azzetta Icia e
"
DICTa REGNO D'IT.ATaTA.
Anno 1920 Roma
-Giovedi, 23 dicembre Numoro 302
.A.VVI80
Norme d'abbonamento per l'anno 1921
Si rende noto che iprezzi
di abbonamento alla GarrettaUf¡telale
ono
stabiliti
nella misuraseguente:
Perun anno , . . . . , L. ,415
> > semestre. . , , .
ú 26
trimestro . . . . >18
All'estero(Paesi dell'Unione postale):
Per un anno . . .
.,. . L.
90
> > semestre. . . . . > ISO
> > trimestre . . . . »
SO
In Roma
(ritirando 11giornale
pressogli Uffel d'Ammialatrazione)
Per unanno . . . . . . L.
4:O
> > semestre . . , , a
24
,
> > trimestre . . . . >
18
La
corrispondenza
concernente leassociazioni,
como pare l'rala- tivivaglia,
debbono essereindirizzati all'Amministrazions
della GarrettaUfflefale
presso 11 Ministero delPinterno.AllŠsaporto
di elaseanTaglia.postale
ordlaarlo etelegraileo,
siaggiunga
seanpre la tassa di holloal
oentesiani
einque
o dicelpreiseritta
dall'art.AS,
let- terea)
della tariffa(allegato A)
del testo único ap-provato
condeereto-Irgge lLuogotenenziale
n.105,
del
ists,
e dal suceensivodeereto-legge Luogote-
me-slale n. 1184.802& MARIs
PARTEUFFICIAhE.
Leggi
odecreti,
REGIO DEORETO-LEGGE n. 1787 circa
l'obbliga
de:Ja residenza deimagistrati
nel comune di Averzano.REGIO DECRETO n. 1731 che concede
sopressoldi agli uf)iciali, sott'uficigli
ed«Uls
uomini di truP1.a addetti al servizio delle lineeferroviarie
esercite dalla Amministraziorae mi-istare.
REGlO DECRETO-LEGGE n. 1760 che estende allt nuove prov neie
dalla
VeneziaGitgia
e Tridentina ledispositioni
det decreto-legge
29aprile
1920, n.605, riguardante
i Consorgi per la ricostruzione eriparazione
d'immobili. 'REGIO DECRETO n. 179/ cheprorogai termini stabili'i nell'ar- tieolo 206 del
regolamento
29 fet>braio1990,
n.248,
per lap>ima formazione
inciascuna Provinciadigli
elencAi delleorganizzazioni professionali
deidatori de ovaro edegli
as-s.curati
agli effetti
delle eleziotti deirappresentanti negli organi
per l'assicurazioneot>bligatoria
contro la intalidataela veccleiaia.
REGIO DECRETO n. 180f concernente la sistemazione dei ser- eigi negli
Uffici
delle tasse e del demanio diCatania.RE3IO DECRElO n. 1802 concernente la
ripartesione
dei servizifra gli U)Fei
delregistro
di Genova.REGIO DEcklfTO n. 1807 clee rincia alla seconda domenica di
op.•tle
1921 le elezioniparziali
per tutti iCollegt
deiprobi-
vi;i istituiti nel
Regno
.inconformità
della.legge
15giu-
gno "93,n. 295.REG O DEJRETOn. 1783 c1ee proroga a tutto i; 30
aprile
1921 pli eijatti del decretoLuogotenenziale
n. 1459 del 12 otto- />re 19;G, col qteatefurono
confermati incarica,
per tutta la durata della guerra, icomponenti
delCollegiosconsultevo
dei
periti
dog nali.NOTIFICAZlodE MINISTFRIALE
riguafdante
i contratti esistentifra
sudditi italians e sudditi trutgati al momento in cuifu
vietato il commercio
fra
VItalia e laBulgaria.
COMITATO.CENTRALE
PER GLIAPPROVVIGIONAMENTI
EASSE-
. GNAZIONE
COMBUŠTIBíLI:
Prexxideild
benzina e del pe- trolio.Disposizioni diverse.
Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio del cambi
- Media dei oonsolidati
negoziati
a contanti -- Ministero deuefinanze::Disposizioni
nelpersonale dipendente
- Mini- stero del tesord':Situazione
della Banca d'Italia al 30 novem- bre ed al 10 dicembre198')L
Situar,ione del Banco diNapoli
al 20 ed al 30 novembre 1920 - Smarrimento di ricevuta -- Avviso - Ministero
dega
gyerra:Bisposizioni
nelpersonale dipendente.
Foglio de11e innerstoni.
PAR'i'E UFFICIALE
LIOGGI E DEO.RIOTT
Il pumero 1787 della raccolla
tt/)!ciale
dellel¢ggi
e deide'or¢fi
del
Regno
contiene ilseguente decr¢to:,
VITTORIO EnfAN(JELE ITI
por grazia di Dio
eper voloat'a della Harlano
RS UTPALIA
Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1920,
n.1038, col quale il termine stabilito dall'art. I del R. decreto-
Jegge 16 ottobre 1919,
n.1903, circa l'obbligo della
re-sidenza dei magistrati nel
comunedi Avezzano fu pro- rogato al i° gennaio 1921;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta ðel Nostro guardasigilli, ministro
se-gretario- di Stato per la giustizia
egli affari di culto;
Abbiamo decretato
edoorétiamo:
Art. i.
Il termine stabilito dall'ai•t i del R .decreto-legge
16 otto,bre 1919,
n.1903, per 11 ritorno in vigore dell'ob- bligo dei magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano
di riaiedere in quella citta, ò prorogato al 1° lu- glio 1921.
Ari 2.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamentog
per
.essereconvertito la legge.
Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto neUa rhecolta ufficiale delle leggi
o
dei decreti de1Regno d'Italia, mandando
achiunque apetti di oderVailà
etdi firlo osservere.
Dato
aRoma, add\ (6 dicembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
-IEERA.
Visto,
Itguardasigilli:
Faak3998 Gazzetta ufficiale del Regno ŒItalia
lirumero
1781 denaraccoua N//iciale
deusleggi
e dei decretiSulla proposta del Nostro ministro segretario di Shato
isi
Regne
conuens a seguents decrero;per gli affari della guerra
;IITTOllIO EMANUELE IN Abbiamo decretato
edecretiamo
:per grazia _di Dio
eper volontà deUs Nazione
Art 1.
RR D'1TALIA
Visto il R. decreto
n.149 del 18 febbraio 1912: Agli uf0ciali. ai sottufficiali ed agli uomini di truppa
Iliconosciuta la opporitmità
diaumentare
isopras- addetti al s:rvizio de11e linee ferroviarie esercitate da 1-
soldi?ã¾a
essodecreto
sabiliti; PAmministrazione militare,
sonoconcessi
isoprassol di Edito 11 Gonsiglio dei ministri; indicati dal seguente specchio:
Soprassoldo giornaliero
IMPlEGHI GRADI a durante
ild
atneió
ser zioIspettore dirigento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umcialesuperiore
- -MoviÊento.
Ispettore
del moviniento . , , . . . . . . . . . . . . . . . . , ,Capitano
q tenento - -Capo
stazionesulif linea
.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umciale subalterno , 5 - 6 E0Capo
stazione distaccato . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . UŒcialo subalterno - - Ufficiale medioo addetto al servizio della linea . . . . . . . . . ..Capitano
o subalterno .- -Capostazione
... Sottufficiale 350 6-Sotto capo al niovimento . . . . . . . . . , , . . , , . . . . .
Caporale
o sol<lato 3 - 5 -Telegrafista
. . .°.
. . , , . . . . , , , , . . , . . . . . . .. .Caporale
o soldato 3 - 3 80 Conduttore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sergente,capor.,soldato
>3 - 4 -Capo
manovra . . . . . . . . . ,, . , , . . . . . . . . . . . e .Caporale,
soldato 3 - 4 -Manovratore, deviatore,
frénatore . . . . . . . . . . . . . . . .Caporale,
soldato 3 - 3 50Manovale ...
,,2,...
Soldato 3- 3-, Träsione.
Ispettore
della trazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capitano
o tenente - -Capo deposito aggiunto
. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . Sottufflaiale 4 50 7 -MacchiniÈta
. .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y
. Sottumoiale,capor,ipag. 4 - 6 50caporale,
sobbitoFuoahista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Caporale
o soldato 3 - 5 -Accudiente
(accenditore)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Caporale
o solilato 3 - 3 50Ar t. 2.
In aumento ai soprassoldi indicati nel prt06dente specchio, ò accordata
unaindennità di percorrenza per ogni 100 chilometri (esclusa la frazione di 100
chilometri) in ragioge di L. 1,50 ai capi deposito ag-
giunti
emacchinisti ed in Jagione di L. 0,75 ai fuo- ohisti.
11 soprassoldo giornaliero al capi stazione, ai capi
deposito aggiunti ed sie macchinisti sgrà inoltr$
ac-c¾sdiuto di L. 0,50 per qgni triennio di servizio.
Art. 3.
Ai sottuffi.ciali capi stazione
emacchinisti, che
nonprestando servizio sulle linee ferroviarie restano tut- tavia
adisposizione per tale servizio, facendo parte del nucleo di reol¤tamento dei capi stazione
e mac-chinisti istituito presso il reggimento ferrovierl, sarà corrisposto il soprassoldo giori1aliero -di L. 4.
Art. A.
Salvo l'eccezione contenuta nel precedente art. 2
non
a
ammessoil cumulo dei soprassoldi
edelle in-
dennità stabilita nel preseSe decreto
Nei casi di duplicità di servizio, si corrisponderà il soprassoldo
ola indonnità maggiore.
Art. 5.
Il presente decreto annulla
esostituisce il R. de-
orpto
n.149 del 18 febbraio 1912,
edafrå decorrenza dal 1° aprile 1919.
Art. 6
I soprassoldi
ele indennità determinate
comosopra
Gazzetta 11fneialo del Regno ditalia 3997
saranno
imputate al bilancio dolla guerra,
acarico della
sommastanziata per I esercizio dei tronchi fer- roviari esercitati dall'Amministrazione militare.
Ordintamo che 11 presente dooreto, munito del algma
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle loggi
e
dei dooreti del Regno d'Italia mandando
abhinnque spatti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRomaj addì 18 novembre 1920.
-tipo approvato
dal Ministero per la terreliberate, copia
che sa,rà firmata datutti gli
aderenti con sottoscrinoniautenticate dal sin-daeo, oppure
con segnodi
croceapposto
alla presenza del sindaco stesso.Sarà
pureallegato
un oertifloato dell'autoritàprovinciale
difinailsa
o
delEautoritå dbyrimo grado
delleimposte dirette,
attestante dellaa*veriutalrpsentazione della°domanda
di risarcimentorelativa)àd immobill distrutti potalmente
oparzialmente
deteriorati.11
decretp commissariale d\
costituzione del Consordo èpubbli- cafo gratuitätneritinil'Gioriale
utliciale dellaregime.
VITTORIO EMANUELE.
Art. 3.Grotrrri
-RoNom.
Vista,
Ilguardasigilli:
FERA.Il n•msro 1706 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei destof delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazlá di Dio
eper voloath della liazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Reale 29 api'ile 1020,
n.605, che
au-torizza nelle Provincie Venete
efinitime la costitu- zione di Consorzi per la ricostruzione
eriparazione degli immobili distrutti
odantleggiati per fatto di guerra
;Sulla prgosta del presidente del Consiglio del mi-
ni,stri, ministro segretario di $tato por l'interno, di
concerto coi Nostri ministri per la terre liberate dal
nemico; della giustizia
edegli affari di cu:to, delle
Jinanze e
del tesoro
;Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1.
Ai fini del
reimpiego
dollaindennità
porrisgreimento
di danniul
guerra liquidata
e daliquidarsi,
in conformità delledisposizioni
del deorotoLuogotenemiale
27marzo1910,
n.&ß,
modifloato conlfostri
dooreti 24Inglio 1919,
n.1425;,
13settemby
1919 I;1629;
27 novembre
1919,
num.2422 e 18aprile .1920,
num.580,
edella
ricostritzione
oriparaziotio degli
immobili-totalmente
. oparžiilniente dÎstrutti
odanneggiati,
è autorizzataa nellaVeÑzia
Giulia e nolla Venezia
Tildentina
la costituzione diCon'sorzi
perla ricostruzione e la
riparazione degli
immobilidistru‡ti.o dad
lieggiati, purahn
i•Consorzi stessirispondano
aiseguenti requi-
sili':a)
abbianopei
solo fine ilreimpiego
delleindennità,
comeproscritto'
dallalegge,
o la ricostruzione o.riparazione degli im- mobili;
) operino
limitatamente alla circoserizione diun soloCog e)
siano costituitida
unnyhtero.
di persone deggiate
non Ininore di dieci ohn abbianopresentata
domanda di risaroimento di dannidi guerra•relativi
ad immobili situati nelPambito del Co- mune;·
d) siiescluso Àgni
equalsiasi
scopo dispeculazione.
Art. &
I Connorzi fra
i;danneggiati
conseguono lapersonalitå giuridios
mediante dooreto del commissario
generale
civile cheprovvede
sudomanda -adesso inviata.
Alla
domand"a
dovrà essereallegata
unacopia
dellosehema
dellosgu
topor tutti i Consorzi che dovrà codispondere ad
unostatuto
I consorzi
provvedono
dirottamente alla ricostruzione eripara-
zionedegli imsmobili danneggiati
con le somme fornito dalle sin-golo
persone,facenti parte
del Consorzio oi aqueste spettanti
a titolo dianticipazione
opagamento
delle indennità di danni dignetray
o ditiliitivo õttenutö,
elativoagli
immobili da ricostratisio.ripararsi,48iano
essocorrisposte
dalle autoritàprovinciali
diûnanza;
che dall'Istituto federale di orelito per leVenezie,
amezzodegli
Istitutipartecipanid
aventi sede nella Venezia Giulia o delConsorzio
d3lla Provinciae.dei
Comuni treatini omediante mutuodegli Istituti
dicrçã1to
fondiarlo aventi sede nelle nuove Pro- Vincie.,
rovvedono
pure con m toriali forniti dal Commissariatigenerali civili.
LArt. 4.
I
commisagri generali
eiviliparteciperanno
direttamente i decreti dicostituzione
dei Consorzialle
autoritàprovinciali
diAnanza,
che neprondqrgqigo
.nota nelegnto
risaraimenti per isingpli
compo -nentidpleConsorzio, nonché
all'Istituto federale di creditoper g
Tenezie,
al ConkorzioglilÌa Pàovincia
e dei Comuni trentini em,agli Istitoti il créaitodondiario
aventi sede nelle nuovePröi
vinele.
Dalla data di tale
partecipazione
tutte le somme,spettanti
allepersone facenti
parte.dei Consarzi,
a titolo dianticipazione,
dipa..
gamento di in,dennità peg
risarcimento di danni di guerra,rel4tive
ai beniimmobili
daricostroirsi
oripararsi,
dacorrispondersi dalle alit rnå pröhndiali
difinand
nonchèquelle
per loquàlf siáki'r3-
chiestan èd ottenuto
Pantioipazione
od il mutuorispettivameytà: agli .Istituti pagtecipanti gll'Istityto fedotale
di crolito per lelTene,de,
ag Conscrdo,
dellaProvincia
e, dei Comuni trentini edagli Istitut,i dinidito fondiario
delle nuoveProvincie9sahnno corrisposte gg-
kettamonie)1)ispettivo'Coniforzio
che ne rilascieràquietänza fór
conto'dei suòf cánì1ionenfi
e curerà di volta involta lanecessarik
dimostrazione per
ogni:Bingolo'consorziato
dell'avvenuto reimniake delle somme riscosse.Art. 5.
011 atti
costitutivi
delConsorzi
egli
atti di ammissione erecessodelle persono associato sonoesenti da
ogni competenza
e tassa..Ugnale esenzione si estende,
a tuttigli
atti e scritti da essicom-piuti
noitrapporti:
con le autoritàprovinciali
difinariza, gli
Istitutipartecipanti all'Istitute
federale di aredito per leVenezio,
·il Con- sorzio della Provincia e del Comuni trentini egli lstitutidicredito
fotidiario delle nuoveProvinoië,
nonchèagli
attidi acquisto
dima•teriali
occGenti
allecéstrizzioni.
Sono
soggetti'alla
solacoinjetenza
fissa di bollo di lirequattro
a it contratti diappalto
e.forniturestipulati
dai Consorzi per rico-struzione
aripataziono
di case,o per nuove costruzionidipendqnti
da
obblígo
direimpiego
d'indennità per danni di guerra,.sempre quando
nei contrattistessi
sia stabilito l'inizio dei lavorienito
il31
dicembra
1921 ed ilcompimento
entro 11 31dicembre 1923. Qua- lora Pinizio e Peseenzionedel
toontratti non avvenga entro. I ter- mini .come innanzistpbiliti
si renderannosenz'altro applidabili
10competenze ordinarie di bo119e
3993 Gazzetta ufileiale del Regno d'Italia
(1
presentõAiÃoketo Àrà Vigbre
dalgiorno
dellasaapubblicazione
nella Garseita
ufficiale
delRogno
e saràpresentato
al Parlamento peressere convertito inlegge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella° raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del .gegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di ositorvarlo e. di farlo.osservare.
•Dato
aRoma, addi 28 novembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
.GIOLITTI
-RAMEm
-FEM
-FACTA
-MEDA, Visto,
D omardasigmi: PaaStato per il lavoro
ela previdenza sociale, di
con-certo cql presidente del Consiglio dei ministri, ministro
per l'interno
; .Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
Le operazioni stabilite nell'art. 206 del regolamento
29 febbraio 1920,
n.245, per la prjura formazione in
clasenna Provincia degli e1erichi deÌle organizzazioni professionali del datori d,i lavoro
edegli assicurati agli effetti delle elezioni dei rappresentanti negli
or-gani per l'assicúrazione obbligatoria contro la invaE-
dita
ela vecchiaia sarannorrinnovate: i termini sta-
I II I
Entanero 1791 della raccoffe
ugicials
dellsinggi
edeidecreti
del
Regno
condena ilseguengs dedrato
iVITTORIO $1(1ÑUELE IÌI
.
per grazia di Dio
eµfvolopth della Nazlona ÌtË
D'ITALIAVeduti gli articoli 20
e26 del decreto·1egge 21 aýrilè
1919,
n.603, concernente l'assicurazione obblijatoria
contro la invalidità è la väcohiaia
; .Veduto il regolamento 29 febbraio 1920,
n.245, per'°1a
esocuzione del precitato decreto-legge, ed in partico-
lare l'art. 206 che stabilisce le
normeper la prima for-
mazione in ciasonna Provincia degli elenchi delle
or-ganizzazioni profeskionali dei datori di lavoro
edegli
assicurati allo scopo di procedere ag'elezione dei rap- presentanti dei datori di lavpro
edegli assicurati nei Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale
enelle ommissioni arbitrali di prima istanza;
.
Considerato che malgrado sia stata eseguita Ïa pro-
cedura indicata nel citato art. E6
esiano state cËm-
cesse
dilazioni dei termini, 1°esito. della formazione degli elenchi è risultato negativo per Ig grande mag- gioranza delle Provincie,
eper altre, nelle quali pure
coi;Ista che esistono
numerone.organizzazioni, si ò in-
scritto negli elenchi
unesiguo
numerodi organizza-
ziom;
Considerato altrest che, pòichò ai termini dell'arti- colo (35 del precitato regolamento,
sonoincluse di di-
ritto nei nuovi elenchi le organizzazioni agrarie, pa- dronali ed operaie, già inscritge negli elenchi compi-
lati agli effetti del decreta-legre 23 agosto 1917,
nu-mero
1450, sull'assicuraiione obbligatoria contro glj
infortuni sul lavoro in agricoltura, la rappresentanza
dei datori di lavoro
edegli assicurati noi pcedetti
or-.
gani per l'assicurazione, invalidità
evecchiaia rimar- rebbe formata, per moltissimo Provincie in modo esclu- sivo
eper altre in modo prevalente,sla rappreseiltanti
della sola agricoltura:
Ritenuta la opportunità che gli interessati
concorranonel naggior
numeropossibile alla noinina dei propri rappresentanti negli organi predetti;
Sentito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro ministro segretarlo di
biliti nel precitato articolo decorrpno dal tretitesimo
giorno 'successivo
aquello della pubblicazione del pre-
hente decreto.
