Conto corrente con la Posta
GAZZET TA UFFICIAl-E
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 69° RoxA
-Martedl, 3 luglio 1928
-ANNo VI Numero 153
Abbonarnenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (ParteI e II) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , , a 200 120 10
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto 11 Regno (sola Parte I), á 70 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , , a 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gliabbonati hanno diritto ancheai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Ilprezzo di vendita di ogni puntata, anche searretrata, della «Gaz•
Eetta IfEciale» (Parte I e II complessivamente) à Assato in lire UNA nel Regno, in lire DU3: all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in ra-
gione gi cent. 5 por ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della aGazzetta Umciale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco, L'importo degli abbo- namenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Utilci po.
stali a favöre del conto corrente N. 1/2640 del Provvéditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924,
Per il prezzo degli annunzi da inseriro nella «Gazzetta WEcialea
veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.
DIltEZIOgE,
E.REDAZIONE PyEþsq ILMINISTERO
DELLA GIUSTIZTA E DEGLI AFFARI DI 0ULTO - (TFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE fÆGGIUSO DEI CONTI COIWENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO
la esecuzione del R. dureto-legge 22 dicembre 1927,
n.2009,
e statoaperto,
con effetto dal 1° marzo 1926, unconto corrente postale
afavore della Tesoreria Centrale
edi ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo oho I correntisti potranno ottenere ohe le
sommead essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente
e
potranno,
consemplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesorerla. ,I
noncorrentisti, invece, potranno
versarele
sommeda loro dovute alla Tesoreria, presso qualslasi Ufficio postale,
il altato decreto-legge,
conle disposizloni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi
edl altri tributi mediante postagiro
e conquelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di Immobill urbani, degli stipendi
edelle pensioni, 6 destinato, in breve, ad aumentare il
numerodel correntisti
ead
accrescereil volume delle operazioni in conto corrente postale.
L'utilità delPapertura di
unconto corrente, per le azlende
eper i singoli cittadini, à tanto magglore quanto più grando à il
numerodel correntisti; ande 6 che,
aseguito del previsto incremento del conti correnti postall, risul•
teranno anche più apprograbili i benefici del postagiro, quall: Peliminazione del rischi inerenti
almateriale invio del denaro
odi titoli equivalenti;
ilrisparmio di tempo derivante dalPevitare Paccesso agli sportelli degli Uffici
con-tabill, per le liscossioni
eper
ipagamenti; la precostituzione di
unaprova scritta degli avvenuti pagamenti, alPin•
fuori delle quietanze del creditori,
11 largo impiego del postagiro, Inoltre, realizzando la possibilità, di compiere
unagrande quantità di transazioni
senza
l'uso effettivo de!!a moneta, si traduce In
unevidente vanteggio per Peconomia del Paese.
L'utile Individuale ed 11 vantaggio della generalità
concorreranno,adunque, alla maggiore diffusione del posta•
giro, -assecondando Pimpulso ad
unosviluppo sempre più rapido ed ordinata, della nostra pconomia.
L'apertura del conto corrente postale pu6
essereottenuta,
con tenuespesa, presso qualsias! Ufficio postale
del Regno.
TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbongnenti, acquisti di pubblicazioni
(per
altri motivi, DEBBONG ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.
3042 3-vil-1928 (VI)
-GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNOD'ITALIA
-N. 153
-gggggggg
1815.-REGIO DECRETO
21giugno 1928,
n. 1403.Divisione
gratuita
del titoli alportatore del Prestito
numero at
LEGGI
EDECRETl Nazionale consolidato
5 percento,
dimaggior taglio,
inpubbHeazione altri di
taglio
inferiore . . . . . . . . .Pag.
30521790. -
LEGGE
7giugno
1928, n. 1349.Disposi21oni
per 11funzionamento degli
Istitutinautici
.privati
, , . , , , . , , , . . . . .Pag.
3042 1816. -REGIO DECRETO
21 gmgno1928,
n.1404.
Approvazione
di modifiche allo statuto della Bancad'Italla
. , , . . . . . , , . . . . .Pag.
30531800.-
LEGGE
14giugno 1928,
n. 1352..Norme
per laradiodiffusione
diesecuzioni artistiche.
Pag.
3043DECRETO MINISTERIALE
30giugno
1988.1801.
-LEGGE
31 ma °6 1928 n. 1370.Scioglimento
dellaFederazione
nazionaledelle bonifiche,
ConversioneiÊegge d'el R. decreto-legge
11 novembrede11a Federazione
nazionaledelle irrigazioni,
e delComitato 1927,
n.2120,
concernente laproroga
del termine perpromotore
dei consorzi di bonifica delMezzogiorno
.Pag.
3002l'approvazione
delregolamento
perl'esecuzione
delRe.
glo decreto-legge
8maggio 1927,
n.198,
relativo all'ordi•namento del servizi di assistenza dei
fanciulli illegittimi,
abbandonati o
esposti
all'abbandono - , .Pag.
3045PRESENTA.ZI,0NE
DIDECRETI•LEGGE
AL
PARI,AMENTO
1802, -
RAEg
rga
1 edlOco
uagdi V1
8 n. I6u
llo di Ga· Alinisferodelle
finanze: R.decreto-legge
7giugno 1928,
n. 1281, blano , , . . . . . e , , . . .Pag.
3015 concernente la proroga del divieto diesportazione del
fru-mento . . . = , . = , . . . e . . . . .
Pag.
30631803.
-REGIO
DECRETO 31maggio 1928,
n. 1357.Riunione
del comuni diFagnano Castello, Malvito
eSanta Caterina Albanese in un unico Comune con deno,
DISPOSIZIONI
ECOAIUNICATI
minazione ocapoluogo
«Fagnano Castello
» .Pag.
3045Ministero
delle finanze:1804. - REGIO DECRETO 31
maggio
1928, n. 1359.Media dei cambi
edelle
rendite o , 2 .Pag.
3062.
Riunione
del comtmi diAlendatica
eMontegrosso
Pian Rettifiche d'intestazione = « . , e = , , « =Pag.
3063Latte inun unico Comune
denominato
«Mondatica.Mon'
Smarrimento diricevute•s
. a . , u . . . .Pag.
3064tegrosso
> concapoluogo
Mendatica . . . .Pag.
30451805. -
REGIO
DECRETO 31maggio 1928,
n. 1358. TI
npnn
yAggregazione
del comune di Fallascoso aquello
di Tor.L g y gg
ricella
Peligna
. . . . . = 2 , , a . .Pag.
30461806. -
itEGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1360.Riunione
del comuni diMazzè
eVillareggia
in un unico Comune denominato «31azzò» . . . . . .Pag.
30461807. -•
REGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1361.Rinnione
del comuni diCorsione
e VIIIa San Secondo Inununico Comune concapoluogo
Villa edenominazione
«Villa
Corsione
» . . . . . , , , , . .Pag.
30461808.
-REGIO
DECRETO 31maggio 1928,
n. 1363.Riunione
dei comuni di Careno e di Nesso in un unico Comune concapoluogo
edenominazione
«Nesso
».Pag.
30461800. -
REGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1365.Aggregazione
del comupe diMaggianico
aquello
diLecco . , , , . . . , , . a ; , . . ,
Pag.
3047 1810. -REGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1364.Aggregazione
del comune diRocchetta Cengio
aquello
di
Congio
. . . , , , . a .. . a . .Pag.
30471811. --
REGIO DECRETO
5giugnu
1928, n. 1368.Provvedimenti per il riscatto
dei
servizistraordinarl agli
elletti dipensione
. . . . . . . . .Pag.
30471812. - REGIO
DECRETO
31maggio 1928,
n. 1367.Estensione a Fiume delle norme del
R. 4ecreto=legge
- 10
gennaio 1926,
n.17,
sulla restituzione in forma ita=liana dei
cognomi originariamento
italiani .Pag.
30481813. -REGIO DECRETO 31
maggio 1928,
n. 1366.Riunione
dei comuni di Plesio ediBreglia
in un unicoComune con
capoluogo
edenominazione
« Plesio».---
Pag.
30481814. --
REGIO DEORETO
10maggio 1928,
n. 1298.Approvazione
del nuovo statutoorganico
dell'Istituto di credito delle Casse dirisparuño
italiane .Pag.
3048Numero di
pubblicazione 1790.
LEGGE
7giugno
1928, n. 1349.Disposizioni
per ilfunzionamento degli Istituti nautici prif
vati,
«VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÂ
DELL,4NÀZIONig RE D'ITALIA
Il
Senatoela Camera
deideputati hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Art.
1.
Per
Istituti nautici privati s'intendono, ad ogni effetto,
tutti
gli Istituti nautici
nonRegi.
Art.
2.Gli studi clie si
fannä ed irisultati chë si conseguono negli
Istituti nautlei privati
nonbadno alcun valore legale,
'Art.
3.
L'apertura
alpubblieä
di Istituti nauticiprivati è
subor-dinata
all'autorizzazione
delMinistro per la marina.
Art.
4.
L'autorizzazione piiò
esseredata, dietró apposita doman- da, quando sussistano
leseguenti condizioni:
1·
che nella Ptovincia
nonesistano
lesezioni
diIstituto nautico Regio corrispondenti
aquelle che
sichiede
diaprire
a
titolo privato;
3-vn-1928 (VI)
--GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA- N.153 3()43
2•
che il richiedente sia
unaProvincia
o unComune,
o.altra persona giuridica, pubblica
oprivata,
ovvero uncitta-
dino italiano che abbia l'età
di trenta annicompiuti
esia
di
condotta ineccepibile. Sono equiparati
aicittadini
delloStato
gli italiani
nonregnicoli,
anche semanchino della
na-turalità;
3°
che le persone,
acui
sarannoaffidati la direzione
ei diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente piena
ido-neità all'uflicio
didirezione
ed irequisiti voluti
per inse, gnarenegli
Istituti nauticiRegi;
4*
che
ilocali destinati
all'Istitutosiano idouci;
5°
che ciascuna sezione abbia l'organizzazione
diinse- gnamenti prescritta
per lacorrispondente sezione degli
Isti-tuti nautici Regi.
Art.
5.I documenti
daallegarsi alla domanda,.il termine
entroil quale questa
equelli
devono esserepresentati, le modalità relative all'accertamento
dei varirequisiti,
saranno deter-minati
nelregolamento
che verrà emanato perl'esecuzione della presente legge.
Art. 6.
La data della
chiusura
èfissata
nel decreto di revoca, a sé- conda dellecircostanze
da valutarsiinsindacabilmente
dalMinistro
per lamarina,
ma nonpuò mai
essere stabilita perun
tempo posteriore
al 30 settembre che segueimmediata-
mentela data del
decreto.Art.
13.Nei casi
d'urgenza,
ilMinistero
dellamarina può ordinare
la temporanea
chiusura di unIstituto privato, salvi,
se delcaso,
gli ulteriori.provvedimenti
a norma dellapresente legge.
Art. 14.
Gli Istituti nautici
privati
chevengano aperti
senza auto,rizzazione,
ovengano
mautenutiaperti
inviolazione
del.l'art. 12,
sonochiusi
d'autoritù.Chiunque
apra unIstituto
nauticoprivato
senzaautorizzas zione,
o lomantenga aperto
inviolazione dell'art. 12,
è pass sibile di unamulta dallé
1000 alle 5000 lire. Incaso direci- diva,
alla multapuò
essereaggiunta
la detenzione dasei giorni
a tremesi.
Ar
t. 15.La
concessione
e ildiniego delPautorizzazione
sonodispo-
Lapresente legge
entra invigore
ilgiorno successivo
allasti, rispettivamente,
condecreto
e conlettera ministeriale
suapubblicazione
nella GarrettaU[ficialc
edalla stessa datache costituiscono provvedimento definitivd.
èabrogato
il R.decreto
12luglio 1923,
n.16.71.
Art. 7.
. Art. 16.Se l'Istit.uto
nonsia aperto
entro sei mesidalla
data incui
funotificata l'autorizzazione, questa perde ogni
efti-cacia.
Art. 8.
La
costituzione dell'Istituto deye
esserenotificata
alpub- blico ne1Pannunzio
diapertura. Ogni modifica
deve essereresa,nota
coneguale p.ubblicità.
'Art. 9.
L'Istituto déve
esseresempre aperto
adogni
persona acui il Ministero della marina abbia
datoincarico
diispe- zionarlo.
odi visitarlo.
Ärt. 10.
L'autorizzazione deve
essere revocataquando venga
aman·care taluna
delle condizioni
dicui all'art. 4,
o se neaccerti, dopo che
fu concessaEautorizzazione, Pinsussistenza
ini-ziale; quando
non siottemperi all'ordine
di cuialPart. 13;
quando PIstituto
nonfunzioni regolarmente; quando,
in ge- Bere, vi siano cause nellequali sia impegnata
la conserva-zione dell'ordine morale,
o la tutela deiprincipt
che gover-nano
Pordine sociale
opolitico
dello Stato ola
salutedegli allievi.
· -Inoltre Pautorizzazione può
essere revocataquando
nonsi
ottemperi alla prescrizione
di cuiall'art. 0;
deve essererevocata se
il fatto
siripeta.
'Art. 11.
La revoca
delPautorizzazione ò disposta
colidecreto Mi·
nisteriale, che costituisce provvedimento definitivo.
Ar t.
12.
La revoca
importa,
perchi
ottennel'autorizzazione,
l'ob-bligo
dichiudere l'Istituto
entrola
datadi ¢.ui al
commaseguente.
Gli Istituti nautici
privati legalment,e esistenti
alla data;di entrata in
vigore
dellapresente legge potranno provvisps
riamente
proseguire
nel loroesercizio,
secolido le normedel
R. decreto 12luglio 1923,
n.1GT1,
fino al 30settembre 1928.
Per l'ulteriore eventuale
prosecuzione
dovranno essere ossera vatele dis'posizioni
contenute nellapresente legge
enel regoslamento di
esecuzione,
compresequelle riguardanti Paper, tura.
Ordiniamo
che la presente,
munitadel sigillo-dello Statõ,
sia inserta
nella
raccoltaulliciale delle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a
Roma,
addl 7giugno 1928
-Anno VI VITTORIO EAIANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Ilocco.
Numero di
pubblicazione
1800.LEGGE 14
giugno
1928, n. 1352.Norme per la radiodiffusione di esecuzion1 artistiche.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIÒ E PER
VOLÒNTÀ
DELLANAZÌONE
RED'ITALIA
II
Senato e laCamera
deideputati
hannöapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il concessionario
delservizio
diradioaudizioni circolari
ha
ildiritto
dieseguire
atitolo
diespropriazione
per cause dipubblica utilità
laradiodiffusione
dailuoghi pubblici (team
tri, sale di concerto, ecc.).
3044 3-Vr-1928 (VI)
- - GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -- N. 153I proprietari, gli impresari'e quanti
concorronoallo spet- tácolo, garanno pertanto
tenuti aconsentire gli impianti
ele prove tecniche necessarie
perpreparare
laradiodiffusione.
Il diritto
delconcessionario
non siestende alle prime
rap-presentazioni
teatrali edalle opere
nuove.Un'opera
ces-serà di
essere considerata come nuovadopo
chesarà
statarappresentata
in treteatri.
Quando
si tratti distagioni teatrali
odi concerti che
du-rino
non menodi
duemesi,
ildiritto del concessionario
nonpotrà
essereesercitato che
unavoltaalla settimana.
Art. 2.
Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbli- go di
effettuare leradiodifusioni
in modoconforme alle
buonè normetecniche.
Pertanto le prove
delle istallazioni
perle radiodiffusioni
saranno
controllate
da undelegato
del Ministro per lecomn-nicazioni il quale, quando
nonritenga soddisfacente
la ra-diodiffusione, potrà sospenderla
riferendonesubito
al Mi-nistro al quale spetterà
ladefinitiva decisione.
Art. 3.
Il Ministro per le comunicazioni
avrà facoltà odi
suainiziativa
o sureclamo degli interessati
dicontrollare,
uditele
Commissioni di
cuialPart. 6,
anche lesuccessive
radio-idiffiisioni
e disospenderle
eimporre
alconcessionario del servizio di i'adionudizione circolare
iprovvedimenti
neces-sari per migliorarle.
Art.
4.
. Il
concessionariS
delservizio di radionudizione circolare A
tenuto acorrispondere
un equo compensoagli
aventidi- ritto. I criteri
per laentità
deicompensi
e per la loroattri-
buzione
saranno fissati dalregolamento.
. Art.
5.
Le
controversie
fragli aventi diritto
e ilconcessionario delle radionudiziohi circolari circa
icolnpensi
dovuti sonodecise
da .unCollegio arbitrale composto ,di
un rappresen- tantedell'avente diritto ricorrente,
delconcessionario delle radionudizioni
epresieduto
da undelegato
delMinistro
perle
comunicazioni,
nominatomediante
decretoMinisteriale
per la duratadi
tin anno.Qùalora
unodegli aventi diritto
non nomini l'arbitro en-tro
ottogiorni dalla
data dipresentazione
del ricorsopel
ricorrente e da
quella della
notificazione del ricorsostesso,
per l'altraparte,
l'arbitro sarà nominato dalMinistro
nel-Porbita delle competenti organizzazioni.
Il
Collegio arbitrale, sentite
leparti,
deve .procurare diconciliarle.
Se laconciliazione
haluogo,
ne farisultare
itermini
in processoverbale sottoscritto
anchedalle parti.
Quando
laconciliazione
nonriesca,
il€ollegio
arbitraledecide la
controversia
nei modi dilegge
e comeamichevole
ed
inappellabile compositore,
entro iltermine
digiorni
trenta.
In
ogni
casola decisione arbitrale
nonpotrà.aver valore he
per lastagione
teatrale o laserie di
concerti o rappre-sentazioni
che hanno datoluogo alla controversia.
Art. 6.
Per
vigilare
chenonsolo
leradiodiffusioni
daluoghi púb-
blici di cui ai
precedenti articoli,
ma anche tutte le altresiano. esegn.ite convenientemente,
sonocostituite
presso lecittà
nellequali
hannoluogo
leradiodiffusioni delle
Com-missioni
divigilanza,
lequali
avranno facoltà diprocedere
alle indagini
eprovvedere agli accertamenti necessari por
assicurarsi che gli impianti
ele stazioni trasmittenti siano tenuti
in modoconforme alle
lmone normetecniche
e po- tranno proporre alMinistro per
lecomunicazioni
le modi- ficazioni ed imiglioramenti
daapportarvi.
Le
Commissioni di vigilanza
sonocomposte di
tre mem-bri:
unartista nominato dal podestà
dellacittà
incui
la
Commissione risiede;
untecnicoradioamatore
ed un•tecni- cofunzionaria governativo,
che nesarà
ilpresidente,
no-minati.
dalMinistro
per lecomunicazioni.
I membri
delle Commissioni
durano intarica
un anno e possono essererieletti.
Presso
ogni Commissione
unfunzionario del Ministero dello comunicazioni ò incaricato delle funzioni di segretario.
Art. 7.
La
vigilanza artistica,'eulturale, dui programmi delle
va,rie stazioni trasmittenti
gestite
dalconcessionario
del ser-vizio
diradioandizione
è afHdata alComitato superiore
isti-tuito con
decreto-legge del
17novembre 1927,
n.2207,
ilqíias le, dopo
udito ilconcessionario del servizio
diradioaudizione circolare,
ed eventualmeritegli interessati
che nefacciano domanda, presenterà
alMinistero della comunicazioni le
sueosservazioni
eproposte.
Le
disposizioni
deiprecedenti
articoli nonmodificano
Id attribuzionidel Comitato superiore quali
sonodefinite dal-
I'art. 2 delcitato Regio
decreto.Art. 8.
Al Ministro per le
comunicazioni
ò datafacoltà di fare ispezionare
da suoidelegati
tuttele stazioni.radiotelegra-
fiche tanto
governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite
daprivati concessionari.e
diprescrivere quelle
norrneo
quelle modificazioni agli impianti
che riterrànecessarie
perimpedire
idisturbi delle
radiosudizioni.La stessa
facoltà
è data al Ministro per letramvie
gover-native, provinciali,
comunali ogestite da privati concessio-
nari e in
generale
per tuttigli impianti di utilizzazione del- l'energia
elettrica diqualsiasi specie, sentito
il parere di uua Commissione di tre tecnici deiquali due nominati
dalMi- nistro
e unodesignato
dallaparte interessata.
Art.
9.E' fatto
divieto al coußessionario del servizio delle radio- audizioni
ed niradioauditori
divalersi
dellaradiodiffusione
perqualsiasi
altrautilizzazione specialmente
ascopo di lucro.Art. 10.
Il
Ministro
per lecomunicazioni provvederà
conspeciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radioricerenti.
Art. 11.
E' data
l'acoltà
alMinistro
per lecomunicazioni di
emá- nare le normeregolamentari.e transitorie
perl'applicazione
della
presente--legge.
Ordiniamo
chela presente, munita
delsigillo
delloStato, sia inserta
nellaraccolty officiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a San
Rossore, addi 14 giugno 1928
-Anno
VIVITTORIO
EMANUELE.
CLLyo --- BICLLUZZO.
Visto, il
Guardúsigilli:
Rocco.3-911-1928 (VI)
- GAZZETTA UFFICI LE DELftEGNO
D'ITALIA - N. 1533045
Numero di
pubblicazione
1801.LEGGE
31maggio 1928,
n. 1370.Convçrsione
inlegge
delR. decreto·1egge
11 novembre1927,
n.
2120,
concernente laproroga
del termine perl'approvazione
delregolamento
per l'esecuzione del R.decreto-legge
8maggio 1927,
n.798,
relativo all'ordinamento dei servizidi.
assistenza dei fanciulliillegittimi
abbandonati oesposti
all'abbandono.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONERE
D'ITALIAIl
Senato
ela
Cameradei deputati hanno approvato;
Noi.abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto seglie:
Articolo unico.
E'
convertito in legge
ilRegio decreto-legge
11 novem-bre 1927,
n.2120,
concernente la proroga deltermine
perl'approvazione
delregolamento
perPesecuzione
delRegio
de-creto-legge
8-maggio 1927,
n.798, relativo
alPordinamento dei servizi diassistenza dei fanciulli illegittimi
abbandonatio
esposti alPabbàndono.
Ordiniamo che
lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia
inserta nella
raccoltaufficiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
edi
farla
osservare comelegge
dello Stato..Dato a-Roma,
addì31 maggio
1928 . Anno VIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Numero
di pubblicazione
1802.REGIO DEORETO
31maggio 1928,
n. 1362.-
Aggregazione
del.comano diVarengo
aquello
diGabiano,
Numero di
pubblicazione
1803.REGIO DECRETO 31
maggio 1928,
n. 1351.Riunione
dei comuni diFagnano Castello,
AIalvito e Santa Caterina Albanese in un unico Comune con denominazione e ca.poluogo
«Fagnano
Castello».VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In
virtù
deipoteri
conferiti al Governo col R.decreto-
legge
17 marzo1927,
n.383;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario di Stato, Ministro Segretario di
Statoper gli affari dell'interno;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
I comuni di
Fagnano Castello, Malvito
eSanta Caterina Albanese
sono riuniti in unico Comune condenominazione
e
capoluogo
«Fagnano
Castello ».Le condizioni di tale
unione,
.aisensi ed agli effetti del- l'art.
118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testo unico 4febbraio 1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto di Cosenza,
sentitala Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainserto
.nella faccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di osservarlo
e difarlo
osservare.Dato
aRoma,
addì 31maggio
1928 - Anno VIVITTORIO
EMANUELE.MUSSOIJNI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco. .
Registrato alla Corte·dei conti, addi 30
giugno
1928 - Anno VIAtti del Governo, registro 273,
foglio
165..- CAŠATI..VITTORIO EMANUELE III
. Numero dipubblicazione 1804.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ili
virtù del poteri conferiti al Governö nol R. deci•eto- legge
17 marzo1927,
n.383;
Sulla proposta del Capo
delGoverno,
PrimoMinistro Se·
gretario
diStato, Ministro Segretario. di Stato
pergli afari dell'interno;
Abbiamo decretato
e.decretiamo:
REGIO DEORETO
31maggio 1928,
n. 1359.Iliunione del
comuni di 31endatica eAfontegrosso
Pian Latte in un unico Comune denominato «Mendatica·Montegrosso
> concapoluogo
Mendatica.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IIcomune di
Varengo
èaggregato
áquello
diGabianö.
Le
condizioni di
taleaggregazione,
ai sensi edagli efetti dell'art.
118della legge
comunale eprovinciale,
testo unico 4 febbraio1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto
diAlessandria, sentita
laGiunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato, sia inserto nella raccolta uiliciale delle leggi
edei decreti
delRegno d'Italia,
mandarido achiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.Dato
aRoma,
addl31 maggio 1928
- AnnoVI VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto,'il Guardasigilli:
Rocco.Ilegistrato
alla Corte dei conti, addi 30giugno
1928 - Anno J'l Atti del Governo,registro
273,foglio
170. - CASATI.In virtù
deipoteri
conferiti al Governo col R.decreto- legge
17 marzo1927,
n.383;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario ni Stato,
MinistroSegretario
di Stato pergli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
I
comuni di Mendatica eMontegrosso Pian Latte,
in pro- vincia diImperia,
sono riuniti in unico Comunedenominato
«
Mendatica-Montegrosso
» concapoluogo Mendatica.
Le condizioni di tale
riunione,
ni sensi edagli effetti del- l'art.
118della legge
comunale eprovinciale,
testounico
4 febbraio
1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto,
sentita la Giunta
provinciale
amministrativa.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
inserto nellaraccolta
ullicialedelle leggi
e dei3046 3-Vr-1928 (VI)
--GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
-N.
153decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
psservarlo
e difarlo
osservare.Dato
aRoma, addl
31maggio 1928
- AnnoyÏ XITTORIO EMANUELE.
1ÍUSSOLINI.
Wisto,
il Guardasigillii Rocco.Registrato
alla Corte deiconti,
addi 30giugno
1928- Anno v1 'Atti del Governo,registro
273, foglio 107.- CAsATI.Numerá
dipubblicazione 1805.
REGIO DEORETO
31maggio 1928,
n.1358.
