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IL COLLEGIO DI MILANO. Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente. Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia

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IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

– Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

– Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia

– Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d’Italia

– Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

– Dott.ssa Anna Bartolini Membro designato dal C.N.C.U.

(Estensore) nella seduta del 26 gennaio 2012 dopo aver esaminato

x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 21 novembre 2007, il ricorrente sottoscriveva con l’odierna convenuta un contratto di finanziamento contro cessione del quindi dello stipendio. A seguito della perdita del proprio impiego, avvenuta in data 18 maggio 2009, l’intermediario finanziatore percepiva il TFR ed attivava la copertura assicurativa per il residuo importo dovuto.

La compagnia di assicurazione pagava all’intermediario il debito residuo di Euro 7.688,19 e si attivava nei confronti del ricorrente per ottenere la restituzione di quanto versato all’intermediario, conferendo poi mandato ad una società di recupero crediti per agire nei confronti del ricorrente.

Il ricorrente presentava reclamo in data 8 febbraio 2011 – inviato per conoscenza anche alla società di recupero crediti, alla compagnia di assicurazione ed alla Banca d’Italia – e,

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contestando il conteggio estintivo ricevuto dall’intermediario, chiedeva il risarcimento dei danni per l’applicazione di un TAEG superiore al 70%, in considerazione della breve durata del finanziamento. Proponeva, inoltre, alla società di recupero crediti ed alla compagnia di assicurazione il pagamento della somma forfettaria di Euro 1.000,00 a saldo e stralcio della posizione.

L’intermediario con lettera del 16 febbraio 2011 sosteneva l’infondatezza delle contestazioni formulate dal ricorrente e, con particolare riferimento al TAEG, evidenziava l’erroneità del calcolo eseguito precisando che “il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso”. Riferiva, poi, di non voler entrare nel merito della richiesta di saldo e stralcio inviata alla compagnia di assicurazione surrogata nel credito dell’intermediario in forza di atto del 10 dicembre 2009.

Il ricorrente con comunicazione dell’11 aprile 2011 evidenziava di aver già restituito oltre al capitale netto erogato, la somma di Euro 1.298,58 alla quale avrebbe dovuto aggiungere l’importo di Euro 1.000,00 offerta a saldo e stralcio della propria posizione e lamentava di raggiungere in tal modo un TAEG del 20%.

L’intermediario con lettera del 13 aprile 2011 ribadiva l’erroneità del calcolo del ricorrente, consistente nel calcolare il TAEG sulla vita effettiva del finanziamento estinto piuttosto che sulla durata contrattualmente prevista. Insisteva, inoltre, nell’affermare la propria estraneità rispetto alla richiesta di pagamento di una somma forfettaria a saldo e stralcio della posizione che avrebbe dovuto essere, invece, concordata con la compagnia di assicurazione.

Nel frattempo, la società di recupero crediti rifiutava le proposte di pagamento a saldo e stralcio formulate dal ricorrente.

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Il ricorrente presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e chiedeva al Collegio che

“vengano riconteggiati gli interessi in quanto il TAEG applicato supera la soglia d’usura (70% TAEG effettivo) su finanziamento netto erogato di Euro 10.567,32 in data 21 novembre 2007 risoltosi (con licenziamento) in data giugno 2009”.

Precisava, al riguardo, che a fronte di un montante di Euro 22.200,00 e di un netto erogato pari ad Euro 10.567,32 – e dopo aver già corrisposto Euro 11.865,90, in parte con il pagamento di 18 rate ed in parte con la cessione del TFR, pari ad Euro 8.350,90 - la somma richiesta ad estinzione della posizione debitoria sarebbe pari ad Euro 7.688,19, per un totale di Euro 19.554,09 da restituire, sebbene la durata del finanziamento sia stata di soli 18 mesi.

