• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi,"

Copied!
3
0
0
Mostra di più ( pagine)

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Putzu

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è volta a tutelare i soggetti in condizione di fragilità, determinata da neoplasia, anche mediante la concessione di benefici di natura economica a supporto di specifiche spese, debitamente documentate, sostenute da tali soggetti per cure contro la patologia oncologica.

Tale proposta, in particolare, intende ripristinare le disposizioni della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico) abrogata, nella scorsa legislatura, dalla legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).

Nonostante l’abrogazione, la Giunta regionale, con deliberazione n. 531 dell’8 maggio 2019, ha introdotto in via amministrativa un “contributo di solidarietà”, consistente nel rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dai malati per le necessità di cura. La Giunta regionale, inoltre, con deliberazione n. 559 del 13 maggio 2019, ha integrato la precedente, disponendo, a copertura della spesa, uno stanziamento di euro 450.000,00.

In sede di applicazione di tali disposizioni della Giunta regionale si sono verificate significative criticità riconducibili ad una varietà di fattori e, in particolare, alla varietà della casistica e alla complessità della procedura.

E’ necessario, quindi, un tempestivo intervento legislativo che definisca la materia in modo puntuale, anche in considerazione della riorganizzazione intervenuta nel corso degli anni nel sistema dei sevizi sanitari regionali.

E’ ciò che si propone questa proposta di legge che, nello specifico, è rivolta ai soggetti residenti nei comuni della Regione Marche, affetti da neoplasia, che devono sottoporsi a trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché ad altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche.

La proposta prevede il rimborso, a tali soggetti, delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato o con mezzi propri o di terzi e, in tal caso, viene rimborsato un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, oppure con mezzi di trasporto pubblico. Le spese di viaggio sono rimborsate anche nel caso di utilizzo del taxi sanitario o dell’autombulanza. Riguardo al taxi sanitario si precisa che, di norma, tale modalità di trasporto potrà essere utilizzata da pazienti che non hanno un mezzo privato o che, a causa delle condizioni cliniche, non possono usare i normali mezzi di trasporto pubblico o privato; qualora sussistano particolari condizioni cliniche potrà essere richiesto il rimborso per l’utilizzo dell’autoambulanza, ovviamente nei casi in cui tale onere non è a carico del servizio sanitario regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 29 marzo 2017, concernente i criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario.

La proposta prevede poi il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo necessario per effettuare le prestazioni, nella misura del settanta per cento, per un importo massimo annuale pari ad euro 1.000,00; prevede, altresì, anche il rimborso delle spese per un eventuale accompagnatore, qualora la sua presenza sia riconosciuta necessaria dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Anche in tal caso l’ammontare massimo del rimborso non dovrà superare, nel corso dell’anno, la somma di euro 1.000,00.

Per l’attuazione della legge è previsto lo stanziamento, per l’anno 2021, di una somma pari a euro 2.000.000,00 e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di una somma pari a euro 2.450.000,00.

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2 La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 individua la finalità della legge.

L’articolo 2 disciplina il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nel luogo di cura, nonché il rimborso delle spese sostenute per un eventuale accompagnatore.

L’articolo 3 demanda alla Giunta regionale l’attuazione della legge; la deliberazione dovrà essere adottata previo parere della Commissione assembleare permanente e, in particolare, dovrà indicare le prestazioni, finalizzate alla cura della patologia oncologica, che dovranno essere rimborsate; ad esempio, le visite specialistiche, gli esami diagnostici, le prestazioni pre e post ricovero, i trattamenti riabilitativi, ecc..

L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria per il triennio 2021- 2023 e rinvia, per gli anni successivi al 2023, alla legge di bilancio.

L’articolo 5 disciplina la fase transitoria, stabilendo la data di cessazione degli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2019 e n. 559/2019.

L’articolo 6 dispone la dichiarazione d’urgenza.

(3)

ART DESCRIZIONE NATURA DELLA SPESA

TIPOLOGIA

DI SPESA 2021 2022 2023

O N E R E C

ANNI SUCCESSIVI MODALITA' DI

COPERTURA 2021 2022 2023

MISSIONE / PROGRAMMA/

CAPITOLO

1 Finalità Senza oneri

2 Rimborso delle spese Corrente Continuativa

Quota parte delle risorse autorizzate all'articolo 4

Quota parte delle risorse autorizzate all'articolo 4

Quota parte delle risorse autorizzate all'articolo 4

3 Attuazione Senza oneri

4 Disposizioni finanziarie Corrente Continuativa

euro 2.000.000,00 Missione 13 Programma 7

euro 2.450.000,00 Missione 13 Programma 7

euro 2.450.000,00 Missione 13 Programma 7

Legge di bilancio

Utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione

13, Programma 7

euro 2.000.000,00

euro 2.450.000,00

euro 2.450.000,00

Missione 13 Programma 7

Capitolo 2130710175

5 Disposizioni transitorie Senza oneri

6 Dichiarazione d'urgenza Senza oneri

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 18 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche"

NORMATIVA SPESA COPERTURA

Riferimenti

Documenti correlati

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune importanti modifiche della legge regionale 4 giugno 1996, n.18 (Promozione e coordinamento delle politiche

L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz- zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale

questa proposta di legge nasce per dare specifica tutela all’ unica razza equina marchigiana ri- conosciuta, tipica di una particolare area del territorio marchigiano, il massiccio

19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termini degli edifici) l’articolo 5 bis, il quale dispone che, al fine di garantire la tutela dei consumatori e

valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile, estensione della stagione turistica, promozione delle aree interne e

Alla luce del mutato quadro di intervento sociale dei consultori, la Regione dovrebbe quindi emanare nuove norme in materia volte a riconoscere il ruolo fondamentale

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n.13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

“Costruzioni temporanee e provvisorie” (cui potrebbero assimilarsi le opere non definitive per le quali la legge regionale in esame non richiede la preventiva autorizzazione

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale

L’articolo 1, in particolare, evidenzia la finalità del servizio come un insieme coerente di attività psicologiche integrate e coordinate tra loro, in sintonia con le esigenze

L’articolo 1 al fine di soddisfare esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento relativo all’approvazione delle varianti non essenziali di cui al comma 5

A tale riguardo si rileva che la Corte costituzionale, nel decidere il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Campania, afferma che gli assessori campani, (…) devono

con questa proposta di legge si intende affrontare alcune questioni che rivestono il carattere d’urgenza riguardanti l’economia ittica e il sostegno alle

questa proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 11/ 2004 “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”, con particolare riferimento alla