·Tuttavia le organizzazioni le quali abbiano presen- tata 1a domanda di inscrizione nei termini già stabi-.
lIti
sonodispensate dal rinnovarla, avendo però fa- coltà di produrre nuovi documenti in sostituzione
oill,aggiunta di quelli precedentemente prodotti.
Ordiniamo che 11 presente deoreto, munito ciel sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta umoinle delle leggi
e
dei decreti del Regno d Italia, mandando
achiunque spettÌ di osservarlo
etii.farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 2 dicembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
G1oum
-Laatola.
Vista, N eusraadoux
: Fxn.I I
Il
numsfo
1801 della raccoltauhkfais
densleggi
edei deersti ds!Regno
contiene ilseguente
decreto:VITTOIn0 EMANUELE III
.
ger grazia di Dio
eper voloath della Instema
as
DTrAuA
Sulla proposta del Nostro ministro segretariadi Stato
por le dinanze;
Abbiamo decretato
odecretiamo:
Art. i.
È istituito in Catania
unnyovo Uffloioidémaniale
ohs assumerà la denominazione di
«Uffleio del. bollo straordinario
>.Ar;
2.
L'attuale Ufficio del registro per le suecessioni
eper il bollo assumorà la denominazione di
«Üffiðio delle successioni, delle manimorte)
edello concessioni go-
vernative
>; e.l'attuale Ufficio del demanio quella di
<
Ufficio del demanio
edelle ammende
>;méntre l'at- tuale UJIloio del registro per gli
«Atti civili egiudi-
ziari
»conserverà la stessa denominatione.
Art. 3.
'L'attribuzione dei servizi
aciascuno dei qtíattro Uf-
Gazzetta ufficiak del Regno d'Italig 3999
fiei sopra citati sarà fatta .in conformita all'annossá' tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretarlo
di Stato per le finanze.
Art. 4.
Ai sensi
eper gli 'éffetti del penultimo
commadel-
l'art. 25° del regolamento per il personale del registro,
del bollo
edelle tasse, approv:ito
conNostro decreto
in' data 18 marz'O 1909,
n.158, la inedia delle riscos- sioni dei suindicati Uffici viene determinata in via
presuntiva
comesegue:
per l' Ufficio degli a'tti civili
e igiudiziari in
L. 2.500.000;
per l'Ufficio delle successioni, delle manimorte
e
delle concessioni in L. 2.000.000;
per l'Uffleie del bollo straordinario in L. 2.500.000
;per l'Ufficio del demanio
e,delle ammende in L. 1.200.000.
Art. 5.
Il presente decreto andrà in vigore il 1° gen- naio 1921.
Ordiniamo che il presente deareta, atmite del sigillo,
dello Stato, sia inserto nella raccGBg trincia1Ñ, dèlfo
leygt e.dpi de reti del Regno d'Igg4 thandando
achiunque apetti di osservarlo
edi farlo osservare.
Dato
aRoma, addl 2 dicembre 1920.
_VITTORIO EMANUELE.
ACTA.
6. «ttrate eventuali
e31ebiti
delequtabih
atlettenti iservisidi
eut sopra.
2 Vendita di valori bollati al
privati
ed ai distributori scogn•dari
(Carta bollata ordinaria
per attidivilt
egiudiziari
-Foglietti
bollati per eambiali.- Marche a tassa fissa - Marche per passa-
porti
- Marche por concessionigovernative
- Marcho perlegaliz- zaz'one).
C -
Ufgeio
del bollo straordinario.1. Bollazione conpunzone, con marche e col
vgsto
.por bollo.2. Tasse di bollo
d'ogni spoolo riseuotibili
in modovirtuale,
esclusoquelle
sulle sentenze eprovvedimenti giudiziari,
3. Tasse la
surrogazione
del bollo eregistro
e tasse sulle assi.ourazioni.
4, Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui UI-
glietti d'ingresso
nelteatri, einematografl,
stabilimentibalneari
edidroterapici,
enegli
altriluoghi
in ouf si dannospettacoli
etratte.
nimenti
pubblief.
5.,Tassp
dihollo
sul prozzo diÝendita
o di consumo di meret,derrate, somministrazioni
edoggetti
tutti considerati di lussoesugli
scambi.6. Tasse di bollo
pel gioielli.
7. Tasse di bollo per
profumerie.
8. TAsse di bollo sui conti delle
trattorie, caffe,
eee.9 Tasse
tÏi bollo salle tramvi6, .sulle
linee automobilistidhe. .Ï0.
Tasse di bollo porl'inserzio
neigiornali
e pergli afvisi
alpubblioo.
11. Tar.te di bollo sul vini e
liquori
e sulle acque minerali.12. Tasse
sugli automobili, motoolcli, veloelpedi,
autoscan ed altri veicoli mescanici.113.
