• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 42

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 42"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Biondi, Marinelli

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N.9

“COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA”

Signori Consiglieri,

la presente modifica legislativa ha la finalità di integrare la rappresentanza del mondo femminile con particolare riguardo ad alcuni aspetti della vita familiare e sociale. Si intende in questo modo portare la voce di donne che, per la propria condizione di disabilità o per farsi carico di impegni familiari legati alla condizione di cargiver rispetto ai propri figli e/o ad anziani, si trovano in una situazione di difficile inserimento nel mondo del lavoro o comunque di rinuncia rispetto a percorsi di crescita e realizzazione professionale.

Riteniamo importante sottolineare che questi aspetti di pari opportunità sempre più crescenti devono essere funzionalizzati alla missione della Commissione in parola chiamata a garantire, appunto, le diversità e la gestione delle responsabilità tra sessi.

La proposta di legge si compone di 3 articoli:

 l'articolo 1 stabilisce che la commissione debba essere composta da ventisette donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile. In particolare viene sottolineato come la stessa commissione debba tener conto della rappresentanza di donne madri, madri di figli con problemi di disabilità e donne esse stesse portatrici di disabilità, donne con carichi familiari, le quali siano rappresentative dei movimenti e/o delle diverse culture del mondo femminile;

 l'articolo 2 dispone la riapertura delle candidature per giorni 15 dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della regione Marche;

 l'articolo 3 sancisce l’invarianza finanziaria a seguito dell’attuazione della presente legge.

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione

e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata. L’articolo 5 definisce giuridicamente il consorzio di bonifica

Attualmente nella nuova formulazione della definizione di ristrutturazione leggera (articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001) si legge il passo

Alla luce del mutato quadro di intervento sociale dei consultori, la Regione dovrebbe quindi emanare nuove norme in materia volte a riconoscere il ruolo fondamentale

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che si rende necessaria per uniformare le denominazioni delle strutture dell’Agenzia regionale sanitaria a quelle delle strutture

Quindi l’articolo 7.1 disciplina quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 24/2017, in particolare il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività