Anno 1928 Roma
-Sabato $1 gennaio Numero 17
At>1>onan2enti Insermioni
In Roma,sia pressoPAmministrazione, cheadomicilio ed in tutto il Regno: Annunzi giudisfari . . . , , , . . . L•O,60 perogni linea di colonnae annoL. Og;semestre L.gg;trimestre L.gg Mtri avvisi
, , , , . . . , , , , , , , , > g.gg spazio di linea.
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): > > 1204 > > 809 > > 50
Dirigere
le richieste par le inserzioni esolusivamente alla Amministrazione della f>azzettapresso 11Ministero dell'Interno.Gli abbonamenti si
prendono
presso l'Amministrazione egli
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in Ufneipostali
e decorrono dal 1°d'ogni
mese· testa alFoglio degli
annunzi.Unnumeroseparato di 18pagine omeno, in Roma: cent• SO - nel Regno cent. gg -arretrato in Roma,cent• 50- nel Regne cent. 60 - all' Estero cent•90
Se 11 giornalesi compone di oltre 16 pagine, 11 prezzo aumentaproporzionatamente.
All'importodietascun waglia postaleordinario etelegrafico, siaggiungasempre la ¢aasa di bollo di centesimicinque o dieciprescritta dall'art. 48,letterea)
dellatariffa ( s.
80xxAR-IO
P.Amman voexcz.A.zas
Aùviso di
spedizione
del2°'volumeideUa
« Raccouaufficiale
>dell'anno 1921.
Leggi
edeoreti
REGIO
DECRETO-LEGGE
5germaio 1922,
n.8, cheripiistina'i
dazi comunali di consumo sui
surrogati
dicaffé.
REGIO
DECRETO-LEGGE
30 dicembre 1921, n.2016,
relativo alregime
direquisizione
delnaviglio
mercantile.REGIO DECRETO 16 novembre 1921, n.
1852,[che modifica quello
28 ottobre
1921,
n.1471,
contenenteprovvedimenti
di clemenza in ordine à talune mancanzedisciplinari
commesse da militari del R. esercito e della R. marina.REGIO
DECRETO 5gennaio 1922,an.
6, contenentedisposizioni
circa il servizio
postale, telegrafico
etelefonico
neigiorni fe-
stivi.
REGIO DECRETO 5
gennaio 1922,
n. 7, concernentel'assegnazione
di 20
milioni per sussidi
e spese varie per operestradali,
in conto delfondo
di 100 milioni di cui all'art. 13 lett.p)
dellalegge
20agosto
1921, n. 1177.REGI DECRETI nn.
1974,
1975,1983, 1984, 1985,
1986, 1999, 2000:2001 e 2002
riflettenti
:modificazioni
di statuto, accettazione didonazione,
contributiscolastici,
elevazione di dazi di con- sumo,assegnazione
di sussidigovernativi
emodificazione
edassegnazione
diquote
di concorso dello Statoa vari comuni.DECRETO MINISTERIALE contenente le normeper
l'applicazione
del R.
decreto-legge
28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini relativi alla moratoria diobbligazioni ferroviarie.
Disposizioni diverse.
Ministero per
.l'agricoltura: Divietogd'esportazione
- Ministerodel tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1921 - Smarrimento di ricevuta-Avviso - Situazione della Banca dTialla -- Ministero per
l'industria
edtil
commercio:Corso medio -dei cambi - Media dei consolidati
negoziati
a contanti.
Foglio delle inserzioni.
PARTE UFFIGIRLtE
AVVISO DI SPEDIZIONE DEL 2° VOLUME della
«Raccolta ufficiale
»dell'anno 1921
Si rende noto a tutti
gli
abbonati ana « Raccolta ufficiale delleleggi
e decreti > che si èoraultimata laspedizione
del 2° volume dell'annata 1921.Gli eventuali reclami
pel
mancatorecapito
del volume in og-getto
dovranno essereindirizzati
al R.Ufficio gêstione
o venditadelle
leggi
e decreti, viaGiulia,
n.52, Roma(16)
entro un mese dallapubblicazione
delpresente avviso, giusta quanto, dispono
l'art 18 del decreto
Luogoteneriziale
17gennaio
1917, n.749,
av- Vertendo che trascorso detto termine essi non verrannopiú"aci
cettatie
gligiuteressati
dovranno pagare ivolumi
cherichiede-
ranno.
Ad evitare inutile
corrispondenza
si fa noto,agli
Uffici ed alprivati
abbonati solo alla Gazzettaufficiale,
che essi nonhanno
diritto alla
spedizione
dei volumi della Raccoltauffic.iale,
per la cui associazione è dovuta un'altraquota
di abbonamento.LEGGI E DEORETI
Ilnumero 8 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE HI
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE D' ITALIA
Visti i decreti-legge 18 maggio 1919,
n.909, 27
no-vembre 1919,
n.2323, 3 luglio 1981,
n.848, nonchè
l'art. 2 del decreto I6 novembre f921,
n.I593;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze, di concerto
conquello per il tesoro
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
122
Articolo unico.
Sono abrogati.il 2°
eil 3°
commadel decreto-legge
18 maggio 1919,
n.909, concernenti l'esenzione dal pa- gamento dei dazi comunali 'di
consumosui surrogati
del caffò
ela corresponsione ai Comuni di
un annuocanone
da parte dello Stato.
Il presente
.decreto avrà effetto dal giorno
succes-sivo
aquello della
suaspubblicazione nella Gazzetta
ufficiale,-
esarà presentato al Parlamento per
essereconvertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 5 gennaio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
DE NAVA - SOLERL
Visto,
11guardasigilli: RODINó.
Il numero 2015 della raccolta
afficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE D'ITALIA.
Visti i Regi decreti-legge 21 gennaio 1915,
n.29,
convertito in legge
conla legge 25
marzo1917,
n.472;
29 luglio 1920,
n.1135;13 gennaio 1921,
n.31;
Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla groposta del ministro dell'industria
e commer-cio, di concerto
conquelli della marina, della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, dello finanze, della giustizia ed affari del culto
;Abbiamó decretato
edecretiamo
:Art. 1.
I vincoli imposti al naviglio mercantile
coni Regi decreti-leggë 29 hlglio 1920,
n.1135, 13 gennaio 1921,
n.
31,
cessanodi
avervigore dal 1° gennaio 1922,
salvo quanto ò disposto negli articoli seguenti.
Art. 2.
Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-leggo 29 luglio 1920,
n.1135
avrannovigore fino
atutto il 31
dic
embre 1922.
Art. 3.
Il ministro dell'industria
ecommercio ha facolta di
continuare, per il periodo di tempo che riterra oppon tuno, l'esercizio dei piroscafi da carico, da passeggieri
e
misti, adibiti alle linee di navigazione esercitate in
base ad accordi speciali vigenti alla data d'entrata in
vigore del presente decreto, corrispondendo i comliensi
della tabella
annessaal decreto 13 gennaio 1921,
n.31, salvo il disposto .dell'art. ,1,
Gon la corresponsione degli stessi compeñai il 31ini-
stero dell'industria~e commercio è inoltre autorizàato
noleggiare altri piroscafi da 'carico, da passaggiopi-o
misti per l'istituzione di altre linee di navigazione, nel-
l'interesse dell' economia nazionale, addivenendo agli
occorrenti accordi speciali, analoghi
aquelli indicati
nel precedente comma, previo, per questi ultimi, il pa-
rere
della Commissione.di cui all'art. 6.
Per l'esercizio effettuato
oda effettuarsi da parte
del R. Governo dei piroscafi
exaustro-ungarici
con-templati da accordi internazionali
sonocorrisposti i compensi di requisizione stabiliti dalle
normein vigore
nei vari periodi di esercizio dedotti, gli acconti già corrisposti ed escluso in ogni
casoil
sovra'compenso di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 18 agosto 1918,
n.
1149.
Art. 4.
L'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1921,
n.31,
è sostituito dal seguente
:«
Per la requisizione dei piroscafi da passeggieri,
misti
eda carico, dei rimorchiatori
evelieri, nonchè
dei piroscafi elencati nel decreto del Afinistero dell'in- dustria
ecommercio, in data
7giugno 1920, sarà
cor-risposto
unaumento sui rispettivi compensi di requi-
sizione del 30 010 per il periodo dal 1° Iuglio 1919 al
31 dicembre stesso
anno edel 60 Ol0 par il periodo
dal 1° gennaio 1920 al 23 agosto 1920.
Dal 24 agosto 1920 al ;31 dicembre 1921, dovranno corrispondersi
atutti indistintamente i piroscafi viag- gianti in regime di requisizione
o inesercizio da parte
del R. Governo, sia in forza delle disposiziorå conte-
nute nel presente decreto, sia per gli accordi interna- zionali di cui nel precedente articolo i compensi della
tabella
annessaal decreto 13 gennaio 1921,
n..31.
Rimane ferma,
atutti gli effetti,
condecorrenta dal 24.agosto 1920, l'abrogazione delle
normedi cui agli
articoli 23, 24
e25 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918,
n.1149
».Art. 5.
Per i viaggi
anolo obbligatorio od in comparteci- pazione, effettuati dal i° luglio 1919, in poi, sarà
cor-risposto, sulle sole aliquote dei noli corrispondenti ai compensi di requisizione,
unaumento nella misura che sarà fissata dalla Commissione, di cui all'articolo 6 del
presente decreto
eche
nonpotra in alcun
caso esseresuperiore, per i corrispondenti periodi di tempo, al- l'aumento
concesso conil precedente articolo 4.
Art. 6.
La Commissione istituita dall'art. 14 del R. decreto-
legge 29 luglio 1920,
n.1135 modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1921,
n.31 continuerà
afunzionare
nonoltre il 31 dicembre 1982. Potra
essereabolita prima di tale giorno mediante decreto lléale,
Interverranno alla Commissione
convoto delibera- ivo i rappresentanti delle Amministrazioni interessate à quali
nonvi abbiano già il proprio rappresentanta.
La Commissione, oltre alle attribuzioni già conferi- iele, esaminerà anche tutte le vertenze concernenti le materie di
suacompetenza che le fossero sottoposte dall'Amministrazione
odagli altri interessati ed espri- merà il proprio parere, intorno ad esse, promuovendo,
ove
creda, la conciliazione.
Art. 7.
A decorrere dal 1° gennaio 1922 i compensi di
re-quisizione stabiliti dalle tabelle allegate a1R. decreto-
legge 13 gennaio 1921,
n.31,
sonodiminuiti del 10 0[0.
Art. 8.
Il presente decreto avra vigore dal 1° gennaio 1922
e
sarà presentato al Parlamento per
essereconvertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei ,decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 30 dicembre 1921.
VITTORIO EMANUELE.
BONOMI
- BELOTTI - DE NAVABERGA3fASCO
-GASPAROTTO
-TORRETTA
-MAURI
- SOLERI-RÒDINÒ.
Visto,
ilguardasigilli: RODINó.
. Il numero 1852 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE
D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 ottobre 1921,
n.1471,
concer-nento provvedimenti di clemenza in ordine
atalune
mancanzedisciplinari
commesseda militari del R.
eser-cito
edella R. marina
;Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra
ela marina
;dopo udito il Consiglio
dei ministri
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
Il numero 6 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e deidecreti
delRegno
contiene ilreguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogoten3nziale 26 gennaio 1919
n.
67;
Vista la legge 13 agosto .1921,
n.1080
;Sentito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Co- mitato ministeriale costituito ai sensi della legga pre- detta
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919,
n.67, ed in genere tutte le
normeri- guardanti i giorni festivi, si applicano, per quanto si riferisce ai servizi ed al personale della posta, del te- legrafo
edel telefono, soltanto nei giorni di domenica
e
delle feste previste dal R. decreto 4 agosto 19f3,
n.
1027.
Negli altri giorni, tomunque dichiarati festivi,
enelle domeniche che precedano
oseguano immediatamente
una
delle altre feste di cui al decreto suindicato si
applicano, tanto per le tariffe quanto per i servizi e, p3r il personale, le
normeriguardanti i giorni feriali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.D ato
aRoma, addì 5 gennaio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
, DE NAVA -
GIUFFRIDA.
Visto,
ilguardasigilli: RODINÒ.
Il numero 7 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e deidecreti
del
Regtto
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE
D'ITALIA Il primo
commadell'art. 3 del R. decreto 28 ottobre
1921,
n.1471, è così rettificato:
<
Il condono delle punizioni di cui all'art. I
nonifa-
plica reintegrazione nella primitiva anzianità
».Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello. Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aSan Rossore, addì 16 novembre 1921.
VITTORIO EMANUELE.
BONOMI -
GASPAROTTO
-BERGA¼ASCO, Visto, il guardasigilli: RODINó,
Vista la legge 20 agosto 1921,
n.1177;
Ritenuto che in conto della
sommadi lire 100.000.000 autorizzate alla lettera p) dell'art. 13 della legge ci-
tata
sonostate assegnate complessivamente lire 16 mi-
lioni
eche
occorre oraprovvedere ad
unaulterioro assegnazione di lire 20.000.000 per integrare dello do-
ficienze verfilcatesi per alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in
corsoSentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge stessa;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
124
Stato pei lavori pubblici, di concerto
conquello del
tesoro;
Abbiaziio decretato
edecretiamo
:In conto' del fondo di L. 100.000.000 autorizzato
conla letterti p) dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921,
n.
1177,
sonoassegnate le seguenti
somme :Per, sussidi
aComuni
eConsorzi per opere stra- dali di cui all'art. 16 della legge 20 agosto 1921,
nu-mero
1117, -L. 10.000.000.
Per imprevisti,1maggiori spese
e -casuali per le, costruzioni di ponti,
e ,strade nazionali
edi strade
provinciali che si eseguiscono
a curadello Stato,
L 6.500.000.
Per
concorsodello Stato per le strade provinciali
di in
e2' serie di .cui nelle leggi 27 giugno 1869
n.
5147,
e30 maggio 1875,
n.2521,
eper le strade di.
oui all'elenco III della legge 23 luglio 1881,
n.333, da costruirsi
snelle varie provincie escluse quelle di Grosseto
ePisa (circondario di Volterra), L. 3.500.000
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia insertó siella raccolta ufHoiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 5 gennaio (922.
VITTORIO EMANUELE.
MICHELI --
DE'
NAVA.Visto,
ilguardasigilli: RODINÒ.
La raccolta ufReiale delle leggi
edel decreti del Regno
contiene 'in sunto i seguenti decreti:
N. 1974. Regio decreio 11 dicembre 1921, col quale
sulla proposta del ministro dell'industria
e com-mercio, vengono apportate modificazioni ello sta- tuto organico della Cassa di risparmio di Pa- dova.
N. 1975. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale
sulIla proposta del ministro per il lavoro
ela
previdènza sociale, la Società operaia di mutuo
soccorsoed istruzione fra gli operai ed agricol- tori di Carignano (Torino), viene autorizzata ad accetterà .la doilazione di lire diecimila fatta
a suofavore dalla Ditta V. T. E. fratelli Bona.
N. 1983. Regio decreto if agosto 1921, col quale, sulla proposta dél ministro dell'istruzione pubblica, ò
ilssato in L. 7259,62 il contributo scolastico che il
' comune
di Viù, deve annualmente
versarealla R. liesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911,
n.'487,
adecorrere dal i° luglio 1921.
N. 1984. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale,
sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica,
il contributo scolastico che il
comunedi Margno,
deve annualmente
versarealla R. tesoreria dello
Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giu.
gno 1911,
n.487, già fissato in L. 387,83, coLRegio
decreto 21 gennaio 1915,
n.752, ò elevato
alire 1187,83,,a decorrere dal i° ottobre 1921.
N. 1985. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il
.
contributo scolastico che il
comunedi Ceres (To- rino) deve annualmente
versarealla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge
4 giugno 1911,
n.417, giå fissato in L. 3613,31 col Regio decreto 14 gennaio 1915,
n.618, ò elevato
aL. 4388,31 dal 1° ottobre 1920.
N. 1986. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il
contributo scolastico che il
comunedi Donnaz deve annualmente
versarealla R. tesoreria dello Stato in applicazione delPart. 17 della legge 4 giugno 1911,
n.417, già fissato in L. 4734,01 col B. decreto
24 gennaio 1915,
n.618, è elevato
aL. 5666,81
adecorrere dal 1° ottobre 1920.
N. 1999. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale,
su,
proposta deliministro per le finanze, il
comunedi Pratola Peligna, provincia di Aquila, viene dichia.
rato di 32 classe, agli effetti del dazio consumo,
adecorrere dal giorno successivo
aquello della pub- blicazione del decreto nella Gazzetta ufßciale,
eil
canone
daziario assegnato al Comune medesimo ò dal detto giorno elevato da
annueL. 3100 ad
an-nue
L. 3928,77, salvo sospensione dal pagamento
:
ilno al 31 dicembre 1921,
asensi dell'art. I del R. decreto 5 giugno 1920,
n.820.
N. 2000. Regio decreto if dicembre 1921, col quale, sulla propostaldel ministro delle finanze, vengono assegnati ai comuni di Lanciano (provincia di Chieti)
edi Mortara (provincia di Pavia), i
sus-sidi governativi per il passaggio dei Comuni
medesimi dalla categoria dei Comuni chiusi
aquella degli aperti.
N. 2001. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale,
sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla modificazione delle quota di
con-corso
dello Stato per l'abolizione del da2io sui fa- rinacei per vari Comuni,
aseguito di variazioni
nelle loro circoscrizioni territoriali.
N. 2002. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale,
sulla proposta del ministro delle finanze. Vengono assegnate
avari Comuni le quote governative di
concorso
per gli anni 1917
e1918, per l'integra-
zione dei bilanci per la diminuzione d'entrata di-
p3ndente dalla riduzione dei canoni
concessaai
rispettivi appaltatori del dazio consumo, in appli-
cazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre
1916,
n.1599, 4 febbraio 1917,
n.186,
e17
novem-bre 1918,
n.1751;
edel R. decreto 5 giugnof920,
n.
880.
IL MIlvISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI
L'AVORI
PUBBLICIDI CONCERTO •
COI MINISTRI PER LA
IUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO PE IL TESOROPER LE FINANZE E PER L INDUSTRIA E IL COMMERCIO Visto il
precedente
decreto interministeriale 25agosto
1921, colquale
furonoapprovate
le norme perl'applicazione
deiRegi decreti-legge
22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre1920,
nu- mero 1724 ,Visto il R.
decreto-legge
28 ottobre1921, n..1589 , DECRETA:Art. 1.
