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LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

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Academic year: 2022

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LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA

FIDUCIARIA

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Intermediari interessati dalla normativa

 Le banche

 Poste Italiane Spa

 Cassa depositi e prestiti Spa

 Le società di intermediazione mobiliare (SIM)

 Le società di gestione del risparmio (SGR)

 Le società di investimento a capitale variabile (SICAV)

 Le imprese di assicurazione

 Gli agenti di cambio

 Le società fiduciarie

 Le società finanziarie

 Gli altri intermediari finanziari

 Le succursali insediate in Italia dai soggetti sopra elencati aventi sede legale in uno Stato estero

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Obblighi degli intermediari

 Su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività esteri di natura finanziaria, gli intermediari indicati nella normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni, non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche quando intervengano nella mera riscossione di relativi flussi

 Il prelievo va in ogni caso effettuato con riferimento ai flussi per i quali gli intermediari

intervengono nella loro riscossione. Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera

 Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non applica la ritenuta alla fonte o l’imposta sostitutiva e segnala all’Amministrazione Finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso

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Attività che si trovano all’estero

Esse possono:

A) essere trasferite in Italia e cioè nello Stato presso il quale ha la residenza il contribuente

B) rimanere nel «Paese estero» cioè nello Stato in cui si trovano.

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Trasferimento in Italia

Nel caso sub A), il contribuente apre un conto/deposito/gestione

presso banca/intermediario italiano che, come in un normale rapporto bancario/finanziario, effettuata l’adeguata verifica antiriciclaggio

effettuerà l’attività di sostituto d’imposta.

L’intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi,

trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza.

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Mantenimento all’estero direttamente

Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni:

1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte

2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria

fungerà da sostituto d’imposta nei termini e con le modalità previste dal

contratto fiduciario e dalla normativa

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Mantenimento all’estero con la fiduciaria

Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all’estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di:

1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario

2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di

società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato

fiduciario di amministrazione senza intestazione

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Si sottoscrive un mandato fiduciario

- incontro con cliente (presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato) per sottoscrizione del mandato fiduciario

- apertura di conto/rapporto bancario (in Italia o all’estero) intestato alla

Fiduciaria ovvero di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome

fiduciante/titolare effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla banca)

- trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a

deposito/conto della fiduciaria

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Si sottoscrive un mandato fiduciario

La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI (Archivio Unico Informatico), comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, calcolo e versamento

delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille

Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati

obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la

fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso

completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare

preventivamente

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Si sottoscrive un mandato fiduciario di amministrazione senza intestazione

Si parla di mandato di amministrazione senza intestazione quando la Fiduciaria non diventa intestataria delle attività, ma si occupa solo della loro

amministrazione.

L

e principali fasi nelle quali si articola l’apertura del mandato di cui sopra sono sostanzialmente le stesse fasi viste per l’apertura di un mandato classico o con intestazione fatta eccezione per la parte relativa alla

sottoscrizione, per conto del mandante, di un autonomo conto/deposito

presso la banca (estera)

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Si sottoscrive un mandato fiduciario di amministrazione senza intestazione

L’apertura di tale mandato consente al cliente di:

- incaricare la società fiduciaria di operare quale sostituto d’imposta senza dover intestare alla stessa il conto/deposito: ciò semplifica l’operatività del cliente che potrà direttamente dare istruzioni di

acquisto/vendita titoli alla banca (o al soggetto da questa delegato contrattualmente) senza dover dare una preventiva istruzione alla fiduciaria.

- incaricare la società fiduciaria di operare quale sostituto d’imposta (a titolo d’imposta o d’acconto) anche su beni diversi (sulle cosiddette attività patrimoniali come beni immobili, quote di società, ecc.)

Anche in questo caso (e a maggiore ragione) al fine di assicurare il puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi di legge, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare

preventivamente

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