Cartella Equitalia per multa stradale: come annullarla
19 Marzo 2016 | Autore: Maria Monteleone
Cartella Equitalia per multa stradale: come, dove e quando opporsi e chiedere l’annullamento totale o parziale.
La multa per violazione al codice della strada può essere annullata tramite istanza in autotutela all’ente che ha irrogato la sanzione (per esempio Comune o
Prefettura) oppure tramite ricorso in opposizione al giudice.
La multa, se non pagata spontaneamente, può essere riscossa coattivamente mediante iscrizione a ruolo Equitalia. Ciò avviene quando:
– il trasgressore non provvede a pagare la cifra indicata nel verbale di contestazione entro il termine di sessanta giorni: in questo caso viene emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, più le spese e la maggiorazione prevista dalla legge (10% al semestre);
– il destinatario non provvede a pagare l’ordinanza ingiunzione notificatagli: in questo caso viene emessa una cartella esattoriale dello stesso importo, aumentato delle spese e della maggiorazione del 10% al semestre.
Impugnazione della cartella Equitalia per multa stradale
È possibile opporsi alla cartella di pagamento relativa alla multa quando la cartella stessa non è stata preceduta dall’ordinanza ingiunzione o dal verbale di accertamento o quando, per vizi della notifica, il trasgressore è venuto a conoscenza dell’ordinanza e del verbale per la prima volta con la notifica della cartella.
Ci sono due tipi di opposizione alla cartella per multa stradale:
a) opposizione all’esecuzione con la quale si contesta l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della multa per omessa notifica del verbale o dell’ordinanza
ingiunzione e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adduce un fatto estintivo della multa, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (per esempio pagamento o prescrizione).
b) opposizione agli atti esecutivi con la quale si contestano i vizi formali attinenti alla procedura di riscossione, alla cartella stessa o alla sua notifica.
Ricorso al giudice di pace
Il ricorso in opposizione si propone dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
Esso deve essere depositato, a pena di decadenza dall’impugnazione, entro trenta gironi dalla notifica della cartella (o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).
Una volta notificato il ricorso ad Equitalia e all’autorità che emesso l’ordinanza ingiunzione o il verbale di multa (Prefetto, Comune, Provincia ecc.), alla prima udienza il giudice può:
a) dichiarare l’inammissibilità se il ricorso è presentato oltre i termini di decadenza;
b) ordinare la convalida del provvedimento (cartella su verbale o ordinanza ingiunzione): quando il ricorrente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, salvo che l’illegittimità della cartella non risulti già dalla documentazione allegata o l’autorità creditrice ha omesso il
deposito degli atti relativi all’accertamento e alla contestazione della multa.
c) in caso di regolare costituzione delle parti ed espletamento delle attività istruttorie (rinviate eventualmente ad altre udienze), rigettare l’opposizione o accoglierla l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente. Con la sentenza di accoglimento, il giudice può annullare in tutto o in parte la cartella o modificarla.
Sentenza di accoglimento o rigetto dell’opposizione
Il giudizio di opposizione si può quindi concludere:
a) con una sentenza di rigetto dell’opposizione con spese processuali a carico del ricorrente;
b) con una sentenza di accoglimento dell’opposizione con la quale il giudice annulla totalmente o parzialmente la cartella o la modifica riducendo anche solo le sanzioni.
Annullamento della cartella in autotutela
Lo sgravio totale o parziale della cartella per multa stradale può essere richiesto direttamente all’ente irrogatore, con apposita istanza di autotutela, nei seguenti casi:
– veicolo venduto in data antecedente all’accertamento della violazione;
– contribuente deceduto;
– veicolo rubato;
– verbale regolarmente pagato entro i 60 giorni;
– prescrizione: le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
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