Vendita di valori bollatial privati
ed ai distributorisocipië
dari
(Foglietti
hollatiemarche per contratti di borea-Foglietti
bol- lati per cambiali - Marche a tassagraduale).
Aziende
speciali:
Cassa diprevidenza
pergli operai
- Polteripiriche
- Tassa turistica.Visto. 11
guarddsigilN
: FERA.TABELLA dei servizl attribuitiai
singoli
ufici demaniali di Catania.A -
Uffleio degli
atti civili egiudisiari.
.1. Atti
pubblici, privati
egiudiziari
-liegistrazione
con la ri- scossione dei diritti disegreterla,
di catastoe,d'aroþivio.
2. Bollo
speciale
suiprovvedimenti
di volontaria edonoraria giurisdizione,
sulle sentenze e sai decretipetali.
3. Credito foudiario. ' .
4. Tasse
ipotecarie
per letipscrizioni.
5. Tasse a
debito d'ogni specio.
6. Diritti
di segreteria.
7.
Depositi
per ricorsi in Caesaziono.8. Entrate eventualie
debiti
delbontabili
rillottenti·i servizidi cui sopra.9.
Vendita
di valoribollati
aiprivatt
od ai distributori secon•dari
(Carta bollata,
ordinaria por atti civili egiudiziari
-Carta bol-lata per cortificati, del casellario e peri
depositi
-Foglietti
bollatiper cambiali -Marchea tassa
fissa).
Aziende
speciali: °Cassa
diprevidenza
pergli ufnciali giudiziari
'- Cassa
del
notariato. · .D
-.Ú/ßcio
del demamo e deRe ammende.1. Prodotto o vendits del beni del demanio e
degli Entistaml.
nistrati,
dell'asse ecclesiastico odelle
eredità devolute allo Stato.2. Tasse sul
pubblico insegnamento.
3. Tassa per la monta dei cavalli stalloni.
4.
Rismissione delle
multe e spese (ligiustizia penale
ed ammio nistrativa colpagamento
delleindennitå
doYute aitestimoni,
g -rati, peritt
el ufficiali dell'ordinegiudiziario
in materiapenale.
5.
Depositi
per spesegiudiziali
e por adireagli
incanti.6. Diritti
d'inserzione degli
atti dcIle Società ed Asseoiazioni commerciali sul Bollettino°umciale delle
Soeietà.7. Diritti a
tÎtolo
di rimborso di speso per lasignißeazione
di atti g udiziati all'estoro.8. Eatrate
eventuali
e debiti dei contabili rülettenti i servizi di oui sopra,. 9. Vendita di valori
bollati
aiprivati
ed aidistributori secon-dari
(Carta
bollata ordinaria per atti civili egiudiziari
-Foglietti
por cambiali - Mareho a taysafissa).
Aztende
spo:iali:
Demanio forestale - Fondo per il culto - In•fortual sul lavoro.
Roma. 2 dicembre 1920.
B -
Ufficio
dellesuccessioni,
delle monimorte" edellecoÅcessioni
1. Successioni coi dritti
catasiali
otasse.jpotecarie per
letra- serizioni.2. Manimorto.
3. Tasso sulle concessioni
governative
con le licenze perporto
d'armi anoho ad uso di caccia e
quelle
per cáceis conapparecchi
esclusi i
diritti
disegroteria.
4. Riseossione det diritti
Îui certifloaticatastali,
estratti ecopie,
a 5. Rigdossione dei diritti di verificazione det
pesi
edelle misure(Vendita
dimarche).
Visto, d'ordine di Sua Maestò il Re: Il ministro
segr¢tario
44 ßlato per le¡inanze
FACTAC
.til tr¾mero 1802 settes raccosta
tsplossas
asileisyga e «ss decreti d¢)Ragna
contiene di sagtsente decreto:VITTORIO: EMANUELE III
per graziadi Dio
eper volouth della Nazione
RE D'ITALIA *Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze;
4000 Gazzntta ufBdiale del Regno d'Italia
e
Abbiamo deoretato
edecrettamo
:Le attribuzioni degIl Ufflói del registro, del bollo
edel demanfo della olga tÎl Genova
sonomodificate in
(ggrm t(aÌla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal mimstro segretario di Stato per le finanze.
Art. 2.
ÙUfficio del demanio della suddetta città
assumela
diriáminazione di 17fficio del demanio
edelle
tassoin surrogazione.
Art. 3.
Rimangono invariate le afttuali attribuzioni degli
Uffici del registro, del bollo
odelle
tassedella città di ënova per ciò che
noaò esplicitamente modificato dall'annessa tabella.
>Art. 4.
Il presente decreto andra in vigore col 1° gennaio
1981.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
11 Stato, sia inserto
ne araccolta.ufficiale delle Ïeggi
e e e
gË$Ñ ‡alia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Datò a,Roma,saddl 2 dicembre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
FACT1.
Viste,
Dguardasigini:
Fasa.FFICI DEMANIALI DI GENOVA
T4Ill)LLtdi
nuoväripartizione
dei serviziassegnati agli
Ufficidel bollo, degli
attigiudiziari
e del demanio e tasse in surroga- zione dellas città di Genova.I.