Le
Società
eserccati a trazionemeccanica,
ferrovie, tramvie e servizipubblici permanenti
dinavigazione
lacuale, allequali
sia concessa -dal ministro dei lavoripubblici,
di concerto conquello
del tesoro - l'ulteriore proroga delpagamento.dei
debitiammortizzabili a rate
periodiche
e con rimborsograduale
auto- rizzata dall'articolo 1• del R.decreto-legge
28 ottobre 1921, nu-mero 1589, eche intendano avvalersi delle facoltà di cui al- l'art. 2 del R.
decreto-legge
22 novembre 1919, n. 2440, estese con l'art. 2 del successivo R.decreto-legge
7 novembre 1920,n.
1724,
nonchè con l'art. 2 dell'altro citatodecreto-legge
28ot- tobre 1921, dovranno uniformarsi alle normeapprovate
col de-creto
interministeriale
25agosto
1921 enunciato nelle premesse, con le modificazioni di cuiappresso:a)
nell'articolo 1° intendere sostituito il termine del 31 di- cembre 1922aquello
del 31 dicembre 1921, per lapubblicazione
dcE'avviso ivi
previsto
;b)
nel medesimo art. 1, lett.b),
e nell'art. 2,prirìo
comma,intendere sostituita la data del 1
gennaio
1923 aquella
del1
gennaio 1922,
riferibilmente allesigibilità
delle cedole ed alnuovo valore nominale dei
certificati,
c) nell'artícolo 8 intendere sostituito il termine del 31 ago-
sto 1922, a
quéllo
del 30 settembre 1921, perlacomunicazione, al Ministero dei lavoripubblici,
dello schema dellavviso di cui alprecedente
articolo 1 e dei relativi eleinentigiustif'cativi
odespli- cativi;
ri) negli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 intendereaggiunta
l'in- dicazione del R.decreto-legge
28 ottobro 1921, n. 1589, aquella
dei
preesistenti Regi decreti-Icgge
22 novembre 1919. n.2440,
e7 novembre 1920, n.1724.
Art. 2.
Nulla è innovato alle norme
approvate
col menzionato decreto interministeriale 25 agosto 1921, neiriguardi
dellesociqtà,
indicatenelle norme stesse, alle
quali
nonvengaconcessal'ulteriorepro-
roga del
pagamento
dei debiti ammòrtizzabili a rateperiodiche
econ rimbolso
graduale.
autorizzata dall'art.1 del R.decreto-legge
28 ottobre 1921, n. 1589.
Roma, 23 dicembre 1921.
Il ministro dei lavori
pul>l>lici
MICHELI.
Il ministro per la
giustizia
egli affari
di cultoRODINó.
Il ministro del tesoro DE NAVA.
Il ministro delle
finanze
SOLERLIl ministro dell'industria e il commercio BELOTTI.
DISPOSIZIOSI DIVERSE
MINISTERO PER L'AGRICOLTURA
Divieto di
esportazione.
Essendosi
accertata la presenza della fillossera neicomuni diBorgotorte,
inprovincia
diMantova, èstato,condecreto odierno, esteso a detto Comuneil divicto diesportazione
di talune mate- rie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art.10 delregolamento
13giu-
gno 1918.
MINISTERO DEL TESORO
Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1921.
Al Al DIFFERENZA
30
giugno
30 settembre o ana
della situazione
1921 1921 del Tesoro
Fondo di Cassa
(Vedi
conto diCassa)
1.662.071.317 58 2.173.438.526 94 511.367.209 36Crelili di Te3oreria
(Vedi
situazione deicrediti).
21.259.786.619 85(1)
22.355.330.436 23 1.095.543.816 38 .Insieme · • • 22.921.857.937 43 24.528.768.983 17 1.606.911.025 74
Debiti
di Tesoreria(Vedi
siIndzione deidel>ili)
38.237.731.391 68 '40.484,195.850 47 - 2.246.464.458 79Situazione del Tesoro • • • - 15.315 873.454 25
(-
15.955.426.887 30 - 639.553.433 05 ,(1)
Inquesta
somma sono comprese L.160,109,840 depositate
nella Cassadepositi
eprestiti a.garanzia
deibiglietti
di Stato eI.
188,000,000
di monete divisionalid'argento
immobilizzate inrappresentanza
di buoni di cassa.I
Fondo di Cassa Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni diTesoreria
provinciale.
'alla chiusura nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca . . . . . . . .
2õ1.596.805
58,dell 2serciz1'°
Fondi in via ed all estero ed effetti inporlufoglio
. . . . . . . . . . .1.410.474.512
-1.662.071.317
58INC
A S SI.Mese Precedenti
(1)
TotaleCategoria
I. - Enti ate effettivo ordinarioe straordinarie . . . . .
Jn
contoentrate > II. - Costruzione di ferrovic . .
di bilancio
> IH. - Mozimento di
capitali
. . .> IV. - Partite di
giro
. . . . . . .Buoni del Tesoro . . . . . . . .
. . . . .
VagliadelTesoro
...Banche - Conto
anticipazioni
staintarie . .Auticipazioni
straordinarie per il ritiro ecambio Buoni Cassa Veneta . .
Anticipazioni
straordinarie per il cambio delle valuteAustro-Ungariche
. .Cassa
depositi
eprestiti
in cc fruttifero . Amminist. del debitopubblico
in ccinfrutt.Amminist.-del Fondo culto in cc infrutt. .
In conto Cassa
depositi
eprestiti
in cc infrutilfero.debiti Ferroviedi Stato - Fondo di riserva . . .
di tesoreria Altre Amministrazioni in cc fruttifero . .
Altre Ammmastra2)oni in ccinfruttifero .
Incassi da
regolare
in contodazidmportaz.
effetti ceduli. D.P.alfestero e vari . .
Biglietti
di Stato .Buoni di Cassa . .
Somministrazione di
biglietti
bancari da Istituli di emissione M . .Somme ricavale mediante emissione di buoni
quinquenn, flegge
16-7-1914,n.683) Cassieri militari . .Commissioni
provinciali
per larequisizione
dei cereali
Va1¢a
aurea presso la Cassadep.
eprest.
Valute
Austro-Uxigariche
. . . . . . . . Amministrazione del debitopubblico
perpagamenti
da rimborsare .Ammmistrazione del Fondo culto per paga- menti da rimborsare . .
Cassa
depositi
eprestiti
perpagamenti
daIn conto rimborsare .
crediti Altre Ammin. per.
pagamenti
da rimborsare di tesoreriaAnticipazioni
varie e crediti diversi . .Operaz.
fatta col Banco diNapoli
per effetto dell'art. 8. all. E, alla L.17-1-1897. n. 9 .Cassa
depositi
eprestiti-Anticipazioni
di cuiai RR. DD. 22 settembre 1914. n. 1028 e 22 novembre 1914. n 1266 . . . . . . .
734.473.645 27 2.215.868.714 61 2
950.342.359
88 3.519 85 194.764 25 198.284 10 240.801.421 57 163.011.875 24 403.813.296 81 29.291.473 53 25.387.341 05 54.678.814 58 1.004.570.060 222.404,462.695
15 3.409032.755
373.409.032,755
37 2.080.655.062 405.249.204.719
957.329.859.782
351.256.701.46518
3.063.429.658
424.320.131.123
60- 750.338 90 750.338
90;
936.307 45 16.486.451 11 17.422.758 56 28.000.000 - 192.000.000 -
220.000.000
- 3öt.837.735 77380.147.049
25 731.984.785 02 91.272.480 34 44L599.536 18 532.872.016 52 166.385.309 84 511.123.077 42677.508.387
26-- 308.000 - 308.000 -
363.550.000 - 371.650.000 -
735.200.000
- 4.339.338.36098 10.226.69 2314.566.037.192 21
473185 - 363.928.457 52 364.401.642 52
- 18.847.071 08 f18.847.071 08
- 307.809.670 17 307.809.670 17 2 36 6.061.204 F5 6.061.207 211 19.463.437 50 182.948.311 85 202.411.749 35
19.936.624 86 879594.715 47 899.531.340
33)
899.531.340 33
20.536.672.605
49(1)
Tenuto conto delle or ioni I:er sist maz.ono dellescritture,
AL 30 SETTEMBRE 1921 mE
b)
Fondo Contanti nella Tesorelia centrale, nelle Sezionidi Tesoreriaprovinciale,
nelladi cassa Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca . . . . . . . . . . . . . . . 280.164.845 54 al 30 settembre
1921 Fondi in via ed
all.estero
ed effetti iraportafoglio
. . . . . . . . . . . . . . 1.893.273.681 40P A G A
MENT
I. 2.173.438.526 94Mese Precedenti
(1)
TOTALECategoria
I. -Spese
effettive. ,ordinaric eIn conto straordinarie . . . . . . . 1.255.693.973 33 2.261.705.3774 3,öl7.399.350 81 spese > II. - Costruzioni di ferrovie . . 180.375 97 200.024 10 380.400 07 di
bllancio
> III. - Movimento dicapitali
. . . 1.982.53i 77 477.302.130 84 479.284.662 61> IV. - Partite di
giro
. . . . . . . 6.262.129 89 45.259.426. 91 51.521.õ56 801.264.119.010
96.2.784.466.9ö9
33 4.048.ö85.970294.048.585.970 29
Decretidiscarico ...
- 21813 21813
Decreti Ministeriali di
prelevamento
fondi . . . . . . . . - -·- --- 218 13 218 13
218 13 Buoni del Tesoro ordinari . . . . . . . . . 1.642.040.365 50 2.912.641.861 41 4.551.682.226 91
Vaglia
del Tesoro . . . . . . . . . . . . . 1.216.201544 67 3.142.466.86256 4.308.668.407 23.Banche
- Conto anicipazioni
statutarie . . -Anticipazioni
c. c. buoni cassa Veneta . . .Anticipazioni
c. c.YaluteAustro-Ungariche
.Cassa
Depositi
e Prestiti inc/c
fruttifero .Amminist. del debito
pubblico
in cc infrut. 1.564,735 - 365.502.943 78 367.067.678 78 Amministr. del Fondo culto inc/c
infruttif. -- 18.847.071 08 18.847.071 08 CassaDepositi
e Prestiti ine/c
infruttifero. - 307.809,670 17 307.809.670 17 In conto Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva . .-
- -
debiti Altre Ammiuistrazioni in
c/c
fruttifero . . 96.000.000 - 315,000.000 - 411.000.000 -diTesoreria
Altre Amministrazioni inc/cinfruttifero
. .94.408.930
70 1.008.938.23856 1.103.347.169 26Incassi
daregolare
in conto dazid'importa-
zione, effetti
ceduti,
D P. all'esteroevari 166.274.109 76 522.167.374 47 688A41.484 23Biglietti
di Stato . . . . . . . . . . . . . . -BuonidiCassa... -- --
Somministr. di
biglietti
bancari comecontroSommericavate mediante emiss.di buoni id.
Operazione
fattacolBancodiNapoli
id. . . --Cassieri militari . . .
. . . . . . . . . . .
Commissioni provinciali
per larequisizione
dei cerenti . . . . . . . . . . . . . . . 283.263.398 55 226.445.627 21 '509.703.025 76
3.499.753.084
18 8.819.819.049 24 12.319.572.733 4212.319.572,733 42 Valuta aurea presso laCassa
Depos.
e Prest.Argento
divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 . . .BuoniCassaVeneta ritirate dalla circolazione
egiàverificati
...Valute
Austro-Ungariche
ritirati dalla circo- lazione egià
verificate . . . . . . . . .Amministrazione del Debito
pubblico
perpagamenti
da rimborsare . .. . . . .
In conto Ammmistrazione del Fondo culto per paga- crediti menti da rimborsare . . . . . . . .
di Tesoreria Cassa
Dep.
ePrest.perpagamenti
da rimbor.Altre Amministrazioni per pagam.darimbor.
Anticipazioni
varie e crediti diversi . . . .Cassa
Depositi
e Prestiti -Anticipazioni
dicui al RR.DD. 22 settembre1914' n.1024
e 22 novembre 1914, n. 1286 . . . . . .
Enteautonomo per lo
sviluppo
marittimoe industriale di Roma, Ostianuova eLivorno Istituto federale di credito per la ricostitu- zione delle Venezie . . . . . . . . . .28.901.593 68
924.519 99 100.701.770 12 11.460.951 12 384.525.995 07
300.000 --- 300.000 -
593.953 292 27 622.651.885 95 5.765.369 96 6.689.889 95 170.978,320 18 271.680.000 30 27.796.295 93 39.257.247 05 669.767.048 39 1.05£293.04346
528.514.829 98 1.46 *.560.326 73 1.995.075.156 71
1.995.07õ.156 71
Totale . . . 20.536.672.605 49
(a)
Per la citazione dei decreti vedere lapagina
dei debiti -(l>>
Sono esclusc dal fondo di Cassa L. 160.109.840depositate
nella Cassadepositi
eprestiti
acopertura
di una sommacorrispondente
dibiglietti
di Stato e L.188,000,000
di monete divisio- nald'argente immobilizzate
inrappresentanza
di buoni di Cassa.123
SITUAZIONE DEI þERITI
Debiti di Tesoreria
Al 30
giugno
1921 Al 30 settembre 1921Buoni del Tesoro ordinari in circolazione . 18.836.686.763 44 21.611.864.318 88
Vaglia
del Tesoro 1.448.000.881 54 1.409.469.577 91,Banche
- Contoanticipazioni
statutarie . . . . . . 6.335.000.000 - 6.335.000.000 -Anticipazioni
straordinarie per il ritiroecambio dei buoni dellaCassadei
prestiti
Veneta(D.
L. 27 febbraio 1919, n.130)
. . . . . . . 40.050.000 - 40.050.000 - Id. id.per,il
cambio'delle valuteAustro-Ungariche (D.
L. 27 marzo1919;
n.371 764.0õ5.000 - 764.055.000 -Capsa Deþositi
e Prestiti in conto corrente fruttifero . . . . . . . . 627.462.697 67 627.462.697 67 Amministrazioxie del Debitopubblico
in conto corrente infruttifero .2.841.501.068
81 2.475.183.728 93Amministrazione del Fondo culto in conto corrento infruttifero . . 18.973.327 75 17.549.016 23
Cassa
Depositi
e Prestiti in conto corrente infruttifero . . . . . . 992.936.918 01 905.127.247 84Ferrovie di Stato - Fondo di riserva 13.105.320 22 13.105.320 22
Altre
AmminÏstrazioni
in contocori'ente
fruttifero. . . . . . . . . 62.050.270 77 383.035.055 79
Altre Amministrazioni in conto corrente infrullifero 3.136.116.153 67 2.565.641.000 93
Incassi da
regolare
per dazid'importazione,
per effetticeduti,
perdebito
pubblico
all'estero e vari . . . . . 67.616.503 27 56.683.406 30Operazione
fatta col Banco diNapoli
per effettodell'art,
8dell'al-
legato
B allalegge
17gennaio
1897, n. 9 . . . 1.364.290 - 1.364.290 -Biglietti
di Stato 1.867.000.000 -1.867.000.000
-Buoni di Cassa . . . . . . . . . . . . . 277.392.000 - 277.700.000 -
Somministrazionidecreti di
biglietti
bancari da Istituti di emissione -Regi
22 settembre 1914, n. 1028. 23 novembre 1914, nn. 1286 e
1287 e 23marzo 1915, n. 708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000.000 - 700.000.000 -
Cassieri militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 4.561.217 51 4.56t.217 51
Somme ricavate mediante emissiole di buoni
quinquennali
e desti-nate a
reintegro
dianticipazioni
della Cassa del Tesoro . . . . . 945.000 - 945.000 -Commissioni
provinciali
per larequisizione
deicereali . . . .. . . 202.907.999.02 428.398.973 26
Totale . . . 38.237.731.391 68 40.484.155.850 47
l
II I I I
E OR$DITI DI TESORERIA
Crediti di Tesoreria
Al 30
giugno
1921 Al 30 settembre 1921Valuta aurea presso la Cassa
Depositi
e Prestiti . .Argento
divisionale linmobilizzato inrappresentanza
deibuonidicassa Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione . . .Valute
Austro-Ungariche
ritirate dalla circolazione . .Amministrazione del Debito Pubblico per
pagamenti
da rimborsare .Amministrazione del Fondo
pel
culto perpagamenti
da rimborsare .Cassa
Depo.siti
e Prestiti perpagamenti
da rimborsare . .Cassa
Depositi
e Prestiti -Apticipazioni
di cui ai RR. decreti 22 set- tembre 1914. n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286 . . .158.745.550 --- e58.745.550 - 187.700.000 - 188.000.000 -
45.000.000 - 45.000.000 -
782 104.338 63 782.104.338 63 1.282.268.028 95 1.540.721.272 38 48.440.876 80 36.283.695 67 934.435.545 07 898.305.96ö 20
342.611.329 26 342.611.329 26 Amministrazioni varie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37290.749 12 70.486.788 96
Ministero tiella Guerra.
Fondo di scorta
permanente pei corpi
del R. esercito(Legge
17 lu-glio 1910,
n.511, art. 12 . . . 10.000.000 - 10.000.000 -Ministero della Marina.
Fondo discorta permanen le delle RR. navi arnmte
(Legge
20giugno
1909, n. 366. nrt. 1). . 23.500.000 ---- 23.500.000 -
Ministero dei Lavori Pul>l>lici.
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese
dipendenti
da frane, alluvioni, ecc,, e per sollecitare ilcompimento delPAcquedotto pngliese (Leggi
12Ju-glio
1912, n. 772 e 21luglio
1911, n.835)
. . . 21.500.000 - 21.500.000 -Ministero delle Colonie.
In conto corrente infruttifero per spesedi servizi civili nella
Tripo-
litania e nella Cirenaica(Legge
6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 lu-glio
1910, n.511)
. . . . . . . . .. . . . . . . .
. . . . .
. . 1.050.000 - 1.050.000 -
Colonia Eritrea in cc infruttifero
(Legge
5aprile
1918. n.138)
. . .- -
Colonia della Somalia italiana
(Legge
5aprile
1918. n.138)
. . . . .-
Indennità cinese
(Legge
12giugno
1911, n. 543) . . . . . . . . . . . 12.211.474 92 12.211.474 92Pagamento
allestero per conto di diversi Ministeri . . . . . . . . . 16.284.728.587 73 16.728.256.347 25Diversi ... ... 858.835.84937 1.242.189.38396
Valuta aurea presso la Cassa
Depositi
e Prestiti perl'operazione
colBanco di
Napoli
. . 1.364.290 - 1.364.290 -Società concession. ferrovie
pubbliehe (R.
decreto 23-XI-1914,n.1287)
100.000.000 - 125.000.000 - Ente autonomo per losviluppo
marittimoe industriale di Roma, OstiaNuova e Livorno . . . 38.000.000 - 38.000.000 -
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie . . . . 90.000.000 - 90.000.000 -
Totale . . . 21.259.786.619 85 22.355.330.436 23
N. 13. - Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, allinfuori dei debiti e crediti di Tesoreria,il fondo delle conta- bilità