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rilevato che l'art

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Academic year: 2022

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(1)

Possibilità di destinare un Presidente di sezione di nuova nomina ad una sezione di cui è reggente, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 25.01.2008, un magistrato che ha ricoperto per oltre otto anni l'incarico di Presidente di sezione.

(Risposta a quesito del 10 settembre 2008)

«Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito formulato da… in merito alla possibile destinazione di un Presidente di sezione, appena nominato dal Consiglio superiore della magistratura, ad una sezione della Corte medesima, ove attualmente esercita le funzioni di reggente, ai sensi dell'art. 16 ter L. 31/2008, il precedente Presidente di sezione;

- rilevato che l'art. 5, III comma, L. 111/2007, nel dettare le modalità temporali di operatività del neointrodotto principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, dispone che decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della L. 111/2007 i magistrati “che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni né direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato”;

- rilevato che il Consiglio superiore della magistratura già in precedenti delibere ha interpretato la norma sopra riportata nel senso che essa comporta l'immediata decadenza ex lege dai rispettivi incarichi dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive, i quali ricoprano gli stessi da oltre otto anni, calcolati al 27 gennaio 2008, vale a dire al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della L. 111/2007;

- rilevato che tale opzione ermeneutica è stata posta a fondamento della delibera del 4 ottobre 2007, con la quale sono stati pubblicati gli uffici direttivi resisi vacanti per effetto del citato disposto normativo di cui all'art. 5, III comma, L. 111/2007;

- rilevato che l'interpretazione consiliare ha trovato ampia conferma in sede giudiziaria, atteso che sia il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 459/2008, sia i T.A.R. aditi in sede periferica (cfr. T.A.R.

Liguria ord. n. 1/08; T.A.R. Abruzzo ord. N. 1/08; T.A.R. Valle d'Aosta ord. n. 2/08; T.A.R. Friuli Venezia Giulia ord. n. 179/07; T.A.R. Lombardia Sez. Brescia ord. n. 6/08; T.A.R. Molise ord. n.

412/2007; T.A.R. Marche ord. n. 726/07) hanno disatteso le istanze di sospensiva avverso la citata delibera, attuativa delle scelte ermeneutiche effettuate dall'Organo di autogoverno;

- rilevato, peraltro, che alle indicate pronunce cautelari hanno di recente fatto seguito le prime sentenze in materia, con le quali il T.A.R. Lazio ha pienamente condiviso la linea interpretativa adottata dal Consiglio superiore della magistratura, ritenendo, altresì, infondate tutte le eccezioni di illegittimità costituzionali proposte avverso l'art. 5, III comma, L. 111/2007 (cfr. T.A.R. Lazio n.

5277/2008; n. 5277/2008; n. 4225/2008);

- rilevato che la formulazione dell'art. 16 ter L. 31/2008 conferma ulteriormente la fondatezza dell'interpretazione illustrata, atteso che la norma, derogando agli artt. 104, 108 e 109 O.G., implicitamente da atto che i posti direttivi e semidirettivi, cui essa si riferisce, si sono resi vacanti per effetto della decadenza derivata ex lege dal sopra citato art. 5 L. 111/2007;

- rilevato, infatti, che gli artt. 104, 108 e 109 O.G. disciplinano la supplenza nei casi di mancanza od impedimento del Presidente del Tribunale, del Presidente della Corte di appello ovvero delle relative sezioni nonché del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale della Repubblica, ragion per cui l'applicazione di tali norme - dunque la deroga ad esse - presuppone necessariamente la vacanza degli incarichi direttivi e semidirettivi in oggetto;

- rilevato che la reggenza riconosciuta dall'art. 16 ter L. 31/2008 è comunque subordinata alla

“mancanza del titolare”, di talché essa è ontologicamente subordinata a tale “mancanza” e, di conseguenza, viene meno all'atto della presa di possesso del magistrato cui, nel frattempo, siano state conferite le relative funzioni direttive ovvero semidirettive;

(2)

- rilevato, tuttavia, che il termine di durata massimo della reggenza stabilito dall'art. 16 ter L.

31/2008 è scaduto il 30 giugno scorso, secondo quanto compiutamente indicato nella delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura in data 3 luglio 2008;

- rilevato, pertanto, che allo stato è venuta meno la condizione ritenuta dal Presidente della Corte di appello di … ostativa allo svolgimento dei concorsi interni, atteso che il Presidente di sezione scaduto ex art. 5, III comma, L. 111/2007 non può più esercitare alcuna reggenza ai sensi dell'art.

16 ter L. 31/2008, ragion per cui il quesito è superato dal mutato quadro normativo e fattuale;

delibera di rispondere al quesito nei termini di cui in parte motiva».”

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