Tabella di riferimento per la liquidazione del danno morale da morte
Tribunale di Roma
La liquidazione del danno morale da morte
La liquidazione del danno morale da morte, per definizione, sfugge alla possibilità di un calcolo rigorosamente algebrico, condotto sulla base di elementi oggettivi. Tale liquidazione può compiersi soltanto col ricorso all’equità (art. 1226 c.c.), in relazione a molteplici fattori quali l’età della vittima, il grado di parentela che la legava al congiunto che ha chiesto il risarcimento, le particolari condizioni della famiglia in cui era inserito il deceduto, e molti altri (cfr. Ex plurimis, Cass.
872/’63; 3996/’79).
Tuttavia è proprio la molteplicità e, sovente, la indefinitezza dei parametri sui quali commisurare la liquidazione del danno morale da morte (si pensi alla difficoltà, se non impossibilità, di misurare in concreto l’intensità di un legame affettivo), che rende necessaria la fissazione in via generale di alcuni criteri di massima ai quali fare riferimento nell’esercizio della giurisdizione.
L’esistenza di un parametro di riferimento appare infatti necessaria:
a) per assicurare una minima uniformità di trattamento, valutando in modo analogo i casi analoghi;
b) per consentire alle parti, prima ancora dell’introduzione della controversia, una verosimile previsione sulla misura del risarcimento dovuto.
Per questi motivi, i giudici della V e della VI sezione del Tribunale di Roma, in esito ad un lavoro di gruppo, hanno deciso di mettere a punto una “tabella di riferimento” per la liquidazione del danno morale da morte, analogamente a quanto gà fatto per la liquidazione del danno da compromissione dell’integrità psicofisica.
La tabella è stata concepita in modo estremamente semplificato, al fine di evitare ogni incertezza nella sua interpretazione od applicazione, e si fonda sulla previsione di una valore di base e di plurimi fattori di correzione. Il valore di base è un riferimento indicativo, che rappresenta il valore medio del risarcimento per l’ipotesi standard.
Tale valore è suscettibile di variazioni in aumento od in diminuzione, in funzione di alcuni fattori di correzione (l’assenza di convivenza col defunto, la sopravvivenza di altri congiunti conviventi, l’assenza di altri congiunti conviventi).
Il fattore di correzione apporta non una variazione fissa, ma una variazione in termini percentuali variabili, entro un massimo fissato dalla tabella (“fino a”). La gradabilità del fattore di correzione è parsa infatti un temperamento necessario, al fine di consentire all’equo apprezzamento del giudice di tenere conto di ogni elemento, anche non determinabile a priori, del caso concreto.
Tra questi elementi, oltre a quelli peculiari al caso singolo, si terrà in ogni caso conto sia dell’età della vittima, sia del grado della colpa ascrivibile all’autore dell’illecito.
I Giudici delle Sezioni V e VI Tribunale di Roma
Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep
Tabella di riferimento
Per la liquidazione del danno morale da morte
Fattori di correzione Risarcimento
di base
Non convivenza col defunto
Presenza di altri congiunti conviventi
Assenza di altri congiunti conviventi Aventi diritto al
risarcimento
(conviventi)
Al coniuge 250 *** Riduzione fino al 30% Aumento fino al 50%
Al figlio minorenne 300 Riduzione fino al 30% Riduzione fino al 30% Aumento fino al 50%
Al figlio maggiorenne 200 Riduzione fino al 30% Riduzione fino al 30% Aumento fino al 50%
Al genitore 250 Riduzione fino al 20% Riduzione fino al 30% Aumento fino al 50%
Al fratello 100 Riduzione fino al 50% Riduzione fino al 30% Aumento fino al 50%
Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep