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Difetti dell auto: cosa fare?

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Academic year: 2022

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Difetti dell’auto: cosa fare?

written by Paolo Remer | 07/03/2022

Come esercitare la garanzia nei confronti del venditore per ottenere la riparazione o la sostituzione del veicolo; quando è possibile annullare il contratto di acquisto e farsi rimborsare il prezzo pagato.

Hai comprato una macchina nuova fiammante, o usata «come nuova», ma non va come dovrebbe. Il motore non si avvia, alcune spie si accendono, il servosterzo non gira, la centralina non funziona bene e ci sono dei guasti frequenti che ti costringono a fermarti durante il percorso e a chiedere assistenza. Se si presentano questi difetti dell’auto, cosa fare? Vediamo.

Difetti dell’auto: la garanzia legale

Per prima cosa devi sapere che, come consumatore, hai diritto alla garanzia legale sui prodotti acquistati, di qualsiasi tipo: quindi sono comprese anche le autovetture, nuove o usate, comprate da un «professionista», come un concessionario o un autosalone. Questa garanzia ti spetta per legge e dura due anni dal momento dell’acquisto; il periodo è ridotto a un anno soltanto se non compri come consumatore, ma in qualità di imprenditore, professionista o

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commerciante.

Il vero problema in questi casi non è il termine di scadenza della garanzia, bensì il modo per esercitarla e far valere i tuoi diritti. Per le auto e gli altri tipi di veicoli a motore non è difficile provare l’avvenuto acquisto, trattandosi di «beni mobili registrati» che richiedono l’intestazione in caso di veicolo nuovo o il passaggio di proprietà se è usato; perciò, i contratti si stipulano sempre per iscritto. È più complesso, invece, provare il difetto, specialmente se la concessionaria, o il precedente proprietario, lo nega o, pur riconoscendone l’esistenza, non provvede ad eliminarlo.

Difetti dell’auto: come dimostrarli?

La legge [1] stabilisce cosa fare in caso di difetti dell’auto: bisogna informare il venditore del difetto riscontrato dopo l’acquisto, purché esso emerga entro i primi due anni, che è la durata della garanzia legale prevista in favore del consumatore sui prodotti acquistati. Questo termine non vale se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto del veicolo oppure se lo ha occultato, tenendolo nascosto al compratore ignaro.

Per gli acquisti compiuti fino al 31 dicembre 2021 , la denuncia del difetto andava fatta entro due mesi dalla sua scoperta. Per i contratti conclusi a partire dal 1°

gennaio 2022 questo termine è stato abolito; la durata della garanzia resta sempre di due anni, ma il termine di prescrizione per esercitare l’azione contro il venditore è di 26 mesi complessivi (due anni dall’acquisto più due mesi per comunicare il difetto)

Ma c’è di più: i vizi dell’auto che vengono denunciati entro un anno dalla data di acquisto (o di consegna, se successiva) si presumono esistenti fin dall’origine, e tocca al venditore dimostrarne l’assenza. Si realizza quella che la Corte di Cassazione [2] definisce «un’inversione dell’onere della prova, una presunzione a favore del consumatore», che deve solo comunicare al venditore la presenza del difetto, e non altro, come ad esempio le possibili cause. Per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2021 il termine di presunzione della preesistenza del vizio era più breve: solo sei mesi.

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Difetti dell’auto: come comunicarli?

Abbiamo visto che il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente quando il difetto di conformità esiste dall’origine – come nel caso di un difetto di produzione – o comunque si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; ma il consumatore (solo per le auto consegnate fino al 31 dicembre 2021) deve rappresentare al venditore i difetti entro due mesi dalla data in cui li ha scoperti, salvi i casi di riconoscimento spontaneo o di dolo nell’averli occultati. In ogni caso, a prescindere dal termine di due mesi che non sussiste più per le auto acquistate a partire dal 1° gennaio 2022, è sempre bene comunicare tempestivamente al venditore i difetti riscontrati, in modo da attivare la garanzia legale in proprio favore.

Finora si pensava che per azionare la garanzia e i diritti correlati spettanti fosse sempre necessaria una comunicazione formale – una lettera raccomandata o una Pec – ma adesso la Corte di Cassazione, con una nuova e dirompente ordinanza [3], ha affermato il contrario: non serve nessun atto scritto ma basta che l’auto sia stata materialmente portata alla concessionaria per le riparazioni. Il caso deciso riguardava un’autovettura che consumava troppo olio motore e aveva difetti anche all’impianto frenante, per questi motivi era stata ricoverata più volte in officina. In questi casi, è valida una «denuncia di vizi», cioè di difetti e guasti vari, fatta con una esposizione orale e un «comportamento concludente», che risulti idoneo a mettere il venditore a conoscenza degli inconvenienti e malfunzionamenti che il veicolo presenta.

Secondo la Suprema Corte, la «denuncia dei vizi» può essere fatta con qualunque mezzo adatto a rendere noti al venditore i difetti riscontrati dal proprietario dell’auto acquistata. È in questo momento che va constatato il termine di operatività della garanzia legale, e vedere se sono trascorsi o meno i due anni (in altre parole, non puoi recarti in concessionaria per chiedere la sostituzione di una lampadina e poi sostenere, a distanza di tempo, che il motore non funzionava).

L’ordinanza richiama anche i ben noti principi espressi nel Codice del consumo, secondo cui la riparazione e la sostituzione di un bene devono essere effettuate senza spese ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando di creare inconvenienti al proprietario dell’auto.

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Auto difettosa: i diritti dell’acquirente

In base all’ultima pronuncia della Cassazione è sufficiente che l’officina abbia preso in carico il veicolo per azionare la garanzia legale. Al compratore basta dichiarare e lamentare la presenza del vizio e chiedere l’intervento di riparazione o, nei casi più gravi, di sostituzione del veicolo.

A questo punto si aprono diverse strade: tocca al venditore dimostrare che il vizio lamentato non c’è (o non c’è mai stato) o che il problema è stato risolto e che l’auto funziona a dovere; altrimenti, se la riparazione viene negata o non viene eseguita in modo corretto, l’acquirente insoddisfatto può agire legalmente per ottenere la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, più il risarcimento degli eventuali danni arrecati dal comportamento scorretto della controparte.

Difetti di conformità dell’auto: rimedi legali

Il Codice del consumo [4] stabilisce che «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene», oltre che, come abbiamo visto, per i difetti che si manifestano entro i primi due anni dalla consegna. Questo significa che l’autovettura deve essere venduta senza vizi e difetti, evidenti o occulti che siano; se è un veicolo nuovo deve corrispondere alle caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore per quel modello; invece, se è usato, le eventuali alterazioni o modifiche apportate dal precedente proprietario devono risultare dalla carta di circolazione ed essere state rese note all’acquirente.

La medesima norma di legge dispone che «il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto».

Inoltre «il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro». Ad esempio, in caso di difetti lievi e facilmente riparabili l’acquirente non potrà chiedere la sostituzione del veicolo, mentre se il difetto è estremamente grave, e non risolvibile se non con interventi troppo lunghi e complessi, avrà diritto ad

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avere un’altra autovettura corrispondente.

Quando si può annullare il contratto e farsi rimborsare?

I rimedi legali che abbiamo indicato sono alternativi tra loro ma devono seguire un preciso ordine: prima si deve tentare la riparazione, poi la sostituzione della vettura se l’intervento di riparazione è troppo costoso e superiore al valore del veicolo. Infine, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo sono i rimedi sussidiari, che vanno adottati quando i primi non sono stati compiuti o non hanno avuto esito positivo. In questi casi, occorre ricorrere al giudice avviando una causa civile contro il venditore e dimostrando che è stato inadempiente sia nelle riparazioni sia nella sostituzione.

La Corte di Cassazione [5] ha affermato che «nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione o la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari» cioè la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto o la risoluzione del contratto, per ottenere la restituzione dell’importo versato. La risoluzione dell’intero contratto è, però, preclusa quando i difetti di conformità sono «di lieve entità»: ad esempio, quando riguarda un optional, come la radio o lo stereo, che non incide sulla marcia e sulla sicurezza del veicolo. In tali casi – e sempreché il venditore abbia rifiutato la riparazione o la sostituzione – rimane solo la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo in misura proporzionale al vizio riscontrato e agli inconvenienti arrecati.

Approfondimenti

Per altre informazioni leggi:

Acquisto auto difettosa: quali tutele?;

Auto usata: quando va fatta la denuncia dei difetti al concessionario;

Auto difettosa: risoluzione contratto.

Riferimenti

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