Ufficio del bollo,
a)
Ladistribusjone
dei valori bollati diogni specie
ai rivenditorie la
Teuýita
dei valori stessi aiprivati.
Continuerannoperò
ades-sure,
astegaatLai
diversi Utilei i valori bollatinecessarioper gli
usidiggt I;Àei loro
,servizi ed all'Ullleiodegli
attigiudiziari
la distri-husione di
carta.bollata e di marche alle cancelleriegiudiziario.
II.
Ufficio degli atti giudiziari.
a)
La distribuzione di carta bollata e di marche alla cancelleriegiudiziarie.
h)
11 servizio delle multe &spese(in
materiapenalo
e ammini-strativa.
ocyLa
vendita deipermessi
diporto
d'arme.Ill,
Ufficio del demanio
edelle tasse in surrogazione.
a) Tasse
insurrogazione
del bollo e delregistro.
,
b)
Tasse sulcapitale
delle Società straniere.c)
Tapsa sulleanticipazioni
esovvenzionicontrodeposito
o pegno, d) TasW di 1)ollo suibiglietti
e riscontri ferroviari etramvi.ari.
e)
Tassa di bello sulle lineo automobilistiche.f)
asse,d!bollo
suibiglietti, vaglia
e simili in circolazione.g)
Tassa di bollo sulle locazloni di cassette di sicurezza e co-stedia.
Itoma,
2 dicembre 1920.Visto, d'ordine
di SuaÍWaestà
il Re:15
tuinistro
dellefinanze FACTA,
VriTORIO EMANUELE RI
µr grazia 41 Dio
e pervolontà
dellaNatome
RE ITITALIA
Visto l'art. 17 del regolamento, approvato
conR. de-
creto 26 aprile 1804,
n.170, per la esecuzione della logge
15, giugno 1893,
n.2054ai Collegi del probiviri, il quale
stabilisce che le elezioni per il rinnovamento parzigie
dei Collegi di probiviri abbiano luogo la seconda do- monica di novembre•di ciascun
anno;Visto il R.. doereto ottobre 1020,
n.1651, col quale
le elezioni suaccennate venivano quest'anno rinviato,
alla sechada domenica del
mesedi gennaio 1921;
,Rilevata la opportunità di
unulterior,e rinvio delle
detteelezioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretal*io di Stato
p'er il lavoro
ela previdenza sociale, di concerto col ministro per 1inte,rno
e conquello per la giustizia
eper gli affari del culto;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
Per tutti i Cole;;\ di probiviri instituiti nel Regno
in conformità alla legge 15 giugno 1803,
n.295, le ele-
zioni parziali che
a norma dell art. 17del regolamento
23 aprile 189 1,
n.179, dovevano
averluogo la
secondadomenica di novembre dell'anno corrente
eche fu-
rono
rinviate
conR. decreto 29 ottobre 1920,
n.1651, alla
secondadomenica di gennaio 1921,
sonoulterior-
mente
rinviato alla seconda gomenica di aprile 1921,
ed i probitiri che hanno compiuto il quadriennio di
carica rimangono in ufficio fino all'insediamento dei
nuovi, eletti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo llello Stato,
siainserto nella raccolta ufílciale delle
Íeggi
edei decreti del Regno d'Laha, manaando
athiunque spetti
diosservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 16 dicembre 1920.
VITTOIWO EMANUELE.
GIOLYTTl
-LAmu0LA
--FERA.
Visto. 1Tpum•dar¼ini: Fral.
JI.numero 1783 della raccolta
uf)$ciale
delleleggi
e dei decreti elRegno
contieneilseguente
decreto:VITTORIO
EUALE ITY
por grazia di Dio
e per vo atàdela Naziono
, , RF D'ITALIA
Visto l'art.
3del Nostro decreto del 30 settembre 1920,
n, 1389;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze,, di concerto
conquello per l'industria
e
il commercio
;Abbiamo dooretato
edecretiamo;
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia 4000
Art. 1.
Sono prorogati
atutto il
30aprile 1921 gli effetti
del decreto Luogotenenziale
n.1459 del
12ottobre 1916, col quale furono confermati in carica, per tutta la du- rata della guerra, i componenti clel Collegio consultivó
dei periti doganali.
Art. 2.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
per la
suaratiflea.
Ordinlamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto* nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque opetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aSan Rossore, addi 29 ottobre 1920.
VITTORIO EMANUELE.
e
l'oggetto
sia statoconsignato prima
che leparti
sianodivenute
netniche ;
b)
gli aÑtti,
le locazioni o promesse dilocazioni;
c))
contrattid'ipoteca,
di pegno e digaranzia reale;
dy le concessioni di cave, miniere e
giacimenti;
c) i contratti intervenuti fra
privati
o Società eStati,
Pre-vincio, municipi,
e simili personogiuridiche
di'diritto pubblico,
e le concessioni conferite dastati, Provincie,
muniopi
esiinfif
per.sono
giuridiche
di dirittopubblico, compresi
i contrattistipulati
e le concessiani accordate dal Governo turco nei teiritori ceduti allaBulgaria dall'lmpero
ottomanoprima
dell'entrata invigere
del Trattato diNeuilly
sur-Seine.Roma, 20 dicembre 1920.
