• Non ci sono risultati.

1. Chiarimenti in materia di documentazione da allegare alla domandatelematica: dichiarazione di conformità del titolo esecutivo e modulo“SR131”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1. Chiarimenti in materia di documentazione da allegare alla domandatelematica: dichiarazione di conformità del titolo esecutivo e modulo“SR131”"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Legale

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 15-04-2020

Messaggio n. 1627

OGGETTO: Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 e agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992

1. Chiarimenti in materia di documentazione da allegare alla domanda telematica: dichiarazione di conformità del titolo esecutivo e modulo

“SR131”

Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 1 del messaggio n. 3854 del 24/10/2019 si precisa che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, si precisa che nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Di conseguenza, il modulo “SR131” non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità di allegare detto modulo “SR131” nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

(2)

2. Proroga del termine per riscuotere le prestazioni

Considerate le misure adottate con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le Strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il predetto termine fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa.

3. Sospensione termini di decadenza e prescrizione

Si evidenzia che l’articolo 34 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio – 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, ivi comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità).

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Riferimenti

Documenti correlati

Capitolo XI L’espropriazione contro il terzo proprietario. Brevi cenni su debito e responsabilità patrimoniale. I presupposti dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Le

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,

– pare guadagnare un significato differente da quello individuato dalla Cassazione (per la quale, “in assenza di quella norma ad hoc, tale efficacia esecutiva le scritture private

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la

Di là dalla formulazione letterale (ancora legata ai tipici oggetti delle specie esecutive), la disposizione forniva strumento agile e immediato per conseguire l’esecuzione nelle

4 Illuminante è il passo della sentenza in cui si trova scritto che “non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del

Se l’interessato vuole spendere un verbale di conciliazione “italiano” come titolo esecutivo in altro Paese europeo, egli può, abbiamo detto, tentare di ottenere

Ma la cosa che lascia più perplessi è che all’indicata molteplicità di forme non corrisponde alcuna differenziazione di regime: il verbale di accordo, a tutto concedere, è e