• Non ci sono risultati.

M A P ro t. C S M ii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "M A P ro t. C S M ii"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

N. R.G. 12498/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12498 /2016 promossa da:

XXXXX XXXXX, nato il 18/01/1990 in Mali, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell’avvocato stabilito GIOVANNI MANCA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore - presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

resistente contumace

e Pubblico Ministero

Il giudice dott.ssa Valentina Frangia,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28 febbraio 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: di cui al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2016 XXXXX XXXXX ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso nella seduta del 18 ottobre 2016, notificato in data 18 novembre 2016, con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale.

Il ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha domandando, in via gradata, il riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale.

M A P ro t.

CSM

ii

A-12857/2017del16/03/2017

(2)

All’udienza fissata il ricorrente, confermato quanto già dichiarato alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nato e vissuto in Mali, nella regione del Kayes, e di aver lasciato il suo Paese per il timore di essere perseguitato a causa della sua omosessualità.

Il ricorrente ha raccontato in particolare: “Ho lasciato il Mali a causa della mia omosessualità.

Avevo un fidanzato in Mali, la relazione è iniziata quando io avevo circa ventiquattro anni, il mio ragazzo invece aveva due anni in meno. Questa è stata la mia prima relazione. Non ho mai avuto relazioni con donne.

D. “Mi racconta come ha capito di essere omosessuale?” R. “Nel mio villaggio quando compi diciotto anni si fa una festa. I parenti portano le loro figlie e tu devi scegliere una che ti piace. Io però non ero interessato a quello che mi stavano proponendo, ho detto a mio padre che non mi interessava nessuna. Mi padre però mi assillava dicendomi di scegliere una donna, io però non ero proprio interessato. Allora mio padre mi ha detto che non mi avrebbe più assillato, e che mi avrebbe lasciato scegliere da solo. Un giorno mi ha rimproverato dicendo che stavo sempre con un mio amico, io gli ho risposto che era un mio amico dell’infanzia. Mio padre ad un certo punto ha detto che non voleva più vedere questo ragazzo nella sua casa. A questo punto visto che il mio amico non poteva più venire da me sono andato io da lui. Andavo sempre io, un giorno io l’ho accarezzato, il mio amico ha iniziato a tremare, ci siamo allora dichiarati dicendo che provavamo qualcosa l’uno per l’altro. Era la prima volta che ci baciavamo. Dopo che ci siamo baciati io sono andato in bagno e ho iniziato a vomitare, mi sono chiesto cosa avevo fatto. Poi sono tornato a casa mia. Quando sono tornato a casa non riuscivo a dimenticare cosa era successo fra noi. Sono rimasto tanti giorni senza più vederlo, un giorno sono andato a trovarlo, lui era talmente contento di vedermi che mi ha detto che anche lui non riusciva a dimenticare cosa era successo fra noi. Da lì è iniziata una relazione, eravamo molto felici di stare insieme, quel giorno abbiamo fatto l’amore.

Dopo qualche tempo è arrivato il giorno delle festa dell’indipendenza, tutti vanno in piazza, io sono andato a casa del mio amico per andare insieme alla festa, il mio amico mi ha chiesto se era ben vestito, lui mi ha abbracciato, io ho iniziato ad accarezzato, siamo allora entrati in casa, abbiamo iniziato a fare l’amore, suo cugino ci ha sorpreso, e si è messo ad urlare. Il cugino ha chiamato allora altri abitanti del villaggio, alcuni urlavano, alcuni dicevano “li dobbiamo picchiare, ammazzare”. Io sono riuscito a scappare e sono andato a casa mia, mio padre era molto sorpreso.

Io quel giorno stesso ho lasciato il mio villaggio, sono andato in un villaggio vicino, una persona anziana mi ha aiutato a medicare le ferite. Lui conosceva mio padre e mi voleva riportare a casa. Il giorno successivo sono andato a Bamako, volevo stare da mio zio ma lui non mi ha voluto ospitare,

M A P ro t. C S M ii

A-12857/2017del16/03/2017

(3)

D. “E’ a conoscenza della legislazione maliana sugli omosessuali?, come vengono trattati in Mali gli omosessuali?” R. “Non so se esiste un legge sull’omosessualità, ma la gente discrimina gli omosessuali, se vieni scoperto puoi essere arrestato, Vomosessualità non è accettata”.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere accolto, dovendosi riconoscere in capo a XXXX XXXXX lo status di rifugiato così come disposto dal D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

Secondo il citato decreto legislativo ai sensi dell’art. 2 lett. e) rientra nella definizione di “rifugiato”

il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

Alla luce della citata normativa, valutate le dichiarazioni rese dal ricorrente, si ritiene che sussista il timore fondato che XXXX XXXXX sia oggetto di atti persecutori a causa della sua “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”.

Secondo la normativa di riferimento, infatti, l’espressione “gruppo sociale” è stata formulata in modo aperto e deve essere interpretata in senso estensivo. La lettera d) dell’art. 8 Dlgs. 251/2007 chiarisce, invero, che il "particolare gruppo sociale" “quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana”.

(4)

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale pare a questo giudice che al richiedente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato essendo il suo racconto credibile1, perché nel complesso logico e coerente sia intrinsecamente sia rispetto alle notizie sul Paese d’origine 'j

rinvenute dal tribunale.

Si evidenzia, invero, che il racconto del ricorrente è parso veritiero in particolare in riferimento alla descrizione del rapporto con il compagno, alla percezione della propria omosessualità, nonché alla reazione del padre dinnanzi al suo rifiuto di prendere moglie. Il racconto risulta, invero, privo di elementi iperbolici, ma nel complesso equilibrato e coerente, dunque verosimile.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il ricorrente a causa del proprio orientamento sessuale corra il rischio effettivo di subire atti persecutori ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Si osserva, infatti, che in Mali l’omosessualità pur non essendo comportamento di per sé penalmente rilevante, risulta priva di tutela, non esistono leggi contro le discriminazioni delle minoranze sessuali, né associazioni a tutela degli omosessuali, e risulta anzi che la normativa sulla morale pubblica (on "public outrage against indecency", Artide 224 of thè Malian Penai Code) venga sostanzialmente utilizzata per perseguire penalmente le minoranze sessuali.

Dall’analisi delle fonti internazionali emerge che nella società maliana l’omosessualità non è accettata e che le persone LGBT sono discriminate ed emarginate, nonché vittime sovente di gravi violenze, anche da parte della propria famiglia. Si consulti in particolare l’articolo pubblicato su http://www.refworld.org/cgi-

Giova ricordare, invero, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall’art. 3, comma quinto del d.lgs n. 251 del 2007 e cioè: l’effettuazione da parte del richiedente di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l’attendibilità intrinseca (Cass. civ. n. 16202 del 2012; Cass. civ. n. 22111 del 2014).

La giurisprudenza ha poi precisato che in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sulfadempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può' essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. civ. n. 26056 del 2010; Cass. civ., n.

17576 del 2010).

2 Si rileva, fra l’altro, la coincidenza fra le dichiarazioni rese in udienza e quelle precedentemente rese alla

(5)

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57206c8f4&skip=0&query=gay&coi=MLI&searchin=fu lltext&sort=date dal quale emerge che : “Though Mali is one of only fourteen African countries without a law criminalizing homosexuality, societal discrimination continues to prompt sporadic violence towards thè LGBTs. Malian NGO ARCAD-SIDA [thè Malian Association far Research, Communication and Home Support far Persons Living with HIV and AIDS], financed by USAID, released Mali's first human rights report outlining discrimination faced by thè LGBTs in January 2014. The report summarizes personal testimonies from 135 gay men and women around thè country. Documented abuses include discrimination, verbal abuse, lynching, beatings, "corrective"

rape of one lesbian woman, and illegal detentions. This discrimination and violence results in LGBTs hiding themselves away, dropping out of school, avoiding necessary medicai treatment, or maintaining employmentC, nonché quello pubblicato sul sito http://www.irb- cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455427&pls=l, dell’Ufficio immigrazione canadese, nel quale si legge “According to thè ARCAD-SIDA representative, thè situation of sexual minorities [translation] "generally results in stigmatizing, discriminatory and homophobic behaviour" (ARCAD-SIDA Mali 22 Apr. 2014). Sources state that some members of sexual minorities bave been victims of physical, psychological and sexual violence (ibid.; US 27 Feb.

2014, 23). According to Country Reports 2013, society considers these forms of violence as

"corrective punishment" (ibid.). The ARCAD-SIDA representative explained that thè incidents of violence recorded by her organization [translation] "were generally ignored by thè public and perceived as a legitimate punishment that could change sexual orientation" (ARCAD-SIDA Mali 22 Apr. 2014). Country Reports 2013 States that thè majority of violent acts against sexual minorities bave been committed by family members, neighbours and groups of strangers in public places (US 27 Feb. 2014, 23). The ARCAD-SIDA representative also stated that thè violent acts began in thè family and that they were also committed [translation] "by neighbours, classmates [and] random

people met in public places" (ARCAD-SIDA Mali 22 Apr. 2014).

Emerge, altresì, che dinnanzi a simili comportamenti persecutori i membri delle minoranze sessuali non abbiano alcuna tutela da parte delle autorità (‘According to Country Reports 2013, thè police frequently refused to intervene in violent acts against members of sexual minorities (US 27 Feb.

2014, 23). According to thè ARCAD-SIDA representative, police officers bave also mistreated members of sexual minorities (ARCAD-SIDA Mali 22 Apr. 2014). It is difficult to assess thè effectiveness of thè judicial System because thè majority of cases of violence identified bave not been thè subject of complaints or legai action. All thè cases identified were managed within thè community, and thè few rare individuate who were brave enough to file a complaint against their

(6)

attackers were wrongfully accused by thè police itself because of their sexual orientation or their complaint was rejected’ (sul medesimo sito web canadese).

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che gli omosessuali in Mali vivano in una condizione di grave compromissione della loro libertà personale e di oggettiva persecuzione che giustifica la concessione della misura di protezione richiesta.

Deve, dunque, essere concesso al XXXXX XXXXX lo status di rifugiato.

L’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è assorbente rispetto a quelle formulate in via gradata.

In merito alle spese di lite, risultando vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all’art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (in questi termini Cass. civ., n. 18583 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

1. Accoglie il ricorso proposto da XXXX XXXXX, nato in Mali il 18 gennaio 1990, riconoscendo al medesimo lo status di rifugiato;

2. nulla sulle spese.

Cagliari, 6 marzo 2017.

Il giudice (Valentina Frangia)

Riferimenti

Documenti correlati

L’Ufficio federale di statistica comunica inoltre che, rispetto al mese precedente, il livello dei prezzi è aumentato dello 0,2 per cento per i beni indigeni e dell’1,0 per cento per

Essa ha affermato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che

L’offerta dovrà inoltre riportare le generalità complete dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, copia di un documento di identità e del

Premoneo nasce dall’esperienza maturata nell’ambito del Dynamic Pricing con Dynamitick, soluzione verticale per il ticketing e il travel, con cui la società è stata

Tre delle unità composti da una cucina, soggiorno, lavanderia, due camere da letto e due bagni e la quarta unità (più grande) comprende una grande cucina,

La proprietà si trova all’interno di una colonica composta da 3 unità abitative, è libera su 3 lati e si sviluppa su due livelli: al piano terreno troviamo una luminosa area

Il consumatore è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate

Docenza specifica in relazione al modulo Punti 3 (max 15 punti.) x ogni esperienza di didattico, nelle scuole pubbliche, paritarie e durata non inferiore a sei mesi. private di