RAL)

- Aliquota di computo : indica la % di contribuzione che il sistema utilizza ai fini del calcolo della pensione (ad es. per i lavoratori dipendenti l’aliquota è identica a quella di versamento 33%)

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Le linee guida delle riforme degli anni 90

 Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”, subisce l’influenza dei seguenti fenomeni:

- variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati

- allungamento della vita media - diminuzione del tasso di natalità

Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa pensionistica

Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al Pil, queste le leve utilizzate:

 Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite)

 Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate)

 Aumento dell’età minima per andare in pensione

(= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)

Le linee guida delle riforme degli anni 90

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D. Lgs. 30/6/1994 n° 479

Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n° 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza

art. 4 Istituzione dell’ INPDAP INPDAP Ieri

percorso a tappe e

L’Inpdap

L’Inpdap, acronimo di Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, è un ente pubblico non economico istituito con decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34. Decreto reiterato più volte ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 emanato dal governo in attuazione della delega contenuta nella legge 537/1993 e recante, tra l’altro, la disciplina fondamentale dell’ente.

Erano gli inizi degli anni ‘90, periodo che vedeva le prime

importanti riforme nella pubblica amministrazione e della

previdenza. Da una parte una serie di provvedimenti

disponeva riordino e soppressione, dall’altra fondeva

istituzioni con le stesse finalità

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L’ex Inpdap

Nasce dalla fusione di enti e uffici soppressi con i decreti legge ed il decreto legislativo n. 479/1994:

- Enpas - Inadel - Enpdep

- la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza già competente per la liquidazione di trattamenti pensionistici ai dipendenti iscritti alle Casse Cpdel (enti locali), Cpug (ufficiali giudiziari), Cpi (insegnanti scuole parificate non statali), Cps (personale medico sanitario)

La gestione delle pensioni dei dipendenti statali (che precedentemente erano direttamente a carico del bilancio dello Stato), è istituita nell’ambito dell’Inpdap con effetto dal 1°

gennaio 1996 dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 1.

D.L. n. 201 del 6/12/2011 l’INPDAP è soppresso e le funzioni sono trasferite all’INPS

Casse Pensioni ex IIPP:

CPDEL CPI CPS CPUG

INPDAP: Le attività iniziali

TRATTAMENTO  DI QUIESCENZA

TRATTAMENTO  DI PREVIDENZA

Ex ENPAS

Indennità di  buonuscita ai 

dipendenti  civili e  militari dello 

stato

Ex INADEL

Indennità premio di  servizio IPS ai  dipendenti degli 

enti locali, del  SSN, e degli altri  enti iscritti alla 

gestione

ASSICURAZIONE  SOCIALE VITA

Ex ENPDEP

Indennità economica per 

morte ai  dipendenti degli 

enti di diritto  pubblico,  economici e non, 

di enti morali  ovvero di  organismi  associativi iscritti 

alla gestione Cessione del quinto/piccoli 

prestiti/mutui ipotecari/mutui  e prestiti a tassi agevolati per 

finalità di interesse sociale‐

(15)

C.P.D.E.L.

L’iscrizione alla C.P.D.E.L. è obbligatoria ai sensi del R.D.L 3 marzo 1938 n°680 e legge 25 luglio 1941 e successive modificazioni (L.379/55-L1646/62- L965/65).

C.P.I.

L’iscrizione alla C.P.I. è obbligatoria in applicazione della legge 6 febbraio 1941 N°176.

C.P.U.G.

L’iscrizione alla C.P.U.G. è obbligatoria in applicazione del R.D. 12 luglio 1934 n°2312 e successive modificazioni e per i coadiutori ai sensi della legge 27 aprile 1981 n.167

C.P.S.

L’iscrizione  alla  C.P.S.  è obbligatoria  in  applicazione  della  legge  6  luglio  1939  n°1035 e successive modificazioni.

Le Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP

C.P.D.E.L – C.P.I. – C.P.S. - C.P.U.G.

Dal  1° ottobre  1991  l’iscrizione  alle  Casse  pensioni  è obbligatoria per tutti i dipendenti a  qualunque titolo  qualunque titolo  assunti,

assunti, anche  se  adibiti  a  servizi  di  carattere 

eccezionale o straordinario, ancorché l’assunzione sia 

a  tempo  determinato  o  a  titolo  di  supplenza  o  per 

attività non  istituzionali  (art.4  legge  8  agosto  1991 

n°274).  Pertanto  sussiste  l’obbligo  di  iscrizione 

qualunque  sia  la  natura  del  rapporto  di  lavoro, 

purché reso  con  vincolo  di  subordinazione  alla 

dipendenza dell’Ente iscritto alla Cassa.

(16)

Prima del 1996, a differenza degli altri dipendenti pubblici i dipendenti dello Stato non  avevano una propria cassa pensionistica. Sia i trattamenti retributivi che i trattamenti 

pensionistici dei dipendenti statali erano a carico del bilancio dello Stato (CET).

In pratica, per i dipendenti statali non esisteva quel «rapporto trilaterale» tra lavoratore  iscritto, datore di lavoro ed ente previdenziale che la dottrina ha evidenziato come la base 

del rapporto assicurativo previdenziale. Infatti, datore di lavoro ed ente previdenziale si  identificavano nello stesso soggetto con la conseguenza che la relativa gestione  pensionistica non poteva essere adeguatamente evidenziata dal punto di vista finanziario 

e gestionale. 

Nel 1996, nell’ambito dell’INPDAP viene costituita, quindi, la CTPS, con conseguente  adeguamento del rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato, fino ad 

allora bilaterale, al modello trilatero degli altri dipendenti pubblici . 

Rapporto

trilaterale:

Pubblica Amministrazione DIPENDENTE

Contributi PREVIDENZIALEPREVIDENZIALEENTE ENTE  (INPDAP (INPDAP

Prestazio ne

Lavoratore iscritto

Cassa  Trattamenti  Pensionistici  ai  Dipendenti  Dello  Stato

Ai  sensi  dell’art.2,  comma  1  legge  335/1995,  “con  effetto  dal  1° gennaio  1996  è istituita  presso  l’INPDAP  la  gestione  separata  dei  trattamenti  pensionistici  ai  dipendenti  dello  Stato,  nonché alle  altre  categorie  di  personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello  Stato…”.Ai  sensi  dell’art.2,  comma  3  della  legge  335/1995,  “le  Amministrazioni  Centrali  e  Periferiche,  …..  continuano  a  espletare  in  regime  convenzionale  le  attività connesse  alla  liquidazione  dei  trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato…”.

Queste  Casse  erano  gestite  dall’ ex  Inpdap  poi  confluite  dal  1.01.2012  nell’INPS

(17)

Necessario prodomo al « Subentro»

 Il trasferimento all’INPDAP del personale delle Direzioni Provinciali del Tesoro addetto al servizio in materia di gestione e pagamento delle pensioni

1 gennaio 1999 

Con una serie di circolari sono state dettate le disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione, in modalità definitiva, da parte dell’INPDAP

Il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale «statale»

Iniziato il  2/9/2000

Personale del  comparto 

scuola 

Terminato il  1/10/2010

Personale 

«militare». 

Aeronautica,  Esercito. 

Marina, C.C,  G.d.F

Con esclusione per personale in

«ausiliaria».

il militare, un volta in pensione con i requisiti necessari, resta a

disposizione della sua amministrazione per cinque anni

senza svolgere alcuna attività, durante i quali percepisce, oltre alla

pensione, un'indennità pagata dal ministero della Difesa che copre la

differenza tra ultimo stipendio e pensione.

Nei cinque anni di ausiliaria si beneficia anche di una contribuzione piena con ricalcolo

della prestazione pensionistica dopo i cinque anni

Un percorso avvenuto « passo dopo passo» e durato 10 anni

(18)

Per le pensioni CPDEL, CPI, CPS, 

CPUG

Gestione diretta  della   liquidazione e  del pagamento in 

modalità definitiva

Per le  pensioni

CTPS

Dalla data  del  subentro

Gestione diretta  della   liquidazione e del 

pagamento in  modalità definitiva

ante  subentro

Gestione del  pagamento su  provvedimenti 

emessi dalle  Amministrazioni

Ordinatori secondari di  spesa

Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti

pubblici

Alle attività

«istituzionali»

relative alle  competenze  degli ex Enti  confluiti  nell’Inpdap

Liquidazione/Gestio ne pensioni

Liquidazione  trattamenti  di fine servizio (TFS)

«assegno funerario»

TFR PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE

DPCM  20 dicembre 1999

DPCM  2 marzo 2001

Gestione unitaria  delle prestazioni  creditizie e sociali Art.1, c.245 

L. 662/96

Decreto Ministero  Economia e finanze 

07.03.2007 n° 45

credito

Attività sociali

D.L.78/2010 (L.122/2010)

Soppressione dell’ENAM e passaggio delle relative funzioni

all’Inpdap 31/07/2010Dal

Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti

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L’Inps gestione ex Inpdap

Le prestazioni erogate dall’Inpdap

Pensioni

Prestazioni di fine servizio: indennità di buonuscita per i dipendenti statali ed indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario assunti prima del 1° gennaio 2001 a tempo indeterminato (i cosiddetti Tfs) e Tfr per tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap ed assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000

(ai fondi pensione) Montanti di previdenza complementare costituiti dalle quote di Tfr rivalutate e maturati alla cessazione del rapporto di lavoro dai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare

Prestiti e mutui ipotecari con il meccanismo della cessione del quinto

Altre prestazioni di welfare (assicurazione sociale vita, convitti, borse di studio, master universitari, vacanze studio, case di riposo …)

L’esclusione dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps

I regimi pensionistici gestiti dall’Inpdap sono detti esclusivi rispetto all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) contro l’invalidità, la vecchia ed i superstiti (Ivs), gestita dall’Inps.

 L’esclusione, disposta dalle leggi istitutive delle singole casse prima ricordate e dal RDL n. 1987/1935 è connessa allo speciale rapporto di lavoro tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni datrici di lavoro e, segnatamente, nella natura pubblica di queste ultime.

 Accanto ai regimi esclusivi vanno ricordati quelli:

- sostitutivi dell’Ago (sono tali in ragione della particolare attività lavorativa svolta)

- esonerativi dell’Ago (facoltà di esonero dall’iscrizione ad aziende che avevano costituito già propri fondi nel 1939)

- integrativi dell’Ago (su base obbligatoria e anteriori al d.lgs 124/1993 e costituiti da norme di legge o accordi contrattuali)

(20)

La disciplina pensionistica:

le principali leggi

Dpr 1092/1973

- testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992)

Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991

- principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali giudiziari

Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato)

- innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico

Legge 335/95 (riforma Dini Treu)

- introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità

LE RIFORME DAL 1992 AL 2011

1992 Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico

1995 Legge 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità

1997 Legge 449/97 (finanziaria 1998)- ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità (omogeneizzazione con le regole dei privati)

2004 Legge delega 243/2004 (legge Maroni) ulteriore innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone) 2007 Legge 247/2007 (legge Damiano) - passaggio graduale

(scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e

istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità

contributiva)

(21)

LE RIFORME DAL 1992 AL 2011

2009 Legge 102/2009 (manovra 2010)

- innalzamento graduale dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento all’incremento della speranza di vita

2010 Legge 122/2010 (manovra 2011)

- innalzamento rapido dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche, allineamento triennale dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo onerosa dei periodi presso più regimi

2011 D.L. 201/2011 conv. nella legge 214/2011

- nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata

I tre sistemi di calcolo : retributivo, contributivo e misto

Dopo la riforma Dini – legge 335/1995, i lavoratori italiani a seconda dell’età e dell’anno di inizio della carriera lavorativa possono rientrare in uno dei seguenti sistemi di accesso e calcolo delle pensioni:

1.Retributivo: per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pro – rata dal 2012)

2.Contributivo: per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995

3.Misto (retributivo e contributivo): per coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla stessa data avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva.

(22)

CTPS

INPDAP

CPUG CPI CPS

CPDEL

(23)

Oggi

Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è stato soppresso e confluito in Inps, continuando ad espletare le attività connesse ai

compiti istituzionali.

CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO CPDEL,

CPS,  CPUG, 

CPI

32,65% Lavoratore:       8,85 Ente datore di lavoro:23,80

STATO 33,00

%

Lavoratore:      8,80

Ente datore di lavoro:24,20

+ 0,35% Fondo credito + 2,50 individuale 

contributo TFS 7,10 Ente

Totale=

9,60

Buonuscita 3,60 Ente

Totale=

6,10

IPS Enti  locali

+ 0,027% ENPDEP Lavoratore      

+ 0,08% ENAM

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La posizione assicurativa degli iscritti all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

IL RAPPORTO DI

LAVORO Riflessi 

SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Servizio 

«effettivo»

Quello reso dall’iscritto dalla data di  assunzione alla data di cessazione dal 

servizio

Servizio 

«utile»

Servizio effettivo + quello  comunque utile a pensione 

a norma dell’ordinamento  delle Casse.

I periodi con assenza totale di retribuzione

con interruzione della posizione assicurativa.

Possono essere resi utili a pensione tramite l’istituto del riscatto /PV ART.5 D.LGS 564/96

Tutelati ai fini pensionistici

Specifiche disposizioni di legge/norme contrattuali riconoscono, in favore dei lavoratori dipendenti, l’utilità ai fini pensionistici di periodi ben individuati, pur essendo privi di retribuzione.

In questo caso l’onere contributivo è a carico dell’ente datore di lavoro che è tenuto al versamento della contribuzione sulla base della retribuzione cui

l’interessato avrebbe avuto diritto se l’attività lavorativa fosse stata prestata regolarmente anche per la quota a carico del lavoratore

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Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici

I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere:

A  ripartizione e  basati  sui  contributi  sociali  :  i  contributi  dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è in pensione

A  capitalizzazione:  la  pensione  è pagata  utilizzando  i  contributi  versati  per  singolo  lavoratore  o  gruppi  di  lavoratori  e  i  rendimenti  ottenuti  investendo  quei  contributi

A    ripartizione  a  fiscalità generale:  le  pensioni  sono  a  totale carico del sistema fiscale

Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici

Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel tempo, ha subito l’influenza dell’:

- l’allungamento della vita media - la diminuzione del tasso di natalità

- la diminuzione del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati

Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per

effetto di questi fattori, si è determinato

l’aumento della spesa pensionistica

(26)

Il sistema di calcolo fino al 1992: Il sistema retributivo : riepilogo

Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al

“rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.

Riforma Amato : Con il d. lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A).

Per le anzianità maturate dal 1°/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media annua delle retribuzioni annue percepite in un periodo più o meno ampio, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B).

Con la l. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.

Il sistema pensionistico obbligatorio Il passaggio da tre sistemi di calcolo…

… i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011…

Questi erano i tre diversi sistemi di  calcolo  delle  pensioni  a  seconda  dell’anzianità maturata  al    31  dicembre  1995 (Legge 335/1995) :

Retributivo: applicabile  a  coloro  i  quali  potevano  far  valere  al  31  dicembre  1995 almeno 18 anni di contributi

Contributivo: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il  31  dicembre  1995  e  non  possono  far  valere  in  alcun  modo  contributi    fino  a  quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto)

Misto: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31  dicembre 1995

(27)

Il sistema pensionistico obbligatorio:

…a due sistemi di calcolo…

A  partire  dal  1° gennaio  2012  i  sistemi  possibili,  per  effetto  della Legge 214/2011, rimangono:

Contributivo per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre  successivamente  al  1° gennaio  1996 

Misto per  i  lavoratori  che  possano  far  valere  contribuzione  precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il  metodo  contributivo  le  quote  di  pensione  relative  ai  contributi  versati dopo:

 il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi  al 31 dicembre 1995;

 Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data  hanno maturato meno di 18 anni di contributi.    

•Sino al 31/12/2011 si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi

•Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65

• per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012, avrebbero conseguito il diritto non prima dei 65 anni

Deroghe

Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini

Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima del 1°/1/2012

(28)

Prima della riforma - La pensione di

anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto

Sino  al  31/12/2011  il  diritto  si  acquisiva  in  seguito  alla  cessazione  dal  servizio  avvenuta    prima di  aver  raggiunto  il  limite  di  età per  la  pensione  di  vecchiaia,    se  in  possesso  di  determinati    requisiti anagrafici e/o di servizio. 

dal  1°/1/2008    e  sino  al  31/12/2011  erano  in  vigore  due  diverse  modalità:

1. Requisito  dei  40  anni  di  contributi  a  prescindere  dall’età (legge  n°335/95);

2.Requisiti  contributivo  (minimo    35  anni)  e  di  età accompagnati  dalle  cosiddette  quote  (somma  di  età e  contributi).  I  requisiti  di  età salivano    gradualmente  fino  a  62  anni.  Si  trattava  dei    cosiddetti 

“scalini” della  legge  n°247/2007  che  avevano  sostituito  lo  “scalone”

(innalzamento  in  una  sola  volta)  della  legge  243/2004,    che  sarebbe  dovuto intervenire  dal 1° gennaio 2008.

Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto

In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorrevano per  la  pensione  di  anzianità prima  della  riforma  (  con  le  cosiddette  quote) 

La decorrenza era un anno dopo la maturazione dei requisiti

Anno di pensionamento

“quota” da raggiungere tra età

anagrafica ed anzianità contributiva

Età anagrafica minima per l’accesso

al pensionamento Anzianità contributiva

Dal 01/07/2009 Al 31/12/2010

95 59

oppure 60

36 e 35 Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

96 60

oppure 61

36 e 35 Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

96 60

Oppure 61

36 e 35

Dal 01/01/2013 97 61

oppure 62

36 e 35 Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell’età

(29)

Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e anzianità - Il diritto nel sistema contributivo

Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e anzianità

Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;

Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;

Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva

Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010

Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valevano le stesse regole per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35 anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria, ad eccezione dei riscatti di periodi di studio

Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale

I SISTEMI DI CALCOLO DEL

TRATTAMENTO DI PENSIONE

(30)

MISTO MONTI

(pro-rata dal 2012 Art. 24 comma 2 D.L. n. 201/2011)

CONTRIBUTIVO MISTO

I SISTEMI DI CALCOLO

Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995,

pari o superiore a

18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012

A chi si applica?

(31)

Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale

sistema

(art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

A chi si applica?

Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni

(art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

IL SISTEMA MISTO

A chi si applica?

(32)

Quale pensione nel

misto?

Pensione di Vecchiaia Anticipata Inabilità

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c), e comma 7 D.L. n. 201/2011)

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita:

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni 3 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 7 mesi Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 67 anni

Contributi 20 anni

La pensione di vecchiaia

Requisiti dal 01.01.2012

(art. 24, commi 6 e 7 D.L. 201/2011)

Sistema misto Monti e sistema misto

(33)

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013

Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011

Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi

Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale.

Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).

Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021

Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita.

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97)

Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni.

Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21 Legge 335/95)

La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22 ter Legge 102/2009)

Sistema misto Monti e sistema misto

(34)

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio prima di aver raggiunto il limite di età, per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.

La pensione anticipata

Sistema misto Monti e sistema misto

Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva :

pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relative alle anzianità maturate al 31.12.2011;

Inferiore a 18 anni al 31.12.1995, sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.1995.

Sistema misto Monti e sistema misto

Pensione anticipata

(35)

La pensione anticipata

Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 6 co. 2 quater del D.L.n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012).

Sistema misto Monti e sistema misto

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio indipendentemente dal requisito anagrafico, con il possesso delle seguenti anzianità contributive:

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:Uomini 42 anni 1m - Donne 41anni1 mese Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Uomini 42 5m - Donne 41anni 5 mesi Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 :Uomini 42 6m - Donne 41anni 6 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: Uomini 42 10 - Donne 41anni 10 mesi

La pensione anticipata

Requisiti dal 01.01.2012

(art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)

Sistema misto Monti e sistema misto

(36)

Per effetto dell’art. 15 del d.l. n. 4 del 2019, è stato modificato l’art. 24 co. 10, del d.l. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha stabilito che nel periodo dal

Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 il requisito contributivo per conseguire la pensione anticipata è fissato in

Uomini 42anni 10 mesi - Donne 41anni 10 mesi

Per effetto della disapplicazione, in detto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/ 2010, conv. nella legge n. 122/2010

Con finestra a tre mesi- diritto dal 1/1/2019 al 29/01/2019 accesso dal 1/04/2019

La pensione anticipata

Requisiti dal 01.01.2012

(art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)

Sistema misto Monti e sistema misto

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011

Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa.

Sistema misto Monti e sistema misto

(37)

DAL AL ETA’ SERVIZIO SOLO SERVIZIO

01/01/2008 30/06/2009 58 35 40

01/07/2009 31/12/2010

QUOTA 95

59 36

60 35 40

01/01/2011 31/12/2011

QUOTA 96

60 36

61 35 40

Sistema misto Monti e sistema misto

La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011

Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997.

Sistema misto Monti e sistema misto

(38)

Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).

Sistema misto Monti e sistema misto NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011

Pensione di inabilità “normale” agli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali

(art. 42 D.P.R. 1092/73)

E’ la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio:

- servizio effettivo richiesto  15 anni

(14 anni 11 mesi e 16 gg)

- decorrenza  dal giorno successivo alla cessazione

(art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)

PENSIONE DI INABILITA’

(39)

Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le casse pensioni gestite dall’ ex INPDAP

Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:

servizio effettivo richiesto  almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio

decorrenza  dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il collocamento a riposo

PENSIONE DI INABILITA’

(Art. 2 comma 12 Legge 335/95)

La pensione di reversibilità

Spetta ai superstiti del titolare di pensione.

La pensione indiretta

Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare ameno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui

almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte Art.1, comma 41 legge 335/1995

PENSIONE AI SUPERSTITI

(40)

AVENTI DIRITTO

FIGLI MINORI

DI 18 ANNI FIGLI STUDENTI

FINO A 21 ANNI SE STUDENTI DI SCUOLA MEDIA

SUPERIORE FINO A 26 ANNI

UNIVERSITARISE

FIGLI INABILI A CARICO

GENITORI

ULTRASESSANTACINQUENNI A CARICO

NON TITOLARI DI PENSIONE

FRATELLI SORELLEE CONIUGE

INABILI A CARICO

NON TITOLARI DI PENSIONE

FIGLI

ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO CONIUGE SOLO 60%

CONIUGE CON UN FIGLIO 80%

CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI 100%

FIGLIO SOLO 70%

2 FIGLI 80%

3 O PIU’ FIGLI 100%

GENITORI FRATELLI E SORELLE 15%

25 giugno 2014

(41)

Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge n. 111/2011 le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

In tal caso la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci.

Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n.

335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Quale pensione nel contributivo?

Pensione di

Vecchiaia

Anticipata

Inabilità

(42)

La pensione di “vecchiaia” si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 66° anno di età a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

(art. 24, comma 6 D.L. n. 201/2011) Dal 1 gennaio 2019 , il requisito è

67 anni e 20 anni di contributi

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni;

Dal 1 gennaio 2019 il requisito è :71 anni e 5 anni di contributi

PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2012

72

Anno Età Anzianità

contributiva effettiva

Soglia Minima

2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale

2013 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale

2014 2019

63 ANNI E 3 MESI

64

20 ANNI

20 ANNI

Non inferiore 2,8 assegno sociale Non inferiore 2,8 assegno sociale

La pensione anticipata

Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012

(art. (art.

24, comma 11 D.L. 201/2011) 24, comma 11 D.L. 201/2011)

(43)

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011

Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa.

PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI VALIDI FINO AL 31/12/2011

dal al età

Donne uomini

Fino al 31/12/2007 57 57

01/01/2008 31/12/2009 60 65

01/01/2010 31/12/2011 61 65

a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno

sociale per età inferiori ad anni 65

(44)

Il calcolo della pensione con il sistema misto Monti

La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti

Il calcolo della pensione si basa sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.

Sistema misto Monti

(45)

Fino al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.

Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B).

Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.

Sistema misto Monti

La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti

Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione.

In estrema sintesi i parametri rilevanti sono:

1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011;

2) retribuzione lorda pensionabile:

- ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992)

- media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993)

4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno) 5) Aliquota di rendimento

Sistema misto Monti

La misura del trattamento pensionistico per le gestioni

dei pubblici dipendenti

(46)

La 1

a

da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992

( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92

Le retribuzioni:

Le retribuzioni:

due basi pensionabili

La 2

a

da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1°

gennaio 1993 fino al 31.12.2011

(quota B di pensione) art.13 lettera b D.L.vo 503/92

Iscritti a:

CTPS

Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio + 18%;

Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94)

X 12 mensilità

con esclusione degli accessori Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (art.43 DPR 1092/73 e art.15 L.177/76)

La base pensionabile, per la quota A di pensione,

è costituita da:

(47)

Media delle retribuzioni annue X 12 mensilità ( Stato)

• percepite durante il periodo detto di “riferimento”

precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate.

•Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori”

corrisposti

•Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18%

previsto dall’art.15 L. 177/76

(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)

La base pensionabile, per la quota B di pensione, è costituita da:

Per coloro con anzianità inferiori a 15 anni

al 31/12/1992

Per coloro con anzianità pari o superiore a 15 anni

al 31/12/1992

Tutte le retribuzioni

percepite dal 1/1/93 alla decorrenza della

pensione

Le retribuzioni percepite nei 10 anni (3600 giorni) precedenti la decorrenza

della pensione

Con eventuale correttivo

previsto dal D.Lgs. 373/93

Art.7 comma 1 D.L.vo 503/92 Art.7 comma 2 D.L.vo 503/92 Individuazione delle retribuzioni

percepite nel periodo di riferimento

(48)

MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1992

PIU’ DI 15 ANNI AL 31/12/1992

(49)

E’ E ’ la percentuale di incremento delle la percentuale di incremento delle retribuzioni pensionabili,

retribuzioni pensionabili,

che determinano la pensione nel sistema misto che determinano la pensione nel sistema misto Monti fino al 31.1.2011.

Monti fino al 31.1.2011.

Ogni mese di anzianit

Ogni mese di anzianità à contributiva, contributiva,

determina un aumento percentuale tale da determina un aumento percentuale tale da raggiungere:

raggiungere:

l

l’ ’80% complessivo con 40 anni di servizio. 80% complessivo con 40 anni di servizio.

Per gli iscritti alla CTPS

Per gli iscritti alla CTPS

(fino al 31.12.2011)(fino al 31.12.2011)

CHE COSA E CHE COSA E’’??

Ogni anno di anzianità di servizio, fino al quindicesimo, determina un rendimento del 2,333% , (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato entro il 31/12/1994;

dal 01/01/1995 e fino al 31.12.2011 il rendimento del 2% ( art. 17, L.724/94)

Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo fino al quarantesimo, determina un rendimento del 1,8% (entro il 31.12.2011)

(art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 L.335/95) .

Cassa Trattamenti Pensionistici Cassa Trattamenti Pensionistici

ai Dipendenti dello Stato ai Dipendenti dello Stato

Aliquote di rendimento

(50)

La 1

a

per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A di pensione)

(quota A di pensione)

(art. 13 lettera a del D.L.vo 503/92)

La 2

a

per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011

(quota B di pensione) (quota B di pensione)

(art. 13 lettera b del D.L.vo 503/92)

Le aliquote utilizzate per il calcolo delle Le aliquote utilizzate per il calcolo delle

due quote di pensione due quote di pensione

Dal 01-01-2012

Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo l’indice PIL, costituiranno il Montante Contributivo.

Si calcola moltiplicando:

Montante contributivo X

Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento (art.1 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n.335, così come modificati dal 01/01/2010 dall’art.1 comma 14 legge 247/2007)

IL SISTEMA MISTO MONTI

(pro-rata dal 2012)

(51)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età Valori in % fino al

31.12.2009 Valori in % fino al

31.12.2012 Valori in % dal 01.01.2013

57 4,720 4,419 4,304

58 4,860 4,538 4,416

59 5,006 4,664 4,535

60 5,163 4,798 4,661

61 5,334 4,940 4,796

62 5,514 5,093 4,940

63 5,706 5,257 5,094

64 5,911 5,432 5,259

65 6,136 5,620 5,435

66 5,624

67 5,826

68 6,046

69 6,283

70 6,541

1° base

pensionabile X Coeff.

al 31/12/1992 = 1° quota di pensione

2° base

pensionabile X 1/1/93 al 31/12/11Coeff.dal = 2° quota di pensione

Quota di Pensione retributiva

Montante Contributivo

dal 1/1/2012 X Coeff.di

Trasformazione = 3° quota

di pensione Quota di

Pensione contributiva

+

=

Totale Pensione Mista

: 13 X 12 ( per statali )

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