Aggregazione
del comunedi Fallascoso aquello
di TorricellaPeligna.
VITTORIO EMANUELE
IIIEn GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti
alGoverno col
R.decreto-
Jegge 17
marzo1927,
n.383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se·
gretario
diStato, Ministro Segretario di Stato
pergli affari delPinterno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Il comune
di Fallaseoso
òaggregato
aquello
diTorri-
ella
Peligna.
.Le
condizioni
di taleaggregazione,
ai sensi edagli effetti
ell'art.
118della legge comunale
eprovinciAle,
testo unico 4febbraio 1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto gli Chieti, sentita
laGiunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito delsigillo dello Stato, sia inserto.
nellaraccolta uillciale delle leggi
edei
decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiungne spetti di
esservarlo e di
farlo
osservare.Dato
aRoma, addl
31maggio
1928 - Anno VIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
(Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.11egistrato
alla Corte dei conti, addi 30 giugno 1928 - Anno VI Allt del Governo,registro
273, loglio 100. - CASATI.Numero
dipubblicazione 1806.
REGIO
DECRETO 31maggio 1928,
n. 1360.Illunione
del comuni di Mazzò eVillareggia
in un tmico Co- mune denominato «Mazzè».VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRA2IA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In
virtù deipoteri
conferiti al Governo colR. decr6to legge
17 marzo1927,
n.383;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Primo
Ministro Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
diStato
pergli afari dell'interno;
Abbiamo
decretato
edecretiamo:
Le
condizioni di tale unigne, ai sensi ed agli efetti del- l'art. 118
dellalegge comunale
eprovinciale, testo
unico 4febbraio 1915,
n.148,
sarannodeterminate
dalprefetto di Aosta,
sentitala Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
cheil presente decreto,
munitodel sigillo
delloStato, sia
insertonella raccolta añIciale delle leggi
edei decreti
delRegno d'Italla, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare.Dato
aRoma, addi
31maggio 1928
. AnnoVI .VITTORIO EMANUELE.
3fossotaNI.
Visto,
ilGuardasigilli:
Rocco.Ilegistrato
alla Corte dei conti, addi 30 giuØno 1928 - Anno FI Atti del Governo, registro 2'13,foglio
168. -CASATI.Numero di
pubblicazione
1807.REGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1361.Rinnione
del comuni di Corsione eVilla San Secondo in
ununico
Comune
concapoluogo
Villa edenominazione
«Villa Cor•
stone».
VITTORIO EMANUELE III
PER GP.AZIA DI DIO N Plm VOLONT1 DELLA NA2IOND- RE
D'ITALTA
In virtù dei
poteri
conferiti alGoverno-
colR. deereto- legge
17°marzo 1927,
n.383;
·Sulla
proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato pergli affari dell'interno;
Abbiamo
decretato e decretiamo:I comuni di Corsione e Villa.San Sedondosono
riuniti
in unico Comune concapoluogo
Villa edenominazione
« VillaCorsione
».Le
t•ondizioni
ditäle riunione,
ni sensi edagli effetti del.
l'art.
118della legge
comunale eprovinciale,
testo unico 4 febbraio1015,
n.148,
sarannodeterminate dal prefetto
diAlessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia
insertonella raccolta ufficiale delle leggi
edei decreti der Regno d'Italia, mandando
aehtunque spetti
diosservarlo
é difarlo
osservare.Dato
aRoma, addl
31maggio 1928
. AnnoV1
VITTORIO EMANUELE.
MUASOLINI.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.11egistrato
ana Corte dei conti, adda 30 Diugno 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 273, fogiio 160. - CASATI.Nume ro di
pubblicazione
1808.REGIO DECRETO
31maggio 1928,
n. 1363.Illunione
del comuni di Careno e di Nesso In ununico Co·
mune con
capoluogo
e denominazione «Nesso».VITTORIO EMANUELE
IIIPER GÈAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
I
comuni di Mazzò eVillareggia
sonoriuniti in unico
Invirtù dei poteri conferiti
al Governocol
R.decreto-
omune
denominato
«Mftzzè
»,legge-17
marzo1927,
n.383)
3
VII-1928 (VI)
-GAZZETTA UFFICLtLE
DEL ITEGNOD'ITALIE
-N. 1533047
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Primo Ministro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario di Stato per gli afari delPinterno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
I comuni di Careno
e diNesso
sonoriuniti in unico Co-
mune con
capoluogo
edenominazione
« Nesso».Le
condizioni
di tale unione, al seno edagli cietti del-
Part. 118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testounico
4 febbraio
1915,
n.148,
sarannodeterminate dàl prefeltto di Como,
sentita laGiunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato,
sia insertonella raccolta ufliciale
delleleggi
edei decreti del Regno d'Italia,
mandando achiungne spetti di esservarlo
e di farlo osservare.Dato
aRoma,
addl 31maggio
1928 - AnnoVI ,VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.- 3'Isto, il Guardasigillf: Rocco.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 30
giugno
1928 - Anno VIatti del Governo,
registro
273,foglio171.-.CASATI.
Nuinero di pubblicazione
1809.REGIO
DEORETO 31maggio 1998,
n.1365.
Aggregarlone
del comune diMaggianico
aquello
di Lecco.7ITTORIO EMANUELE
III=PER GRA2IA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In
virtù
deipoteri conferiti
alGoverno col R. decreto- Jegge
17 marzo1027,
n.385;
Sulla proposta
delCapo del Governo, Primo Ministro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario di
Stato pergli affari delPinterno;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Il
comunedi Maggianico
èaggregato
aquello
di Lecco.Le
condizioni
ditale aggregazione,
ai sensi edagli effetti dell'art.
118 dellalegge comunale
eprovinciale, testo unico
4 febbraio
1915,
n.148,
saranno determinate dalprefetto
di( omo,
sentita
laGiunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo
cheil presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
inserto nellaraccolta ulliciale
delleleggi
edei
decreati
delItegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
e difarlo.osservare.
Dato a
Roma, addl 31 maggio 1928
- AnnoVI
VITTORIO EMANUELE.
lÍUSSOLINI.
ylsto, il
Guardasigilli:
Rocco.Ile0istrato af la Corte dei conti, addi 30 Oiugno 1928 .Anno VI Alli del Governo, registro 273,
/00tio173.-
CASATI.Numero di
pubblicazione
1810.REGIO
DECRETO 31maggio 1928,
n. 1364.Aggregazione
del comune di RocchettaCengio
aquello
diConglo.
VITTORIO EMANUELE
IIITER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RED'ITALIA
,In
virtù dei poteri conferiti
alGoverno col R. decreito legge 17
marzo1927,
n.383 ¡
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Primo Ministro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Statoper gli affart delPinterno;
Abbiamo decretato et
decretiamo:
Il comune
di Rocchetta Cengio
èaggregato
aquello di Cengio.
Le condizioni
di
taleaggregazione, ai sensi
edagli egetti delPart.
118 dellalegge
comunale eprovinciale,
testounico
4 febbraio
1915,
n.148,
saranno determinate, dalprefeltto di Savona,
sentita la Giuntaprovinciale amministrativa.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito
delsigillo dello Stato,
sia inserto nella raccoltaufficiale delle leggi
e deidecre,ti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e di
farlo
osservare.Dato a
Roma,
addì 31maggio 1928
- Anno VIVITTORIO EMANUELE.
ÀÍUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Ilegistrato
alla Corte dei conti, addi 30giugno
1928 - Anno 71 Atti del Governo, registro 273,foglio
172. - CAsATI.Numero di
pubblicazione
1811.ILEGIO
DECRETO
5giugno 1928,
n. 1368.Provvedimenti per il riscatto dei servizi
straordinarl agli
ei.fetti di
pensione.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
Í)ELLA NþIONE RED'ITALIA
Visto il R. decreto 23 ottobre
1919,
n. 1970 ;,Visto
il R. decreto 21 novembre1923,
n. 2480 ; Vistala.legge
31gennaio 1926,
n.100;
Sentito il
Consiglio
diStato;
IJdito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
diStatã
per le
finanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
'Art. 1.
Le domãnde per
riscatto
diservizi,
ai finidi pensione, deb,
bono essere
presentate alla Corte.dei
conti direttamente épel tramite dell'Amministrazione dalla quale
ilpersonale die
pende.
Art. 2.
Il
provvedimento di riscattö,
adottatä durante ilservizid,
è preso con decreto del
presidente
dellaSezione
IVdella
Cor-te dei
conti,
sentito ilprocuratore generale,
ed ècomunicato
alPinteressato
per il tramite dellarispettiva imministra-
z1one.
Il
ricorso alle Sezioni
unite è ammessösoltantö
contro 18deliberazione
della Sezione IV in sede diliquidazione
deltrattamento di
quiescenza.
Non è ammessa riduzione del
periodo
diriscatto
in conse-guenza di
servizi
resiposteriormente alla presentazione dellai
domanda.
'Art. 3.