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COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI Presidente

(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore ROTONDO GENNARO

Nella seduta del 09/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con comunicazione del 13/10/2014 la ricorrente, titolare, sin dal 22/11/2000, di un contratto di finanziamento, della tipologia c.d. Multiconto, inoltra formale reclamo all’intermediario resistente contestando l’illegittimità del suddetto rapporto per violazione dell’art. 117 Tub nonché l’applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usura.

Preliminarmente, evidenzia che il finanziamento in oggetto non è stato mai formalizzato con sottoscrizione autografa né, tantomeno, è stato proposto da personale finanziario specializzato; ed invero, l’art. 3 del d.lgs. 25/9/1999, n. 374 prevede che gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all’apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività.

Contesta inoltre all’intermediario che “da una prima analisi dei pochi estratti di riepilogo storico inoltrati risulta che sono stati applicati al finanziamento: interessi oltre il tasso soglia mensile di riferimento; interessi non previsti e pattuiti in forma scritta; addebitati importi non previsti e pattuiti quali ad esempio costi di assicurazione, di incasso ed altre spese né,

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tantomeno, le relative clausole venivano sottoscritte; un tasso di interessi, anche di mora e, comunque, determinato su base variabile la cui quantificazione risulta impossibile da determinare e verificare, così come gli oneri assicurativi, non pattuiti per iscritto; tali costi, se ricompresi nel calcolo del Taeg del finanziamento – così come dispone la legge – accertano maggiormente l’usurarietà del tasso applicato al finanziamento.

Da ultimo, evidenzia che “al finanziamento viene applicato un TAN variabile non supportato da alcuna pattuizione scritta che disciplini la variabilità del tasso applicato”.

Tanto premesso, concludendo le proprie doglianze, invita e diffida l’intermediario a: inviare tutta la documentazione in Vs. possesso, compreso il contratto finanziario, unitamente agli estratti del conto in oggetto dalla costituzione del rapporto sino alla data odierna, completi dei tassi di interesse del periodo applicato; procedere con la rideterminazione del saldo di conto, avendo cura di non inserire tutti gli addebiti relativi ad interessi, spese varie connesse al credito, spese di assicurazione etc., corrispondendo il relativo saldo attivo;

corrispondere, in ogni caso, tutti i costi, spese, premi di assicurazione e spese varie mai pattuite, nonché tutti gli interessi addebitati dalla costituzione del rapporto sino alla data odierna”.

In assenza di un riscontro positivo alle proprie richieste, con ricorso del 13/11/2014, la ricorrente sottopone la questione all’Arbitro Bancario Finanziario formulando le seguenti richieste:

1. che venga dichiarata la nullità del contratto e delle eventuali clausole di interessi, spese ed oneri assicurativi, attesa la mancata quantificazione e pattuizione degli stessi nonché della conseguenziale usurarietà del tasso applicato;

2. che – a seguito dei dovuti riconteggi dell’intermediario – venga accertata l’entità dell’eventuale debito o credito residuo, con specificazione del capitale e del tasso di interesse ad esso applicato;

3. che venga accertata l’assenza di valida pattuizione scritta degli interessi e spese applicati ai finanziamenti revolving, nonché dell’illegittima variazione del tasso nominale annuo;

4. che venga accertata l’applicazione di tassi di interessi oltre il tasso soglia antiusura, unitamente alla mancata eventuale pattuizione della variabilità del tasso applicato alla carta revolving;

5. che venga condannata la resistente alla restituzione di qualsiasi somma percepita quale pagamento di interessi in quanto risultante oltre il tasso antiusura e, comunque, non pattuito;

6. che venga condannato l’intermediario alla restituzione – anche ex art. 2033 c.c. – di quanto indebitamente percepito per interessi, dall’inizio dei rapporti, ovvero anche dal 1/1/2009, mediante un ricalcolo senza applicazione di interessi passivi di alcun genere, spese e costi di assicurazione, attesa anche la contestazione degli effetti contrattuali successivi a tale data;

7. accertare e dichiarare che alcuna spesa, costo di assicurazione e tenuta conto è previsto in quanto non previsto contrattualmente e, per l’effetto, condannare – comunque – l’intermediario alla restituzione di quanto indebitamente percepito con tali causali;

8. accertare e dichiarare l’inadempimento dell’intermediario per non aver corrisposto gli estratti conto, con indicazione del tasso nominale annuo applicato, in violazione dell’art.

117 Tub;

9. accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving de quo in quanto in contrasto con l’art. 3 del d.lgs. 25/9/1999 n. 374, il quale prevede che gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti nell’apposito albo, soggetti ai quali è

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In sede di controdeduzioni (del 15/1/2015), l’intermediario resistente, innanzitutto, ricostruisce la vicenda di cui al ricorso. Specifica che la cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento, finalizzato all’acquisto di un telefono cellulare, per il tramite di una società convenzionata; finanziamento con il quale la stessa si è impegnata a restituire la somma di € 1.002,60 mediante n. 6 rate di € 167,10 ciascuna, “Tan 15,06 – Taeg 16,14 %”. Tale contratto prevede una linea di credito a tempo indeterminato che la resistente ha messo a disposizione della cliente e che poteva essere dalla stessa utilizzata nel tempo tramite operazioni a termine, carta di credito e finanziamenti specifici ad uso rotativo, come espressamente contemplato nelle «Condizioni generali di contratto Eureka» allegate alla proposta di finanziamento sottoscritta dalla ricorrente. Il contratto in parola rientra nella categoria dei prodotti c.d. complessi, espressamente previsti dalle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari dell’epoca che definivano prodotto complesso gli schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un’unica operazione economica.

L’intermediario afferma poi che, nell’ambito della suddetta linea di credito, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della linea di fido che ha ampliato e utilizzato più volte nel corso degli anni

La mutuataria ha chiesto inoltre il rilascio e l’attivazione della carta di credito Eureka, mediante la quale ha utilizzato ripetutamente la predetta linea di credito, dimostrando quindi di ben conoscere le condizioni contrattuali della stessa.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 117 Tub, specifica che “la linea utilizzata con la carta di credito, della quale la ricorrente chiede oggi accertarsi la nullità, è frutto di una mera operazione contabile (…) finalizzata a suddividere il primo utilizzo presso la convenzionata dalle successive erogazioni, di cui la cliente ha beneficiato. Tuttavia, il contratto che regola il rapporto tra le parti e nel quale sono indicate le condizioni alle quali la cliente aveva la possibilità di ottenere nuove somme da parte dell’esponente società resta unico ed è quello sottoscritto, appunto, nell’aprile 2001 presso la citata convenzionata e allegato. Prova ne sia che entrambe le posizioni confluiscono su un’unica linea di credito, come dimostrato dagli estratti conto periodicamente inviati alla cliente”.

Alla luce di quanto esposto, rileva “l’errore” della ricorrente nel ritenere che il rapporto contrattuale sorto nel 2001 sia da considerarsi distinto e autonomo rispetto al revolving:

“così non è e risulta proprio dal contratto in essere tra le parti per cui prive di pregio appaiono le contestazioni riguardanti la mancata sottoscrizione del contratto: il requisito della forma scritta, richiesto a pena di nullità dall’art. 117 Tub richiamato dalla ricorrente, è infatti pienamente soddisfatto, dovendosi appunto fare riferimento al contratto”.

Peraltro, evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel corso del rapporto ella ha ricevuto a domicilio, e a scadenze periodiche, gli estratti conto: “tali documenti evidenziano lo stato dei pagamenti, l’interesse applicato e il debito residuo;

preme peraltro precisare che tali estratti conto non sono mai stati oggetto di contestazione alcuna” da parte della ricorrente. Rilevato, quindi, che, ad oggi, la ricorrente presenta un saldo a debito pari a € 5.189,27 ed uno scaduto di € 406,60.

Quanto alla presunta applicazione di tassi oltre soglia, specifica di aver concesso il finanziamento in parola nel pieno rispetto della normativa vigente e dei tassi soglia individuati e resi noti trimestralmente, ai sensi della l. n. 108/1996; a riprova di ciò, l’intermediario ha ritenuto indispensabile effettuare una nuova analisi mensile dei tassi, dalla quale è emerso che “il TEG della linea di fido revolving resta, per tutto l’arco temporale di riferimento, al di sotto della soglia di usura”.

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede al Collegio di respingere il ricorso “in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto”.

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DIRITTO

La controversia all’esame del Collegio concerne la contestazione della legittimità di un contratto di finanziamento per violazione dell’art. 117 T.u.b., nonché l’applicazione di tassi di interesse oltre la soglia antiusura.

Occorre rilevare che la controversia concerne il contratto c.d. Multiconto, tipologia di finanziamento che viene stipulata in occasione della richiesta da parte del cliente di un prestito finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio, mediante un modulo prestampato che contiene, altresì, la facoltà di richiedere ulteriori finanziamenti ad uso rotativo, spesso connessi all’utilizzo di carta di credito da attivare per via telefonica.

Numerosi sono i precedenti già portati all’attenzione dei Collegi ABF nonché del Collegio di coordinamento, il quale, riconoscendo la sostanziale autonomia dei finanziamenti

“attivati” telefonicamente (anche in relazione allo iato temporale tra contratto iniziale e successivi “riutilizzi”), si è espresso nel senso della nullità di tali ulteriori contratti (cfr.

decisione Collegio di coordinamento n. 3257/2012). Inoltre, va ricordato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (con provvedimento n. 22450/11) ha sanzionato questa tipologia di contratti come pratica commerciale scorretta.

Ebbene, il caso di specie si pone nell’ambito delle questioni concernenti le modalità di stipula di tali contratti, con specifico riferimento al requisito della forma scritta; la ricorrente lamenta, infatti, la violazione dell’art. 117 Tub chiedendo che sia dichiarata la nullità della pattuizione con tutte le conseguenze che deriverebbero da siffatto accertamento.

Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il contratto di finanziamento originario è stato stipulato nel novembre 2000 così come l’attivazione dei successivi “utilizzi” si colloca in epoca anteriore all’1.1.2009, come riportato dall’intermediario e come risultante da una verifica effettuata sugli estratti conto forniti da quest’ultimo (cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sezione I, Par. 4: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”). Ne deriva pertanto l’irricevibilità ratione temporis delle domande di parte ricorrente cui ai punti 1,2,3,4,5,7 e 9, sopra elencati.

Per quanto concerne la domanda di restituzione, in subordine, di quanto indebitamente percepito per interessi successivamente all’1/1/2009 (v. supra punto 6), come si è avuto modo di precisare altre volte, non si può giungere ad un risultato diverso dall’inammissibilità di domande al di fuori dell’ambito di competenza temporale di questo Collegio, attraverso un’operazione di sostanziale frazionamento della domanda, considerato che la richiesta restitutoria della ricorrente implica l’accertamento di un vizio genetico di un contratto di finanziamento sorto in epoca anteriore a tale limite temporale.

Da ultimo residua la contestazione relativa al mancato all’invio periodico degli estratti conto (cfr. punto 8). Al riguardo, l’intermediario respinge tale richiesta affermando che la cliente ha ricevuto al domicilio le informative periodiche. In ogni caso, la domanda risulta comunque soddisfatta in quanto l’intermediario ha allegato alle sue controdeduzioni l’estratto conto storico del rapporto.

In definitiva, ritenendo prevalente ai fini della pronuncia di rigetto la parte restitutoria della domanda, rispetto alle richieste di diversa natura, il Collegio si orienta per considerare non ricevibile il presente ricorso.

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P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

firma 1

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