L’intermediario presentava le controdeduzioni in data 14 luglio 2011 ed evidenziava che:

- in data 21 luglio 2007 il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;

- nel mese di maggio 2009 il datore di lavoro del ricorrente comunicava la cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 18 maggio 2009 e chiedeva il debito residuo del finanziamento;

- a fronte dell’indicazione dell’importo di Euro 16.039,09, il datore di lavoro versava Euro 8.350,90 a titolo di TFR, lasciando un debito residuo pari ad Euro 7.688,19;

- in data 29 giugno 2009, l’intermediario costituiva in mora il ricorrente per l’importo ancora dovuto ed attivava la copertura assicurativa per la perdita di impiego;

- la compagnia di assicurazioni pagava il debito residuo, si surrogava nei diritti dell’intermediario ed agiva in rivalsa nei confronti del ricorrente.

Con riferimento al merito della questione, l’intermediario precisava che “oggetto del reclamo prima e dell’odierno ricorso ora non è stato e non è il conteggio estintivo ed i calcoli utilizzati nello stesso, ma solo il calcolo del TAEG incluso nel contratto di

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finanziamento” e che le doglianze relative al TAEG sono infondate in quanto il ricorrente

“effettua una proporzione tra quanto versato a titolo di rimborso del finanziamento e quanto ricevuto, ottenendo una percentuale pari a circa il 110% […]. Divide tale percentuale per il numero di anni e frazioni di esso in cui il contratto è stato in essere (18 mesi) e così facendo ritiene di aver calcolato il TAEG ‘reale’ del finanziamento”, mentre, come previsto dalle disposizioni in materia, “il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo convenuto […]”.

Per quanto riguarda la presunta usurarietà del TAEG, l’intermediario evidenziava che ai fini di eventuali verifiche di usurarietà dei tassi applicati il parametro di riferimento non è costituito dal TAEG bensì dal TEG ed affermava di aver fornito tutta la documentazione contrattuale alla Vigilanza della Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, al fine di valutare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e di comportamento, senza aver ricevuto alcun riscontro.

Di conseguenza, sulla scorta di quanto evidenziato, chiedeva il Collegio di voler rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso in esame non possa trovare accoglimento.

La domanda avanzata dal ricorrente, infatti, è letteralmente formulata come una richiesta di ricalcolo degli interessi applicati al finanziamento concesso dall’intermediario resistente in quanto “il TAEG applicato supera la soglia d’usura (70% TAEG effettivo) su finanziamento netto erogato di Euro 10.567,32 in data 21 novembre 2007”.

In realtà, come precisato dall’intermediario resistente, l’oggetto del presente ricorso “non è il conteggio estintivo ed i calcoli utilizzati nello stesso, ma solo il calcolo del TAEG incluso nel contratto del finanziamento”.

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Occorre in primo luogo considerare come le doglianze formulate dal ricorrente appaiano, nel caso di specie, generiche in quanto si limitano a censurare l’eccessività dell’importo richiesto senza offrire una dimostrazione analitica dell’erroneità dei conteggi o indicare la somma ritenuta più corretta.

Come più volte affermato da questo Collegio, la domanda del ricorrente volta ad accertare genericamente la correttezza dei conteggi elaborati dall’intermediario fuoriesce dalla nozione di controversia e postula un’attività di consulenza estranea agli scopi ed alle funzioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 644/2010, Collegio di Roma, decisione n. 2156/2011).

Ciò posto il Collegio non può mancare di osservare come la vicenda presenti lati inquietanti sebbene non dedotti nel petitum. In particolare sorprende che l’intermediario abbia prima escusso il proprio debitore incassando il TFR e solo dopo abbia attivato la copertura assicurativa; sorprende ancora di più apprendere che l’assicuratore agisca in rivalsa verso l’assicurato senza considerare che intesa in tal modo la funzione dell’assicuratore è priva di qualunque utilità ed il relativo contratto è privo di causa. Il Collegio non ignora che quanto è stato qui narrato corrisponde ad una prassi in uso tempo addietro, ma nemmeno ignora che essa è stata corretta da interventi delle sedi competenti.

Per la doverosa collaborazione che il Collegio ritiene di dover attuare nei confronti degli Organi di Vigilanza, si ritiene opportuno trasmettere la presente decisione all’ISVAP.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Manda alla Segreteria tecnica di trasmettere gli atti del procedimento all’ISVAP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

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IL PRESIDENTE

firma 1

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