Il ministre ALESSIO.
Comitato centrale per gli approvvigionamenti
e
assegnazione
combustibiliGIOLITTI
--FACTA
-ALESSIO.
Presci dells ben:/nz e delpetrolio.
Visto,
Ilgttardasigilli:
FERA.IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL 00MMERCIO
Visto l'art.
180b)
del Trattato di pace con aBulgaria,
firmato a.Neúilly-sur-Seine
il 27 novembre1919, persefl'ettoldel quale
sonoannullati,
salvó' taluneeccezioni,
icontratti
esistenti frasudditi
italianiesudditi bulgari
al momento inoui fu.vietato
il commer- elo fraIfplif
eBulgaria;
'
Colisidorato
che a termini del detto, articolo óriservata
al 09 vernoitaliano la,
facoltà di chiedere che siano mantenutiinvigore*
determinati contratti per
ragioni
d'interessegenerali;
Sentito il Comitato per la sis Wmazione. dei
rapporti
economicidipendenti
dai Trattati di pace;Si rende noto
che,
inseguito
all'aumento di L.17,28
alquintole apportato all'aggio doganale,
dalgiorno
20 corrente le Società im-portatribi
sono autoritzate adapplie étale
aumentosullosotidite
del ye olio o dellabenzina
n'eiloro d,epositi costieri.
Per.i depositi intprai l'aumentoistesso
verràappl
cato soltante do o esaurite leattuali scorte3
Roma, 22.dicomþ¾ 1920..
Il
sottosegretario
di StatoSITTA. *
I I I i.I
'
IIISPOSITIONI DIVERSE
~MINISTÈRO TER L'INDUSTRIA E IL 00MËERCIO
IWotillen:
I cittadini
italiani, compresi gli
Enti e leSocietà,
iquali
riten-garlo
che per motivi d'interessegenerale
sianodaesdladere
dall'an-nullame_nto
di cui al citato articolo-180þ)
del Trattato di pacecon'
laBulgaria
icontratti
da essicompinti prima
della guerra fra l'.talia ela.Bulgaria,
concittadini bulgari, compresi..glï
Enti'le Società,
sono invitati a farnedenuncia,
nonoltre.il 30°giorno
dallapubblicazione della•presente
nellaGarsetta «Jfeiait,
al Minister per l'iniustria e commercio(Comitato
per lasiethmatione deirap.
porti
economicidipin
ienti dai Trattati dipace).
Alla denunzia dovranno essere
alligati,
inoriginale
od inobpia,
il contrat,to ed i documenti che
possöno giustinoato gli addotti
mo.tivi
d'interesso generale.
Per'i
contratti deiquali,
sul parere del suddettoComitatgil Mi·.
nistero
ritonga potersi
chiedereil,
mantenimento invigore,
proy-vegerà
11Ministero
stesso a fare le occorrenti comunicazionialMi- nistero peráli
aflori estori af flui della notificazione il Governobulgaro
nei termini edagli
eEetti del Trattato di pace. °Dello
determinazioni
prese, ancorchénegative,
i denunzianti sa- Tanno Informati atempo opportuno.
Intanto sì á¾verte che nei
riguardi
deicontratti
mantenuti invigore,
iquali importino
per una dellaparti
unpregiudizio
consi-derevole per efetto
del
mutamento delle condizioni delcommercio,
il tribunale arbitrale mistoprevisto
dall'art. 188 del Trattato pre- dettopotrà
attribuito allaparto danneggiata un'equa
indennita.Si-avverte pure che non sono
colpiti'dall'anuallamento,
epercib
in
ogni
casorimangono
invigore
in conforraita e sotto le condi- zioni diäui
alparagrafo 2, dell'allegato
1, allasezioneV, parte lX,
del
Trattato,
leseguenti categorie
di contratti:.
a)
i contratti aventiper-finoil
trasferimondo dellepËoprietà
o'cKotti mobili
eimmobili, quando
lapeoppetà
sia statatrasferita
DIREZlONE
GENERALEgel creãIte,
dellscooperazione
edego
assicuraslonlprivate Corno medio del cambi
.
isl giorno
22dioombre
19£0(Art.
39 Codice dicommerale).
Media
MediaParigi
. , , . . . .178
94Berlixo
. . . . . ,40, g.
Lotniin , , , , , , 10287
Visana
, , , , . . 6 90 Svizz a.. . . . . . 445 69Ërijra
. . . . .' .
894845
. . .-; . . 376 - •Now York . . , , , i o0 ore . . . . . . 407 86Media del consolidati negoziati
acontanti.
-00MSOLIDAÝÏ
Gongodimente
' e
la
eersoO
*/, motia (1905)
. . . , · 73 64 -3.50
•/,
netto(Isos)
. . . . - -3*i.Ioado...
.,,,. - -5
//
Rette . . . . . . , 75 69 -MINISTERO DELLE FINANZE Disposizione nel personale dipendente:
Direzione
generale
deimondpoli
industriali(Privrtlive)
,, con R. dooreto del 29 ottobre 1920: