IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ………... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi ………....……... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi ………... membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato
Nella seduta del 22.05.2012, dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la legittimità del comportamento tenuto dalla banca negoziatrice e da quella domiciliataria nella lavorazione di effetti cambiari presentati dal beneficiario “al dopo incasso”. I fatti alla base del procedimento possono così riassumersi.
In data 22 luglio 2011 il ricorrente provvede a negoziare presso la banca con cui intrattiene un rapporto di conto corrente due effetti cambiari dell’importo l’uno di € 5.000,00, l’altro di € 3.000,00, con scadenza rispettivamente al 30 agosto 2011 e al 30 settembre 2011.
Avvedutosi del mancato accredito del controvalore a seguito della maturazione della prima scadenza ed assunte ulteriori informazioni presso la propria banca, apprende dell’avvenuto invio dei titoli alla domiciliataria, la quale non ne aveva resi noti gli esiti. Invia, quindi, il 13 settembre 2011 una richiesta di chiarimenti a mezzo raccomandata ad entrambi gli intermediari, ottenendo riscontro solo dalla banca negoziatrice. Quest’ultima, con nota del 16 settembre 2011, ribadisce che in data 30 luglio 2011 i titoli erano stati trasmessi al proprio istituto centrale e dallo stesso inviati al centro incassi della domiciliataria il 12 agosto 2011.
Nell’ottobre 2011 la banca negoziatrice restituisce al ricorrente i titoli, di cui il primo – dell’importo di € 5.000,00 – impagato senza levata del protesto né indicazione della causale del mancato pagamento, il secondo – dell’importo di € 3.000,00 – con protesto elevato il 19 ottobre 2011. Contestualmente vengono addebitate al ricorrente spese per un ammontare di € 83,00.
In data 9 dicembre 2011 il ricorrente presenta formale reclamo nei confronti di entrambi gli intermediari, lamentando che il prolungato lasso di tempo intercorso fra la negoziazione e la restituzione del titolo non protestato avesse causato “gravissimi danni” dato che egli non aveva potuto soddisfare il proprio credito presso il debitore inadempiente e visto “di fatto svanire ogni possibilità di recuperare la somma di cui al titolo di credito”. Chiede, perciò, che gli venga riconosciuto un risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 ed il pagamento degli onorari di procuratore, quantificati in € 500,00.
Riscontra il reclamo la banca negoziatrice con nota del 15 dicembre 2011, nella quale precisa quanto già riferito nella precedente comunicazione ed aggiunge che il ricorrente, all’atto della presentazione, era stato debitamente informato della possibilità di restituzione del titolo cambiario insoluto e privo di protesto, a causa dei prolungati tempi di lavorazione e spedizione degli effetti (non inferiori a 55 giorni). Sottolinea, altresì, che con la distinta di presentazione, il ricorrente aveva sottoscritto una clausola di esonero da responsabilità della banca per mancato protesto in tempo utile di effetti non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Evidenzia, infine, di aver rimesso tempestivamente l’effetto alla banca domiciliataria (in data 20 luglio 2011) e di averlo ricevuto il 25 ottobre 2011.
Insoddisfatto della risposta ricevuta dalla banca negoziatrice ed in assenza di riscontro da parte della domiciliataria il ricorrente, con atto datato 9 febbraio 2012, presenta ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di entrambi gli intermediari, chiedendo: a) l’accertamento dell’illegittimità della condotta dagli stessi posta in essere per non aver levato il protesto della cambiale dell’importo di € 5.000,00; b) il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata levata del protesto e del lungo lasso temporale trascorso dal giorno di presentazione del titolo alla restituzione del medesimo impagato e non protestato, non avendo potuto soddisfare tempestivamente il proprio credito presso il debitore inadempiente con il quale era in corso un contratto di affitto di azienda cessato in data 30 settembre 2011;
c) la condanna degli intermediari al rimborso delle spese sostenute e, in particolare, di quelle addebitate sul conto corrente e relative alla cambiale non protestata per un importo pari a € 20,00, nonché di quelle relative alle procedure attivate, oltre spese legali in favore del procuratore nominato.
Resiste al ricorso la banca negoziatrice con controdeduzioni tempestivamente depositate, nelle quali, dopo aver riepilogato i fatti, ricorda che il ricorrente era stato avvisato delle lungaggini della procedura e del rischio di ricevere tardivamente il titolo insoluto e non protestato e ciononostante aveva ritenuto di conferirle il mandato all’incasso dell’effetto, espressamente manlevandola dal rischio in questione con l’approvazione della clausola sopra menzionata.
Nel ribadire di aver prontamente provveduto agli adempimenti di propria competenza, ricostruisce i tempi di lavorazione del titolo, precisando che lo stesso era stato presentato all’incasso il 22 luglio 2011, rimesso all’Istituto centrale il 29 luglio 2011, trasmesso alla domiciliataria il 12 agosto 2011 e ricevuto insoluto dalla stessa negoziatrice in data 25 ottobre 2011. Specifica, quindi, di non essere in grado di intervenire su una fase di lavorazione del titolo estranea alla propria sfera di operatività, pur non avendo mancato di monitorare i vari momenti di lavorazione del titolo attraverso apposita procedura informatica e di darne specifica informazione al ricorrente come avvenuto in data 16 settembre 2011 e 15 dicembre 2011. Si dichiara, dunque estranea alle conseguenze derivanti dalla condotta
di altri intermediari e contesta, comunque, l’affermazione del ricorrente secondo cui il ritardo nella restituzione dell’effetto ed il mancato protesto avrebbero condotto alla totale e definitiva perdita del credito, residuando al creditore in ogni caso la possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti dell’emittente. In considerazione di quanto esposto chiede all’Arbitro di respingere il ricorso almeno per la parte di propria competenza. Allega, fra l’altro, copia della pagina elettronica recante il flusso informatico, nonché delle norme regolanti il servizio d’incasso e accettazione effetti.
In un momento successivo fa pervenire le proprie controdeduzioni anche la banca domiciliataria, la quale sostiene che il ricorrente era stato reso edotto sin dal momento della presentazione degli effetti delle condizioni di espletamento del servizio. Espone, quindi, che il titolo scadente il 30 agosto 2011 era stato trasmesso alla propria dipendenza in data 6 settembre 2011 subito dopo la ricezione dall’istituto centrale ed era pervenuto il 9 settembre 2011, oltre i termini per la levata del protesto. Segnala, inoltre, l’infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e la mancata esplicitazione sia della pretesa condotta antigiuridica, sia dell’asserita consequenzialità della stessa rispetto all’evento dannoso. Ed ancora, oltre a stigmatizzare il difetto di quantificazione e di motivazione in merito ai presunti danni patrimoniali e la genericità delle spese di cui il ricorrente vorrebbe essere rimborsato, dichiara che l’eventuale pregiudizio da quest’ultimo patito sarebbe semmai da ascrivere alla scelta di procedere all’incasso per il tramite di altro intermediario (nella piena consapevolezza, peraltro, dei tempi della procedura) ed all’insolvenza dell’emittente.
DIRITTO
Ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare eventuali responsabilità della banca negoziatrice e di quella domiciliataria per ritardi nella lavorazione dei due effetti cambiari.
Giova ricordare che la cambiale deve essere presentata al debitore, per il pagamento, nel luogo e all’indirizzo menzionati sul titolo e alla scadenza. Quando la cambiale è – come nel caso di specie – a giorno fisso (art. 42 l. camb.), essa deve essere presentata per il pagamento “nel giorno in cui […] è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi” (art.
43, comma 1°, l. camb.). Posto, però, che secondo l’art. 5, comma 1°, l. n. 349 del 1973, la data di scadenza della cambiale, che cada in un giorno festivo, o nei giorni di riposo settimanale di un esercizio commerciale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo, va sottolineato che l’inosservanza di tali termini incide sull’esperibilità dell’azione di regresso per mancato pagamento, che presuppone la levata del protesto nei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile (art. 51,comma 3°, l.
camb.). Laddove la cambiale sia domiciliata presso una banca, la domiciliazione deve essere inequivocabile, al fine di consentire la levata del protesto presso la sede bancaria così indicata. Una volta chiarito che la banca domiciliataria non entra nel rapporto cambiario, ma agisce in veste di rappresentante del traente o del trattario, occorre dire che è d’uso che la stessa invii all’obbligato principale un “avviso” prima della scadenza, con invito a ritirare la cambiale presso i propri sportelli. La banca domiciliataria riceve a sua volta le “rimesse”, vale a dire i flussi informatici relativi ai futuri pagamenti connessi alle scadenze degli effetti cambiari. Nell’ipotesi in cui un altro intermediario sia investito – in via cartolare o extracartolare – del mandato all’incasso, i titoli sono materialmente inviati e/o restituiti dall’intermediario mandatario alla banca domiciliataria per il tramite dell’istituto centrale delle banche popolari italiane.
Fatta questa necessaria premessa, va evidenziato che il ricorrente intende far valere una duplice pretesa risarcitoria, ulteriormente qualificabile da responsabilità contrattuale, considerato che, da una parte, la banca negoziatrice ha agito in qualità di mandataria dello stesso ricorrente per l’incasso, dall’altra, quella domiciliataria è comunque investita di obblighi di protezione la cui violazione vale a radicare, fra l’altro, la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione 1000/2011).
Benché la valutazione in merito alla fondatezza o meno della predetta richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ad un’ipotizzata illegittimità (e dunque responsabilità) dei due intermediari possa essere condotta – come si chiarirà meglio in seguito – in termini sostanzialmente unitari, non sembra inutile svolgere talune considerazioni sull’operato della negoziatrice e della domiciliataria nella vicenda che qui occupa.
Quanto alla prima, è da notare come dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione prodotta risulti che la stessa ha trasmesso alla domiciliataria il titolo restituito poi impagato e non protestato ben prima della sua scadenza. A tale indizio di legittimità della condotta osservata dalla banca negoziatrice si aggiunge la circostanza che il ricorrente era stato da essa debitamente informato dei tempi e dei rischi della procedura di presentazione ed incasso degli effetti ed aveva sottoscritto una specifica clausola di esonero da responsabilità per mancata presentazione o mancato protesto in tempo utile dei titoli in questione. Ed anche qualora si volesse dubitare, in linea di principio, della compatibilità della summenzionata clausola con le norme dettate dall’art. 1229 c.c., occorre tuttavia riconoscere che non ravvisandosi nel caso di specie un difetto di diligenza dell’intermediario, non sembrano sussistere ostacoli ad ammettere che quest’ultimo possa esonerarsi da responsabilità per fatti ad esso non imputabili.
Bisogna altresì evidenziare che il decorso dei termini per levare il protesto non influisce sull’azione contro l’obbligato diretto, che può essere esercitata entro tre anni ex art. 94, comma 1°, l. camb. Ne discende che, in assenza di obbligati di regresso, il protesto non necessita di essere levato. Tale elemento, unitamente al rilievo che il ricorrente non ha fornito la prova del nesso di causalità fra l’assunto ritardo nella restituzione del titolo non protestato ed il pregiudizio che ritiene essergli derivato dalla mancata levata del protesto e dall’ipotizzato ritardo, conduce ad escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria non solo nei confronti della banca negoziatrice, ma anche di quella domiciliataria.
Certo, questo Collegio non può esimersi dal manifestare talune perplessità in merito al comportamento tenuto dal secondo intermediario, segnatamente per ciò che concerne la tempistica registrata nella lavorazione degli effetti, e dal formulare l’auspicio che le banche, nella prestazione del servizi di incasso e pagamento di effetti cambiari, si comportino con il maggior grado possibile di trasparenza e di tempestività nei confronti del cliente-creditore cambiario, in modo che questi non debba impegnare tempo e fatica per conoscere quale esito abbiano avuto i suoi titoli (e v., in tal senso, Collegio ABF di Roma, decisione 1001/2010). Suscita qualche dubbio, in particolare, l’asserzione della domiciliataria secondo la quale essa avrebbe ricevuto il titolo solo in data 9 settembre 2011, benché la relativa rimessa da parte dell’intermediario mandatario per l’incasso fosse avvenuta già il 22 agosto 2011. Un’ulteriore discrasia fra le affermazioni dei due intermediari può ravvisarsi con riguardo ai tempi di restituzione del titolo, dato che la domicilitaria sostiene di avervi provveduto in data 13 settembre 2011, mentre dalle evidenze dei flussi informatici si ricava che la ricezione da parte della banca negoziatrice sarebbe avvenuta il 25 ottobre 2011.
Tali circostanze non paiono idonee, tuttavia, ad assumere un peso significativo a fronte di un quadro probatorio del tutto carente. Infatti, il ricorrente non ha fornito né la prova di aver esperito infruttuosamente un’azione di recupero del credito documentato nel titolo – azione peraltro proponibile, come già evidenziato, nei confronti dell’emittente, unico obbligato
cartolare, indipendentemente dal protesto e dalla restituzione del titolo, sulla base del rapporto causale –, né la prova di aver anche solo sollecitato e/o costituito in mora, in virtù di detto rapporto, il debitore per il pagamento dell’importo (cfr., per questo indirizzo, ex multis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 237/2012). Similmente il ricorrente non ha prodotto alcuno specifico riscontro probatorio dell’asserita sopraggiunta impossibilità di soddisfarsi nei confronti del proprio debitore, non avendo di per sé rilevanza il fatto che sia cessato frattanto il contratto di affitto di azienda in corso con l’emittente al momento dell’emissione del titolo, dato che è ben noto come possano residuare dopo la cessazione del rapporto contrattuale situazioni giuridiche di debito e credito in capo a ciascuna parte.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte ritiene il Collegio di non poter ravvisare una responsabilità degli intermediari coinvolti che si ricolleghi all’inosservanza dello standard di diligenza proprio della categoria di appartenenza e, conseguentemente, respinge la richiesta di risarcimento dei danni.
Venendo ora all’esame dell’ultima domanda formulata dal ricorrente – ossia la richiesta di condannare l’intermediario al rimborso delle spese sostenute ed in particolare di quelle addebitate sul conto corrente con riferimento alla cambiale non protestata, di quelle relative alle procedure attivate, nonché alle spese legali in favore del legale – questo Collegio, oltre a dover nuovamente rilevare la mancanza di precise evidenze documentali al riguardo (per quanto attiene, fra l’altro, le somme addebitate sul conto corrente dall’intermediario giratario per l’incasso), non può non ricordare che il diritto di ottenere la refusione delle spese legali è fondato sulla soccombenza virtuale, che nel caso di specie non sussiste. A ciò si aggiunge la considerazione che la presenza di un legale non è di norma necessaria né nella fase antecedente alla presentazione del ricorso, avente carattere negoziale, né ai fini del procedimento inteso a sollecitare la decisione dell’ABF, data la peculiarità della relativa disciplina (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 2584/2011; decisione n. 1927/2011;
nonché decisione n. 1393/2010).
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1