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Il danno da concorrenza non va riconosciuto

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Academic year: 2022

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Il danno da concorrenza non va riconosciuto

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Tutela della concorrenza – Corte dei Conti – danno alla concorrenza – obbligo di produrre la prova da parte della pa – mancato riconoscimento per mancanza di un puntuale riferimento alla media dei ribassi praticati per procedure similari

Il danno da concorrenza non va riconosciuto

Il Collegio ritiene che il danno da concorrenza possa essere risarcito qualora la pubblica accusa produca la prova, anche indiziaria, che una corretta procedura di gara avrebbe comportato per l’Ente un maggiore risparmio di spesa.

Nel caso di specie la Procura ha chiesto il risarcimento di € 20.000,00 nell’atto di citazione, poi ridotto in udienza al 10% dell’importo posto a base di gara.

Tale richiesta di danno non può essere accolta, mancando in atti un puntuale riferimento alla media dei ribassi praticati per procedure similari, dalla quale poter dedurre la congruità o meno del ribasso offerto dall’unico offerente; in tal ottica dalle eventuali irregolarità procedurali, censurate dalla pubblica accusa, non sarebbe, quindi, possibile dedurre gli impatti negativi per l’Ente in termini di minore spesa che era possibile conseguire (in termini analoghi Corte dei conti, sezione Umbria, n. 43/2009).

Danno all’immagine e danno esistenziale.

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La Procura ha chiesto il risarcimento di € 50.000,00 per danno all’immagine e di € 20.000,00 per danno esistenziale.

Premesso che nel caso di specie il lamentato danno esistenziale va ricondotto nell’alveo del danno all’immagine (ed in tal senso pare esprimersi anche la stessa Procura contabile, laddove afferma che trattasi di “ulteriore categoria di danno all’immagine di natura non patrimoniale”, cfr. pag. 38 dell’atto di citazione), va evidenziato che la vicenda in esame ha avuto ampio risalto nei mezzi d’informazione e, quindi, anche nella collettività di riferimento.

L’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, nel testo modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con L. 141/2009, non consente, tuttavia, al giudice contabile di pronunciarsi sul danno all’immagine in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, disponendo che “le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.

Il citato art. 7 prevede che “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Nel caso di specie il risarcimento del danno all’immagine conseguirebbe da una condotta gravemente colposa tenuta dai soggetti convenuti, penalmente irrilevante.

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Il Collegio ritiene, quindi, di dover sospendere il giudizio relativamente al contestato danno all’immagine, quantificato in € 70.000,00, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla normativa di riferimento

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 104 del 24 gennaio 2011 pronunciata dala Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale Per La Regione Campania

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

*****************************

*******************************

****************** Referendario relatore

(4)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n°59231 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per mezzo del Sostituto Procuratore

************** ***

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 23/01/2009.

VISTA la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 20/10/2010 dall’Avv. ****************** nell’interesse dei convenuti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via F. Cilea n. 183.

VISTI gli atti di giudizio.

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 9/11/2010 con l’assistenza del segretario *********

Ritenuto in

FATTO

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Con atto di citazione depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 23/01/2009, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania ha convenuto in giudizio i *********, C_, DI G_, DE V_, M_ e R_, nella loro qualità di membri della Giunta Esecutiva e Segretario Generale (l’Avv. R_) della Comunità montana “Gelbison e *******”, in relazione all’acquisto dell’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI, del valore di € 55.160,00, deciso con la delibera n. 57 del 6 agosto 2007.

La Procura ha contestato ai convenuti il suddetto acquisto ritenendo che esso abbia prodotto un danno erariale, in quanto si tratta di un’autovettura di lusso, che non assolve alle funzioni istituzionali dell’Ente;

in particolare, ha rilevato l’utilizzo di fondi destinati ad altre finalità di legge (art. 5, legge regionale n.

17/1998 e legge n. 97/1994) e censurato le regole procedurali di gara, per violazione dell’art. 68, comma 13 (specifiche tecniche), e 124 (pubblicità dei bandi di gara) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, la Procura ha ritenuto di dover tener conto del vantaggio conseguito nel patrimonio dell’Ente ed ha, pertanto, limitato la richiesta del danno patrimoniale ad € 30.000,00, oltre ad € 20.000,00 quale danno da concorrenza, per un totale di € 50.000,00.

In relazione agli articoli di stampa che si sono occupati della vicenda in questione la Procura ha, poi, quantificato il danno all’immagine per € 50.000,00 e ulteriori € 20.000,00 per danno esistenziale.

La Procura ha, pertanto, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento del complessivo danno erariale di € 120.000,00 in solido per dolo civile o in alternativa per colpa grave nella misura di € 20.000,00 ciascuno, oltre a rivalutazione e interessi.

Con comparsa di costituzione la difesa ha sollevato le seguenti eccezioni preliminari: 1) inammissibilità della citazione per tardività in quanto depositata oltre la scadenza del termine di 120 giorni; 2) nullità per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta; 3) nullità e/o improcedibilità della citazione per

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mancato adempimento dell’onere probatorio e per genericità del petitum.

Nel merito, l’Avv. Di Rosa ha evidenziato l’intervenuta dichiarazione di non luogo a procedere resa dal giudice penale, l’insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il presunto danno erariale, nonché la riconducibilità della scelta dell’acquisto dell’autovettura nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, contestando puntualmente ogni altra censura mossa da parte attrice con riferimento al dissesto dell’Ente, alla procedura di gara e alla pretesa obbligatorietà del parere di regolarità tecnica e contabile sulla delibera n. 57 del 6 agosto 2007, nonché alla quantificazione del danno.

La difesa ha, quindi, chiesto di dichiarare l’inammissibilità o la nullità dell’atto di citazione, di rigettare la domanda attrice e in subordine di applicare il potere riduttivo.

All’udienza del 9 novembre 2010 la difesa ha confermato quanto dedotto nella memoria; il rappresentante della pubblica accusa ha contestato le argomentazioni difensive, tranne che per la quantificazione del danno da concorrenza, ridotta ad un valore pari al 10% dell’importo a base di gara, rispetto all’originaria richiesta di € 20.000,00.

DIRITTO

1 In via preliminare deve essere esaminata la richiesta della difesa di dichiarare l’inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione per i seguenti profili:

Inammissibilità della citazione per tardività.

1.

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Secondo la difesa l’atto di citazione è stato depositato solo il 23 gennaio 2009, dopo il decorso di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso nell’invito a dedurre per le controdeduzioni.

L’invito a dedurre è stato, infatti, notificato in data 9 agosto 2008 e, quindi, tenuto conto dei 30 giorni concessi per le controdeduzioni, la citazione doveva essere depositata in un arco temporale compreso tra l’8 settembre 2008 ed il 5 gennaio 2009 o al più tardi il 12 gennaio, considerato il periodo coperto dalla sospensione feriale.

La suddetta posizione difensiva non tiene, però, conto della sentenza n. 1/2007 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che ha ritenuto che il termine per la presentazione delle controdeduzioni abbia natura processuale, con conseguente applicazione ad esso della sospensione feriale.

Il Collegio condivide l’indiR_ interpretativo di cui alla citata sentenza n. 1/2007 e, pertanto, nel caso di specie la citazione è stata tempestivamente depositata, in quanto il termine di 120 giorni per il deposito di essa decorreva dal 16 ottobre 2008, tenuto conto della sospensione feriale per la presentazione delle controdeduzioni. L’eccezione difensiva non è, quindi, accolta.

1.2 Nullità della citazione e dell’invito a dedurre.

La difesa ritiene che la Procura abbia dato corso all’istruttoria in assenza di una notizia di danno specifica e concreta, come, invece, richiesto dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito con L.

102/2009, nel testo modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con L. 141/2009. Secondo la tesi difensiva la segnalazione dei carabinieri, con la quale è stata avviata l’istruttoria, fa riferimento ad atti di gestione per i quali opera il principio della discrezionalità amministrativa.

L’eccezione è infondata in quanto l’istruttoria è stata avviata in base ad una notizia di danno specifica e concreta; dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla nota del 3/03/2008, prot. n. 238 e relativi allegati (Regione Carabinieri Campania – Compagnia di Vallo della Lucania) è possibile ricavare gli

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elementi di fatto sulla base dei quali la Procura contabile ha avviato l’istruttoria di competenza; con detta nota i carabinieri hanno comunicato alla Procura regionale un’ipotesi di danno erariale avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI, affermando che tale mezzo, classificato come auto di lusso, non è “confacente alle finalità istituzionali” dell’Ente.

Da questa nota, unitamente all’esposto acquisito in data 18/03/2008, nel quale è censurato il comportamento degli amministratori dell’Ente che hanno deliberato l’acquisto di detta auto, si ricava che la Procura ha avviato l’istruttoria sulla base di una notizia di danno specifica e concreta.

Ciò precisato, il Collegio osserva che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, ai fini della valutazione dell’eccezione in questione, non assume rilievo la natura discrezionale delle scelte operate dalla Comunità montana ed il loro sindacato da parte del giudice contabile, in quanto detta problematica riguarda il merito della fattispecie.

1.3 Nullità della citazione e/o improcedibilità della domanda per mancato adempimento dell’onere probatorio e per genericità del petitum.

L’eccezione è respinta in quanto dall’atto di citazione non sorge alcun dubbio circa il petitum della domanda attorea, che ha censurato l’acquisto di un’autovettura di lusso, ritenuta inutile ai fini del’assolvimento degli scopi istituzionali dell’Ente; la domanda è, inoltre, supportata da adeguata documentazione probatoria.

2 Esaurite le questioni poste in via preliminare si passa all’esame del merito della fattispecie.

Con l’atto di citazione la Procura Regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del complessivo danno di € 120.000,00 di cui € 30.000,00 quale danno patrimoniale, € 20.000,00 per danno da

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concorrenza (ridotto in udienza nella misura del 10% dell’importo a base di gara), € 50.000,00 per danno all’immagine e € 20.000,00 per danno esistenziale.

Dalla documentazione in atti risulta che la Comunità montana “Gelbison e *******” abbia deliberato l’acquisto di due autovetture della seguente tipologia, Audi Q7 Diesel 3,0 TDI e Fiat Panda 4x4 o modelli equivalenti, impegnando le risorse assegnate per le finalità di cui all’art. 5 della legge regionale n.

17/1998 e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Il suddetto art. 5 prevede che “le Comunità montane possono unirsi tra loro e con Comuni montani in Consorzi per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) assistenza al territorio e formazione dei Piani territoriali di coordinamento;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione, a fini energetici, dei tossici nocivi e degli esausti d'origine domestica, delle macerie e degli inerti;

c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

e) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza;

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f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani al fine di cui alla lettera e);

g) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio di loro competenza, sempre subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;

h) iniziative legali avverso provvedimenti, anche della pubblica Amministrazione, ritenuti in contrasto con i legittimi interessi delle popolazioni montane;

i) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale”.

L’art. 11 della legge n. 97/1994 individua le seguenti finalità:

“a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

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f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza”.

La Procura regionale ha censurato la condotta dei convenuti per aver deliberato l’acquisto di un’autovettura di lusso, l’Audi Q7 Diesel 3,0 TDI, per finalità non previste dalla suddetta normativa, con inutilità della spesa rispetto agli scopi perseguiti dall’Ente, rilevando, inoltre, l’assenza del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo la tesi difensiva, invece, la citata normativa contiene una elencazione non tassativa, essendo rimessa alla discrezionalità dell’Ente l’individuazione di “ulteriori settori entro i quali espletare l’attività di coordinamento e gestione”. In tal ottica la scelta operata dalla Giunta non è sindacabile dal giudice contabile, stante la riserva di amministrazione di cui all’art. 1 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, laddove prevede “l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”. La difesa ha chiesto, inoltre, di tener conto della dichiarazione di non luogo a procedere da parte del giudice penale ed ha rilevato che il parere di regolarità non era necessario in quanto la delibera in questione era attuativa di altra delibera munita di parere.

Riassunte le posizioni delle parti nei termini che precedono, dall’esame della documentazione risulta che la Comunità montana ha deliberato l’acquisto dell’Audi Q7 Diesel 3,0 TDI (unitamente alla Fiat Panda 4X4) con la delibera n. 57 del 6 agosto 2007, emanata con il voto favorevole dei Sig.ri DE V_, A_, C_, DI G_, M_, con l’assistenza dell’Avv. R_, segretario generale, sulla base della proposta di deliberazione n. 61 di pari data. Nella suddetta proposta n. 61/2007 l’acquisto è motivato nei termini che seguono: “Ritenuta l’opportunità di dotare l’Ente di autoveicoli da destinare alla realizzazione della tipologia di attività riguardante l’esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici, onde consentire la disponibilità strumentale necessaria per avviare le iniziative e le attività inerenti la cennata tipologia e per concretamente poter ambire ad obiettivi tesi a garantire una reale interconnessione e sinergia tra l’Ente

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presenze e riferimenti istituzionali il più possibile vicini alle esigenze e bisogni dei cittadini amministrati, nello spirito di servizio che deve sempre essere alla base ed ispirare lo svolgimento dei compiti di coloro che sono investiti di pubbliche funzioni”. Nella stessa proposta si afferma che non occorrono i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di delibera attuativa delle precedenti n. 29/07 e n.

55/07.

Per quanto attiene a tale ultimo profilo, il Collegio osserva che la delibera n. 57/07 non può qualificarsi come atto d’indiR_, in quanto è solo con essa che viene decisa la concreta destinazione della somma di € 69.519,25 per l’acquisto di due autovetture, in precedenza genericamente impegnata per la realizzazione degli obiettivi normativamente previsti.

Essa avrebbe, quindi, dovuto essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, che, così, recita:

“1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiR_

deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi”.

Tale mancanza non incide, però, sulla legittimità della delibera, ma assume rilievo ai fini dell’esame della condotta di coloro che hanno espresso voto favorevole e del Segretario, che avrebbe dovuto far presente

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la necessità di acquisire detti pareri.

Ciò precisato, il Collegio osserva, che, alla luce delle risorse stanziate, l’acquisto delle due autovetture ha esaurito integralmente i fondi a disposizione per l’assolvimento dei compiti istituzionali di cui alle richiamate previsioni di legge. Tale decisione appare di per sé particolarmente grave, non ravvisandosi nell’acquisto delle due autovetture, ed in particolar modo in quella oggetto di censura da parte della Procura, alcuna concreta utilità rispetto alle attività per le quali erano stati impegnati i relativi fondi.

La condotta dei convenuti non è, invero, insindacabile quale esercizio della potestà discrezionale afferente al merito dell’agire amministrativo, come invece sostenuto dalla difesa.

La questione in esame non concerne, infatti, la valutazione operata dalla Giunta in ordine alla necessità di usufruire di due autovetture in luogo di una, bensì la congruità dell’acquisto dell’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI rispetto all’azione amministrativa della Comunità montana, che, come ogni amministrazione, è tenuta ad agire nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia.

È questo il punto critico della vicenda, tramite il quale può essere sindacato l’agire amministrativo.

L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non può costituire, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale.

L’art. 97 della Costituzione prevede, infatti, il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui sono corollari l’economicità e l’efficacia di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario”).

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In tal contesto la violazione dei suddetti principi attiene non al merito ma alla legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente sindacabilità da parte del giudice contabile (in termini analoghi Corte dei conti, sezione Campania, 25/02/2009, n. 127; Corte dei conti, sezione Sicilia, 15/10/2010, n. 2152); la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile” (ordinanza n. 6410/2010).

La condotta amministrativa può, quindi, essere oggetto di esame da parte del giudice contabile al fine di verificare se essa abbia violato i citati principi e se tale violazione abbia prodotto un danno erariale.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che la decisione di acquistare l’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI non sia rispondente ai canoni di un’azione amministrativa efficace ed economica, ben potendo lo scopo perseguito essere realizzato con l’acquisto di un diverso modello. In altri termini, data la necessità di usufruire di due autovetture, non contestata dalla Procura, l’Ente avrebbe dovuto utilizzare i fondi per un modello meno costoso, egualmente adeguato allo scopo (ad esempio nulla vietava di acquistare un’altra panda 4x4 o altro suv), liberando le rimanenti risorse per ulteriori attività. La decisione della Giunta non è stata, quindi, né economica né efficace, in quanto il medesimo risultato (acquisto di due autovetture) poteva essere facilmente realizzato a costi inferiori e avrebbe permesso all’Ente di utilizzare una parte delle risorse per le finalità di legge.

Alla luce di quanto precede, è indubbio che nella vicenda in esame si sia verificato un danno erariale, del quale sono chiamati a rispondere i **********, C_, DI G_, DE V_, M_, che nella loro qualità di membri della Giunta Esecutiva, hanno deliberato l’acquisto dell’autovettura, con la delibera n. 57/07, priva del parere di regolarità tecnica e contabile, assumendosi, quindi, integralmente la responsabilità connessa a tale decisione.

L’Avv. R_, Segretario dell’Ente, è egualmente responsabile del danno, non avendo richiamato l’attenzione della Giunta sulla gravosità della spesa rispetto ai fini istituzionali dell’Ente ed alle risorse stanziate

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del medesimo decreto legislativo, alla stregua del quale “il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”;

egli ha, poi, curato la fase di gara e gli atti successivi.

Tutti i convenuti hanno, quindi, tenuto una condotta gravemente colposa.

Ciò posto, per mera completezza il Collegio osserva che la definizione del giudizio penale con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non vincola, come correttamente rilevato anche dalla difesa, il giudice contabile e che, proprio l’assenza di un accertato comportamento doloso, permette di qualificare la condotta dei convenuti in termini di colpa grave e non a titolo di dolo.

3 Con riferimento alla quantificazione del danno il Collegio procede ad esaminare le voci risarcitorie così come individuate dalla Procura.

3.1 Il danno patrimoniale connesso all’acquisto dell’autovettura.

Per le considerazioni che precedono, il Collegio non può che aderire alla quantificazione del danno effettuata della Procura pari ad € 30.000,00, oltre oneri accessori, che ha tenuto conto dei vantaggi acquisiti dall’Ente per la disponibilità dell’auto al relativo patrimonio. Il suddetto danno va ripartito tra i convenuti in parti eguali (€ 5.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di deposito della decisione e fino al soddisfo).

3.2 Il danno da concorrenza

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Il Collegio ritiene che il danno da concorrenza possa essere risarcito qualora la pubblica accusa produca la prova, anche indiziaria, che una corretta procedura di gara avrebbe comportato per l’Ente un maggiore risparmio di spesa.

Nel caso di specie la Procura ha chiesto il risarcimento di € 20.000,00 nell’atto di citazione, poi ridotto in udienza al 10% dell’importo posto a base di gara.

Tale richiesta di danno non può essere accolta, mancando in atti un puntuale riferimento alla media dei ribassi praticati per procedure similari, dalla quale poter dedurre la congruità o meno del ribasso offerto dall’unico offerente; in tal ottica dalle eventuali irregolarità procedurali, censurate dalla pubblica accusa, non sarebbe, quindi, possibile dedurre gli impatti negativi per l’Ente in termini di minore spesa che era possibile conseguire (in termini analoghi Corte dei conti, sezione Umbria, n. 43/2009).

3.3 Danno all’immagine e danno esistenziale.

La Procura ha chiesto il risarcimento di € 50.000,00 per danno all’immagine e di € 20.000,00 per danno esistenziale.

Premesso che nel caso di specie il lamentato danno esistenziale va ricondotto nell’alveo del danno all’immagine (ed in tal senso pare esprimersi anche la stessa Procura contabile, laddove afferma che trattasi di “ulteriore categoria di danno all’immagine di natura non patrimoniale”, cfr. pag. 38 dell’atto di citazione), va evidenziato che la vicenda in esame ha avuto ampio risalto nei mezzi d’informazione e, quindi, anche nella collettività di riferimento.

L’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, nel testo modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con L. 141/2009, non consente, tuttavia, al giudice contabile di pronunciarsi

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sul danno all’immagine in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, disponendo che “le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.

Il citato art. 7 prevede che “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Nel caso di specie il risarcimento del danno all’immagine conseguirebbe da una condotta gravemente colposa tenuta dai soggetti convenuti, penalmente irrilevante.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover sospendere il giudizio relativamente al contestato danno all’immagine, quantificato in € 70.000,00, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla normativa di riferimento.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio sospende il giudizio relativamente al danno all’immagine e condanna i convenuti al risarcimento a favore della Comunità montana Gelbison e *******.

di € 30.000,00, da ripartirsi in parti eguali (€ 5.000,00 ciascuno), oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della decisione e fino al soddisfo, La decisione sulle ulteriori spese è rinviata alla definizione del giudizio.

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P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania:

respinge le eccezioni di inammissibilità e di nullità dell’atto di citazione;

sospende la decisione nel merito del giudizio n. 59231 per quel che concerne la domanda risarcitoria sul danno all'immagine di € 70.000,00 arrecato alla Comunità montana Gelbison e

******* in quanto pende questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, periodi secondo e terzo e quarto;

condanna i convenuti A_ Vincenzo, C_ Giovanni, DI G_ Luigi, *************, M_ Fabio, R_ Valerio al risarcimento del danno di € 30.000,00, in parti eguali (€ 5.000,00 ciascuno), a favore della Comunità montana Gelbison e *******, oltre rivalutazione monetaria, e interessi legali decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo.

Spese di giudizio al definitivo.

(19)

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010.

L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE

(******************) (****************)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

(********************).

https://www.diritto.it/il-danno-da-concorrenza-non-va-riconosciuto/

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