IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero... membro designato dalla Banca d'Italia - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione... membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 12.07.2011, dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Nel novembre 2001, la ricorrente stipulava con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura. Al prestito era associata la concessione di una linea di credito a uso rotativo, utilizzabile su richiesta della parte. Il 31 marzo 2003 quest’ultima, attraverso la compilazione di un “tagliando di richiesta”, domandava l’erogazione della somma di € 3.000, rimborsabile in 36 rate di € 110,69 ciascuna.
Con reclamo del 4.1.2011, la ricorrente comunicava di aver appreso dell’iscrizione del proprio nominativo in CRIF per “alcune spese di tenuta conto non pagate e passate in perdita”. In particolare, facendo riferimento a informazioni assunte per le
vie brevi dall’intermediario, contestava di aver “aperto un conto corrente” presso quest’ultimo ed affermava di non aver ricevuto, successivamente all’estinzione del finanziamento finalizzato all’acquisto dell’autovettura (ottobre/novembre 2006), né estratti conto né alcuna comunicazione in ordine a eventuali somme ancora dovute.
Concludeva invitando il convenuto a rettificare i dati in CRIF nonché a trasmettere tutta la documentazione relativa al rapporto oggetto di segnalazione (“dal contratto sottoscritto, all’erogazione della somma, agli estratti conto emessi, alle […]
comunicazioni di sollecito pagamenti con relativa notifica, alla documentazione probatoria dell’eventuale [….] pretesa”).
Con riscontro del 3.2.2011, l’intermediario informava di non poter accogliere l’istanza di cancellazione del dati negativi risultanti presso i SIC con lo stesso in rapporto, essendo emerso dalle verifiche svolte che alcuni pagamenti non erano avvenuti “nei termini contrattualmente convenuti”. Da ciò la legittimità delle segnalazioni “coerenti con i dati contabili dei […]finanziamenti oltre che con le previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Col ricorso, l’esponente ha innanzitutto ribadito di essere stata segnalata, come appreso da “verifica CRIF”, a causa di “ritardi non regolarizzati su un affidamento revolving”. Al riguardo, ha quindi precisato di aver corrisposto l’importo di € 3.913,46 a fronte di € 3.000 erogati nell’aprile 2003 e di non aver ricevuto alcuna
“contestazione” di insoluto.
Evidenziando di non aver ottenuto alcun riscontro da parte del convenuto alla richiesta di informazioni, ha domandato l’“immediata rettifica/annullamento della segnalazione” presso i S.I.C. in rapporto con quest’ultimo “e il risarcimento del danno morale e d’immagine ed eventuale finanziario” subito, peraltro non liquidato.
Risulta prodotta di un prospetto CRIF del 3.1.2011, dal quale è evincibile la segnalazione di interesse per il giudizio.
In sede di controdeduzioni, il resistente ha innanzitutto precisato che al contratto di finanziamento di Lit. 37.000.000, sottoscritto nel novembre del 2001 per l’acquisto di un’autovettura e “correttamente estinto”, era associata la concessione di una linea di credito rotativo. Ha quindi reso noto che il rimborso di tale utilizzo non era stato regolare e che da tali inadempienze erano scaturiti addebiti di ulteriori costi a carico della cliente “per interessi moratori, penali per ritardato pagamento, spese accessorie per invio estratti conto“. Da ciò sarebbe derivato un “saldo a debito” di €
esterna, che, espletata l’attività del caso, nel rapporto finale, comunicava la
“mancata intenzione della cliente a far fronte al proprio debito”. “A causa di tale segnalazione negativa, il nominativo della ricorrente veniva inserito nei SIC”.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, ha osservato, da un lato, la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e, dall’altro, l’infondatezza della domanda, mancando l’ “indicazione e la prova dei danni che si assumono patiti, la prova dell’illegittimità della condotta [dell’intermediario] e del nesso di causalità che dovrebbe ricollegare tali presunti danni alla condotta tenuta da” quest’ultimo.
Ha reso noto di aver comunque provveduto “per spirito conciliativo … alla cancellazione delle negatività segnalate”, come da evidenze prodotte. Tanto premesso, ha domandato all’Arbitro, con riferimento all’istanza di cancellazione dell’iscrizione, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, e di rigettare ogni altra istanza.
DIRITTO
E’ sub iudice la sola domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Infatti, della domanda di risarcimento in forma specifica mediante cancellazione dei dati asseritamente trattati in maniera illecita è sopravvenuta carenza di interesse all’esame per il comportamento adesivo spontaneamente tenuto dalla parte intimata nel corso del giudizio; e della domanda di risarcimento del danno patrimoniale rimane ignota la condizione al solo avveramento della quale l’ “eventual[ità]” del corrispondente interesse sarebbe potuto insorgere, dunque dovendosene presumere l’inattualità.
Nei riferiti limiti, la pretesa è fondata.
Rimane incontestato che nell’imminenza della segnalazione nella banca dati di informazione creditizia il preteso debitore non risulti appositamente esser stato fatto destinatario di comunicazioni, come viceversa necessario per principio immanente al sistema delle relazioni creditizie.
E’ poi senza prova l’affermazione che il preteso debitore abbia rifiutato l’adempimento (quale nella sostanza sarebbe, si vera sunt exposita, il significato della condotta del cliente che il mandatario dell’intermediario riferisce a quest’ultimo in guisa di rendiconto dell’incarico di recupero del credito), tanto più ignorandosi -
per lo stato delle allegazioni - la spettanza effettiva del credito vantato dall’intermediario.
Di contro, risulta finanche ammesso che il profilo specifico del cliente era, al momento del preavviso d’iscrizione concretamente venuto a mancare, quello del buon pagatore stante l’esatto adempimento del pregresso credito di maggior importo che l’intermediario aveva vantato nei confronti della medesima persona.
Pertanto, la comunicazione di imminente iscrizione più probabilmente che non (e v., al riguardo, l’indirizzo osservato in materia da questo Collegio: cfr., ad. es., decisione n. 47/2011) avrebbe consentito di evitare l’iscrizione pregiudizievole, a fronte della cui indebita operazione sta il diritto della parte istante al risarcimento del danno non patrimoniale, mancando ogni indice contrario al suo presumibile avveramento nella sfera personale del cliente.
L’importo assai modesto del censimento negativo in banca dati, la limitatezza del tempo a decorrere dal quale la sofferenza individuale si è fatta apprezzabile (in data anteriore e prossima alla proposizione del reclamo il cliente ha avuto notizia della iscrizione, notizia senza della quale la sofferenza dell’individuo non si rende moralmente apprezzabile), e infine la già intervenuta obliterazione dei dati illecitamente diffusi tramite l’archivio informatico di che trattasi, suggeriscono una liquidazione secondo equità del danno in questione, liquidazione che si arresta all’importo di € 500,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata di euro 500,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca D’Italia la somma di € 200.00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20.00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1